Cassation appeal dismissed as time-barred

16.1999.132Other CourtDec 27, 1999Dismissed

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Omnilex summary

The Civil Cassation Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed a cassation appeal against a peace judge's decision granting definitive release from objection in a debt enforcement case for CHF 170.40. The court held that the 10-day deadline had expired, since the appeal was only received on 26 November 1999 after notification on 29 October 1999. The appellant's claim that he had mailed the appeal earlier was unproven, and the burden of proving dispatch lay with him. As an exception, the court waived fees and costs.

Omnilex headnote

Art. 22 cpv. 1 LALEF; art. 131 cpv. 1 CPC; appeal against a judgment rendered in definitive objection proceedings is inadmissible when filed after expiry of the 10-day period running from the day after notification. The appellant bears the burden of proving timely dispatch of the appeal; absent proof, the pleading is deemed not filed (consid. 1). Under art. 313 bis CPC in conjunction with art. 331 cpv. 1 CPC, the court may decide by brief reasoning without hearing the opposite party when the appeal is manifestly inadmissible. In exceptional circumstances, fees and costs may be waived (consid. 2).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.1999.132

Data decisione, Autorità: 27.12.1999, CCC

Incarto n. 16.1999.00132

Lugano 27 dicembre 1999/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Cocchi e Zali (quest'ultimo in sostituzione del giudice Giani, assente)

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 e 24novembre 1999 presentato da


contro

la sentenza 29 ottobre 1999 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 24 agosto 1999 da


con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta

dall'escusso al PE no. __________ dell'UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo

giudice,

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che con istanza 24 agosto 1999 l'_________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 170.40 a saldo della fattura emessa il 31 agosto 1998 per prestazioni eseguite a favore di quest'ultimo;

che l'escusso si è opposto alla pretesa avversaria;

che con sentenza 29 ottobre 1999 il primo giudice ha accolto l'istanza;

che con atto ricorsuale recante la data dell'8 novembre 1999, che __________ ha trasmesso a questa Camera il 26 novembre 1999 (cfr. timbro postale), egli è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

che giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni;

che il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC);

che nel caso concreto il ricorso, trasmesso a questa Camera il 26 novembre 199, è sicuramente tardivo ritenuto che il giudice di pace ha confermato l'intimazione della sentenza il giorno medesimo della sua emanazione (29 ottobre 1999);

che al proposito è irrilevante l'allegazione del ricorrente secondo cui avrebbe inviato il suo allegato già in data 8 novembre 1999 poiché il fatto, contestato dal giudice di pace, non è confortato da nessuna prova;

che infatti, in un simile caso, spetta al ricorrente provare la spedizione del ricorso: mancando tale prova il ricorso si ritiene non presentato (Rep. 1990, 327);

che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313 bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale, si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

pronuncia:

  1. Il ricorso 8/24 novembre 1999 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.

  2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

  3. Intimazione a:


Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

debt enforcementdefinitive objection removalcassation appealtime limittimely filingproof of dispatchinadmissibilitycourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the cassation appeal was filed within the statutory 10-day time limit.

Extracted holding

No; the appeal was transmitted only on 26 November 1999, whereas the decision had been notified on 29 October 1999, so the appeal was late.

Extracted reasoning

The time limit under Art. 22(1) LALEF runs from the day after notification under Art. 131(1) CPC. The appellant's unproven assertion that he mailed the appeal on 8 November 1999 could not help him; the burden of proving dispatch lay with him, and without proof the appeal is deemed not filed.

Key legal question

Whether court fees and costs should be charged.

Extracted holding

No fees or costs were levied exceptionally.

Extracted reasoning

Because of the particular circumstances of the case, the court waived the collection of fees and costs.

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