AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.1999.56
Data decisione, Autorità:
25.02.2000, CCRP
Incarto n.
17.1999.00056
17.1999.00057
Lugano
25 febbraio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Piccirilli, vicecancelliere
sedente per statuire sui ricorsi per cassazione
presentati:
- il 4 ottobre
1999 (inc. 17.99.000056) da
____________,
(patrocinato
dagli avv.ti __________)
– il 7 ottobre 1999 (inc. 17.99.00057) da
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 17 agosto 1999 dalla Corte
delle assise criminali in Lugano nei confronti loro e di
(patrocinato
dall'avv. __________), non ricorrente
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione di ____________;
-
Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione di ____________;
-
Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il
27 agosto 1999 la Corte delle assise criminali in Lugano ha giudicato
____________, ____________ e ____________ per i titoli di mancato assassinio,
truffa e falsità in documenti. Essa ha giudicato:
– ____________ e ____________ coautori di ripetuta truffa per
avere, anche al fine di procurare a ____________ i mezzi per coprire ammanchi
da lui causati a favore di terzi in danno del conto “____________”, ingannato
ripetutamente e con astuzia gli organi e i funzionari della Banca ____________
servendosi di tre falsi fax attestanti, contrariamente al vero, altrettanti ordini
di ____________ di trasferire ingenti somme di denaro (in totale Lit.
3'162'871'700 e US$ 1'611) dai conti ____________ e ____________ – aperti
presso la citata banca – sul conto Odyseum, sul quale essi avevano diritto di
firma, causando alle società ____________ ed ____________, rispettivamente al
proprietario economico dei fondi sottratti, un danno di pari importo, solo in
parte recuperato;
– ____________ e ____________, inoltre, coautori colpevoli di
ripetuta falsità in documenti, per avere ripetutamente confezionato, spedito e
fatto uso di falsi documenti (fax recanti la firma contraffatta di ____________
e quindi i falsi ordini di bonifico), nell'intento di compiere la progettata
truffa in danno degli organi e dei funzionari della Banca ____________;
– , ____________ e ____________ coautori di tentato
assassinio ( e ), rispettivamente di mancato assassinio
() per avere, in correità con ____________, concordato senza
scrupoli l'uccisione a pagamento di ____________, per poi farne sparire il cadavere,
da un lato per mascherare le malversazioni compiute da ____________ e
____________ sui conti ____________ e ____________, dall'altro per far credere
che la scomparsa di ____________ fosse dovuta a fuga conseguente agli indebiti
ordini di trasferimento dai citati conti (che quest'ultimo deteneva fiduciariamente
per mandato di terzi), segnatamente per avere ____________ e ____________ pagato
anticipatamente a ____________ la somma di Lit. 400'000'000 e promessogli
ulteriori Lit. 450'000'000 a lavoro ultimato, per avere ____________ e
____________ accompagnato i sicari, rispettivamente la vittima sul luogo del preventivato
crimine (“Residence ____________” di ____________) e per avere ____________ e
____________ affrontato ____________, il primo con un fucile subacqueo e il
secondo con una griglia da camino, con la quale lo ha colpito alla testa
(procurandogli lesioni) e ha tentato di colpirlo ulteriormente, non riuscendo
però a ucciderlo per la pronta reazione della vittima, che è riuscita a darsi
alla fuga e a chiamare soccorso.
La Corte
di assise ha condannato pertanto:
– ____________, avendo dimostrato sincero pentimento, alla pena di
7 anni di reclusione, all'espulsione dalla Svizzera per 15 anni e al versamento
a ____________ della somma simbolica di un franco per torto morale;
– ____________, avendo agito in stato di scemata responsabilità e
avendo dimostrato sincero pentimento, alla pena di 5 anni e 6 mesi di
reclusione, all'espulsione dalla Svizzera per 15 anni e al versamento a
____________ della somma simbolica di un franco per torto morale;
– ____________ alla pena di 7 anni di reclusione, all'espulsione
dalla Svizzera per 15 anni e al versamento allo Stato della somma di Lit.
400'000'000 a valere quale risarcimento compensatorio per l'illecito profitto
conseguito.
Computato
a tutti il carcere preventivo sofferto, come pure a ____________ la carcerazione
estradizionale in Turchia, la Corte di assise ha ordinato la confisca del saldo
del conto n. __________ intestato alla società __________, __________, della
somma di fr. 103'000.– depositata sul conto n. 11454 di ____________ presso la
Banca Raiffeisen di __________ il 22 dicembre 1997, delle somme di fr.
133'700.– e di fr. 24'101.50 (Lit. 29'500'000.–) versati sul conto del
Ministero pubblico presso la Banca __________, già rinvenuti nella cassetta n.
__________ della stazione __________ e ivi depositati da ____________,
demandando a causa separata l'assegnazione dei suddetti importi al legittimo
proprietario. La Corte delle assise criminali ha pure ordinato la confisca
degli strumenti usati da ____________ e da ____________ nel tentativo di
uccidere ____________. Infine essa ha ordinato, a determinate condizioni, il
dissequestro di alcune somme di denaro a favore dei rispettivi titolari.
B. Contro la sentenza di assise ____________ e ____________ hanno
inoltrato il 30 e 31 agosto 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 4,
rispettivamente il 7 ottobre successivi essi chiedono:
– ____________: la derubricaziona della condanna al reato di
aggressione, la ricommisurazione della pena e, dandosene il caso, il rinvio
degli atti a una nuova Corte delle assise criminali per nuovo giudizio; in via
subordinata, la condanna per il reato di mancato omicidio, una ricommisurazione
della pena e, dandosene il caso, il rinvio degli atti a una nuova Corte delle
assise criminali per nuovo giudizio; in via ancor più subordinata, il rinvio
degli atti a una nuova Corte delle assise criminali per nuovo giudizio, previo
allestimento di una perizia psichiatrica sul suo grado di responsabilità; in
ogni caso, la ricommisurazione della pena e, dandosene il caso, il rinvio degli
atti a una nuova Corte delle assise criminali per nuovo giudizio:
– ____________; il riconoscimento dell'attenuante (specifica)
della grave angustia e la condanna a una pena non superiore a 4 anni e 6 mesi
di reclusione; in via subordinata, il riconoscimento dell'attenuante generica
della grave angustia e la condanna a una pena non superiore a 5 anni di
reclusione
C. Con osservazioni del 25 ottobre 1999 il Procuratore pubblico propone
di respingere i ricorsi. La stessa conclusione formula ____________ nelle sue
osservazioni del 28 ottobre 1999.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato
a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
(art. 288 cpv. 1 lett. a CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente
se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (at. 288 cpv. 1 lett.
c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì
chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in palese
contrasto con il sentimento di giustizia ed equità (REP. 1990 pag. 352 consid.
1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 124 I 208 consid. 4,
174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 3b,
119 Ia 32 consid. 3, 117 Ia 139 consid. 2c con riferimenti, nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove: DTF 118 Ia 30 consid. 1b).
I. Sul
ricorso di ____________
- Il
ricorrente evoca anzitutto le sue dichiarazioni al pubblico dibattimento, in
particolare durante il pomeriggio del 24 agosto 1999, nel corso del quale ha
ammesso per la prima volta di essersi trovato con ____________ all'ora critica
nell'appartamento n. 433 della “Residenza ____________”, dolendosi del fatto
che la Corte di assise non lo ha ritenuto credibile, quanto meno nella misura
in cui egli ha sostenuto di non avere avuto alcuna intenzione di uccidere
____________, ma di avere unicamente voluto spaventarlo, provocando una zuffa
affinché egli non potesse recarsi a un appuntamento in banca. Secondo gli
accordi presi con ____________ – egli assevera – il fucile subacqueo che egli imbracciava
doveva servire soltanto per rendere credibile la messinscena e non per altro.
Ora, quanto l'autore di un reato sa o ignora, quello che vuole o l'eventualità
delittuosa cui egli consente è un dato di fatto (DTF 121 IV 92 consid. 2b e SJ
1993 pag. 600 consid. 2, entrambi con rinvii). Come tale, esso può essere
rivisto dalla Corte di cassazione e di revisione penale solo sotto il ristretto
profilo dell'arbitrio (art. 288 lett. c CPP; sulla definizione v. consid. 1).
a) La prima Corte ha ritenuto che se il ricorrente e ____________
avessero realmente voluto limitarsi alle azioni pretese, essi andrebbero
considerati autori colpevoli di aggressione (art. 134 CP), la vittima essendo
stata assalita e colpita al capo da ____________ con una griglia in ghisa, riportando
lesioni, e gli autori non avendo infierito quando – stando al ricorrente – la
vittima era caduta per terra, in una posizione che non le avrebbe consentito di
alzarsi facilmente, a causa di problemi alla colonna vertebrale (sentenza, pag.
65 e 66). I primi giudici hanno però escluso una simile ipotesi, accertando che
i due avevano davvero voluto sopprimere ____________. Essi hanno rilevato che
il ricorrente è una persona intelligente, istruita, caparbia e ostinata, pronta
a mentire a oltranza, tenendo testa agli inquirenti per lungo tempo (nonostante
la dura carcerazione patita a Istanbul), manipolando persino i propri
difensori, e capace pure di mantenersi lucida e calma anche in situazioni
difficili. La Corte ha considerato “raggelante” che durante la verbalizzazione
del 24 agosto 1999 per ben due volte il ricorrente ha ribadito di avere visto –
o per lo meno pensato di vedere – durante la collutazione con ____________ la
vittima “per terra” (sentenza, pag. 66). Essa ha rilevato che nel verbale del 3
febbraio 1998 (all. 53 al rapporto di inchiesta preliminare, classificatore 1)
____________ aveva espressamente dichiarato di non avere, in seguito al colpo
di griglia, perso i sensi. In aula costui ha ribadito tale affermazione, aggiungendo
che se fosse caduto sarebbe stata la sua fine, considerato che egli avrebbe
potuto rialzarsi soltanto con difficoltà a causa di problemi alla colonna
vertebrale. La prima Corte ha pure soggiunto che nessuno in quel momento ha
approfondito la questione, nel senso che nessuno ha evocato l'ipotesi
contraria. Se i fatti si fossero realmente svolti nel modo preteso dal ricorrente,
sempre secondo la Corte di assise, l'unica deduzione logica e coerente potrebbe
essere quella che gli aggressori, pur avendone avuto l'occasione, si sono
deliberatamente astenuti dall'infierire sulla vittima (sentenza, pag. 66 e 67).
La
Corte di merito ha però ritenuto che la dichiarazione dibattimentale del ricorrente
(risultata priva di qualsiasi fondamento), intesa a far credere che durante la
colluttazione la vittima sarebbe caduta, costituisce una sottile bugia, proferita
e ribadita durante la “confessione”. Essa attesta piuttosto la lucidità e la
prontezza di spirito del soggetto e, soprattutto, la sua capacità di manipolare
i fatti in qualsiasi momento (sentenza, pag.67). A mente dei primi giudici il
ricorrente avrebbe inoltre mentito su altri punti, segnatamente quando ha detto
di non sapere nulla sulle malversazioni compiute da ____________ e
__, ma solo di averle tutt'al più intuite, quando ha ridimensionato
il prezzo pagato dai mandanti per l'esecuzione dell'incarico, e quando ha
parlato di un certo “ ”, cioè della persona (inesistente) che gli
avrebbe dovuto portare altri 20 milioni di lire per la prosecuzione del mandato
(sentenza, pag. 67). Che le intenzioni dei soggetti fossero ben diverse da
quelle riferite dal ricorrente al dibattimento – ha rilevato la Corte di merito
– risulterebbe anzitutto dal fatto che l'imputato ha portato nell'auto da Roma
e/o da Misano un fucile subacqueo, un enorme telo verde e grandi sacchi di
plastica, ciò che dimostra come in precedenza egli abbia realmente promesso a
____________ e ____________ l'uccisione della vittima, come riferito da costoro
(sentenza, pag. 67). Ma se il ricorrente ha formulato una promessa del genere,
ha soggiunto la prima Corte, egli conosceva anche i motivi che avevano spinto i
mandanti a cercare e poi ad accettare soluzioni drastiche, sapendo delle
malversazioni e incassando poi realmente Lit. 400'000'000 come mercede. Ciò
posto, la Corte di assise ha accertato che a mentire ripetutamente era il
ricorrente e non ____________, il quale ha riferito in modo credibile di avere
informato l'imputato sui reati patrimoniali in atto, né tanto meno
____________, il quale (con ____________) ha ammesso di avere pagato, rispettivamente
promesso al ricorrente un'ingente somma per eliminare ____________ (sentenza,
pag. 67 e 68). Il 24 dicembre 1999 – ha precisato la Corte di assise –
____________ ha infatti prelevato in dollari e cambiato in lire l'importo di
400 milioni, ossia la somma che gli stessi mandanti hanno preteso di avere poi
consegnato all'imputato (sentenza, pag. 68). Per contro, a parere dei primi
giudici, sul motivo e sull'entità del compenso pattuito il ricorrente ha di
nuovo mentito, affermando in sede predibattimentale di avere ricevuto 60
milioni di lire per un incarico diverso, cioè per il cosiddetto “mandato di un
marito geloso”. Salvo asserire poi di avere ricevuto circa 40 milioni di lire
da ____________ in 3 o 4 occasioni e affermare in aula, prima delle ammissioni
del 24 agosto 1999, di avere ricevuto, sempre per il “mandato del marito geloso”,
complessivamente 23 milioni di lire, in tre versamenti da ____, e
durante la confessione, di avere ricevuto 100 milioni di lire solo per pedinare
, dovendo ricevere altri 20 milioni di lire da “ ” a Brogeda
per il lavoro supplementare, consistente nell'inscenare la colluttazione con la
vittima (sentenza, pag. 69). Anche tale “ ” – secondo i giudici – è
però frutto delle menzogne del ricorrente, trattandosi di un nome inventato per
accreditare la tesi (meno compromettente) di un compenso di 20 milioni di lire
promesso da ____________ all'ultimo momento e nemmeno percepito, per indurlo a
venire a ____________ a fare un po' di scena (sentenza, pag 69 e 70).
Ciò
posto, la Corte di assise ha ribadito che il ricorrente ha promesso a
____________ e ____________ l'eliminazione fisica di ____________, facendosi
pagare subito 400 milioni di lire e concordando un ulteriore versamento di 450
milioni di lire a lavoro ultimato. Essa ha quindi ritenuto del tutto coerente
il successivo comportamento del ricorrente, dall'individuazione dell'indirizzo
della vittima a Misano, alla sorveglianza attuata anche affittando un camper,
fino all'urgenza di muoversi non appena saputo, il 1° febbraio 1999, dell'intenzione
di ____________ di venire a Lugano. Donde il suo ingaggio fin dall'alba, la
trasferta da Roma a Misano, i contatti mattutini con ____________,
l'inseguimento di ____________, il suo viaggio a Lugano benché avesse perso di
vista a vittima, la trasferta in Ticino con ____________ in una sola auto con a
bordo un fucile subacqueo (appena acquistato), un enorme telo e grandi sacchi
di plastica, destinati a occultare il cadavere, rispettivamente a celare eventuali
perdite di sangue (sentenza, pag. 70). Che i due mirassero a eliminare la
vittima risulterebbe anche dal fatto che, pur avendo il ricorrente usato guanti
sul luogo dell'aggressione (l'appartamento di ____________), entrambi hanno affrontato
la vittima a viso scoperto, come se non dovessero temere di essere
riconosciute. Inoltre, giunti sul posto, essi si erano sollecitamente armati,
il ricorrente con il fucile subacqueo carico e ____________ con la griglia del
camino (sentenza, pag. 70).
Anche
il modo con il quale gli autori hanno agito successivamente (riferito in modo
credibile dalla vittima) dimostrerebbe, secondo la Corte del merito, la volontà
omicida dei due. Allorché ____________ è entrato nel soggiorno, ____________
era già in agguato con la griglia in mano dietro il banco che separa la cucina.
Appena lo ha scorto, gli ha assestato un colpo di griglia sulla testa,
ferendolo sul lato-temporo-parietale destro. Ma la vittima non ha ceduto né ha
perso i sensi e anzi, dopo avere visto l'aggressore salire sul muretto (recte
parapetto: fotografia n. 77/78 act. 97) per scavalcarlo, con la griglia in
mano, pronto a colpirlo di nuovo, approfittando del fatto che così facendo
____________ si era sbilanciato, egli ha reagito con la forza della
disperazione ed è riuscito a infilare le dita nella griglia, senza più mollare
la presa (sentenza, pag. 71). Ne è seguita la colluttazione, durante la quale
____________ ha anche visto un secondo aggressore (il ricorrente) che teneva in
mano, puntato contro di lui, quella che gli sembrava una pistola ma che in
realtà era il fucile subacqueo carico. Nel contempo egli ha cercato di
indietreggiare, sempre lottando con ____________ e sempre osservando il
ricorrente che lo minacciava con l'arma. Raggiunto il corridoio, ____________
ha visto di nuovo il ricorrente con l'arma puntata verso di lui. È riuscito
però ad aprire la porta e a porsi in salvo (sentenza, pag. 71 ).
A
mente della prima Corte, la volontà di uccidere risulta dal fatto che
l'imputato ha colpito la vittima con una griglia di ghisa (del peso di 8 kg)
sulla testa e non già mirando ad altre parti del corpo, tentando poi di
colpirle la vittima una seconda volta salendo sul muretto in modo da
avvicinarsi maggiormente (sentenza, pag. 71). Dal canto suo – ha rilevato la
prima Corte – il ricorrente, il quale affermava che secondo gli accordi
____________ doveva brandire la griglia ed egli il fucile subacqueo, non poteva
ignorare le reali intenzioni del correo e quindi non poteva non avere accettato
quanto stava accadendo. ____________ non ha mai mollato la griglia e il
ricorrente mai ha richiamato il compagno, mai ha tentato di fermarlo e mai ha
cercato di abbandonare la scena; anzi, a sua volta ha puntato il fucile in
direzione della vittima e ha cercato di prendere la mira per sparargli. Ha
quindi dimostrato – sempre stando alla sentenza impugnata – non solo di
condividere l'agire di ____________, e di volersene adeguare, ma di volerlo
addirittura sostenere (come d'intesa), sparando con il fucile. Facendosi scudo
di ____________, tuttavia, ____________ gli ha impedito di farlo. Pur senza
sparare, ha concluso la prima Corte, il ricorrente ha quindi dimostrato coi
fatti di volere attentare alla vita altrui (sentenza, pag. 72 e 73).
b) Il ricorrente rimprovera alla prima Corte di avere trascurato le
dichiarazioni rese agli inquirenti da __________ e __________, dalle quali
emergerebbe l'ipotesi – negata dalla Corte di assise – di una caduta di
____________. V'è da domandarsi se, formulato in tal modo, sulla base di
semplici riscontri senza pretendere che la diversa conclusione alla quale è
giunta la prima Corte sia arbitraria, il ricorso sia ammissibile. Sia come sia,
foss'anche ammissibile, il gravame sarebbe infondato nel merito. È vero che
, commis di cucina presso l'albergo “ ”, ha riferito
che ____________ aveva parlato con lui subito dopo l'aggressione,
raccontandogli di essere stato affrontato nel suo appartamento da due individui
muniti di un pannello in ghisa, di essere caduto a terra e di avere notato,
rimanendo sempre cosciente, che uno dei due brandiva una pistola (allegato 81
al rapporto di inchiesta preliminare, classificatore 2). Non ritenendo decisiva
tale dichiarazione e fondandosi sul racconto della vittima, che sia nella fase
istruttoria, sia al pubblico dibattimento ha sempre escluso di essere caduto
durante la colluttazione (sentenza, pag. 66), la Corte di assise non è tuttavia
caduta nell'arbitrio. Essa ha saputo spiegare in modo sostenibile perché ha
creduto alla vittima anziché al ricorrente, capace a suo giudizio di mentire
fino all'ultimo e di non perdere la calma neppure nei momenti più compromettenti
(sentenza, pag. 67).
D'altronde
il ricorrente non pretende che al dibattimento Italo ____________ abbia
ribadito che la vittima sia caduta durante l'aggressione. È possibile che la
questione non sia stata trattata, ma ciò non fa apparire arbitraria l'opinione
dei primi giudici, stando ai quali l'ipotesi di una caduta di ____________ non
è mai stata accennata da alcuno (sentenza, pag. 66). Tanto meno si ravvisa
arbitrio nel fatto che la Corte ha disconosciuto la deposizione di __________
(rapporto di inchiesta preliminare di polizia, allegato 84). Davanti agli
inquirenti quest'ultima (sentita pure al dibattimento), si era limitata a dire
di avere udito rumori provocati da spostamenti di mobili provenienti
dall'appartamento soprastante e, a un certo momento, un forte rumore “come se
qualche cosa di pesante fosse caduto sopra il pavimento”. Il che non è sufficiente
tuttavia per rimproverare ai primi giudici di essere caduti in arbitrio non
riconducendo il citato rumore alla caduta della vittima. Basti pensare che
____________ è salito sul muretto che divide il soggiorno dalla cucina per
colpire di nuovo ____________, ma che si è sbilanciato, consentendo alla
vittima di difendersi (sentenza, pag. 71; cfr. act. 97 fotografie 77 e 78). Il
colpo sentito dalla teste, come rileva il Procuratore pubblico nelle proprie
osservazioni, poteva anche riferirsi a quel momento. Ciò posto, il ricorso deve
essere respinto anche su questo punto.
c) Il ricorrente asserisce che, risultando una caduta di ____________
durante la collutazione, diventano prive di fondamento le deduzioni della prima
Corte al riguardo, in particolare gli apprezzamenti negativi sulla sua
personalità. In sintesi egli rimprovera ai primi giudici di essersi limitati a
contrapporre le sue dichiarazioni a quelle della vittima, ritenendole
sostanzialmente inaffidabili e omettendo in tal modo di considerare le
testimonianze a lui favorevoli. Il perno della sentenza impugnata, ossia la sua
mancanza di credibilità sulla caduta della vittima, si rivela dunque – sempre
secondo l'imputato – estremamente fragile, in aperto contrasto con gli atti. Il
ricorrente non apporta però elementi tali da dimostrare che la prima Corte sia
trascesa in arbitrio accertando i fatti in modo diverso, ossia credendo alla
vittima per stabilire se quest'ultima sia effettivamente caduta durante l'aggressione.
d) Asserisce
il ricorrente che, stando alla sentenza impugnata (pag. 54), dopo avere parlato
con lui, già il 1° febbraio 1998 ____________ avrebbe confermato a ____________
di avere predisposto blocchi di polizia, sicché ____________ non sarebbe mai
arrivato a Lugano. Nel successivo colloquio, ____________ gli avrebbe detto
invece che ____________ poteva anche giungere a Lugano. Ciò dimostrerebbe che
egli non aveva alcuna intenzione di fermare la vittima, tanto meno di
eliminarla. Anche ____________ – egli soggiunge – si è sentito raggirato dopo
avere saputo che ____________ sarebbe potuto giungere a Lugano. La stessa Corte
di assise ha accertato tale circostanza, rilevando a un certo momento che
____________ e ____________ hanno temuto, fin che non videro l'Alfa Romeo
giungere a Lugano, di essere stati ingannati, che egli non si sarebbe fatto
vedere (sentenza, pag. 65). ____________ e ____________ dubitavano quindi della
sua reale volontà di eseguire il mandato e lo stesso ____________, a comprova
di ciò, ha inviato in due occasione ____________ per verificare se egli si
trovasse davvero a Misano con ____________ per sorvegliare la vittima. La volontà
di uccidere, con particolare riferimento alla caduta di ____________, è stata
pertanto fatta dipendere – secondo il ricorrente – da un arbitrario
accertamento dei fatti, ciò che comporta l'annullamento della sentenza
impugnata e il rinvio degli atti a una nuova Corte di assise affinché lo giudichi
colpevole di aggressione e non di mancato assassinio.
Ancora
un volta il ricorso, ai limiti dell'ammissibilità, è destinato all'insuccesso.
Che i mandanti (____________ e ____________) dubitassero a un certo punto delle
reali intenzioni dei sicari perché le cose stavano andando per le lunghe e
perché ____________ stava per giungere a Lugano, ancora non consente di intravedere
arbitrio nel fatto che la Corte di assise ha rifiutato di desumere l'assenza di
dolo (per quanto riguarda la volontà di uccidere ____________) da parte del
ricorrente. Gli indizi a suo carico sono pesanti: l'entità del compenso
pattuito, l'acquisto di un fucile subacqueo, del telone e dei sacchi di
plastica, il trasferimento all'ultimo minuto (unitamente a ____________) con
detto materiale a Lugano, dove ____________ stava per giungere, l'agguato,
l'aggressione violenta e il ferimento della vittima in una parte vitale da
parte di ____________ con una griglia in ghisa pesante 8 kg, il successivo
tentativo di ____________ di colpire di nuovo la vittima con la griglia, il
puntamento del fucile subacqueo da parte del ricorrente contro la vittima. Ciò consentiva
alla Corte di assise di accertare senza arbitrio che la mancata uccisione di
____________ in Italia e la successiva sua trasferta a Lugano non potevano
essere interpretate come elementi suscettibili di escludere l'intenzione
omicida dei sicari, ma in realtà come prove del contrario, ovvero che gli
autori persistevano nell'esecuzione del piano (riferito da ____________ e
____________) mirante all'uccisione della vittima. Che questa abbia raggiunto
____________ e che il mandato abbia potuto essere eseguito soltanto in quella
località è irrilevante. Infondato, il ricorso deve di conseguenza essere di
nuovo respinto.
- La Corte di assise, credendo ancora a ____________ e a
____________, ha accertato che il ricorrente ha ricevuto da costoro un compenso
di 400 milioni di lire e ha concordato un supplemento di 450 milioni di lire a
“evento accaduto”. Tale accertamento, secondo il ricorrente, ha indotto la
Corte a ritenere che egli ha agito senza scrupoli e a qualificare l'azione come
mancato assassinio. Se non che, egli obietta, in tal modo la Corte ha commesso
arbitrio poiché ha inspiegabilmente trascurato le versioni contrastanti rese
dai presunti mandanti sia sulla data in cui la consegna del compenso sarebbe
avvenuta, sia sulle modalità del viaggio e della consegna dell'importo di 400
milioni di lire. La Corte ha disconosciuto altresì che ____________ aveva
motivo di mentire, considerato che aveva bisogno proprio di una somma equivalente
per pagare debiti, come figura anche a pag. 15 della sentenza impugnata.
Ora,
considerazioni del genere, essenzialmente appellatorie, sono inammissibili in
un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Fossero anche
ricevibili, esse non gioverebbero al ricorrente. La Corte di assise non ha
dubitato della sincerità di ____________ né dell'affidabilità delle
dichiarazioni rese da ____________ nel memoriale del 10 febbraio 1998 (rapporto
di inchiesta preliminare, all. 2, classificatore 1; sentenza, pag. 44, 45 e
68). Essa ha rilevato che la somma chiesta dal ricorrente come prætium
sceleris appare del tutto adeguata e credibile rispetto alla cifra che
____________ aveva (erroneamente) indicato come ammontare delle malversazioni
(Lit. 1.4 miliardi), che ____________ il 24 dicembre 1998 ha prelevato in dollari
e cambiato in lire l'importo tondo di 400 milioni, che ____________ ha riferito
di avere consegnato tale somma a Roma (presente ____________) senza che costui
avesse avuto l'occasione di tenerla in mano e che in quel periodo ____________
era tanto preoccupato da pagare qualsiasi cifra per risolvere il suo problema
(sentenza, pag. 68). La Corte ha inoltre sottolineato come il ricorrente abbia
fornito diverse versioni sia sull'ammontare della ricompensa, sia sullo scopo
dell'incarico, dimostrandosi ancora una volta inaffidabile (sentenza, pag. 69).
Accertando sulla base di siffatti riscontri che il ricorrente ha realmente
percepito il compenso menzionato da ____________ e ____________, la prima Corte
non si è dunque dipartita da constatazioni e considerazioni manifestamente
insostenibili e pertanto arbitrarie. Ancora una volta la sentenza impugnata
resiste pertanto alla critica.
- Secondo il ricorrente la qualifica giuridica di assassinio cadrebbe
anche in base ai fatti accertati nella sentenza impugnata. Avere agito dietro
compenso – egli spiega – non basta per applicare senza ulteriori considerazioni
l'art. 112 CP, poiché il movente, rispettivamente lo scopo o le modalità
perverse costituiscono semplici esempi di una “particolare mancanza di
scrupoli”. Tale assenza di scrupoli deve però risultare da una valutazione complessiva
delle circostanze direttamente connesse all'azione. La Corte del merito – egli
continua – ha però omesso una tale valutazione, trascurando finanche fatti e
circostanze da essa medesima accertati.
a) L'uccisione volontaria di una persona costituisce assassinio,
secondo l'art. 112 CP, “se il colpevole ha agito con particolare mancanza di
scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perverse”.
Rispetto al previgente art. 112 CP, la norma entrata in vigore il 1° gennaio
1990, anche se con un'altra terminologia, si riferisce solo alla particolare
perversità dell'autore, il quale agisce “con particolare mancanza di scrupoli”
quando il movente, lo scopo o il modo di agire si riveli particolarmente
efferato. Pur non esauriente, tale enumerazione evita che il giudice debba
fondarsi esclusivamente su una clausola generale (la particolare la mancanza di
scrupoli) di difficile interpretazione. L'enumerazione introdotta precisa, a
differenza del diritto anteriore, che determinanti sono solo le circostanze
dell'atto, quelle cioè direttamente connesse con la sua consumazione; non
entrano invece in considerazione i trascorsi dell'autore e il suo modo di
comportarsi dopo l'omicidio (DTF 117 IV 369 consid. 13; v. anche DTF 118 IV 122
consid. b; Corboz, Les
principales infractions, Berna 1997, n. 4 ad art. 112 CP). Secondo il Tribunale
federale, il tipo di assassino a cui fa richiamo l'art. 112 CP, è quello
descritto dallo psichiatra Hans Binder (Der juristische und der psychiatrische
Massststab bei der Beurteilung der Tötungsdelikte, in: RPS 67/1952, pag. 324):
una persona senza scrupoli, che agisce a sangue freddo, con egoismo crasso e
primitivo, senza sentimenti sociali, che non tiene in alcun conto la vita
altrui pur di realizzare il proprio interesse (DTF 117 IV 269 consid. 13 con
riferimenti; DTF 120 IV 274, consid. 3a, 118 IV 122 consid. 2b). In sintesi la
particolare assenza di scrupoli, che delimita il campo di applicazione
dell'art. 112 CP, presuppone una colpa specialmente grave, legata solo alla
commissione dell'atto (Corboz,
loc. cit. con rinvii).
Riferendosi
ai tre criteri enunciati dall'art. 112 CP – a titolo non esaustivo, come si è
visto dinanzi – il Tribunale federale ha stabilito che il movente dell'autore
è particolarmente odioso quando l'autore uccide per riscuotere un compenso (sicario),
per rubare o addirittura senza motivo, per futilità. Lo scopo è particolarmente
odioso quando l'autore elimina un testimone ingombrante o una persona che lo
intralci nel compimento di un delitto o una persona che potrebbe dolersi di
lui. Il modo di agire è particolarmente odioso quando, ad esempio, l'autore dà
prova di crudeltà, mostrando piacere nel far soffrire o nell'uccidere la
vittima (DTF 118 IV 122 consid. 2a; 120 IV 275 consid. b; Corboz, op. cit. art.
112 n. 6 segg.). Il Tribunale federale ha tuttavia precisato che non è corretto
qualificare l'atto come assassinio fondandosi su qualsiasi elemento
suscettibile di configurare una speciale gravità; al contrario, occorre
procedere a una valutazione di insieme per stabilire se l'atto, esaminato alla
luce di tutte le sue sfaccettature, consenta di definire l'autore come
assassino. Tale è il caso quando dalle circostanze dell'atto risulta che
l'autore dimostri lo sprezzo più completo per la vita altrui (DTF 118 IV 126).
b) La
Corte di assise ha escluso il reato di tentato, rispettivamente di mancato omicidio
(e quindi la fattispecie generale prevista dall'art. 111 CP) perché gli autori
hanno manifestamente agito dimostrando particolare mancanza di scrupoli, già
solo per avere tra loro stipulato un infame accordo (____________ e
____________) inteso a far ammazzare, rispettivamente (il ricorrente) a provvedere
all'uccisione a pagamento di una persona che per i primi due era diventata un
intralcio, un ostacolo da eliminare per occultare per sempre le malversazioni
da loro commesse ai suoi danni, una vittima che per il ricorrente era un
semplice estraneo, una persona che non gli aveva mai fatto nulla di male (sentenza,
pag. 79). Ora, come giustamente ha rilevato la stessa Corte di assise, tale
attitudine, ossia l'assunzione dietro (forte) compenso dell'incarico di
eliminare fisicamente una persona per aiutare i mandanti a sbarazzarsi di chi
aveva subìto le loro gravi malversazioni, costituisce senz'altro un movente
particolarmente odioso (DTF 118 IV 125; Corboz, op. cit. art. 112 n. 6).
c) Il
ricorrente fa valere che la Corte di assise non ha considerato fatti importanti
da essa medesima ammessi, ovvero che gli autori (lui e ____________) erano alle
prime armi, che hanno agito in base a un piano in gran parte improvvisato e che
si erano addirittura spaventati di fronte all'estrema gravità di quanto si
accingevano a fare e di quanto effettivamente fecero. Soggiunge che l'assenza
di un piano prestabilito risulterebbe dal fatto che a circa mezz’ora dai fatti
essi ignoravano ancora esattamente dove andare, che ____________ si era munito
all'ultimo momento di una griglia trovata nell'appartamento, mai visitato
prima, e che essi non hanno predisposto un piano, né principale né di emergenza,
durante il pedinamento di ____________ a Misano, protrattosi per oltre un mese.
____________ si era per altro già recato a Lugano il 29 dicembre 1997, creando
apprensione a ____________. Tale circostanza avrebbe dovuto logicamente
spingere gli autori a prendere contromisure, ciò che però non hanno fatto, a dimostrazione
che essi non erano seriamente intenzionati ad eseguire il mandato. Il ricorrente
pretende inoltre di non avere intrapreso nulla di concreto per eseguire
l'incarico nel lasso di tempo tra il 20 dicembre 1997 (assunzione del mandato)
e il 2 febbraio 1998, di essersi limitato a un semplice pedinamento, condotto lacunosamente
da terzi, tanto che la stessa vittima se ne era accorta. Per di più
l'improvvisazione con la quale è stata condotta l'operazione potrebbe denotare
finanche una sorta di inganno a danno di ____________ e ____________, una sorta
di finzione destinata a trarre vantaggio economico, tanto che lo stesso
____________ aveva a un certo punto dubitato delle sue reali intenzioni di sopprimere
____________. Infine il ricorrente si sofferma sull'accertamento dei giudici di
assise, secondo gli aggressori erano spaventati di fronte all'estrema gravità
di quanto erano in procinto di fare e sostiene che ciò costituisce un ulteriore
elemento a loro favore, tale da escludere che essi abbiano agito con freddezza
d'animo e sprezzo per la vita altrui.
