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Numero d'incarto:
16.2001.00005
Data decisione, Autorità:
12.04.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00005
Lugano
12 aprile
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 18 gennaio 2001 presentato da
(patr. dall'avv. __________)
contro
la sentenza 5 gennaio 2001 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura inappellabile promossa con
istanza 23 agosto 1999 nei confronti di
__________ (patr. dall'avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'814.50 oltre
accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla
convenuta al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, domanda parzialmente
accolta dal primo giudice che ha pure accolto la pretesa di fr. 2'355.15 oltre
interessi fatta valere in via riconvenzionale dalla convenuta,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con
istanza 23 agosto 1999 __________ ha convenuto in giudizio la sua ex moglie
__________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2'814.50 (doc. C). L’importo
rivendicato corrisponde a 1/6 delle spese che l'istante afferma di aver
sostenuto negli anni 1989–1994 per la manutenzione della casa di cui al fondo
n. __________ di __________ di sua proprietà; quota parte che secondo la
convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio sottoscritta dai coniugi
__________ e omologata dal pretore il 4 aprile 1985, la moglie si era assunta
per “gli investimenti che si impongono prima della vendita” (punto 2.5.9 doc.
B). A mente dell'istante gli interventi eseguiti, e più precisamente la copertura
della terrazza con un tetto in tegole, la posa di tubature di drenaggio e
quella di uno zoccolo attorno alla casa, erano necessari poiché destinati a
ovviare problemi di infiltrazione di umidità nello stabile. La convenuta si è
opposta alla pretesa avversaria contestando la necessità dei menzionati
interventi, nonché la loro utilità in relazione all’eliminazione dei problemi
di umidità. In merito alle documentazione prodotta dall'istante, la convenuta
l'ha contestata non essendovi la prova che si riferisca agli interventi nella
casa di __________ In via riconvenzionale essa ha chiesto il pagamento di fr.
2'355.15 a saldo dell'importo di fr. 14'000.– dovutole a titolo di liquidazione
delle sue spettanze per le prestazioni pecuniarie fornite prima e durante il
matrimonio (punto 2.5.1, doc. B), pretesa alla quale l'istante si è opposto
contestandone l'esigibilità in quanto subordinata dalle parti alla vendita
della casa di __________ o di quella di __________, vendita mai avvenuta.
-
Con
il querelato giudizio il segretario assessore, basandosi sulle risultanze
istruttorie e in particolare su quelle del sopralluogo che hanno evidenziato
l’effettiva presenza nella casa dell’istante di problemi di umidità nei muri
perimetrali e di infiltrazioni di acqua dalla terrazza, ha ritenuto necessari
ai sensi della cennata clausola convenzionale, gli interventi destinati a
ovviare a questi problemi, ovvero la posa di uno zoccolo attorno alla casa. Gli
altri lavori eseguiti dall’istante e accertati in sede di sopralluogo, in
particolare la copertura della terrazza, non sono invece stati riconosciuti dal
segretario assessore, non trattandosi di interventi indispensabili allo scopo
indicato. Il primo giudice, ammettendo quindi la pretesa dell’istante solo in
relazione alla posa dello zoccolo, ha accolto l'istanza nella misura limitata
di fr. 193.20, pari a 1/6 delle spese complessive di fr. 1'159.15 indicate per
l'acquisto del materiale necessario alla realizzazione di quest'intervento. La
pretesa riconvenzionale di fr. 2'355.15 fatta valere dalla convenuta è invece
stata integralmente accolta dovendosi equiparare il ritiro della casa di
__________ da parte dell'istante alla vendita della medesima ai sensi della
clausola n. 2.5.1 della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio
(doc. B).
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC.
Il
ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le
risultanze istruttorie, in particolare per aver ammesso la necessità di
effettuare gli interventi destinati a eliminare il problema dell'umidità e
delle infiltrazioni di acqua nella casa di __________, per poi riconoscerne
solo alcuni e neppure nella loro totalità. Contestato è in particolare il
mancato riconoscimento delle spese esposte per l’acquisto del materiale
utilizzato per la copertura della terrazza, e ciò nonostante il __________
abbia indicato la necessità di eseguire tale intervento. Il ricorrente rimprovera
inoltre al primo giudice di aver accolto la pretesa riconvenzionale della convenuta
sebbene il pagamento della stessa fosse espressamente subordinato alla vendita
di una delle sue case, condizione mai avveratasi.
Con
osservazioni 12 febbraio 2001 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid.
3a).
-
Contestata
dal ricorrente è la valutazione delle prove operata dal primo giudice, in
particolare il fatto per quest'ultimo di aver ammesso che lo stabile presentava
dei problemi dovuti alle infiltrazioni di umidità, per poi riconoscere solo in
parte i lavori che egli ha eseguito allo scopo di risolvere
quest'inconveniente.
Contrariamente
a quanto preteso dal ricorrente, la conclusione del primo giudice secondo la
quale non tutti gli interventi fatturati erano indispensabili al mantenimento
del valore della casa, condizione posta dalle parti alla partecipazione
finanziaria della convenuta (punto. 2.5.9 doc. B), non è arbitraria essendo
frutto di una sostenibile valutazione delle risultanze istruttorie.
Dalle
stesse è infatti emerso che l'abitazione di __________ dei problemi di umidità
nei muri perimetrali e delle infiltrazioni di acqua dalla terrazza (cfr.
risultanze del sopralluogo), problemi notoriamente destinati a diminuire il
valore commerciale di un immobile. A fronte di questo dato di fatto spettava
all'istante, in virtù dell'art. 8 CC, dimostrare che tutti i lavori dallo
stesso eseguiti nella casa di __________ negli anni 1989–1994 si imponevano al
fine di salvaguardare lo stabile medesimo. Il fatto per il segretario assessore
di aver considerato necessaria unicamente la posa dello zoccolo attorno alla
casa e non anche la copertura della terrazza, non può essere censurato.
Infatti, in assenza di un parere peritale, non potendo a tal fine supplire la
deposizione del __________ ancorché di professione architetto, non può essere
considerata insostenibile la conclusione del segretario assessore che ha
considerato esorbitante in quanto non essenziale allo scopo, l'intervento di
copertura della terrazza. La diversa opinione del ricorrente si basa unicamente
sulla deposizione del __________ che al fine di eliminare la presenza di
umidità sotto la terrazza gli ha consigliato "di non intervenire sulla
soletta stessa ma di costruire un tetto sopra la terrazza, fatto che avrebbe
anche avuto dei benefici dal punto di vista termico". Non trattandosi come
detto di una prova peritale e neppure risultando dalla deposizione __________
che quello consigliato (copertura terrazza) fosse l'unico intervento idoneo a
risolvere il problema, ben poteva il primo giudice distanziarsi dal parere di
questo teste, senza con ciò incorrere nell'arbitrio. La mancata prova del carattere
necessario e indispensabile dell'intervento di copertura della terrazza, che
come detto incombeva all'istante, fa sì che il mancato riconoscimento del
medesimo ad opera del primo giudice sfugga alla censura ricorsuale. Di nessun
conforto alla tesi del ricorrente è poi la sottoscrizione da parte della
convenuta della dichiarazione di cui al doc. V: infatti, come correttamente
concluso dal primo giudice, da questo documento si evince unicamente l'accordo
della convenuta di assumersi una parte dei costi necessari all'allestimento dei
piani per la copertura della terrazza, ma non anche quello di partecipare
finanziariamente alla realizzazione di quest'intervento. Per quanto attiene
alle fatture allegate da __________ a (doc. I–N), il fatto per il segretario
assessore di averne riconosciute solo alcune non configura gli estremi dell'arbitrio,
ritenuto che spettava all'istante sostanziare in modo dettagliato e preciso le
sue pretese, indicando con diligenza il materiale utilizzato per l'esecuzione
di ogni singolo lavoro. Dalle prove documentali agli atti non è infatti
possibile dedurre a quali interventi si riferiscano gli acquisti fatturati, in
particolare non è possibile stabilire se il materiale acquistato sia stato utilizzato
per la casa di __________ e se sì per quali interventi. Di fronte a queste
carenze probatorie non può quindi essere considerata arbitraria, anche perché
favorevole all'istante, la presa in considerazione da parte del giudice di
alcune (e non di tutte) le fatture e dei bollettini di consegna merce agli
atti.
- In
merito alla pretesa fatta valere in via di riconvenzione, il punto 2.5.1 della
convenzione di divorzio impone all'istante l'obbligo di versare all'ex moglie
l'importo di fr. 14'000.– "per le prestazioni pecuniarie ante e durante il
matrimonio", con la precisazione che il pagamento è dovuto
"all'incasso del prezzo di vendita di uno degli immobili (__________a o
__________) intestati al marito" (doc. B). Il segretario assessore ha
concluso che l'accordo in base al quale l'istante ha ritirato egli stesso la
casa di __________, invece di venderla, ovvero in seguito all'insuccesso degli
sforzi intrapresi in quel tentativo (doc. 7, premessa), non pregiudica il
diritto della convenuta all'importo contestato. Nell'accordo 26 ottobre 1988
(doc. 7) le parti, in esplicita deroga al punto 2.5.4 della convenzione di
divorzio, hanno convenuto che ritirando l'istante l'immobile e versando all'ex
moglie la somma di fr. 100'000.–, hanno inteso "liquidare una volta per
sempre e senza ulteriori diritti o obblighi, la quota patrimoniale spettante
alla ex–moglie dall'immobile di __________ ". E' pertanto sostenibile e
non arbitraria la conclusione del primo giudice che il prospettato negozio di alienazione
della casa di __________, cui le parti hanno rinunciato, è stato sostituito
dalla pattuizione in esame. Ciò che non ha nulla a che fare con il diritto
della convenuta di ricevere l'importo di fr. 14'000.– a titolo di liquidazione
delle sue pretese patrimoniali per tutt'altra causale; credito che è vincolato
al momento della vendita di uno degli immobili in funzione della sua
esigibilità: negare tale effetto all'accordo sostitutivo significherebbe
infatti rendere aleatorio per la convenuta il ricupero dell'importo di
liquidazione.
La
censura non può pertanto essere accolta, senza necessità di verificare il conteggio
relativo alla domanda riconvenzionale che non è oggetto del ricorso.
- Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle
prove da parte del primo giudice, deve essere respinto.
Tasse
e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso
per cassazione __________ è respinto.
- Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 200.–
già
anticipate dal ricorrente rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 400.– a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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