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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1999.27
Data decisione, Autorità:
06.07.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00027
Lugano
06 luglio 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 5 marzo 1999 presentato da
contro
la
sentenza 17 febbraio 1999 del Giudice di pace del circolo del Ticino nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 21 gennaio 1999 da
(rappr.
dall’__________)
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda
accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 21 gennaio 1999 lo , per il
tramite dell', ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di
fr. 550.–, corrispondenti alla multa inflitta a quest'ultimo con decreto 17
aprile 1998 della Sezione della circolazione;
che
all’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istan–za contestando
l’esistenza di un valido titolo esecutivo non avendo mai ricevuto il decreto di
multa sul quale l’istante basa la propria pretesa;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di
un valido titolo esecutivo, ha accolto l’istanza;
che
con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 11 marzo 1999, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato
il diritto sostanziale riconoscendo al decreto di multa allegato all’istanza
carattere esecutivo;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace
può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti
di causa o di prove;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta
d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante
possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto
carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF
13.03.1990 in re S. AG/B.);
che
quest’esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto
e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il benfondato di
eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in
base all’art. 81 cpv. 1 LEF;
che
di fronte alle contestazioni dell’escusso, spettava all’istante provare la
regolare notifica del decreto di multa (Staehelin, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 124 ad art. 80 LEF);
che
infatti il passaggio in giudicato del titolo presuppone la sua regolare
intimazione al destinatario senza che questi l’abbia impugnato (Staehelin,
op.cit., n. 124);
che
dalle risultanze istruttorie non emerge nessun elemento a sostegno
dell’effettiva notifica del decreto di multa al ricorrente, mancando in
particolare la busta di intimazione del medesimo o, eventualmente una distinta
degli invii raccomandati dell’Ufficio giuridico della circolazione;
che
quindi, in assenza di un valido titolo esecutivo, il rigetto dell’opposizione
non può essere concesso indipendentemente dall’ulteriore problematica
sollevata dal ricorrente circa l’esigibilità del credito;
che
di conseguenza il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato
con particolare riferimento all’errata applicazione del diritto materiale ad
opera del primo giudice, deve essere accolto e l’istanza decisa da questa
Camera in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC.
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 5 marzo 1999 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 15 febbraio 1999 del Giudice di pace del circolo del
Ticino è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
-
L’istanza
è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 80.–, da anticipare dalla parte istante rimane a suo
carico con l’obbligo di rifondere al convenuto un’indennità di fr. 30.–.
II. Spese
e tassa di giustizia, per complessivi fr. 70.–, sono poste a carico dello
__________ che rifonderà al ricorrente un’indennità di fr. 80.–.
III. Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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