AIUTO
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Numero d'incarto:
17.2001.70
Data decisione, Autorità:
09.07.2002, CCRP
Incarto n.
17.2001.00070
Lugano,
9 luglio 2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 16
novembre 2001 presentato da
__________)
__________)
__________)
(patrocinati dall'avv. __________)
contro
la sentenza emessa il 31 ottobre 2001 dal Consiglio per i minorenni nei confronti
di
__________,
e
__________,
(patrocinati
dall'avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
decreto del 9 luglio 2001 il Magistrato dei minorenni ha dichiarato __________
autore colpevole di lesioni semplici qualificate per avere, verso le ore 23.30
dell'11 ottobre 1999, raggiunto alla spalla destra __________ (1981), a una
distanza di 44 m, con un colpo di flobert cal. 22 esploso dall'appartamento di
suo padre, a __________. __________ è stato dichiarato colpevole inoltre di
tentate lesioni semplici qualificate per avere, l'indomani tra le ore 17.30 e
le 17.45, sparato dal citato appartamento altre quattro volte con il medesimo
fucile nell'intento di colpire __________ (1932), a circa 75 m di distanza,
senza riuscirvi. In applicazione della pena, il Magistrato dei minorenni ha
proposto la condanna di __________ a 4 mesi di carcerazione, dedotto l'arresto
preventivo sofferto, con il beneficio della sospensione condizionale per un
anno. Le spese del procedimento sono state addebitate allo Stato, con una
partecipazione di fr. 500.– a carico di __________.
B. Con
decreto dello stesso 9 luglio 2001 il Magistrato dei minorenni ha dichiarato
__________, fratello maggiore di __________, autore di omicidio colposo per avere,
quel 12 ottobre 1999, sparato anch'egli un colpo con il noto flobert cal. 22 dall'appartamento
a __________ in direzione di __________, colpendo la donna all'emitorace
sinistro e provocandone involontariamente la morte (accertata alle ore 19.04)
per lesioni interne. In applicazione della pena, il Magistrato dei minorenni
ha proposto la condanna di __________ a 3 mesi e mezzo di carcerazione, dedotto
l'arresto preventivo sofferto, con il beneficio della sospensione condizionale
per un anno. Il fucile è stato confiscato insieme con 36 colpi integri, 12
bossoli inesplosi, 5 bossoli esplosi e 9 proiettili (pallini di piombo). Le
spese del procedimento sono state addebitate allo Stato, con una
partecipazione di fr. 500.– a carico di __________.
C. Nei
procedimenti contro __________ e __________ nove parenti di __________ avevano
notificato il 31 maggio 2001 pretese di risarcimento al Magistrato dei minorenni.
Si trattava di __________. La somma da loro chiesta (fr. 148 825.70 complessivi)
si componeva di fr. 15 078.– per la rifusione di danni materiali (spese funerarie),
fr. 115 000.– per indennità di torto morale e
fr. 18
747.70 per presumibili costi di patrocinio. Nei due decreti del 9 luglio 2001
sulle proposte di pena il Magistrato dei minorenni ha rinviato tutti loro al
foro civile “in quanto l'importo avanzato (…), solo parzialmente documentato,
supera il limite di competenza ex art. 15 LMM” (dispositivo n. 5).
D. Contro
i due decreti del Magistrato dei minorenni la “Parte lesa parenti __________ ”
ha sollevato opposizione il 17 luglio 2001, di modo che gli atti sono stati
trasmessi al Consiglio per i minorenni. Statuendo il 31 ottobre 2001,
quest'ultimo ha dichiarato le opposizioni irricevibili. Esso ha rilevato che in
procedimenti penali a carico di fanciulli e adolescenti l'art. 15 LMM non
autorizza la costituzione di parte civile. La parte lesa può chiedere bensì che
il minorenne sia condannato alla rifusione del danno, ma in tal caso la domanda
non deve eccedere fr. 5000.–. Oltre tale limite non sussiste la competenza del
Consiglio per i minorenni, ma solo quella del foro civile ordinario, onde
l'irricevibilità delle opposizioni. Non sono state prelevate tasse né spese di
giudizio.