Anche
se abilmente proposte, tali considerazioni non giovano al buon esito del
ricorso. Che il ricorrente e ____________ fossero alle prime armi, che avessero
agito senza pianificazione, ma anzi con improvvisazione, che fossero spaventati
durante l'esecuzione del crimine e che quindi non abbiano agito come consumati
sicari professionisti è stato accertato, come si è detto, dalla stessa Corte
del merito (v. anche sentenza, pag. 73 e 74). Tali circostanze risultano però
di poco peso. Pur non disponendo di un piano specifico, il ricorrente e ____________
hanno sempre dimostrato con atti qualificati di voler eseguire l'incarico (soppressione
di ____________) che ____________ e ____________ avevano loro commissionato.
Ricevuta la prima rata del compenso (Lit. 400 milioni) e procuratisi gli
strumenti per sopprimere la vittima (fucile subacqueo, telo e sacchi di
plastica in cui nascondere il cadavere ed eventuali tracce di sangue),
____________ e il ricorrente hanno continuato a manifestare concreta disponibilità,
sorvegliando e pedinando la vittima a Misano (personalmente o tramite terzi) e
mantenendo costanti contatti con ____________ e ____________, tanto da essere
pronti a entrare in azione in qualunque momento, anche quando ____________
aveva fatto perdere le sue tracce e stava per raggiungere Lugano.
Essi
hanno saputo padroneggiare la situazione anche nel momento più difficile,
allorché hanno dovuto recarsi presso il “Residence ____________”, dove hanno
brevemente atteso la vittima con l'intenzione di ucciderla. Anche nel momento
critico essi hanno dimostrato le loro reali intenzioni, predisponendo l’agguato
(sentenza, pag, 83): ____________ munendosi sollecitamente della griglia in
ghisa reperita nell'appartamento, colpendo violentemente al capo la vittima e
tentando poi inutilmente di colpirla di nuovo e il ricorrente puntando contro
la vittima, durante la violenta collutazione con ____________, il micidiale
fucile subacqueo. Anche se spaventati, magari più delle vittima (sentenza, pag.
73 e 74), essi hanno posto in atto tutto quanto richiedeva l’esecuzione del
mandato, che ha consentito loro di riscuotere 400 milioni di lire in contanti e
che avrebbe permesso, se portato a termine secondo gli accordi, di incassare
altri 450 milioni (sentenza, pag. 74). Con il loro agire gli autori hanno
dunque sempre mantenuto un'attitudine confacente all'ignobile incarico, mirante
a sopprimere una persona, vittima a sua volta delle malversazioni dei mandanti.
Indizi suscettibili di relativizzare seriamente il principale elemento sul
quale la Corte ha fondato la qualifica giuridica del (mancato) assassinio –
movente particolarmente odioso consistente nell’uccidere una persona dietro
compenso – non ne sono emersi (DTF 120 IV 274 in fine). La Corte delle assise
criminali non ha pertanto violato il diritto federale applicando alla
fattispecie l'art. 112 CP.
- Il ricorrente fa carico alla Corte delle assise criminali di avere
violato l'art. 13 CP per non avere ordinato una perizia psichiatrica sul suo
grado di responsabilità, nonostante circostanze concrete (in specie le
risultanze del referto allestito dallo psicologo dott. __________ su incarico
del Procuratore pubblico: act. 39 e 51; sentenza, pag. 17) lasciassero
destassero fondati dubbi.
L'art. 13 cpv. 1 CP impone, per diritto federale, un esame specialistico
ogni qual volta sussistano ragionevoli dubbi sul pieno possesso delle facoltà
mentali da parte dell'autore (DTF 118 IV 6 consid. 2, 116 IV 273 consid. 4;
CCRP, sentenza del 17 dicembre 1998 in re C. consid. 11). Ciò non significa che
la prima Corte dovesse ordinare nella fattispecie una nuova perizia psichiatrica.
Il rapporto del dott. Rossetti era stato chiesto del resto – come il ricorrente
stesso ammette – per verificare se sussistessero tendenze suicide conseguenti
alle condizioni psicofisiche dovute alla lunga carcerazione in Turchia e al
regime carcerario nelle celle pretoriali di Mendrisio. In tale particolare
contesto va considerato il citato parere medico (cfr. in particolare act. 51).
È vero che il perito ha descritto il ricorrente come “un soggetto depresso,
ansioso e con rallentamenti psicomotori”, rilevando che “tale costellazione,
che si situa tra la nevrosi d'Ansia, configura più precisamente un Disturbo
Post-traumatico da stress in una personalità narcisistica con tratti
ipocondriaci e paranoidei a cui si associano comportamenti manipolatori”
(sentenza, pag. 17 con riferimento ad act. 39). Il ricorrente non spiega
tuttavia perché una conclusione del genere avrebbe dovuto costituire per la
Corte delle assise criminali un serio motivo di dubbio sulla sua capacità di
intendere e di volere al momento dei fatti (e non della carcerazione). Né egli
ha mai sollecitato una nuova perizia durante la fase istruttoria o nel corso
del dibattimento. Certo, egli invoca la sentenza DTF 118 IV 274, secondo cui un
referto specialistico va ordinato quando il reato contestato all'autore appaia
inconciliabile con il suo precedente stile di vita fino al momento dei fatti.
Se non che, proposto in questi soli termini, senza nemmeno spiegare in che cosa
consista la pretesa differenza di attitudine e perché essa dovrebbe
necessariamente rivelarsi decisiva sotto il profilo dell'art. 13 CP, il ricorso
si rivela inammissibile per carenza di motivazione. Stesse il ragionamento del
ricorrente, basterebbe essere incensurati per obbligare sistematicamente
l'autorità a ordinare una perizia sul grado di responsabilità dell'autore di un
reato, giacché il soggetto si troverebbe confrontato, con ogni evidenza, con
una situazione inedita rispetto ai suo trascorsi. Ciò non è sicuramente il
senso della giurisprudenza predetta. Il ricorrente fa valere infine che
____________ è stato oggetto di perizia psichiatrica proprio in applicazione
del citato principio. Egli non sostanzia però tale raffronto. il ricorso sfugge
perciò, di nuovo, a un esame di merito.
- Infine il ricorrente si duole che nella commisurazione della pena la
prima Corte non ha considerato appieno la durezza del carcere preventivo
sofferto, segnatamente il periodo trascorso in condizioni (notoriamente)
precarie nelle carceri pretoriali di Mendrisio.
a) Il
giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere,
della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità
della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo
entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne,
intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato
ottenuto, assenza di scrupoli, modo d'esecuzione dell'atto, entità del pregiudizio
arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a
una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto
riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione
familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita,
l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in
genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea
di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti, il pentimento e la
volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid.
