AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2001.00070
Data decisione, Autorità:
08.10.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00070
Lugano
8 ottobre
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 12 giugno 2001 presentato da
contro
la sentenza 5 giugno 2001 del Giudice di pace del circolo di
Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti
promossa con istanza 8 maggio 2001 da
(rappr. __________)
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta dall'escusso dal PE n. __________ dell'UEF di
Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 8 maggio 2001 lo __________, per il tramite del Tribunale d'appello, ha
chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________
al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 115.– oltre
accessori, corrispondenti alla quota parte degli oneri processuali posti a
carico di quest'ultimo con sentenza 7 novembre 2000 della Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello prodotta a valere quale titolo esecutivo;
che
l'escusso si è opposto all'istanza contestando l'esistenza di un valido titolo
esecutivo avendo formulato domanda di revisione delle sentenza prodotta
dall'istante;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza di un valido
titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall'istante, ha accolto
l'istanza;
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento;
che
nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta
d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante
possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto
carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (D. Staehelin,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad
art. 80; DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S. AG/B.);
che
la sentenza 7 novembre 2000 della Camera di diritto tributario ha sicuramente
carattere esecutivo poiché – come attestato da quella stessa autorità – è
passata in giudicato (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition,
1980, § 109; Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 7 e 8 ad art. 80 LEF);
che
infatti, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, la domanda di
revisione dallo stesso presentata contro la menzionata sentenza non ne ha
sospeso l'esecuzione proprio perché l'istituto della revisione è previsto nei
confronti di decisioni o sentenze passate in giudicato (art. 232 cpv. 1 Legge
tributaria), né risulta in qualche modo il contrario;
che
in presenza di una sentenza esecutiva il giudice deve pronunciare il rigetto
definitivo dell'opposizione a meno che l'escusso non provi con documenti che
dopo la sentenza il debito è stato estinto, che è stato prorogato il termine
per il pagamento oppure che è prescritto, eccezioni che il ricorrente non ha nemmeno
sollevato;
che
pertanto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione in
particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle prove ed erronea
applicazione del diritto da parte del giudice di pace (art. 327 lett. g CPC),
deve essere respinto;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che
vista la particolarità della fattispecie, eccezionalmente si prescinde dal
prelevare tasse e spese per il presente giudizio, ragione per la quale la
richiesta di pagamento dell'anticipo 12 settembre 2001 diviene priva d'oggetto.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 12 giugno 2001 di __________ è respinto.
-
Non
si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Giudicatura
di pace del Circolo di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster