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Numero d'incarto:
16.1999.52
Data decisione, Autorità:
26.05.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00052
Lugano
26 maggio 1999/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 17 maggio 1999 presentato da
contro
la
sentenza 27 aprile 1999 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura inappellabile promossa con
istanza 15 maggio 1998 nei confronti di
con la quale l’istante ha
chiesto il pagamento di fr. 4’307.15 a titolo di risarcimento danni, domanda
respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 15
maggio 1998 __________ ha convenuto in giudizio __________ -presso la quale è
assicurata per la RC __________ - al fine di ottenere il pagamento di fr.
4’307.15 corrispondenti ai danni dallo stesso subiti a dipendenza di un
incidente della circolazione avvenuto il 15 novembre 1997 a __________;
che la convenuta si è
opposta alla pretesa avversaria contestando ogni sua responsabilità per il
danno fatto valere dall’istante, al quale ha addebitato la causa della
collisione;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali
non è emersa la prova di una violazione delle norme della circolazione da parte
della conducente __________, ha respinto l’istanza;
che con atto ricorsuale 17
maggio 1999 __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendo di
essere sentito;
che giusta l’art.
329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve
contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali
lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione
invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso
concreto il contenuto dello scritto 17 maggio 1999 del ricorrente non supera la
soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di
indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario
assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o
riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a
lamentare la mancata presa in considerazione di un argomento dallo stesso mai
proposto (“fattore tempo spazio”), nonchè delle deposizioni testimoniali;
che è quindi impossibile
individuare e decidere eventuali presupposti per un eventuale annullamento del
giudizio impugnato, ciò a maggior ragione perché contrariamente a quanto
preteso dal ricorrente il primo giudice ha chiaramente indicato in sentenza i
motivi per i quali si è discostato dalle deposizioni testimoniali e quelli sui
quali ha basato il proprio convincimento;
che la richiesta di essere
sentito del ricorrente non può essere accolta siccome estranea al rimedio della
cassazione;
che giusta l’art.
313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in
virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con
breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per
le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 17 maggio
1999 __________ è nullo.
-
Non si prelevano
tasse e spese per il presente giudizio.
-
Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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