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Numero d'incarto:
16.1998.96
Data decisione, Autorità:
11.02.1999, CCC
Incarto n.
16.98.00096
Lugano
11 febbraio 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 21 luglio 1998 presentato da
patr.
dall’avv. _____________
contro
la
sentenza 10 luglio 1998 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-nord nella
causa civile inappellabile promossa con istanza 15 dicembre 1997 da
patr.
dall’avv. _____________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’662.50
oltre interessi, domanda
accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Con istanza 15
dicembre 1998 _____________ ha convenuto in giudizio la società _____________,
proprietaria di uno stabile a _____________ in cui ella occupa un appartamento
in locazione, al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’662.50 quale
risarcimento del danno subito in seguito alla caduta del ramo di una pianta
situata nel giardino di proprietà della locatrice sul suo veicolo, posteggiato
in un’area abitualmente adibita e utilizzata a questo scopo. Addebitando la
causa della caduta del ramo alla convenuta, che non ha mai provveduto alla
regolare manutenzione e cura degli alberi del giardino, l’istante ha fondato la
propria pretesa risarcitoria sugli art. 41 e 58 CO, rispettivamente sulle norme
del diritto della locazione. Ha inoltre chiesto di essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria.
La convenuta si è opposta
alla pretesa avversaria contestando ogni sua responsabilità per il danno fatto
valere in giudizio; in particolare ha sostenuto che la caduta del ramo non è
dovuta a incuria delle piante del suo giardino -che venivano regolarmente
curate e potate- bensì al forte vento che soffiava quel giorno, evento
straordinario atto a interrompere il nesso di causalità tra il preteso danno e
il contestato suo agire illecito. Ha inoltre rilevato che l’istante medesima,
posteggiando in un’area non adibita a posteggio e per di più sotto un albero
che ella stessa riteneva in grave stato di trascuratezza, ha contribuito
all’avverarsi del danno, di cui contesta in ogni caso l’ammontare.
-
Con il querelato
giudizio il pretore, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle
quali ha dedotto che il danno fatto valere dall’istante e comprovato nella sua
entità, è da ricondurre alla violazione da parte della convenuta dei suoi
doveri quale locatrice, in particolare quello di mantenere la cosa locata in
uno stato tale da garantire la sicurezza degli inquilini con riferimento alla
cura delle piante del giardino, ha accolto l’istanza e la domanda di assistenza
giudiziaria formulate dall’istante. Il primo giudice ha per contro respinto la
tesi di parte convenuta secondo la quale il danno sarebbe dovuto a un caso di
forza maggiore nonché a concolpa dell’istante.
-
Con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 24
luglio 1998, _____________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC. La ricorrente rimprovera innanzitutto al primo giudice -poiché ha risolto
la lite in virtù delle norme sulla locazione- di aver erroneamente applicato il
diritto formale istruendo la vertenza secondo la procedura prevista agli art.
291 segg. CPC -ciò che avrebbe posto a carico dell’istante l’onere della
prova- anziché secondo i disposti di cui agli art. 404 segg. CPC applicabili
alle controversie in materia di locazione. Questa impostazione della causa le
ha impedito di apportare la prova della sua non colpevolezza in relazione all’art.
259e CO. Nel merito l’insorgente si duole del fatto che il primo giudice abbia
ritenuto provato il danno fatto valere dall’istante, non riconoscendo a carico
di quest’ultima nessuna colpa concomitante. Ma, pur in forma apparentemente
subordinata all’aspetto procedurale, censura le conclusioni del primo giudice
anche relativamente al diritto sostanziale applicato, sostenendo calzanti alla
fattispecie non le norme sulla locazione ma l’art. 41 segg. CO.
Con osservazioni 27 agosto
1998, delle quali si dirà, se necessario, nel seguito, l’istante postula la
reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
316 consid. 4a).
- In merito al diritto
sostanziale applicabile va preliminarmente rilevato che in virtù dell’art. 87
cpv. 1 CPC il giudice applica d’ufficio il diritto, non essendo vincolato dalle
motivazioni giuridiche prospettate inizialmente dalle parti (Cocchi/Trezzini,
CPC, art. 87 n. 2, 3 e 4). E' inoltre utile ricordare che, ove concorra una
responsabilità di tipo contrattuale e una di tipo delittuale, il danneggiato
può agire sulla base di entrambe (DTF 113 II 247, 60 II 342; Schnyder
in Commentario basilese, 1996, N. 2 ad art. 41 CO): spetterà al giudice
verificare se siano dati i presupposti dell’una o dell’altra azione.
