AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.1999.48
Data decisione, Autorità:
13.09.1999, CCRP
Incarto n.
17.99.00048
Lugano
13 settembre 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di
cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Cometta e Cocchi
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per
statuire sul ricorso per cassazione del 2 agosto 1999 presentato da
(patrocinato
dal lic. iur. __________)
contro
la
sentenza emanata il 21 giugno 1999 dal presidente della Corte delle assise
correzionali di Lugano nei suoi confronti;
esaminati gli
atti,
posti i seguenti
punti di
questione:
-
Se deve essere
accolto il ricorso per cassazione;
-
Il giudizio
sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 21 giugno 1999 il presidente della Corte delle assise correzionali
di Lugano ha riconosciuto _____________ colpevole di violazione della legge federale
sugli stupefacenti, per avere venduto, tentato di vendere e detenuto per la
vendita almeno 85 g di eroina e venduto almeno 2 g di cocaina, e di entrata
illegale, per essere entrato in Svizzera fuori valico e senza documenti di
legittimazione. Egli lo ha di conseguenza condannato alla pena di 22 mesi di
detenzione (computato il carcere preventivo sofferto) e all’espulsione dal
territorio svizzero per un tempo di 10 anni. Ha pure ordinato la confisca della
droga sequestrata.
B. Contro
la sentenza di assise _____________ ha inoltrato il 24 giugno 1999 una dichiarazione
di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del
gravame, presentato il 2 agosto successivo, egli chiede: in via principale, il
proscioglimento dall’imputazione di violazione della legge federale sugli stupefacenti
e il rinvio degli atti a una nuova Corte di assise per ricommisurazione della
pena; in via subordinata, la condanna per violazione della legge federale sugli
stupefacenti per quantitativi minori di droga trafficata, e per entrata
illegale, con conseguente condanna a 18 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente
e all’espulsione dalla Svizzera per un tempo di 15 (recte, 10) anni.
C. Con
osservazioni del 24 agosto 1994 il Procuratore pubblico ha chiesto la reiezione
del ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il
ricorrente impugna la condanna relativa alle imputazioni riportate nei punti
1.3 e 1.4 dell’atto di accusa, facendo carico al presidente della Corte delle
assise correzionali di essere caduto nell’arbitrio e di avere violato il
principio in dubio pro reo per avere trascurato, nel vagliare la
credibilità della chiamata di correo di __________, riscontri a lui favorevoli,
ossia suscettibili di scagionarlo dalla relativa accusa. Egli richiama
anzitutto il fatto che gli agenti di polizia, che il 21 ottobre 1998 lo
avrebbero invano inseguito – stando alla sentenza impugnata– non siano poi
stati in grado di identificarlo come l’autore del reato, nonostante che essi
abbiano in un primo tempo riferito di avere avuto modo di vederlo; soggiunge
inoltre che sui sacchetti di droga gettati dal fuggiasco durante il noto
inseguimento non siano state riscontrate impronte digitali compatibili con le
sue. Ora, la Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata a rivedere
gli accertamenti di prima sede solo con cognizione circoscritta all’arbitrio (art.
288 lett. c CPP). L’accertamento può essere censurato, quindi, solo ove risulti
manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 124 I 208 consid.
4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid.
4b).
In
concreto il primo giudice ha accertato che lo sconosciuto, che il 21 agosto ha
consegnato presso il parco giochi dell’Università due sacchettini minigrip di
eroina a __________ e __________– intenzionati a venderli a __________ e a
__________, presenti sul posto – e che è riuscito a sfuggire all’inse–guimento
della polizia, dopo essersi liberato di 4 sacchettini minigrip contenenti
complessivamente circa 20 g di eroina, non poteva che essere il ricorrente.
Egli lo ha desunto dalle dichiarazioni di __________, che ha indicato con
sicurezza nel prevenuto la persona che gli aveva consegnato l’eroina da vendere
ai due tossicodipendenti, dalla deposizione di __________, che ha riferito di
avere notato in occasione dei suoi acquisti di eroina lo stesso __________ giungere assieme al ricorrente, tanto da
fargli credere che i due fossero soci, dalle menzogne dell’accusato sul preteso
giorno in cui avrebbe lasciato la Svizzera, (sentenza, pag. 7), e non da ultimo
dalla deposizione di __________ , che ha riferito di avere spesso visto il
prevenuto frequentare il suo esercizio pubblico (__________Pub) situato nelle
vicinanze del parco dell’Università e, in un’occasione, accompagnare due
ragazzi che dall’aspetto sembravano consumatori di droghe (sentenza, pag. 5 e 6).
Come rilevato, il ricorrente rimprovera al presidente della Corte delle assise
correzionali di essere stato frettoloso nell’evidenziare che la mancata
identificazione sua da parte dei poliziotti che lo avrebbero invano inseguito
nel parco, è irrilevante, poiché essi stavano procedendo al controllo e al
fermo di altre quattro persone (sentenza, pag. 8). A suo giudizio tale affermazione
è smentita dal rapporto di polizia medesimo, dove gli agenti interessati hanno
riferito che lo sconosciuto che si era avvicinato a __________ era probabilmente
un albanese. Per affermare ciò – sempre secondo il ricorrente – gli agenti
dovevano avere però visto bene la persona in causa; il fatto che essi in seguito
non siano più stati in grado di identificarla, costituisce un riscontro a suo
favore, non fosse che in applicazione del principio in dubio pro reo.
L’obiezione non regge. La circostanza che gli agenti di polizia abbiano allora
ritenuto che dalle sembianze la persona che si era incontrata con __________
fosse probabilmente un albanese, non significa ancora necessariamente che essi
dovevano avere inquadrato il soggetto in causa al punto tale, da dovere
necessariamente essere in grado di identificarlo e riconoscerlo in qualsiasi
momento. E’ immaginabile che essi avevano osservato la scena da un certa
distanza – altrimenti avrebbero arrestato senza difficoltà tutti i protagonisti
– e non va nemmeno trascurato che diverse erano le persone controllate e che la
fattispecie si è svolta in tempi rapidi (sen–tenza, pag. 8). Non è pertanto possibile
rimproverare alla Corte di merito di essere caduta nell’arbitrio, ossia di
avere errato manifestamente, nel non considerare importante la mancata
identificazione nella persona del ricorrente da parte degli agenti di polizia
impegnati nell’operazione del 21 agosto 1998. Invero, il ricorrente fa altresì
valere che non soltanto nessuna impronta è stata trovata sui sacchetti minigrip
gettati dallo sconosciuto inseguito dalla polizia, ma che addirittura
–contrariamente a quanto affermato dal primo giudice– una prova del genere non
è nemmeno stata esperita. Ora, il rilievo non è privo di fondatezza, nella
misura in cui esso è diretto contro l’affermazione della prima Corte, secondo
cui l’assenza di impronte digitali sul pacchetto di sigarette contenente i 4 minigrip
di eroina, non sarebbe determinante, poiché non sempre la polizia scientifica
riesce a evidenziare impronte digitali comparabili (sentenza, pag. 8). Dal
fascicolo processuale non risulta infatti che un’indagine del genere sia stata
esperita (né il primo giudice, né il Procuratore pubblico hanno spiegato quale
atto del processo suffragherebbe tale circostanza). Anzi, sembrerebbe proprio
che nessuna prova di questo tipo sia stata ordinata (act. 33). Ciò impone di
verificare se, riconoscendo il ricorrente colpevole del reato nonostante che
non sia stata eseguita alcuna ricerca al riguardo, il primo giudice sia caduto
nell’arbitrio anche nel suo risultato. Perché una sentenza incorra
nell’annullamento non basta, in effetti, che siano arbitrari i motivi. Occorre
che sia arbitrario anche il suo esito (DTF 123 I 5 consid. 4a, 122 II 130 consid.
2a, 122 I 253 consid. 6c, 61 consid. 3a, 12o ia 369 consid. 3a). Nella
fattispecie ciò non è però ancora il caso. Diversi altri qualificati riscontri
– la chiamata in correità di __________, la confessione di __________, che ha
riferito di avere visto in occasione dei suoi acquisti di eroina un paio di volte
lo stesso __________ arrivare insieme al ricorrente, tanto da pensare che i due
fossero soci, e la deposizione del gerente del __________ Pub, che ha
confermato l’assidua presenza del prevenuto nel suo esercizio pubblico, sito
nei pressi del parco dell’Università (circostanza sempre contestata
dall’interessato) consentivano infatti al primo giudice, senza incorrere in
arbitrio di sorta, di ritenere l’accusato coinvolto nello spaccio di droga e
quindi colpevole della specifica imputazione. Discende pertanto che il ricorso
deve essere disatteso, siccome infondato.
-
Il
ricorrente fa di nuovo carico al presidente della Corte delle assise
correzionali di essere caduto nell’arbitrio condannandolo per la vendita di 45
g di eroina a __________ (punto 1.1 dell’atto di accusa). Ora, stando alla
sentenza impugnata, __________ è credibile, poiché ha riconosciuto con certezza
nel ricorrente la persona che gli ha più volte venduto dei quantitativi di
eroina, perché non vi sono seri motivi per non credergli, considerato anche che
per le sue ammissioni egli è stato condannato, e perché l’affermazione sua,
secondo cui il prevenuto era solito frequentare il __________ Pub, dove egli
sapeva di trovarlo tra le ore 10.00 e le ore 17.00 e dove egli lo contattava
per gli acquisti presso il parco dell’Università, ha trovato conferma nella
deposizione di __________, gerente dell’esercizio pubblico (sentenza, pag.5 e
6). Secondo il ricorrente, _____________ non è credibile già per il solo fatto
che egli ha riferito di avere acquistato i contestati quantitativi di eroina a
partire da luglio del 1998, ossia da una data impossibile, considerato che egli
è giunto in Svizzera – come accertato in sentenza – soltanto il 22 agosto 1998.
Ora, il primo giudice non ha trascurato il problema, rilevando che il teste è
apparso per propria ammissione confuso sulle date, in specie su quella riferita
all’inizio dei pretesi acquisti, situati o alla fine di luglio o alla fine di
agosto (sentenza, pag. 8). La prima Corte ha però soggiunto che _____________
ha riferito in modo sicuro che il traffico ha preso termine il 2 ottobre
successivo e sul fatto che tra un acquisto e l’altro trascorrevano in media
circa 5 giorni. Tenendo conto quindi di 7, rispettivamente 8 acquisti, l’arco
di tempo che entra in considerazione – sempre secondo il primo giudice – si
riduce a 30–40 giorni. Tale conclusione – fondata sui soli dati certi riferiti
dal soggetto che ha indicato nel ricorrente il suo fornitore di droga – non è
affatto arbitraria. Essa costituisce semmai addirittura la soluzione più
favorevole al prevenuto, ove si consideri che nel determinare il quantitativo
di droga venduta, la Corte di merito si è dimostrata prudente; richiamato il
verbale del 10 marzo 1999 davanti al Procuratore pubblico (act. 26), la stessa
Corte ha infatti ridimensionato l’atto di accusa, accertando un traffico di 45
g di eroina, corrispondenti a 5 grammi per volta nei primi sei acquisti e a 15
grammi in occasione dell’ultimo acquisto (sentenza, pag. 9). Come visto, il ricorrente
dissente da questa conclusione. Egli si limita però a fornire la propria
versione e interpretazione dei fatti, contrapponendola a quella riportata nella
sentenza impugnata, ovvero proponendo un proprio conteggio per quanto riguarda
sia il periodo in cui sarebbero stati effettuati i contestati acquisti, sia il
quantitativo effettivo di eroina spacciata, senza però ancora dimostrare che,
optando per una soluzione diversa, ossia non facendo propria l’alternativa illustrata
nel gravame, il primo giudice avrebbe errato manifestamente. Al ricorrente va
ricordato che per fondare un ricorso fondato sul divieto dell’arbitrio non è
sufficiente rendere verosimile una soluzione alternativa, magari finanche
preferibile, ma è necessario dimostrare che, scegliendo una via diversa, il
giudice di merito abbia abusato del proprio potere di apprezzamento, a tal
punto da trascendere nell’arbitrio. Già si è visto che il ricorso non ha però
soddisfatto tale requisito. D’altro canto il primo giudice non si è limitato a
queste sole considerazioni; egli ha altresì rilevato che quanto riferito da
_____________ sulla presenza del ricorrente al _____________ Pub – sempre
fermamente contestata dal diretto interessato – è stato confermato anche dal
gerente dell’esercizio pubblico _____________ (sentenza, pag. 9). Ancora una
volta il ricorso è pertanto destinato all’insuccesso.
-
Confondendo
il ricorso per cassazione fondato sul divieto dell’ar-bitrio con l’appello, il
ricorrente espone diverse considerazioni sull’affidabilità dei soggetti
(__________, __________ e _____________) che lo hanno chiamato in causa, e
quindi sulla rilevanza di queste chiamate in correità. La natura appellatoria e
quindi inammissibile delle singole critiche è così palese, da non richiedere
ulteriore disamina.