E. Il 5
novembre 2001 __________ hanno introdotto una dichiarazione di ricorso alla
Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del rimedio, presentati
il 16 novembre successivo, essi invocano la prevalenza degli art. 8 e 9 LAV sul
diritto cantonale, chiedendo che la sentenza di irricevibilità sia annullata e
che sia ordinato al Consiglio per i minorenni di entrare nel merito delle
opposizioni, subordinatamente di emanare un nuovo giudizio. Nelle loro
osservazioni del 10 dicembre 2001 __________ e __________ propongono di
respingere il ricorso. A identica conclusione giunge il Magistrato dei
minorenni con osservazioni del 17 dicembre 2001.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 26 LMM (RL 4.2.2.1) dispone che “se il minorenne ha commesso
un reato molto grave o si tratta di un caso particolarmente complesso”, il
Magistrato dei minorenni formula l'atto di accusa e deferisce l'accusato al
Consiglio per i minorenni. Negli altri casi emette una proposta di giudizio,
applicando le misure e le pene previste per i minorenni dal Codice penale (art.
27 cpv. 1 LMM). È quanto ha fatto in concreto il Magistrato dei minorenni con i
due decreti del 9 luglio 2001. La proposta formulata dal Magistrato diviene poi
definitiva se il minorenne o i suoi rappresentanti legali non sollevano
opposizione scritta entro dieci giorni (art. 27 cpv. 2 e 30 cpv. 1 e 2 LMM). In
caso di opposizione la proposta di giudizio vale come deferimento al Consiglio
per i minorenni (art. 27 cpv. 3 LMM). Contro le sentenze del Consiglio per i
minorenni il condannato e i suoi rappresentanti legali possono poi inoltrare
ricorso per cassazione secondo gli art. 287 segg. CPP (art. 37 cpv. 1 LMM).
-
Nei
procedimenti contro minorenni l'art. 15 cpv. 1 LMM non ammette la costituzione
di parte civile e non consente alla parte lesa né di formulare proposte di
accusa, né di opporsi alle proposte di giudizio del Magistrato dei minorenni,
né di impugnare l'atto di accusa o il decreto di abbandono e nemmeno di
ricorrere alla Corte di cassazione e di revisione penale contro le decisioni
del Consiglio per i minorenni. La parte lesa può chiedere soltanto al
Magistrato dei minorenni, rispettivamente al Consiglio per i minorenni, di
statuire su pretese civili non superiori a fr. 5000.–, purché tali pretese
siano riconosciute dal rappresentante legale del minorenne oppure siano
documentate in modo ineccepibile; se ciò non è il caso, essa si vede rinviare
al foro civile (art. 15 cpv. 2 LMM). Per poter “documentare in modo
ineccepibile” le proprie domande la parte lesa è autorizzata, nei limiti fissati
di caso in caso dal Magistrato dei minorenni – rispettivamente dal presidente
del Consiglio per i minorenni – a consultare gli atti del procedimento penale o
le risultanze d'inchiesta (art. 15 cpv. 3 LMM). Contro le decisioni di
risarcimento essa potrà poi ricorrere alla Camera di cassazione civile nelle
forme previste dal Codice di procedura civile (art. 15 cpv. 4 LMM). “Sono
comunque riservate – soggiunge l'art. 15 cpv. 5 LMM – le norme della legge federale
sull'aiuto alle vittime di reati”, in vigore dal 1° gennaio 1993.
-
La
legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV: SR 312.5) si
applica a “ogni persona che a causa di un reato è stata direttamente lesa
nell'integrità fisica, sessuale o psichica (vittima), indipendentemente dal fatto
che l'autore del reato sia stato rintracciato e che il suo comportamento sia
stato colpevole” (art. 2 cpv. 1). La cerchia delle persone che, oltre alla
vittima diretta, possono richiamarsi ai benefici della legge varia secondo il
tipo d'aiuto (art. 2 cpv. 2). Per quanto riguarda la consulenza (art. 3
e 4), la legge assimila alla vittima diretta – senza restrizioni – il coniuge,
i figli, i genitori e tutte le persone che nel caso specifico sono unite alla
vittima da legami analoghi (compagno o compagna, amico o amica prossimi). Per
quanto riguarda invece i diritti processuali e le pretese civili (art. 8
e 9), come pure l'indennizzo e la riparazione morale (art. 11–17), tale
assimilazione è data solo nella misura in cui gli interessati possano avanzare
pretese civili proprie o derivate contro l'autore del reato (per esempio: DTF
112 II 118, 220, 226, 114 II 144). Si tratta, segnatamente, del coniuge o dei
figli della vittima che fanno valere la perdita di sostegno (FF 1990 II 725 a
metà).