Nel caso di specie, la ricorrente
-convenuta in prima sede- ha anzitutto escluso decisamente l'applicabilità sia dell'art.
58, sia dell'art. 41 CO; per il resto ha sostenuto di aver sempre proceduto
alla perfetta manutenzione del giardino ma non ha nemmeno negato che questa
parte dell'immobile facesse parte del contratto di locazione pattuito con
controparte. Dal momento che il giardino, come accessorio, può rientrare
nell'oggetto della locazione (Commentario SVIT, ed. 2, art. 253a CO, n.
11), la conclusione del primo giudice che considera il giardino in questione
come cosa locata in base al fatto che agli inquilini veniva chiesta la
rifusione di una parte proporzionale delle spese di manutenzione, non può
essere considerata arbitraria; né pertanto può essere censurata la scelta del
diritto applicabile.
- Per
determinare un’eventuale responsabilità contrattuale a carico della convenuta,
occorre quindi stabilire se vi sia stata da parte sua violazione del contratto,
violazione che l’istante ha individuato nel fatto di non aver adottato le
misure necessarie per garantire un utilizzo sicuro della cosa locata. A questo
proposito (e contrariamente alla tesi ricorsuale), i testi _____________ e
___________ hanno effettivamente confermato la carente manutenzione del
giardino ad opera della convenuta, con particolare riferimento alla mancanza di
una regolare potatura delle piante. Di fronte a questa negligenza, che
configura una violazione degli obblighi che incombevano alla convenuta in virtù
del contratto di locazione (Tercier, Les contrats spéciaux, 2ème édition,
1995, n. 1571), quest’ultima non ha saputo fornire nessuna prova liberatoria.
Accertata la violazione del contratto
-la
colpa essendo presunta (SVIT, op.cit., n. 16 ad art. 259e CO)- la convenuta
può essere tenuta a risarcire all’istante il danno subito a dipendenza del
difetto della cosa locata sulla base dell’art. 259e CO, dove per difetto si
intende anche la violazione dell’obbligo generale di garantire la sicurezza del
conduttore nell’uso della cosa locata (SVIT, op. cit., n. 7 ad art. 259e
e n. 67 ad art. 258-259i CO).
In
merito alla presunzione di colpa a carico della convenuta e all’assenza di una
prova liberatoria (SVIT, op.cit., n. 17 ad art 259e CO), quest’ultima
non può addebitare al tipo di procedura scelto dal pretore la mancanza di
questa prova. L’onere della prova è infatti determinato dal diritto materiale e
non dalla procedura adottata: pertanto, proprio perché la convenuta non ha
contestato il riferimento alle norme sulla locazione, opponendosi alla sua
responsabilità, così avrebbe dovuto farsi parte diligente e proporre tutte le
prove atte a dimostrare l’assenza di ogni sua colpa.
- Per
quanto riguarda il merito della controversia, le censure sono diverse. Sulla
possibilità di posteggiare nei pressi dell'albero, poi rovinato sulla vettura
dell'istante, l'accertamento pretorile si fonda sull'univoca versione dei fatti
fornita dai testi _____________ ed ___________, non contraddetta da alcun'altra
prova.
Per
quanto attiene all’obbligo di notifica del difetto che compete al conduttore in
virtù dell’art. 257g CO, la legge non prevede nessun tipo di formalità di modo
che l’avviso verbale al portinaio che l’istante sostiene aver fatto (senza che
la convenuta abbia contestato tale allegazione), basta allo scopo (SVIT,
op.cit., n. 12 ad art. 257 g CO). Comunque la regola non è assoluta: la natura
della cosa difettosa limita infatti l'obbligo di notifica del conduttore,
tendendo -in conformità con lo scopo della norma stessa- a concernere i difetti
ignoti al locatore (SVIT, op. cit., n. 10 e 11 ad art. 257g CO).
.
In
merito poi alla prova del danno, contrariamente a quanto sostenuto dalla
ricorrente, l’istante ha sufficientemente comprovato, mediante mezzi di prova
diversi dalla prova a futura memoria (alla quale si riferisce), ma ugualmente
validi e riconosciuti dalla procedura, la consistenza e l’entità del medesimo:
si tratta in particolare dei doc. A, E ed F e del teste __________. In merito
alla deposizione di quest'ultimo -il carrozziere che si è occupato della
riparazione del veicolo dell’istante- per costante giurisprudenza qualora
l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo
soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza,
rispettivamente per l’esistenza di un altro motivo che determini un interesse a
deporre a favore di una parte, la credibilità delle sue dichiarazioni può
essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti
tessuti sul contenuto testimoniale al cospetto degli elementi di fatto
desumibili da altre prove: il giudice può infatti fare astrazione dal contenuto
di una testimonianza solo quando la stessa risulti inveritiera o poco credibile
(Cocchi/Trezzini, CPC, art. 90, n. 19; II CCA 23 agosto 1994 in
re Q./C.SA), ciò che non è certo il caso in concreto non avendo la ricorrente
evidenziato nessun tipo di incongruenza nella deposizione del teste.
