AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2001.35
Data decisione, Autorità:
27.06.2001, CCRP
Incarto n.
17.2001.00035
Lugano
27 giugno
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Cometta e Chiesa
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente
per statuire sul ricorso per cassazione del 26 maggio 2001 presentato da
__________,
contro
la sentenza emanata il 24 aprile 2001 della Pretura della
giurisdizione di Locarno–Città nei suoi confronti;
esaminati
gli atti;
posti
a giudizio i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolto il ricorso per
cassazione.
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Alle
18.50 circa del 25 luglio 2000 veniva chiesto l'intervento della polizia per
constatare un danneggiamento avvenuto su __________. Sul posto gli agenti
trovavano __________, il quale spiegava loro di avere avuto un diverbio con il
conducente di una motoleggera di marca Typhon di colore giallo, nel corso del
quale questi aveva scagliato il proprio mezzo contro la portiera anteriore
sinistra della sua vettura Citroën XM, dandosi poi alla fuga. Sulla base
dell'indicazione del numero di targa fornita da un teste, gli agenti
identificavano in __________ l'autore del danneggiamento.
B. Con
decreto di accusa dell'8 gennaio 2001 il Procuratore pubblico ha riconosciuto
__________ autore colpevole di danneggiamento e lo ha condannato alla multa di
fr. 400.––. Statuendo sull'opposizione, con sentenza del 24 aprile 2001 il
Pretore della Giurisdizione di Locarno–Città ha confermato sia l'imputazione
che la proposta di pena.
C. Contro
il giudizio del Pretore __________ ha inoltrato una dichiarazione di ricorso il
26 aprile 2001. Nella successiva motivazione scritta del 26 maggio 2001 egli ha
chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e il rimborso delle spese,
oltre a un risarcimento a titolo di torto morale. Non sono state chieste osservazioni
al ricorso.
Considerando
in diritto 1. In
sede di cassazione è vietato mutare il materiale processuale che ha formato oggetto
del primo giudizio. Nuove prove non sono quindi ricevibili (Rep. 1973 pag. 240
consid. 7; da ultimo: CCRP, sentenza del 13 marzo 2001 in re M., consid. 1). La
documentazione fotografica che il ricorrente produce per la prima volta a
questa Corte non può di conseguenza essere considerata ai fini del giudizio.
Per quanto concerne il memoriale redatto il 30 aprile 2001 dalla moglie
dell'accusato, esso è irricevibile sia perché il Codice di procedura penale
riserva la difesa agli avvocati iscritti all'Albo o ai praticanti iscritti
nell'apposito elenco (art. 49 cpv. 5 CPP) sia perché, nella misura in cui
adduce elementi che non risultano dagli atti istruttori, invoca fatti nuovi e,
come tale, assurge a prova nuova
-
Il
ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere
in causa l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1
lett. a e 295 cpv. 1 CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se
il giudizio impugnato denota gli estremi dell’arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c
CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì
manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in
urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352
consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 126 I 170
consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121
I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).
-
A
mente del Pretore gli elementi risultanti dall'istruttoria erano tali da non
porre in dubbio la colpevolezza dell'accusato. La versione lineare e non
contraddittoria fornita dal querelante __________ era stata confermata
pienamente dal teste __________, unica persona veramente estranea alle parti e
all'accaduto. Ancora al pubblico dibattimento –prosegue il Pretore– il teste
aveva ribadito la deposizione resa il 26 luglio 2000, riconoscendo
nell'accusato la persona coinvolta nella disputa del 25 luglio 2000 su
__________, ove aveva peraltro avuto modo di annotare il numero di targa dello
scooter da essa utilizzato. E proprio grazie a tale rilevamento gli agenti di
polizia aveva individuato l'accusato, che si era allontanato dal luogo del
diverbio. A ciò si aggiungeva il rapporto di accertamento tecnico redatto dalla
polizia scientifica il 12 agosto 2000, da cui risultava che con tutta
probabilità le tracce di vernice prelevata dalla fiancata della vettura
danneggiata proveniva dallo scooter dell'accusato. Conclusione alla quale la
polizia scientifica era giunta confrontando dette tracce con frammenti di
vernice originale dello scooter (sentenza consid. 5).
-
Nel
proprio gravame il ricorrente assevera la propria estraneità ai fatti
imputatigli. Egli precisa che la condanna è basata unicamente sulla deposizione
fasulla del teste __________, che insiste nel riconoscerlo. Nel ricorso egli
rinvia poi al memoriale allestito il 21 dicembre 2000, in cui aveva evidenziato
l'incongruenza in cui era incorso il teste __________ nel descrivere il colore
del casco, giallo e non nero, ed aveva invocato le deposizioni di __________ e
__________, i quali già dalle 18.30 di quel giorno si trovavano a casa sua a
raccogliere mele, nonché di __________, che era disposta a testimoniare di
avere visto lo scooter posteggiato davanti a casa alle 18.30, quando era tornata
dal lavoro. Orbene, al proposito va ricordato che i testi in oggetto sono stati
assunti al dibattimento. Circa il colore del casco, il Pretore ha rilevato che
il fatto che il teste __________ non sia stato in grado di ricordarlo era
inconcludente e comunque non decisivo, visto che comunque questi aveva indicato
nel modo più preciso possibile, ossia riportando il numero di targa, quale
fosse stato il mezzo coinvolto e aveva riconosciuto senza ombra di dubbio
l'accusato quale autore del danneggiamento, ricordando persino che nel luglio
2000 egli aveva solo i baffi e non il "pizzetto". Del resto anche il
fatto che la polizia non avesse verificato l'esistenza del casco giallo era
ininfluente, dal momento che non sarebbe stato difficile per l'accusato di
liberarsene dopo essere rientrato al domicilio (sentenza consid. 6a – d). Per
quanto concerne le deposizioni degli altri testi, il Pretore ha rilevato che
quella di __________ era in parte persino controproducente per l'accusato, avendo
ella riferito unicamente che verso le 18.30 del 25 luglio 2000, al rientro dal
lavoro, aveva notato la presenza dello scooter nel posteggio sotto casa.
Ritenuto che i fatti erano accaduti attorno alle 18.50 – 19.00 e in considerazione
del tempo che si impiega a percorrere con uno scooter il tragitto tra
__________ e __________, non poteva comunque escludersi che a quell'ora
l'accusato si trovasse a __________. Circa le deposizioni __________ e
__________, il Pretore ha rilevato che il primo, dopo avere affermato di essere
giunto a casa di __________ verso le 18.30, aveva dichiarato di essere rimasto
assieme a __________ all'esterno della casa, nel soprastante "ronco",
senza l'accusato, per circa mezz'ora; sulla credibilità del secondo ha invece
espresso notevoli dubbi, dal momento che non era stato neppure in grado di
descrivere in modo esatto l'accesso all'abitazione __________, costituita da un'imponente
scalinata di 180 gradini. Caratteristica più che evidente e difficilmente da
scordare per una persona che aveva affermato di rendere visita 2 o 3 volte al
mese all'accusato (sentenza consid. 6e). In sostanza, quindi, il ricorrente si
limita a fornire la propria descrizione dei fatti e la propria valutazione
delle risultanze istruttorie e delle deposizioni dei testi, contrapponendole a
quelle del Pretore, come se argomentasse davanti a un'autorità munita di pieno
potere cognitivo e non solo di diritto. Ciò è palesemente inammissibile; incombeva
al ricorrente di illustrare come, dove e perché il primo giudice sarebbe
incorso, oltre che in presunti errori di valutazione, in sbagli o in mancanza
qualificate. Carente di motivazione idonea per suffragare l'arbitrio, peraltro
neppure esplicitamente invocato, il gravame si rivela irricevibile.
-
Gli
oneri del presente giudizio sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1
e 9 cpv. 1 CPP).
Per
questi motivi,
visto
inoltre per le spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso
è irricevibile.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
600.–
sono
a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
–
__________;
–
__________;
–
Ministero pubblico, Lugano;
–
Pretore della Giurisdizione di Locarno–Città;
–
Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;
–
Comando della polizia cantonale, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il
presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato
mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione
del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve
essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica
del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre
condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268
segg. PP.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster