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Numero d'incarto:
16.1999.1
Data decisione, Autorità:
20.01.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00001
Lugano
20 gennaio 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 4 dicembre 1998 presentato da
contro
la
sentenza 1° dicembre 1998 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 30 ottobre 1998 nei confronti di
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dall’escussa al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda
accolta dal primo giudice, che tuttavia non ha assegnato alcuna indennità
processuale all’istante;
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con istanza 30 ottobre 1998 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole
per l’incasso di fr. 1’000.- corrispondenti alle ripetibili decise in favore
dell’istante con sentenza 21 gennaio 1998 del Tribunale del Distretto Moesa,
passata in giudicato;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza di un valido
titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall’istante, rimasta incontestata
dall’escussa assente al contraddittorio, ha accolto l’istanza ponendo a carico
dell’escussa la tassa di giustizia di fr. 120.-;
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto
giudizio postulando l’annullamento del dispositivo n. 2 laddove il primo
giudice non le ha riconosciuto nessuna indennità nonostante l’integrale
accoglimento della sua domanda;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa
implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di
pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove;
che
secondo l’art. 62 OTLEF, al quale rinvia l’art. 26 LALEF, nelle cause a procedura
sommaria il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare la parte
soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese dalla
stessa sostenute;
che
in concreto, a dipendenza del tenore del testo di legge, che diversamente dall’art.
148 CPC invocato dalla ricorrente non impone al giudice la condanna della parte
soccombente al pagamento di un’indennità alla parte vincente ma gli riserva
questa facoltà (Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, §
164 n. 16), il fatto per il primo giudice di non aver riconosciuto all’istante
nessuna indennità nonostante un’esplicita richiesta in tale senso, non può
essere considerato arbitrario;
che
di conseguenza il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione,
deve essere respinto;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 4 dicembre 1998 di __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico
della ricorrente.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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