-
Al
pretore viene rimproverato di aver applicato a una vertenza di locazione non la
procedura speciale di cui agli art. 404 segg. CPC, ma gli art. 291 segg. CPC.
Anche a prescindere dal preteso pregiudizio nell'ambito probatorio (di cui già
s'è detto), la censura non ha rilievo. Infatti, la procedura adottata dal primo
giudice non limita in nessun modo i diritti delle parti; essa è anzi retta da
principi meno rigorosi di quella degli art. art. 404 segg. CPC, intesa ad
essere semplice e rapida, in conformità con l'art. 274d cpv. 1 CO.
-
Sempre nell'ambito
procedurale la ricorrente rileva il mancato intervento dell'Ufficio di
conciliazione in materia di locazione. Al proposito dev'essere osservato:
che il 7 novembre 1997,
ossia prima di adire il pretore, l'istante aveva chiesto la convocazione delle
parti davanti all'Ufficio di conciliazione di ________ che, con comunicazione
11 novembre, aveva pregiudizialmente dichiarato la propria carente competenza
per materia (doc. L);
che, a dipendenza di
quanto esposto sul diritto sostanziale applicabile alla fattispecie, si
constata l'emanazione da parte del primo giudice di una sentenza in materia di
locazione non preceduta dalla procedura di conciliazione, ossia apparentemente
in urto con la giurisprudenza federale (DTF 118 II
307);
che si pone pertanto il
quesito -ricordato il carattere obbligatorio della procedura di conciliazione
(cfr. II CCA 29.9.1993 in re P.I. AG / M.)- della validità della
procedura svoltasi davanti al pretore, rispettivamente della decisione
impugnata;
che la questione può
essere risolta positivamente considerando anzitutto come la causa in esame non
abbia rappresentato, almeno al momento della sua introduzione ma anche nel
seguito e fino alla sentenza, una chiara vertenza di locazione: ne è la riprova
-oltre le alternative di diritto offerte dall'istante- la procedura scelta dal
pretore e la circostanza che egli ha optato per il diritto della locazione, a
ben vedere, al momento di motivare il suo giudizio;
che in tali condizioni,
deve poter bastare -a tutela del processo svoltosi in prima sede- l'iniziativa
dell'istante di chiedere la conciliazione prima di introdurre l'istanza al
giudice;
che, infatti, a
prescindere da ogni considerazione tecnico-giuridica sui rimedi di diritto per
impugnare una decisione pregiudiziale di un Ufficio di conciliazione in materia
di locazione (cfr. al proposito Cocchi B., Uffici di conciliazione e
qualche questione inconciliabile nella procedura per le controversie in materia
di locazione, in Il Ticino e il diritto, p. 295), la dottrina è almeno
divisa sulla competenza del medesimo ufficio a dichiarare di non entrare in
materia quanto all'applicazione del diritto sostanziale (cfr. Higi P.,
in Comm. di Zurigo, 1996, art. 274a CO, n. 90 - 92);
che tale carente competenza
dell'ufficio di conciliazione appare tanto più giustificata, trattandosi nel
caso concreto di una generica competenza conciliativa e non di una questione in
cui l'autorità è chiamata a un giudizio sul merito della controversia;
che non si può pertanto
pretendere che il pretore, avvertita l'applicabilità dei disposti sulla
locazione, dovesse sospendere la procedura e trasmettere gli atti all'Ufficio
di conciliazione, né che l'istante tentasse ogni possibile via per ottenere il
contraddittorio davanti alla stessa autorità.
- Ne consegue che anche
su questo punto il ricorso dev'essere respinto, con il carico di tassa di
giustizia e ripetibili alla resistente.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC e per
le spese l’art. 148 CPC, la LTG e la TOA
dichiara:
-
Il
ricorso per cassazione 21 luglio 1998 di _____________ è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 250.-, anticipati dalla
ricorrente, sono poste a carico di _____________. Essa verserà a _____________
la somma di fr. 300.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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