1 e 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con
casi analoghi hanno invece una portata relativa (DTF 124 IV 47 consid. 2c),
mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine
(DTF 118 IV 350 consid. 2g).
b) Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di
ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve
indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non
necessariamente in cifre o in percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso
– pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – possa seguire il suo
ragionamento e controllare l'applicazione della legge (Queloz, Commentario de la jurisprudence du Tribunal fédéral
en matiêre de fixation et de motivation de la peine, in: RPS 116/1998 pag. 136
segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti
edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla
Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per
contro, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il
Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente severo o
esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di
apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2a con richiami).
c) Pronunciando la condanna a 7 anni di reclusione per mancato
assassinio la Corte di assise ha precisato anzitutto che il ricorrente non deve
rispondere dei reati patrimoniali commessi da ____________ e ____________. Ciò
nonostante – essa ha soggiunto – la pena deve essere identica a quella inflitta
a ____________ per il reato di tentato assassinio in concorso con i reati di
truffa e falsità in documenti. La colpa del ricorrente è apparsa infatti più
grave di quella dei correi, soprattutto dal profilo soggettivo. Meglio
collocato, sia per formazione scolastica, sia per solidità degli affetti
familiari su cui poteva contare e per situazione professionale, il ricorrente
non ha esitato a proporre a ____________ e ____________ – ottenendone l'assenso
– di eliminare a pagamento un terzo che non conosceva e che non gli aveva fatto
nulla. Alla Corte di assise è parso poi particolarmente grave che il ricorrente
sia passato concretamente all'atto, tendendo con ____________ un proditorio
agguato alla vittima, pronto a veder massacrare quest’ultima a colpi di griglia,
se necessario a sparargli un colpo di fiocina per poi occultare il cadavere.
Consumato il crimine, egli avrebbe incassato il saldo pattuito (450 milioni di
lire).
Richiamata
l'estrema gravità della colpa e l'atteggiamento del ricorrente (fino alla
confessione del 24 agosto 1998), caratterizzato da bugie e indice – secondo la
Corte di merito – di nessun ravvedimento, di particolare ostinatezza e di
durezza d'animo, e censurato il contegno dell’imputato anche al momento in cui,
messo di fronte all'evidenza, ha dovuto ammettere di essersi trovato a
____________ nel momento critico, i primi giudici hanno nondimeno ritenuto di
ridurre sensibilmente la pena di 12 anni proposta dal Procuratore pubblico.
Essi hanno considerato a favore dell’imputato, anzitutto, il fatto che il reato
è stato comunque mancato, come pure il fatto che l'azione criminosa è stata
condotta in modo sì pericoloso, ma piuttosto dilettantesco, secondo un piano in
parte improvvisato e concordato all'ultimo minuto. Essi hanno altresì
considerato l’incensuratezza, il lungo carcere preventivo sofferto e,
soprattutto, la particolare durezza di quello patito per quasi quattro mesi
nelle carceri di Istanbul, valutando altresì la situazione personale, familiare
e sociale, segnatamente la nascita di un figlio durante la detenzione e la
lontananza dalla famiglia conseguente alla pena da espiare (sentenza, pag.
82-84).
d) il
ricorrente non si confronta che di scorcio sulle predette motivazioni,
limitandosi a rimproverare alla Corte di assise di non avere concesso maggiori
riduzioni di pena per le notorie precarie condizioni di detenzione nelle celle
pretoriali di Mendrisio. A prescindere dal fatto però che egli nemmeno pretende
di essere insorto davanti all'autorità competente contro le denunciate condizioni
detentive, egli non contesta che la prima Corte ha pur sempre considerato,
nella commisurazione della pena, anche la durata del carcere preventivo
sofferto e quindi anche i mesi trascorsi presso la carceri di Mendrisio. È vero
che i primi giudici non hanno specificato quale peso abbiano dato concretamente
alle pretese disagevoli condizioni di carcerazione successive all'estradizione
dalla Turchia, menzionando solo circostanza come tale. Il ricorrente non
pretende però che, nel suo risultato, ossia che considerando globalmente tutte
le circostanze aggravanti e attenuanti, l'esito al quale è giunta la Corte di
assise condannandolo a 7 anni di reclusione sia la risultante di un eccesso o
di un abuso del potere di apprezzamento. Non soccorrono dunque le premesse,
neanche a questo riguardo, per una cassazione della sentenza.
II. Sul
ricorso di ____________
-
Il ricorrente sostiene in primo luogo di avere postulato davanti
alla Corte delle assise criminali il riconoscimento dell'attenuante specifica
(art. 64 CP), rispettivamente generica (art. 63 CP) della grave angustia e che,
nonostante tale richiesta, i giudici non si sono pronunciati, diversamente da
quanto hanno fatto per di ____________, al cui riguardo – per lo meno di
transenna – hanno negato l’attenuante. Da tale doglianza egli non trae però
alcuna conclusione. Formulato in tal modo, il ricorso va perciò dichiarato
inammissibile, tanto più che, se a ____________ è stato negato tale beneficio
(sentenza, pag. 81 in alto), incombeva al ricorrente spiegare perché nel suo
caso si imponeva in trattamento diverso.
-
Al punto 3 del suo memoriale il ricorrente si propone di riassumere
in che modo egli è stato coinvolto nella vicenda e di precisare alcuni aspetti
non vagliati nella sentenza di assise. Ancora una volta, però, egli non trae
alcuna conclusione dall'esposto, donde la chiara inammissibilità del gravame.
-
Il ricorrente fa valere che senza alcun dubbio dopo il 20 dicembre
1997 egli si è venuto a trovare in uno stato estremo, in particolare da quando
____________ e ____________ sono intervenuti sull'amica di ____________ presso
il “Centro ____________” di __________ per indurla a troncare la relazione con
costui, e quindi dal momento in cui, dalla situazione di “finanziamento-ponte”
(sentenza, pag. 30) con il preventivato intervento di ____________ per tenere
lontano ____________ da Lugano il più a lungo possibile, si è passati
all'ipotesi di eliminare fisicamente la vittima. Egli insiste nel sostenere di
essere passato improvvisamente da una fase predisposta per il rientro dei soldi
da parte di ____________ a una di natura ben diversa.
Ora,
secondo giurisprudenza, per ammettere uno stato di grave angustia (art. 64 CP)
occorre che l'agente sia stato spinto al reato da una situazione vicina allo
stato di necessità (ancorché imputabile a sua colpa), tale da indurlo a trovare
ripiego soltanto nella commissione del reato (DTF 107 IV 96). L'applicazione dell'art.
64 CP rientra nel potere di apprezzamento del giudice. Egli può tenere conto
dell'attenuante anche nell'ambito dell'art. 63 CP. L'art. 64 CP è violato solo
laddove il giudice neghi – o ammetta – le premesse di un'attenuazione in modo
inconciliabile con la legge, oppure se, nonostante le premesse date, rifiuti
l'attenuazione oltrepassando i limiti del proprio potere di apprezzamento
(CCRP, sentenza del 2 ottobre 1999 consid. 2d/aa). Dalla sentenza impugnata non
risulta alcunché di concreto che possa anche solo lontanamente far supporre che
l'unica via possibile per il ricorrente fosse quella di coadiuvare i correi
nell’uccisione di ____________. Invero il ricorrente pretende di avere temuto
per la propria vita, avendogli ____________ comunicato che, dopo avere
collaborato al trasferimento dei fondi, egli era ormai compromesso. Che egli
rischiasse però al punto da delinquere sotto tale pressione non è stato
accertato dai giudici. Tanto meno il ricorrente pretende che questi siano
caduti in arbitrio trascurando un simile accertamento. Certo, il ricorrente si
trovava senz’altro in uno stato emotivo particolare, che si è viepiù acuito con
l'evolversi della situazione. Ma di ciò la prima Corte ha tenuto conto,
riconoscendogli l'attenuante della scemata responsabilità ex art. 11 (sentenza,
pag. 82 con riferimento al rapporto psichiatrico del dott. __________ citato a
pag. 15 della stessa sentenza). I primi giudici hanno dunque considerato lo
stato psicologico del ricorrente al momento di commisurare la pena, valutando
in particolare la sua arrendevolezza di fronte alle proposte di ____________
(v. anche sentenza, pag. 15). Un ulteriore contenimento della pena giusta
l’art. 63 CP non sarebbe giustificato.
