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Numero d'incarto:
16.1998.79
Data decisione, Autorità:
22.10.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00079
Lugano
22 ottobre 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 8 giugno 1998 presentato da
rappr.
dalla ___________
contro
la
sentenza 1° giugno 1998 del Giudice di pace del circolo della Rovana nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 29 aprile 1998 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta
dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di __________, domanda
respinta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 29
aprile 1998 _____________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell’opposizione interposta da Don _____________ al PE sopra menzionato
notificatogli per l’incasso di fr. 320.- oltre accessori, pari al premio
assicurativo dovuto per il 1998 per l’assicurazione contro le malattie e gli
infortuni dallo stesso stipulata;
che a valere quale
riconoscimento di debito l’istante ha prodotto la proposta di assicurazione
sottoscritta dal convenuto il 2 febbraio 1994 (doc. B);
che al contraddittorio
nessuno è comparso;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, non intravvedendo nella documentazione prodotta
dall’istante un valido ricono-scimento di debito, ha respinto l’istanza;
che con il presente
tempestivo gravame _____________ è insorta contro il predetto giudizio
chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice un’erronea
valutazione delle prove e la conseguente errata applicazione del diritto
materiale per non aver riconosciuto nella documentazione dalla stessa prodotta
un valido riconoscimento di debito;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove;
che nella procedura
di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di
causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito
(Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T.,
13.4.1989 in re M./D.SA);
che secondo l’art. 82 LEF
il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito
si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o
scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una
determinata somma di denaro;
che la proposta di
assicurazione sottoscritta dall’escusso costituisce di principio valido
riconoscimento di debito per il premio ivi menzionato di fr. 279.- (Panchaud/Caprez,
La mainlevée de l’opposition, 1980, § 94);
che il rigetto
dell’opposizione può essere concesso unicamente con riferimento a un premio
esigibile ovvero scaduto al momento dell’inoltro della domanda di esecuzione (Panchaud/Caprez,
op.cit., § 155 e § 14);
che
nella fattispecie, poiché la proposta di assicurazione non contiene nessuna
indicazione circa il termine entro il quale il premio doveva essere pagato,
occorre riferirsi all’art. 19 cpv. 3 della Legge federale sul contratto
d’assicurazione (LCA) secondo il quale i premi scadono al principio di ogni
nuovo periodo di assicurazione, ovvero -in concreto- al 1° gennaio 1998 per
l'anno 1998;
che
quindi al momento dell’inoltro della domanda di esecuzione, preceduta dalla
diffida ci cui all'art. 20 LCA, il premio era scaduto;
che di conseguenza, il
ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere
accolto con il conseguente accoglimento dell'istanza di rigetto provvisorio
dell'opposizione limitatamente all'importo riconosciuto di
fr. 279.-.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
I. ll ricorso per
cassazione 8 giugno 1998 di _____________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza
1° giugno 1998 del Giudice di pace del circolo della Rovana è annullata e
sostituita dal seguente giudicato:
- L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza è rigettata in via provvisoria, limitatamente a fr. 279.- oltre
interessi del 5% dal 1° gennaio 1998 l'opposizione interposta da _____________
al PE no. __________dell'UEF di __________.
- La
tassa di giustizia di fr. 55.- è posta a carico del convenuto il quale
rifonderà all’istante un'indennità di fr. 50.-.
II. Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 70.,- già anticipate dalla ricorrente,
sono poste a carico di _____________ che rifonderà alla _____________ fr. 80.-
quale indennità per questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo della Rovana.
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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