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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1999.26
Data decisione, Autorità:
20.07.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00026
Lugano
20 luglio 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 5 marzo 1999 presentato da
(rappr. dal
_________)
contro
la
sentenza 25 febbraio 1999 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 21 dicembre 1998 nei confronti di
(patr. dall’avv.
__________)
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dall’escussa al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda
parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 21 dicembre 1998 il __________ ha chiesto il
rigetto in via definitiva –limitatamente all’importo di fr. 5’933.15–
dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole
per l’incasso di fr. 7’186.55 oltre accessori, corrispondenti all’imposta
comunale 1995 (con interessi di ritardo e tassa di diffida), alla tassa d’uso
della fognatura per gli anni 1996 e 1997, alla tassa di consumo dell’acqua
potabile per gli anni 1996 e 1997 e alla quarta rata del contributo di
costruzione per le opere di canalizzazione;
che
a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la decisione di riparto
intercomunale delle imposte 7 aprile 1997 concernente il periodo 1.1. –
31.12.1995, regolarmente passata in giudicato (doc. B), così come un conteggio
delle rate scadute e degli interessi di mora dovuti (doc. C) e la relativa
bolletta di pagamento emessa dal Comune (doc. I); bollette riguardanti la tassa
uso fognatura 1996 (doc. E) e 1997 (doc. D); bollette per la tassa acqua
potabile per gli stessi anni (doc. F, G e H), nonché norme comunali che ne
costituiscono la base legale;
che
la convenuta si è opposta all’istanza, osservando che trattasi di contributi
relativi a un suo bene immobile posseduto nel __________ e alienato ai pubblici
incanti il 10 aprile 1997: in particolare solleva eccezione di estinzione del
debito con riferimento allo stato di riparto 23 maggio 1997 dal quale risulta
che a seguito della realizzazione forzata del fondo, l’ente pubblico è stato
interamente tacitato per l’importo insinuato a titolo di imposte comunali
arretrate, mentre per il rimanente considera i crediti del Comune
"dimenticati in sede di notifica d'asta" semmai dovuti da parte degli
aggiudicatari;
che
con il querelato giudizio il pretore, ritenuta fondata l’ecce-zione sollevata
dall’escussa limitatamente all’imposta comunale 1995, ha accolto l’istanza per
la differenza di fr. 5’088.– oltre interessi, importo per il quale ha concesso
il rigetto definitivo dell’opposizione;
che
–a prescindere da ogni considerazione di merito– si deve osservare come il
risultato di quella sentenza si fondi su un evidente errore di computo poichè,
considerato estinto il credito relativo alle imposte comunali 1995 (e non 1997
come in sentenza), la differenza risulta pari a soli fr. 3’524.85;
che
con il presente tempestivo gravame il __________ è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice
di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale ammettendo l’eccezione
sollevata dall’escussa con riferimento alle imposte comunali dovute per il
1995, mentre –per il credito rimanente– critica la sentenza impugnata che non
terrebbe conto delle tasse di fognatura;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda
implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di
pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta
d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante
possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto
carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF
13.03.1990 in re S. AG/B.);
che
nell’ambito di quest’accertamento il giudice deve stabilire in particolare se
vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto
esecutivo e nell’istanza, col creditore, il debitore e il credito risultanti
dalla documentazione prodotta (Pan-chaud/Caprez, La mainlevée de
l’opposition, 1980, § 106–108);
che,
in virtù dell'art. 28 LALEF, entro il territorio cantonale, sono parificate
alle sentenze esecutive nel senso dell'art. 80 LEF le decisioni definitive di
autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d'altra natura
riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico;
che
dalla documentazione prodotta dall’istante può essere dedotto un valido titolo
esecutivo per tutti i crediti posti in esecuzione, sia perché le bollette
prodotte sono definitive, sia perché l'escussa non ha sollevato nessuna
particolare eccezione al riguardo, all'infuori di quella concernente i periodi
di conteggio;
che,
per contro, il conteggio / bolletta (doc. F) riguarda l'intero anno 1997, non tenendo
conto delle risultanze di Registro fondiario di cui al doc. 3, ciò che esclude
l'esecutività del titolo;
che,
per quanto attiene alla richiesta di pagamento dell’imposta comunale 1995, il
Comune procedente considera documentazione idonea la notifica di tassazione
(art. 244 cpv. 3 LT per il rinvio di cui all’art. 275) e la relativa bolletta
di pagamento, passate in giudicato;
che,
contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, lo stato di riparto 23 maggio
1997 (prodotto dall'escussa) dal quale si evince che nell’ambito della realizzazione
forzata del fondo n. __________ di __________, l’istante ha ottenuto quanto
vantato a titolo di imposte comunali 1993–94–95–96–97, non prova l’estinzione
del debito per imposte comunali dovute dall’escussa per il 1995;
che
infatti, secondo l’art. 252 cpv. 1 LT per il pagamento di tutte le imposte
cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile (art.
836 CC), è riconosciuta al Cantone e ai Comuni un’ipoteca legale secondo l’art.
183 LAC che non necessita di iscrizione a registro fondiario (cpv. 2);
che
lo stato di riparto prodotto in causa (art. 112 RRFF) è stato allestito
nell’ambito della procedura di realizzazione del pegno immobiliare, così come
previsto agli art. 85 e segg. RRFF, ed è pertanto fuori discussione che i
crediti dell'ente pubblico indicati nel medesimo erano garantiti dall'ipoteca
legale di cui si è detto, ovvero avendo una relazione diretta con il fondo
quali: l'imposta sugli utili immobiliari (art. 123 segg. LT), l'imposta
immobiliare cantonale (art. 95 LT), l'imposta immobiliare comunale (art. 291
LT), ecc. (al proposito cfr. Pedroli, L’ipoteca legale per crediti
d’imposta, in CFPG, n. 14, p. 82);
che
tuttavia, nella fattispecie, la società escussa ha semplicemente sostenuto ma
non provato che il debito posto in esecuzione rientrerebbe tra quelli garantiti
da ipoteca legale, tesi questa che sembra doversi escludere a dipendenza della
qualifica dell’imposta controversa nella notifica di tassazione 7 aprile 1997,
che non fa nessun riferimento a un’imposta di tipo immobiliare;
che
comunque le cifre indicate nello stato di riparto al no. 1 non permettono di
mettere in relazione il credito posto in esecuzione con l'importo garantito da
ipoteca legale poiché la somma di fr. 10'376.15 concerne esplicitamente debiti
d'imposta relativi a diverse annualità in proporzione ignota;
che,
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso che ha evidenziato almeno in parte
il motivo di cassazione invocato con particolare riferimento all’errata
applicazione del diritto ad opera del primo giudice, deve essere accolto;
che
ne consegue, ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC,
la competenza della Camera a decidere il merito della controversia;
che,
per quanto riguarda gli interessi di mora e la tassa di diffida, in quanto
previsti dalla LT (art. 219 e 220), gli stessi devono essere riconosciuti
all'istante nella misura richiesta in sede esecutiva e comunque rimasta
incontestata, non invece le spese esecutive;
che,
riassumendo, dalle poste di cui all'istanza di rigetto dell'opposizione
dev'essere depennata quella di fr. 984.80 riferita al doc. F e le spese
esecutive per fr. 70.–;
che
pertanto, in accoglimento parziale del ricorso, tenuto conto dei crediti
indicati, il rigetto definitivo può essere accolto per la somma di fr.
4'878.35;
che
al ricorrente non viene assegnata nessuna indennità per questa sede non avendo
formulato richiesta in tal senso (art. 62 OTLEF), mentre per la prima sede possono
essere riconosciute indennità limitate, non avendo partecipato al
contraddittorio;
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 5 marzo 1999 del __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 25 febbraio 1999 del Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
- L’istanza
è accolta.
Di
conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE no.
__________ dell’UE di Lugano, limitatamente all’importo di fr. 4'878.35 oltre
interessi come al PE (relativamente alle poste 1, 2, 3, 4, 5 e 6).
- La
tassa di giustizia in fr. 140.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico della convenuta la quale rifonderà all’istante un’indennità di fr.
50.–.
II. Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–, già anticipate dal
ricorrente, sono poste a carico di __________.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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