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Numero d'incarto:
16.1999.42
Data decisione, Autorità:
25.05.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00042
Lugano
25 maggio 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso 15 aprile 1999 presentato da
contro
la
sentenza 8 aprile 1999 del Giudice di pace supplente del circolo di Lugano
nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa
con istanza 18 dicembre 1998 da
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione
interposta dall’escusso al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta
dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 18 dicembre 1998 __________ ha chiesto il rigetto
provvisorio dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato
notificatogli per l’incasso di fr. 648.45 a saldo di un contratto di mutuo
stipulato il 16 marzo 1987;
che
a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto l’attestato
carenza beni rilasciatole dall’UE di Lugano il 17 febbraio 1995;
che
il convenuto si è opposto all’istanza sostenendo di aver pagato il debito posto
in esecuzione;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di
un valido titolo di rigetto dell’opposizione nell’attestato carenza beni e
respinta in quanto non comprovata l’eccezione di estinzione del debito, ha
accolto l’istanza;
che
con atto ricorsuale 15 aprile 1999 __________ è insorto contro il predetto giudizio
rimproverando al primo giudice di non aver considerato la documentazione dallo
stesso prodotta a sostegno dell’eccezione di estinzione del debito;
che
preliminarmente deve essere rilevata l’identità tra la creditrice dell’importo
posto in esecuzione, indicata nell’attestato carenza beni quale __________, e
la procedente __________ __________, trattandosi della stessa società come da
verifiche effettuate da questa Camera presso il competente Registro di
commercio;
che
secondo l’art. 149 cpv. 2 LEF l’attestato carenza beni sul quale l’istante basa
la propria domanda di rigetto vale come riconoscimento di debito ai sensi
dell’art. 82 LEF;
che
in presenza di un simile titolo il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni atte a invalidare il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2
LEF), ritenuto che queste devono essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile ossia mediante riscontri oggettivi (II Corte civile del Tribunale
federale nella sentenza 13 ottobre 1998 in re H.B. c/ H.SA in Rep 1987
p. 150-151);
che
come correttamente concluso dal primo giudice il convenuto non ha reso verosimile
di aver estinto il proprio debito, non potendo a tal fine bastare il documento
dallo stesso prodotto (“Betreibungskarte”), dal quale non risulta la prova del
pagamento dell’importo controverso, trattandosi di una domanda di esecuzione o
documento analogo, anteriore alla procedura esecutiva in esame, sfociata
nell’attestato carenza beni 17 febbraio 1995;
che
poiché nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice deve accertare
d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce
valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC
31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA), nel caso di specie questo è
dato unicamente per l’importo di fr. 598.45 per il quale è stato rilasciato
l’attestato carenza beni, ragione per la quale il rigetto può essere concesso
limitatamente a questa somma;
che
in considerazione della particolarità della fattispecie e delle ragioni del parziale
accoglimento del ricorso, non si prelevano tasse e spese nè si assegnano
ripetibili;
che,
rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio in merito all’importo per il
quale sussiste valido titolo di rigetto dell’opposizione, la notifica del ricorso
alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può
essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.).
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 327 segg. CPC
pronuncia: I. Il
ricorso 15 aprile 1999 __________ è parzialmente accolto.
Di
conseguenza il dispositivo no. 1 della sentenza 8 aprile 1999 del Giudice di
pace supplente del Circolo di Lugano è annullato e sostituito dal seguente
giudicato:
- L’istanza
è parzialmente accolta.
Conseguentemente
è rimossa in via provvisoria, limitatamente all’importo di fr. 598.45,
l’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UE di Lugano.
II. Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio nè si assegnano ripetibili.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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