-
Il
ricorrente si duole infine della pena irrogatagli, rimproverando al presidente
della Corte di assise di non avere correttamente valutato gli elementi che,
unanimemente, vanno nella direzione di una pena sospesa condizionalmente.
a) Nella
commisurazione della pena il giudice fruisce di ampia autonomia quando valuta
l’importanza di ogni fattore ad essa preposto ex art. 63 CP. Egli deve indicare
perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente
in cifre o percentuali, ma in modo che l’autorità di ricorso possa – pur
rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e
controllare l’appli-cazione della legge (Queloz,
Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation de
la peine, in: RPS 116/1998 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali
esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di diritto, che va
quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale;
nella commisurazione della pena, per contro, la Corte di cassazione e di revisione
penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito
sia stato esageratamente severo o esageratamente mite a tal punto da cadere
nell’eccesso o nell’abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid.
2a con richiami).
b) Nel
condannare il ricorrente a 22 mesi di detenzione da espiare, il presidente
della Corte delle assise correzionali ha anzitutto rilevato che, sebbene
l’entrata illegale sia un delitto, ben più grave è il traffico di droga pesante
messo in atto al solo scopo di lucro e poco dopo l’arrivo in Svizzera e
l’accoglienza presso il centro per richiedenti l’asilo. Il fatto poi che –
sempre secondo la prima Corte – lo spaccio avveniva in un parco di giochi per
bambini, denota pure sfrontatezza. Richiamate alcune sentenze emanate dalle
Corti ticinesi in casi analoghi, il primo giudice ha rilevato che, di per sé,
la pena proposta dal Procuratore pubblico (2 anni di detenzione) risulterebbe
per principio adeguata. Egli l’ha però ridotta a 22 mesi di detenzione, per
tenere conto – oltre del minor quantitativo spacciato rispetto all’atto di accusa
– della vita anteriore non facile e dell’incensuretezza dell’accusato
(sentenza, pag. 10 e 11)
c) Il
ricorrente non contesta la condanna a 22 mesi di detenzione come tale e a
giusta ragione. Nell’infliggere tale sanzione, il primo giudice ha avuto
corretta nozione degli art. 63 e 68 CP e non ha abusato del proprio potere di
apprezzamento. Richiamando la sentenza DTF 118 IV 337, egli fa però carico al
primo giudice di non essersi sforzato a contenere ulteriormente la pena, in
modo da creare i presupposti per la sospensione condizionale della stessa ex
art. 41 n.1 CP. A suo giudizio, una condanna non superiore ai 18 mesi di
detenzione sarebbe giustificata dalle concrete probabilità di reinserimento
nella società, dall’ intenzione di ricongiungersi con la famiglia che,
verosimilmente, lo sta aspettando in Albania (moglie ventunenne e figlio di
poco più di un anno) e dall’intenzione di ricominciare una nuova esistenza. Il
rilievo non è serio. Un soggetto (come il ricorrente) che non soltanto ha
delinquito in modo grave spacciando droga poco dopo essere giunto in Svizzera
come richiedente l’asilo, ma che successivamente, ossia il 31 gennaio 1999, ha
varcato illegalmente il confine svizzero nonostante il preteso suo attaccamento
alla famiglia, di cui peraltro nemmeno ha più avuto notizie (sentenza pag. 7),
e che non ha manifestato alcun pentimento per l’illecito compiuto, non poteva
ragionevolmente attendersi ulteriore clemenza, segnatamente non poteva
pretendere che il primo giudice formulasse pronostico favorevole sulla sua
futura condotta, contenendo ulteriormente la pena a suo carico. Il richiamo
alla citata sentenza del Tribunale federale risulta pertanto infruttuoso.
- Discende
che nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere disatteso,
siccome manifestamente infondato, senza ulteriori formalità, ossia in
applicazione mutatis mutandis dell’art. 291 cpv. 1 CPP, che consente
alla Corte di cassazione e di revisione penale di respingere con motivazione
sommaria gravami manifestamente inammissibili o infondati. Gli oneri
processuali seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP).
Per queste
ragioni,
richiamata per le
spese la LTG
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 800.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
– _____________,
c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– lic.iur.
__________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Presidente
della Corte delle Assise correzionali di Lugano;
– Comando
della polizia cantonale, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento
delle Istituzioni, Casellario, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento
delle Istituzioni, Ufficio esecuzioni pene e misure, CP 238, 6807 Taverne;
– Ufficio
giuridico della circolazione stradale, 6528 Camorino;
– Dipartimento
delle opere sociali, 6500 Bellinzona;
– Ufficio
cantonale degli stranieri, 6500 Bellinzona;
– Direzione
del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero
pubblico della confederazione, 3000 Berna;
– Ufficio
centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3000 Berna.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi
di ricorso
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale
federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La
dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10
giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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