-
Il ricorrente si duole che la prima Corte gli ha imputato di non
avere esercitato quel senso critico che ci si poteva attendere da lui,
asseverando che essa ha sorvolato su una circostanza incontrovertibile, ossia
che egli ha tentato in un primo momento di convincere ____________ a cercare
una soluzione ragionevole, trattando con ____________. Egli soggiunge di essere
passato oltre di fronte all'opposizione e alle argomentazioni di ____________ e
____________, a dimostrazione della sua debolezza di carattere. Come si è
visto, però, la sua debole struttura caratteriale è stata considerata dalla
Corte delle assise criminali nel quadro dell'art. 11 CP. Che egli abbia
proposto soluzioni alternative non costituisce una circostanza rilevante di
fronte agli accertamenti che attestano che egli, per finire, si è adeguato al
piano dei correi, attivandosi per quanto gli era possibile tra ____________ e
____________, partecipando al pagamento della prima parte del compenso pattuito
e alle successive azioni che si erano rese necessarie per la prosecuzione e il
compimento del piano (sentenza, pag. 82). Su questo punto il ricorso non ha
alcuna consistenza.
-
Il ricorrente richiama l'accertamento della Corte di assise, secondo
cui ____________ non ha mai avuto paura di ____________, giacché in caso contrario
non avrebbe mai pensato di uccidergli il fratello, e fa valere che tale
accertamento è arbitrario, in palese contrasto con le dichiarazioni rese in
istruttoria e al dibattimento e privo di ogni riscontro oggettivo. In qualsiasi
modo si risolva la questione, soggiunge il ricorrente, rimarrebbe il fatto che
soggettivamente egli ha risentito e appurato solo e unicamente una effettiva
paura di ____________ per la propria incolumità; tale aspetto – sempre secondo
il ricorrente – è stato però trascurato dai primi giudici. Con ogni evidenza il
ricorrente si diparte da una personale ricostruzione dei fatti, pretendendo (almeno
così sembra) che ____________ gli ha inculcato il sentimento di paura che ha
poi maturato nei confronti di ____________. Egli non dimostra tuttavia la
manifesta insostenibilità della diversa conclusione della Corte di assise, che
ha escluso invece siffatti timori, per lo meno nell'estensione asserita dal
ricorrente. Già si è visto inoltre che i primi giudici hanno considerato nel
quadro dell'art. 11 CP lo stato di disagio psicologico del ricorrente connesso
all'evolversi e il peggiorare della situazione. Altre riduzioni di pena non
possono più entrare in linea di conto.
-
Il ricorrente lamenta infine una palese e urtante disparità tra la
pena inflittagli (5 anni e 6 mesi di reclusione) rispetto a quella irrogata a
____________ (7 anni di reclusione). Se non che, il principio della parità di
trattamento nella commisurazione della pena può essere invocato solo nelle rare
ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 CP diano
luogo a un'obiettiva disuguaglianza; il confronto tra imputati o con processi
analoghi suole essere invece infruttuoso, ogni caso dovendo essere giudicato in
base alle sue individualità oggettive e soggettive, ciò che comporta
implicitamente una certa disuguaglianza (DTF 123 IV 150; Corboz, La motivation de la peine, in:
ZBJV 131/1995 pag. 12 segg.; cfr. anche DTF 124 IV 47 consid. 2c). Ne segue che
in materia disparità di trattamento la Corte di cassazione e di revisione
penale interviene solo – come il Tribunale federale – quando il giudice di
merito abbia ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento, dando luogo a
disparità flagranti (DTF inedita del 6 marzo 1998 in re M., consid. 4b in fine;
CCRP, sentenza del 17 agosto 199 in re G. e coimputati, consid. 13a).
In
concreto la Corte del merito avrebbe sopravvalutato, secondo il ricorrente,
circostanze attenuanti riconosciute a ____________, segnatamente quella dovuta
alla particolare durezza della carcerazione estradizionale patita in Turchia e
all’inevitabile lontananza dalla famiglia per la condanna a una lunga pena
detentiva da espiare. Rileva che, nonostante la citata esperienza carceraria,
____________ non ha mutato il proprio atteggiamento freddo e sprezzante, e che
all'uscita di prigione costui, a differenza di lui, potrà per lo meno ricongiungersi
con la famiglia e potrà contare su tale ____________ una volta scontata la
pena. Argomentazioni del genere non bastano tuttavia per intravedere flagranti
disparità di trattamento. È vero che il ricorrente ha beneficiato di attenuanti
non riconosciute a ____________, come quella del sincero pentimento e della
scemata responsabilità e che egli è stato riconosciuto colpevole, per quanto
riguarda il reato più grave, di tentato e non di mancato assassinio. Non si
deve dimenticare però che, per rapporto a ____________, egli è stato
riconosciuto colpevole anche di ripetuta truffa e ripetuta falsità in
documenti, reati che non sono certo di second’ordine. La differenza di pena di
un anno e mezzo non appare dunque la risultante di un eccesso o di un abuso del
potere di apprezzamento. Del resto la prima Corte ha spiegato in modo adeguato
le ragioni che l'hanno indotta a infliggere a ____________ e a ____________ la
medesima pena (7 anni di reclusione) e al ricorrente una pena inferiore (5 anni
e 6 mesi di reclusione), ridimensionando le richieste di pena avanzate dal
Procuratore pubblico. Il gravame del ricorrente si dimostra perciò, anche su
questo punto, destinato all’insuccesso.
III. Sulle
spese
- Gli oneri processuali seguono la soccombenza. Sono posti perciò a
carico di ____________, il cui ricorso ha comportato maggiore onere di lavoro,
in ragione di due terzi e a carico di ____________ per il resto (art. 9 cpv, 1
e 15 cpv. 1 CPP). ____________ rifonderà alla parte civile ____________, che ha
presentato osservazioni al ricorso valendosi di un avvocato, un’indennità di
fr. 800.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di ____________ è
respinto.
-
Nella misura in cui è ammissibile, il
ricorso di ____________ è respinto.
-
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia unica fr. 2'000.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
2'100.–
sono posti per due terzi a carico di ____________ e a
carico di ____________ per il resto. ____________ rifonderà a ____________ fr.
800.– per ripetibili.
- Intimazione
a:
–
____________, c/o Penitenziario Cantonale, 6904 Lugano;
–
avv. __________;
–
avv. __________;
–
____________, c/o Penitenziaro cantonale, 6904 Lugano;
–
avv. __________;
–
____________, c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
–
avv. __________;
–
avv. __________;
–
Procuratore pubblico avv. __________;
–
Corte delle assise criminali in Lugano;
–
Comando della Polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
–
Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;
–
Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella
postale 238, 6807 Taverne;
–
Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;
–
Dipartimento opere sociali, 6501 Bellinzona;
–
Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
–
Direzione del Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
–
Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
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Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna;
–
____________, c/o avv. __________ (parte civile).
Per la Corte di Cassazione e di revisione penale
Il
presidente Il segretario
N.B.: l’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione
del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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