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Numero d'incarto:
16.2000.00130
Data decisione, Autorità:
29.03.2001, CCC
Incarto n.
16.2000.00130
Lugano
29 marzo 2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18
dicembre 2000 presentato da
patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 27 novembre 2000 del Giudice di pace del
circolo di Mendrisio nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza
13 settembre 2000 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2000.‑
oltre interessi nonché il rigetto
in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al PE
n. __________dell'UEF di
Mendrisio, domande respinte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
- Con istanza 13
settembre 2000 __________
__________ ha convenuto in
giudizio __________ al fine
di ottenere il pagamento
di fr. 2'000.‑ a saldo della propria nota
31 dicembre 1998 emessa
per prestazioni professionali svolte
a favore di quest'ultima
nella sua qualità di titolare della ditta
__________A, nel periodo
da novembre a dicembre 1998 (doc. B). La convenuta si è opposta alla pretesa
avversaria sostenendo di
aver incaricato l'istante
unicamente per l'allestimento della
dichiarazione fiscale
della ditta __________ per gli anni 1997/98,
prestazioni che ella
sostiene di aver pagato con il versamento di
complessivi fr. 2'440.90
il 18 novembre 1998.
- Con il querelato
giudizio il primo giudice ha respinto l'istanza non
ritenendo provata la
pretesa dell'istante.
- Con il presente
tempestivo gravame l'Ufficio Contabile‑Fiduciario
__________ è insorta
contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli
di cassazione di cui alle lettere
e) e g) dell'art. 327 CPC.
Per quanto attiene al diritto di essere
sentita (art. 327 lett. e
CPC), la ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver assunto agli atti
le prove documentali da lei offerte a sostegno delle proprie allegazioni. Nel
merito rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove,
non ammettendo la sua pretesa, nonostante la mancata contestazione da parte
della convenuta della fattura (doc. B) e della descrizione dettagliata delle
prestazioni (doc. G).
Al ricorso la controparte
non ha formulato osservazioni.
-
La censura
concernente la lesione del proprio diritto di essere sentita (art. 327 lett. e
CPC) appare già ad un primo esame priva di fondamento. Basti osservare al
proposito che, alludendo alla proposta produzione di documentazione ad
ulteriore comprova del lavoro svolto, consistente in schede contabili, la
ricorrente non riesce a essere più precisa nell'indicazione dei documenti e del
loro contenuto che ne avrebbe determinato la rilevanza. Né di tale incidente
processuale v'è traccia nel verbale d'udienza; anzi dal medesimo risulta che,
mentre i documenti da A a F erano stati consegnati con l'istanza, il giudice ha
ammesso agli atti il documento G, prodotto seduta stante: non v'è pertanto
stata una chiusura dal giudice di pace alla produzione di documenti in sede di
contraddittorio. Comunque, si prende atto che nell'esposizione della seconda
censura ricorsuale (consid. 4) è la stessa società ricorrente a sostenere come
la documentazione prodotta agli atti sia sufficiente a comprovare la propria
pretesa; ciò che equivale ad ammettere l'irrilevanza di quell'ulteriore documentazione
di cui il giudice avrebbe rifiutato la produzione.
-
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del
Giudice
di pace può essere annullata quando è stata
manifestamente
violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in
caso di valutazione manifestamente errata di atti di
causa o
di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale
federale
una decisione è arbitraria quando viola gravemente una
norma o
un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta
in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio
e violazione della legge non vanno confusi;
per
essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere
manifesta
e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio
non può
essere ravvisato già nella circostanza che un’altra
soluzione
sarebbe immaginabile o persino preferibile; è
doveroso
scostarsi da questa scelta solamente se simile
soluzione
appare come insostenibile, in contraddizione palese
con la
situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e
lesiva di
un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
L’art. 8 CC –che la ricorrente ritiene essere stato
violato dal primo giudice– impone a chi intende dedurre il proprio diritto da
una circostanza di fatto l’obbligo di provarla. In conseguenza di questa norma
fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive
del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende
l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
In concreto, spettava quindi all’istante provare di essere
creditrice nei confronti della convenuta per l’importo rivendicato (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 183 m. 35 e 36), ovvero provare che la fattura litigiosa
corrispondeva alle prestazioni elencate nei doc. G1 e G2 e che le stesse
esulassero da quanto la cliente aveva già onorato.
La
conclusione del primo giudice secondo la quale l’istante non avrebbe fatto
fronte a quest’onere probatorio non è arbitraria. Va infatti rilevato che la
convenuta si è opposta all'istanza, contestando integralmente il credito
fatto valere in giudizio e sostenendo in particolare che il pagamento di fr.
2'440.90 da lei effettuato il 18 novembre 1998 sarebbe avvenuto "al saldo
del dovuto allo __________ " (cfr. verbale 26 ottobre 2000) per l'incarico
affidatole che consisteva nella preparazione e nell'inoltro della dichiarazione
fiscale della ditta __________ per il biennio 1997/98 (cfr. verbale). Ebbene, a
fronte di questa contestazione, l'istante non ha saputo proporre nessun
elemento concreto di verifica del proprio credito, mancando quindi al proprio
onere probatorio (art. 8 CC). Per quanto poi attiene al doc. G (1 e 2) sul
quale l'istante pretende di fondare la propria pretesa, va rilevato che esso
indica (come pro memoria interno dell'ufficio) l'esecuzione di determinate
prestazioni nel periodo novembre/dicembre 1998, ossia di prestazioni che la
convenuta non nega di aver ricevuto, ma che riconduce a operazioni connesse con
la dichiarazione fiscale che l'istante si era impegnata a concludere oltre la
data del pagamento del 18 novembre 1998 (cfr. verbale 26 ottobre 2000). Anche
di fronte a quest'affermazione della convenuta in base alla quale tutte le
prestazioni indicate risulterebbero saldate con il pagamento del 18 novembre
1998, l'istante non ha avuto nessuna reazione se non quella di ribadire la sua
richiesta di pagamento.
- Il ricorso, che non
ha evidenziato nessuno dei titoli di cassazione invocati dalla ricorrente, deve
pertanto essere respinto.
Tasse e spese seguono la
soccombenza mentre alla controparte che non ha formulato osservazioni al
ricorso non vengono assegnate ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la
LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 18
dicembre 2000 __________ i è respinto.
- Tassa di giustizia e
spese del presente giudizio, per complessivi
fr. 150.‑, già
anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
- Intimazione:
‑ __________
Comunicazione alla
Giudicatura di pace dei Circolo di Mendrisio.
Per la Camera di cassazione civile dei Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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