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Numero d'incarto:
16.2000.00011
Data decisione, Autorità:
07.02.2000, CCC
Incarto n.
16.2000.00011
Lugano
7 febbraio
2000/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2
febbraio 2000 e la pedissequa istanza di restituzione in intero dei termini
presentati da
contro
la sentenza della Pretura del 27 dicembre 1999 nella
causa inc. no. __________ promossa con istanza 5 ottobre 1999 da
rappr. da __________
Considerato
in fatto ed in diritto
che
l’istante chiede la restituzione del termine per ricorrere contro la sentenza
del Pretore argomentando che quando è stata intimata la sentenza, il 29
dicembre 1999, era in vacanza all’estero e che al ritorno si è ammalato di
influenza;
che la
domanda di restituzione in intero contro il lasso dei termini è da proporre al
giudice competente a ricevere o trattare l’atto omesso (Rep. 1979, 354),
quindi correttamente a questa Camera trattandosi di recuperare il termine per
appellare nei confronti della sentenza del Pretore;
che il
fatto di aver ricevuto la sentenza da impugnare mentre il ricorrente era in vacanza
all’estero non configura estremo che giustifica la restituzione in intero (GAT,
138) ritenuto ancora che chi deve attendersi una comunicazione dell’autorità a
dipendenza di una procedura pendente e di cui ha esatta conoscenza deve
prendere tutti gli accorgimenti del caso per garantire, nei termini, la difesa
dei suoi interessi (DTF 105 V 107);
che la
malattia può costituire grave impedimento quando inibisce di agire o di dare
disposizioni per agire (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 137 n. 8) e un attacco
influenzale non configura ancora un fatto talmente grave da costituire
impedimento a ricorrere poiché l’infermità non è di natura tale da essere di
ostacolo al conferimento di un mandato (RDAT n. 29/1981);
che
inoltre la domanda di restituzione dell’istante, oltre che essere priva di
valido fondamento giuridico, è anche tardiva;
che,
infatti, il giorno 17 gennaio egli ha potuto chiedere informazioni alla Pretura
e quindi almeno da quel giorno, ammesso che in precedenza non lo fosse, poteva
normalmente agire così che il termine di 10 giorni per presentare l’istanza di
restituzione, come all’art. 139 CPC, ha iniziato il suo corso giungendo a
scadenza il 27 gennaio successivo;
che
l’istanza presentata il 2 febbraio 2000 non potrebbe così nemmeno essere
esaminata nel merito;
che,
respinta l'istanza di restituzione in intero dei termini per ricorrere, ne
discende anche la reiezione, siccome inammissibile per tardività, del ricorso
per cassazione di pari data sul merito della controversia;
che, trattandosi
di procedura derivante da contratto di lavoro, non si percepiscono tasse e
spese di giustizia;
Per i
quali motivi,
visti gli
art. 137 e 139 CPC
pronuncia
-
L’istanza di restituzione in intero 2 febbraio 2000 di __________ è
respinta.
-
Il ricorso per cassazione 2 febbraio 2000 è respinto perché tardivo.
-
Non si prelevano tasse o spese.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il Presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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