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Numero d'incarto:
16.1999.00135
Data decisione, Autorità:
18.02.2000, CCC
Incarto n.
16.1999.00135
Lugano
18 febbraio
2000/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 19 dicembre 1999
presentato da
contro
la sentenza 7 ottobre 1999 del Giudice di pace nella
causa a procedura inappellabile promossa con istanza 5 luglio 1999 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 447.70 oltre
accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no.
__________ dell’UE di Brüttisellen, domande accolte dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 5 luglio 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di
ottenere il pagamento di fr. 447.70 oltre accessori, a saldo dello scoperto per
l’utilizzo della carta no. __________ di cui egli è titolare;
che
con sentenza 7 ottobre 1999 il giudice di pace, ritenendo sufficientemente
comprovato il credito dell’istante sulla base della documentazione dalla stessa
prodotta, alla quale il convenuto non ha opposto nessuna contestazione non
avendo presenziato all’udienza, ha accolto l’istanza;
che
con scritto 19 dicembre 1999 __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento a motivo della sua incomprensione della lingua
italiana;
che
giusta l’art. 328 cpv. 1 CPC il termine per ricorrere in cassazione è di 20
giorni dalla notifica della sentenza;
che
come risulta dalla distinta delle raccomandate della Giudicatura di pace, la
sentenza è stata notificata al domicilio del ricorrente a __________ con invio
raccomandato n. __________ del 7 ottobre 1999;
che
quindi al momento dell’inoltro del ricorso (data del timbro postale 20
dicembre 1999) il termine ricorsuale di 20 giorni - pur calcolandone la
decorrenza dopo la scadenza del termine di giacenza- era già ampiamente
trascorso;
che
comunque anche nel merito il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua
tedesca, è manifestamente infondato;
che
infatti, in merito al contestato utilizzo della lingua italiana ad opera del
primo giudice, rispettivamente della scrivente Camera, il Tribunale federale ha
già statuito che il riconoscimento delle quattro lingue nazionali e delle tre
lingue ufficiali vale solo nei rapporti con le autorità federali per cui il
diritto processuale cantonale può prescrivere l’uso esclusivo della lingua
ufficiale del Cantone per la stesura degli atti processuali è ciò che ha fatto
il Canton Ticino per mezzo dell'art. 117 CPC (Rep 1975 302; DTF
102 Ia 35; CCC 20 giugno 1990 in re E./E);
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o
manifestamente infondato;
che
in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese
per il presente giudizio.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 372 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 19 dicembre 1999 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.
-
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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