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Numero d'incarto:
16.1999.82
Data decisione, Autorità:
04.11.1999, CCC
Incarto n.
16.1999.00082
Lugano
4 novembre 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 30 agosto 1999 presentato da
(patr. __________)
contro
la
sentenza 10 agosto 1999 del Pretore del Distretto di Blenio nella causa a
procedura inappellabile promossa con istanza 17 ottobre 1997 nei confronti di
(patr. __________)
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’490.75 oltre accessori nonché
il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ di
Blenio, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
Dal 1991 sino alla fine del 1995 __________, titolare del negozio
d'abbigliamento __________, si è rivolto per la propria consulenza
amministrativa, fiscale e contabile allo studio fiduciario __________ Con
istanza 17 ottobre 1997 quest'ultima ha convenuto in giudizio il cliente al
fine di ottenere il pagamento di fr. 7'490.75 a saldo della fattura emessa il
31 dicembre 1996 per le prestazioni svolte in suo favore durante quell'anno
(doc. B e istanza, cpv. 1). In particolare, trattasi dell'onorario per l'allestimento
della dichiarazione fiscale 1995/1996 con chiusura definitiva dei conti al
31.12.1993/94/95, nonché per l'assistenza in occasione di un'ispezione fiscale;
dal saldo della nota l'istante ha detratto fr. 650.– indicati come acconti. A
sostegno della sua pretesa e del fatto che i versamenti mensili di fr. 150.–
pattuiti all'inizio della relazione costituivano soltanto degli acconti,
l’istante ha richiamato le fatturazioni degli anni precedenti, e meglio quella
del 22 aprile 1993 (fr. 2’970.–, doc. E) e del 12 luglio 1994 (fr. 3’280.– doc.
F) nonché il richiamo di pagamento 8 settembre 1994 (doc.G), dai quali si
evince che l’onorario complessivo fatturato e pagato senza contestazione dal
convenuto, era superiore al totale dei versamenti mensili di fr. 150.–.
Il
convenuto si è opposto all’istanza sostenendo di aver regolarmente pagato le prestazioni
avversarie, peraltro riconosciute solo sino alla fine del 1995 avendo affidato
la propria contabilità ad altra fiduciaria –__________– a far tempo dal 1°
gennaio 1996. Contrariamente a quanto preteso dall’istante la sua remunerazione
sarebbe stata concordata mediante versamenti mensili forfetari di fr. 150.–,
pagamenti debitamente onorati sino al 31 dicembre 1995. In merito alla
documentazione prodotta dall’istante, contesta di aver ricevuto le fatture di
cui ai doc. E ed F e il richiamo di pagamento doc. G. Più in generale sostiene
che le pretese dell'istante non sono validamente motivate e, comunque,
risultano saldate in larga misura dagli acconti versati. Comunque, la nota
contestata considera prestazioni mai effettuate ed è allestita in base a
parametri estranei all'accordo vigente fra le parti.
Con il querelato giudizio il pretore ha seguito in gran parte la tesi
difensiva di parte convenuta in merito alla cessazione di ogni rapporto con il
31 dicembre 1995; ha tenuto in considerazione in particolare il fatto che essa si
sia rivolta dal 1° gennaio 1996 a un'altra fiduciaria e che sino a quella data
abbia effettuato regolari versamenti mensili di fr. 150.– da considerare a
saldo delle prestazioni contabili in oggetto e non semplicemente come acconti.
In specie la dichiarazione in calce al doc. 2 non fa alcun riferimento alla
natura dei versamenti mensili di fr. 150.– e quindi non può sostenere nemmeno
la tesi dell'istante che li considera acconti da computare sulle prestazioni
annuali, così come alle note doc. E e doc. F. In merito alle prove addotte
dall’istante, il primo giudice non ha ritenuto rilevanti le deposizioni delle
__________ e __________ là dove queste hanno confermato la pattuizione di una
remunerazione mediante versamento di acconti mensili, perché dipendenti
dell’istante, ma soprattutto perché queste non hanno riferito di fatti da loro
personalmente percepiti bensì di informazioni avute da terze persone. Egli non
ha neppure ritenuto comprovato da parte dell’istante l’effettivo invio delle
fatture doc. E e F e del richiamo di pagamento 8 settembre 1994 (doc. G), per
il quale l’istante non avrebbe inspiegabilmente seguito la prassi usuale
indicata dalla __________. Al dilà di tali particolarità, il primo giudice
rimprovera all'istante di non aver provato le proprie prestazioni, producendo
la documentazione contabile e fiscale allestita per il convenuto. Ne conclude
che i versamenti mensili fino al 31 dicembre 1995 devono essere considerati
quale integrale tacitazione delle pretese dell'istante.
- Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle
lettere e) e g) dell'art. 327 CPC. La ricorrente lamenta innanzi tutto la
limitazione dei suoi diritti di difesa per il fatto che il primo giudice
avrebbe ammesso l’assunzione della __________ per poi non tenerne conto senza
valido motivo, in particolare là dove la teste conferma l’effettivo invio delle
fatture doc. E e F. L’insorgente rimprovera inoltre al pretore un’arbitraria
valutazione delle risultanze istruttorie per non aver considerato provato
l’invio delle fatture neppure alla luce del richiamo di pagamento 8 settembre
1994 (notificato mediante invio raccomandato), nonostante questo contenga un
chiaro riferimento alla fattura 12 luglio 1994 che la convenuta sostiene di non
aver mai ricevuto. Ritiene inoltre arbitraria la valutazione del doc. 2
effettuata dal primo giudice che ne deduce la prova del benfondato della tesi
di parte convenuta, ossia che i versamenti mensili erano destinati a coprire
tutti i costi dell'istante. Osserva inoltre, sempre a proposito dei testi, che
il primo giudice non ha ritenuto di deferirli all'autorità penale, ciò che avrebbe
dovuto fare ravvisando nella loro deposizioni gli estremi del falso.
Con
osservazioni 5 ottobre 1999 la controparte postula la reiezione del ricorso.
Per quanto attiene al titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e
CPC, ovvero della violazione del diritto di essere sentita della ricorrente, le
censure ricorsuali basate su questo disposto possono essere considerate
nell'ambito della pretesa valutazione manifestamente erronea delle prove:
censurata non è infatti la mancata assunzione della prova, né il fatto di non
averne tenuto conto senza darne spiegazione, ritenuto che in sentenza il pretore
vi fa esplicito riferimento indicando i motivi per i quali si è distanziato
dalla deposizione della __________ i. Controversa è invece la valutazione della
stessa deposizione, ciò rientra appunto nel motivo di cassazione di cui
all’art. 327 lett. g CPC.
Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di
pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata
di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale
una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio
giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il
sentimento della giustizia e dell'equità; arbitrio e violazione della legge non
vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere
manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può
essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe
immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta
solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione
palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva
di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
-
Nella
vertenza è tra l'altro controverso il sistema di remunerazione pattuito dalle
parti a far tempo dal mese di aprile 1992, ossia di sapere se il versamento
mensile di fr. 150.– fosse da intendere quale anticipo sulla fatturazione
finale –come pretende l’istante– oppure quale pagamento forfetario delle
prestazioni. Sennonché, un'attenta lettura degli atti e delle allegazioni delle
parti non permette di chiarire l'incidenza attribuita a questo elemento per
valutare l'esigibilità dell'importo richiesto in pagamento dall'istante sulla
base della propria fattura 31 dicembre 1996 (doc. B). E ciò già per il motivo
principale che l'accordo richiamato parrebbe valido fino alla fine del 1995,
mentre la nota in discussione specifica che concerne prestazioni effettuate nel
1996, quando cioè la convenuta sostiene di non aver più proceduto al versamento
mensile di fr. 150.–. Le parti tuttavia attribuiscono rilevanza alla natura di
questi versamenti e anche il primo giudice (su questo tema si tornerà nel
seguito). Comunque la decisione impugnata non risulta arbitraria perché –a
fronte della contestazione della convenuta di non aver inteso continuare oltre
il 1° gennaio 1996 nel rapporto con la società fiduciaria– l'istante non ha
effettivamente fatto fronte al proprio onere della prova. In particolare essa
non ha dimostrato di aver effettuato tutte le prestazioni descritte nella nota;
ciò che avrebbe potuto fare facilmente versando all'incarto i documenti
allestiti per l'istante e non solo un riassunto –pur dettagliato– della propria
attività (doc. L). Per quanto poi concerne la posta della fattura relativa
all'assistenza della cliente nell'ambito di un'ispezione fiscale, l'istante
avrebbe potuto far riferimento alla testimonianza __________; essa non l'ha
fatto né in prima sede, né –a maggior ragione– nella sede ricorsuale.
-
Si
volesse poi seguire l'impostazione della lite descritta dianzi e considerata,
in parte almeno, anche dal pretore, ossia nel senso di giudicare la legittimità
della nota contestata alla luce della pretesa pattuizione di pagamento valida
per gli anni precedenti,
ancora
una volta la conclusione del primo giudice, che ha fatto propria la tesi
della convenuta, non può essere considerata arbitraria. Infatti, per quanto
concerne l'annotazione in calce al doc. 2, la considerazione secondo cui la
stessa, non facendo alcun riferimento esplicito alla qualifica dei versamenti
mensili, nemmeno prova che gli stessi dovessero essere considerati acconti, non
può essere ritenuta contraria alle risultanze degli atti per il solo fatto che
una diversa interpretazione di questo scritto sarebbe possibile. Ciò è vero, ma
allora si deve concludere che il mezzo probatorio non è atto a sostenere il
benfondato della tesi della ricorrente.
Irrilevante
ogni considerazione sulla procedura adottata per richiamare crediti impagati
poiché un creditore non è vincolato a nessuno schema prestabilito (l'argomento
sarebbe servito per descrivere il presunto comportamento scorretto
dell'istante), le altre censure ricorsuali –a prescindere dalla loro rilevanza
nel merito della controversia– sono comunque destituite di successo. Così,
contrariamente all'argomento secondo cui il giudice civile è tenuto a deferire
all'autorità penale il teste che ha verosimilmente deposto il falso, l'art. 241
CPC si limita a conferire tale competenza al giudice civile, senza prevedere
nessuna conseguenza in caso di omissione; d'altra parte, a prescindere da una
simile segnalazione, egli resta totalmente libero nella valutazione della prova
ai sensi dell'art. 90 CPC. Per il resto, le critiche relative alla circostanza
della notifica delle cennate fatture E ed F, rispettivamente di un richiamo di
pagamento (doc. G), in parte sostenibili (già perché la __________ non ha
soltanto deposto dei relata refero), si urtano, da un lato (e almeno in
parte) con la libertà di valutazione delle prove da parte del giudice e,
dall'altro, con l'irrilevanza dei fatti che intendevano essere provati, dal
momento che –lo si ripete– oggetto della prova, ben prima del possibile modo di
pagamento, avrebbe dovuto essere il credito incorporato nella nota 31 dicembre
1996.
- Il
ricorso che non ha verificato nessun titolo di cassazione deve così essere
respinto, con il carico delle spese e delle ripetibili alla parte ricorrente.
Per i quali
motivi,
richiamati gli
art. 327 segg. CPC. per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 30 agosto 1999 __________ è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia del presente giudizio, in complessivi fr. 300.–,
anticipati dalla ricorrente, restano a suo carico. Essa verserà inoltre alla
controparte fr. 300.– a titolo di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione
a :
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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