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Numero d'incarto:
17.2001.41
Data decisione, Autorità:
02.07.2001, CCRP
Incarto n.
17.2001.00041
Lugano
2 luglio 2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
sedente
per statuire sull’istanza di libertà condizionale/provvisoria del 20 giugno
2001 presentata da
__________, presso il PCT la Stampa, Lugano
(patrocinato
dall'avv. __________)
nell'ambito
del procedimento penale sfociato con sentenza del 15 marzo 2001 dalla Corte
delle assise criminali in _____ nei confronti suoi e di __________
(patrocinata
dall'avv. __________)
viste le
osservazioni presentate il 26 giugno 2001 dal Procuratore pubblico;
posti i seguenti
punti di
questione:
-
Se deve essere accolta l'istanza di libertà
condizionale/provvisoria di __________;
-
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 15 marzo 2001 la Corte delle assise criminali
in __________ ha riconosciuto __________ e __________ autori colpevoli di
coazione sessuale e atti sessuali con fanciulli, per avere nel corso del
1995/1996, in una circostanza e presso l'abitazione familiare a __________,
costretto la figlia __________ (nata il __________ 1980) a subire un atto sessuale,
rendendola inetta a resistere, rispettivamente per avere compiuto atti sessuali
con la medesima persona quando era minore di anni 16;
che
la Corte delle assise criminali ha per contro prosciolto i prevenuti dalle
ulteriori imputazioni loro addebitate, segnatamente __________ dalle
imputazioni di atti sessuali con fanciulli (punto B.3 dell'atto di accusa), di
ripetuti atti sessuali con persone dipendenti (punto B.4 dell'atto di accusa),
di violazione del dovere d'assistenza o educazione (punto B. 5 dell'atto di
accusa) e __________ dall'imputazione di violazione del dovere d'assistenza o
educazione (punto C. 6 dell'atto di accusa);
che
in applicazione della pena i primi giudici hanno condannato __________, avendo
agito in stato di scemata responsabilità, a 2 anni di reclusione (computato il
carcere preventivo sofferto) e __________ a 18 mesi di reclusione (computato il
carcere preventivo sofferto), sospesi condizionalmente con un periodo di prova
di due anni;
che
contro la sentenza di assise il Procuratore pubblico ha interposto in data 25 aprile
2001 ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale, chiedendo, in via
principale, che i prevenuti siano dichiarati autori colpevoli anche dei reati
dai quali sono stati prosciolti, con conseguente condanna di __________ alla
pena di 7 anni di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per 10 anni, e
__________ alla pena di tre anni di reclusione, e in via subordinata che gli
atti siano rinviati a una nuova Corte di assise per nuovo giudizio;
che
per contro ambedue gli accusati non hanno ricorso contro la sentenza di assise;
che
in data 18 giugno 2001 __________ ha chiesto al Dipartimento delle Istituzioni,
Sezione dell'esecuzione pene e misure, di porlo in libertà provvisoria a
partire dal 22 luglio 2001, ossia dal momento in cui egli avrà scontato due
terzi della pena irrogatagli dalla Corte delle assise criminali di __________;
che
con scritto 20 giugno 2001 la Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure
ha trasmesso tale richiesta al presidente della Corte di cassazione e di
revisione penale per competenza, allegando i rapporti chiesti e pervenuti dal
Servizio sociale e dal medico psichiatra consulente del Penitenziario, dott.
__________;
che
a giudizio della Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, il
Consiglio di Vigilanza, autorità competenza in materia di liberazione
condizionale ex art. 38 CP (v. art. 339 cpv. 1 lett. a CPP), non è abilitata a
statuire sulla richiesta, essendo pendente ricorso per cassazione proposto dal
Ministero pubblico (v. scritto del 13 giugno 2001 a __________);
che
con osservazioni del 26 giugno 2001 il Procuratore pubblico ha chiesto la reiezione
dell'istanza;
Considerando
in diritto: che il ricorso per cassazione presentato dall'accusato sospende
l'esecuzione della sentenza, salvo contraria dichiarazione dell'accusato stesso
(art. 290 cpv. 1 CPP);
che
il ricorrente incarcerato può chiedere la revoca dell'arresto al presidente
della Corte di cassazione e di revisione penale, il quale decide entro brevi
termini (art. 290 cpv. 2 CPP);
che,
nella fattispecie, nessuno dei condannati ha però interposto ricorso per cassazione
contro la rispettiva condanna, onde per cui il giudizio emanato nei loro confronti
dalla Corte delle assise criminali è esecutivo;
che
pertanto la domanda di __________ volta a ottenere la scarcerazione una volta
scontati i due terzi della pena inflittagli (art. 38 n. 1 CP) esula dal
contesto regolato dall'art. 290 cpv. 2 CPP;
che,
nondimeno, contro la sentenza di assise è tuttora pendente il ricorso per cassazione
presentato dal Procuratore pubblico, mirante a fare riconoscere ambedue gli
accusati autori colpevoli anche dei reati dai quali sono stati prosciolti, con
conseguente aumento delle rispettive pene;
che
a differenza del diritto previgente (v. art. 242 cpv. 2 vCPP), il ricorso del
Procuratore pubblico contro sentenze assolutorie – nel caso specifico contro i
dispositivi n. 2 e 3 della sentenza di assise – non può comportare ulteriore
carcere preventivo per il condannato;
che
l'art. 290 CPP, infatti, non contiene una disposizione analoga all'art. 242
cpv. 2 CPP, secondo cui in caso di sentenze assolutorie – se del caso anche
parziali – restano riservate le misure di detenzione preventiva da ordinarsi
dal presidente della Corte di cassazione e di revisione penale ad istanza del
Procuratore pubblico (che peraltro non ha chiesto provvedimenti del genere con
il proprio gravame);
che
adottando l'art. 290 CPP, il legislatore ha ritenuto che, in caso di sentenza
assolutoria, decade il presupposto principe che fonda la detenzione preventiva
dell'accusato, e meglio l'esistenza a suo carico di gravi e concreti indizi di
colpevolezza (Rapporto della Commissione speciale per l'esame del CPP; Verbali
del Gran Consiglio, vol. 2, 1994, pag. 1298 ad art. 290);
che
alla luce di quanto precede si deve perciò concludere che l'istante non si
trova attualmente nella situazione che consente al presidente della Corte di
cassazione e di revisione penale di entrare nel merito di una domanda di
scarcerazione, avendo egli accettato la sentenza di assise nella misura in cui
i primi giudici lo hanno condannato alla pena di due anni di reclusione (da qui
la sua esecutività, con le conseguenze del caso) e non comportando il ricorso
del Procuratore pubblico un eventuale ripristino della detenzione preventiva;
che,
pertanto, non spetta al presidente della Corte di cassazione e di revisione penale
stabilire se l'istante potrà essere scarcerato una volta scontati i due terzi
della pena che egli non ha impugnato, ma al Consiglio di Vigilanza, ossia
all'autorità abilitata a statuire su fattispecie del genere (art. 339 cpv. 1
lett. a CPP), la quale deciderà senza considerare – comunque sia – il ricorso
presentato dal Procuratore pubblico, che come visto non può comportare misure
volte a privare della libertà il condannato (a meno di violare la presunzione
di innocenza), a differenza di quanto prevedeva l'art. 242 cpv. 2 vCPP;
che
nella misura in cui è diretta al presidente della Corte di cassazione e di
revisione penale, l'istanza di messa in libertà condizionale/provvisoria a
partire dal 22 luglio 2001 è perciò inammissibile;
che
si prescinde dal riscuotere spese;
per i quali motivi,
richiamati gli art.
290 e 339 CPP
pronuncia: 1. L'istanza è inammissibile.
-
Non
si riscuotono spese.
-
Intimazione a:
– __________,
c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– avv.
__________, con le osservazioni del PP;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Presidente
della Corte delle assise criminali di _______;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Direzione
del Penitenziario cantonale La Stampa, 6904 Lugano;
– Consiglio
di Vigilanza sull'esecuzione delle pene, Torricella Casella postale 238, 6807
Taverne.
Il
presidente
(dott.
__________)
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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