AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1999.13
Data decisione, Autorità:
15.06.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00013
Lugano
15 giugno 1999/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 21 febbraio 1999 presentato da
__________ patr. __________
Contro
la
sentenza 16 dicembre 1998 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa
a procedura inappellabile promossa con istanza 20 novembre 1996
nei confronti di
e
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 999.- oltre
interessi a titolo di
risarcimento danni, domanda respinta dal primo giudice che ha
invece accolto la
pretesa di fr. 120.- fatta valere in via riconvenzionale dalle
convenute,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in
fatto e in diritto:
- La presente vertenza
trae origine da un incidente della circola-zione avvenuto il 18 marzo 1995 in
via __________ a __________.
La collisione - che ha
causato solo danni materiali - è avvenuta tra il veicolo guidato da __________
e quello condotto da __________, assicurato per la RC presso __________ i. Con
istanza 20 novembre 1996 __________ ha convenuto __________ e __________ al
fine di ottenere il pagamento di fr. 999.- oltre accessori, importo
corrispondente al danno complessivo subito a seguito della collisione. In
merito alla dinamica dell’incidente l‘istante sostiene di essersi immessa su
via __________ proveniente da un posteggio sito perpendicolarmente a questa
strada, prestando tutta l’attenzione alla circolazione proveniente da destra,
unico senso di scorrimento permesso, trattandosi di strada a senso unico;
nell’eseguire questa manovra di immissione nella circolazione, è stata
investita dal veicolo guidato da __________ che stava eseguendo una manovra di
retromarcia per accedere a un posteggio laterale, senza prestare la necessaria
attenzione ai veicoli che si trovavano a tergo. Le convenute si sono opposte
alla pretesa avversaria contestando la versione dei fatti fornita dall’istante,
alla quale rimproverano la responsabilità dell’accaduto per non essersi accorta
del veicolo Veglia fermo sulla carreggiata. In via riconvenzionale hanno fatto
valere una pretesa di fr 120.- per i danni subiti a seguito dell’incidente.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali è
emerso che, per sua stessa ammissione, l’istante si è immessa su via __________
verificando unicamente la circolazione alla sua destra, ha addebitato a
quest’ultima la causa dell’incidente, mentre non ha ritenuto provato un
comportamento scorretto della convenuta, indipendentemente dalla sua posizione
al momento della collisione. Il giudice di pace ha quindi respinto l’istanza,
riconoscendo alle convenute il diritto al pagamento della pretesa di fr. 120.-
fatta valere in via riconvenzionale.
-
Con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 12
febbraio 1999, __________ è insorta contro la decisione del giudice di pace,
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. Dal punto di vista procedurale la ricorrente rimprovera al
primo giudice di aver basato il proprio giudizio su documenti che la convenuta
__________ ha prodotto in contrasto con quanto dispone il nostro CPC, di non
aver svolto alcun ruolo conciliativo avendo fatto propria la tesi di parte
convenuta prima ancora di aver svolto l’istruttoria, e di non aver citato il
teste da lei proposto. Nel merito l’insorgente lamenta un’arbitraria
valutazione delle prove ad opera del primo giudice e conseguente erronea
applicazione del diritto sostanziale, con particolare riferimento alla
conclusione cui egli è giunto in merito alla responsabilità dell’incidente, che
deve essere ascritta alla manovra di retromarcia intrapresa dalla convenuta.
Con osservazioni 29 marzo
1999 __________ postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per
essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III
316 consid. 4a).
-
La censura ricorsuale
secondo la quale il primo giudice avrebbe irritualmente assunto agli atti degli
scritti che la convenuta __________ ha allegato alla sua richiesta di rinvio
dell’udienza del 13 gennaio 1997, merita di essere accolta. Infatti, secondo l’art.
294 cpv. 2 CPC è all’udienza di discussione che la parte convenuta deve
produrre i documenti a sostegno delle proprie allegazioni e contestazioni, ogni
successiva produzione dovendo essere considerata tardiva e inammissibile; a
maggior ragione quando come in concreto non è stata portata a conoscenza della
controparte. Di conseguenza, gli scritti allegati dalla convenuta alla sua
richiesta di rinvio dell’udienza (allegati da 1 a 6), devono essere estromessi
dall’incarto. In ogni caso, come si dirà in seguito, anche indipendentemente
dall’errata assunzione agli atti di questi documenti della convenuta, la
sentenza del giudice di pace non può essere considerata arbitraria.
-
Per quanto attiene
al mancato tentativo di conciliazione da parte del giudice (art. 294 cpv. 1
CPC), va rilevato che anche qualora si volesse ammettere simile manchevolezza,
la stessa non è soggetta a nessun tipo di sanzione, mentre della pretesa
parzialità del giudice non si ha riscontro negli atti istruttori essendosi
quest’ultimo limitato ad esporre durante l’udienza il proprio parere sul comportamento
di chi si immette nel traffico, senza con ciò anticipare l'esito della
vertenza.
-
Secondo l’art. 61
cpv. 2 LCS in presenza di un incidente della circolazione con soli danni
materiali, il detentore di un veicolo a motore coinvolto ha l’onere processuale
di provare la colpa o la temporanea incapacità di discernimento del detentore
dell’altro veicolo o di una persona per la quale questi è responsabile o un
difetto del veicolo della controparte.
Sulla base di questa
regola fondamentale, spettava quindi all’istante provare che la causa della
collisione era da ricercare nel modo di guida della coprotagonista (retromarcia
eseguita senza prestare attenzione ai veicoli a tergo), rispettivamente a
quest’ultima provare la colpa dell’istante (immissione nella circolazione senza
prestare la necessaria attenzione).
- L’attribuzione della
colpa all’uno o all’altro dei conducenti è una questione di valutazione delle
prove nell’ambito della quale il giudice gode di ampio potere di apprezzamento
(art. 86 LCS), ritenuto in ogni caso che egli deve procedere a un esame
accurato e oggettivo di tutti gli elementi pertinenti, delle prove e degli
indizi di cui dispone, al fine di giungere a una soluzione adeguata alle
circostanze e giustificata dalle risultanze istruttorie.
La conclusione del primo
giudice, che ha ritenuto provata la colpa dell’istante e non quella della
convenuta, non è arbitraria.
Infatti, mentre la
violazione delle norme della circolazione è chiaramente emersa a carico
dell’istante, con particolare riferimento alla manovra di immissione nella
circolazione che questa, siccome proveniente da una strada secondaria regolata
dal segnale di stop, avrebbe dovuto effettuare accordando la precedenza ai
veicoli che si trovavano sulla strada alla quale intendeva accedere mentre, per
sua stessa ammissione, durante tutta la manovra -ossia dal momento in cui ha
lasciato l’area di posteggio per accedere a Via __________ sino al momento
della collisione- ella ha sempre e solo verificato la circolazione alla sua
destra (Bussy & Rusconi, Code suisse de la circulation routière,
1996, n. 3.5.1 ad art. 36 LCS), lo stesso non si può dire per quanto concerne
la convenuta. A carico di quest’ultima l’istante non è riuscita a provare
nessuna colpa, tantomeno quella di aver eseguito una manovra di retromarcia
senza prestare attenzione alla circolazione a tergo, retromarcia che la
convenuta ha sempre contestato sostenendo di essere stata investita quando era
ferma con il proprio veicolo sulla carreggiata.
La ricorrente accenna alla
versione dei fatti di un e () che il giudice non ha
sentito. Essa tuttavia non pretende di aver proposto in causa questa prova e di
conseguenza non può censurare la decisione impugnata per la mancata ammissione
di una prova. Ritiene unicamente che il primo giudice non ha applicato
adeguatamente l'art. 86 LCS. Sennonché, scopo della norma non è quello di
supplire alle manchevolezze probatorie dell’istante -alla quale compete l’onere
della prova delle proprie allegazioni- bensì quello di concedere al giudice la
massima libertà di apprezzamento possibile circa la determinazione dei fatti (Bussy/Rusconi,
op. cit., n. 2.1 ad art. 86 LCS). D'altra parte, il giudice di pace non risulta
nemmeno che sia stato informato sulla presenza di un eventuale teste: non con
l'istanza, né nell'ambito della discussione; ciò che escluderebbe la pratica
possibilità di determinarsi d'ufficio sull'opportunità della prova.
- Alla luce di quanto
sopra esposto il ricorso deve essere respinto con il carico delle spese e della
tassa di giustizia secondo la soccombenza.
In considerazione
dell’esito del gravame, si può prescindere dall’esaminare le problematiche
sollevate dalla resistente in merito alla carenza di legittimazione del
rappresentante della ricorrente in questa sede processuale siccome sprovvisto
della necessaria procura, nonché quella circa la partecipazione della figlia
della ricorrente alla discussione dinanzi al giudice di pace.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per
cassazione 21 gennaio 1999 __________ è respinto.
- Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 100.-,
già anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di versare alla controparte
un’indennità di fr. 80.-.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del circolo di Lugano
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster