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Numero d'incarto:
16.1999.81
Data decisione, Autorità:
16.09.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00081
Lugano
16 settembre 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso 23 agosto 1999 presentato da
contro
la
sentenza 12 agosto 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 2 giugno 1999 da
(rappr. __________
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda
accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con istanza 2 giugno 1999 lo __________, per il tramite
dell'Ufficio esazione e condoni, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di
fr. 2’230.-, corrispondenti alla multa disciplinare inflitta a quest'ultimo con
risoluzione 9 luglio 1998 dell’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-città;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di
un valido titolo esecutivo al quale l’escusso non ha opposto nessuna valida
eccezione non avendo presenziato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che
con atto ricorsuale 23 agosto 1999 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che
il ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di essere sentito non
avendo potuto partecipare al contraddittorio in quanto ricoverato d’urgenza in
ospedale;
che
l’art. 327 lett. e CPC, disposto sul quale il ricorrente basa implicitamente il
suo gravame, permette l’annullamento di una sentenza se la parte non è stata
posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che
qualora la parte o il suo rappresentante, sia impossibilitata per motivi gravi
di partecipare all’udienza, essa può chiederne il rinvio (art. 136 cpv. 1 CPC);
che
tra questi motivi gravi rientrano anche la malattia e l’infortunio;
che
se è pur vero che questi impedimenti non sono sempre prevedibili e possono
sopraggiungere improvvisamente di modo che, in determinati casi, non si può pretendere
che la domanda di rinvio venga formulata con la necessaria tempestività, è comunque
necessario che l’impedimento venga comprovato;
che
nella fattispecie il ricorrente si limita a sostenere in questa sede di essere
stato ricoverato d’urgenza in ospedale il giorno 12 agosto 1999, senza però
comprovare questa sua affermazione;
che
di conseguenza non è possibile concludere all’esistenza di un grave impedimento,
rispettivamente alla violazione del diritto di essere sentito da parte del segretario
assessore;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che
vista la particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia
per il presente giudizio.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
327 segg.
pronuncia: 1. Il
ricorso 23 agosto 1999 __________ è respinto.
-
Non
si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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