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Numero d'incarto:
16.1998.77
Data decisione, Autorità:
22.10.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00077
Lugano
22 ottobre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 4 giugno 1998 presentato da
Contro
la
sentenza 2 giugno 1998 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 16 marzo 1998 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione
interposta dalla convenuta al
PE no. __________dell’UEF di Mendrisio, domanda parzialmente
accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 16 marzo
1998 _____________, titolare di un negozio di abbigliamento che si riforniva
presso la ditta
_____________ di ______,
ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da quest’ultima
al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 1’795.05, pari al
controvalore di merce rimasta invenduta presso l’istante e da questa restituita
all’escussa;
che l’escussa si è opposta
alla pretesa avversaria;
che con il querelato
giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 800.-,
importo che a suo dire l’escussa avrebbe riconosciuto in sede di
contraddittorio;
che con atto ricorsuale 4
giugno 1998 _____________ è insorta contro il predetto giudizio;
che con scritto 26 giugno
1998 la controparte ha postulato la reiezione del medesimo;
che giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove;
che nella procedura
di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di
causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito
(Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T.,
13.4.1989 in re M./D.SA);
che secondo l’art. 82 LEF
il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito
si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o
scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una
determinata somma di denaro;
che il riconoscimento di
debito deve in ogni caso contenere la dichiarazione di volontà chiara,
esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione del debitore con la
quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro a una
determinata persona (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106
III 99; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 150-152);
che nella fattispecie non
vi è agli atti nessun documento con il quale l’escussa si sarebbe dichiarata
disposta a pagare all’istante una determinata somma di denaro;
che simile dichiarazione
non può neppure essere dedotta dal verbale di contraddittorio nel quale la
convenuta sostiene unicamente di aver proposto all’istante il rimborso di fr.
800.- a liquidazione di loro reciproche pretese, proposta che quest’ultima non
avrebbe accettato;
che anche volendo
parificare questa dichiarazione a un riconoscimento di debito, lo stesso non
sarebbe comunque liquido trattandosi di un riconoscimento condizionato alla sua
accettazione da parte dell’istante, accettazione che di fatto questa non
risulta aver manifestato: da qui la caducità della proposta come tale (Panchaud/Caprez,
op.cit., § 16);
che quindi, a prescindere
dal contenuto del ricorso, la sentenza del giudice di pace deve essere annullata
siccome frutto di un’errata applicazione del diritto sostanziale, in
particolare dell’art. 82 LEF;
che in virtù dell’art. 332
cpv. 2 CPC questa Camera è tenuta a decidere il merito della controversia con
la conseguente reiezione dell’istanza per difetto di un valido riconoscimento
di debito;
che poiché il ricorso
viene accolto per motivi diversi da quelli indicati dalla ricorrente, alla
stessa non viene riconosciuta nessuna indennità per questa sede, peraltro
neppure richiesta.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la
OTLEF
pronuncia:
I. Il ricorso 4 giugno
1998 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
2 giugno 1998 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale è annullata
e sostituita dal seguente giudicato:
-
L’istanza è
respinta.
-
La tassa di
giustizia di fr. 95.- e le spese di fr. 10.-, da
anticipare dalla parte
istante, rimangono a suo carico.
II. Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, sono poste a carico di
_____________.
Non si assegnano
ripetibili.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Riva San Vitale
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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