-
Nella
fattispecie i ricorrenti si dolgono di non aver potuto esercitare i diritti di
procedura che sgorgano dagli art. 8 e 9 LAV. L'art. 8, in particolare,
conferisce alla vittima la facoltà di intervenire nel procedimento penale e di
far valere le sue domande di risarcimento (cpv. 1 lett. a), come pure di
impugnare la decisione del tribunale con gli stessi rimedi giuridici
dell'imputato, “sempre ch'essa fosse già parte nella procedura e nella misura
in cui la decisione riguardi le sue pretese civili oppure possa influenzare il
giudizio in merito a quest'ultime” (cpv. 1 lett. c). In tutti gli stadi della
procedura, dipoi, le autorità informano la vittima sui suoi diritti,
comunicandole gratuitamente – su richiesta – le decisioni e le sentenze (cpv.
2). L'art. 9, a sua volta, stabilisce che per quanto l'imputato non sia
prosciolto o il procedimento non sia abbandonato, il tribunale decide anche in
merito alle pretese civili della vittima (cpv. 1). Può rinviare la vittima al
foro civile solo qualora il giudizio completo sulle pretese esiga un dispendio
sproporzionato, nel qual caso può limitarsi a prendere sull'azione civile una
decisione di principio. Per quanto possibile, in ogni modo, esso deve giudicare
integralmente le pretese “di lieve entità” (cpv. 3), ovvero quelle “di poche
migliaia di franchi, in merito alle quali non varrebbe la pena d'avviare un
processo civile e che risulterebbero dunque perdute per le vittime” (FF 1990 II
736 nel mezzo). In estrema sintesi, l'art. 8 fissa il principio secondo cui le
pretese civili devono poter essere giudicate nel procedimento penale e l'art. 9
concreta tale principio, limitando sensibilmente le possibilità di rinvio al
foro civile.
-
I
ricorrenti avanzano, come detto, pretese civili per risarcimento danni (spese
funeriarie, costi di patrocinio) e per torto morale. Ora, che il coniuge, i
figli, i genitori e le persone unite alla vittima da vincoli analoghi possano
invocare le garanzie degli art. 8 e 9 LAV quando postulano il risarcimento dei
danni morali e materiali non fa dubbio (Zehntner
in: Gomm/Stein/Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berna 1995, n. 29 ad
art. 2). La questione è di sapere tutt'al più in che misura i singoli interessati
abbiano effettivamente subìto un danno, rispettivamente – ai fini del torto morale
– in che misura essi fossero concretamente legati alla vittima (Schnyder in: Kommentar
zum Schweizerischen Privatrecht, OR I, 2ª edizione, n.
9 ad art. 47). Sta di fatto che, sia come sia, l'autorità penale non potrebbe
rifiutarsi di giudicare la fondatezza di tali pretese – almeno in linea di
principio (art. 9 cpv. 3 LAV) – e rinviare semplicemente gli interessati al
foro civile, com'è avvenuto in concreto. Se nella fattispecie la decisione del
Magistrato dei minorenni sfugge alla critica, ciò si deve alle particolarità
cui vanno soggetti i procedimenti penali a carico di fanciulli e adolescenti
(nel senso degli art. 82 e 89 CP), come si vedrà in appresso.
-
Si
è rilevato poc'anzi che l'art. 8 LAV fissa il principio secondo cui le pretese
civili devono poter essere giudicate in sede penale e l'art. 9 concreta tale
principio, limitando le possibilità di rinvio al foro civile (sopra, consid.
4). Proprio l'art. 9 cpv. 4 LAV stabilisce nondimeno che “per quanto concerne
le pretese civili, i Cantoni possono emanare disposizioni diverse per la
procedura del decreto di accusa e per i procedimenti contro fanciulli e
adolescenti”. Il rito del decreto d'accusa e quello contro fanciulli e adolescenti
si distinguono invero “per un gran numero di deroghe per rapporto alle norme
generali di procedura. Un'applicazione generalizzata degli art. 8-9 LAV
potrebbe rimettere fondamentalmente in questione questi due tipi di procedimento.
I Cantoni devono di conseguenza avere la possibilità, per questi due tipi di
procedimento, di prevedere, laddove indispensabile, eccezioni agli art. 8 cpv.
1 e 9” (FF 1990 II 736 verso il basso). Se, in tali procedure, i Cantoni
escludono il giudizio sulle pretese civili, “la vittima non dispone allora dei
diritti previsti dall'art. 8 cpv. 1 lett. a e c” (FF 1990 II 733 a metà). In
altri termini, essa non può chiedere che il tribunale statuisca sulle sue
domande risarcitorie, né può ricorrere contro la relativa decisione con gli
stessi rimedi giuridici dell'imputato, appunto perché le è preclusa la facoltà
di costituirsi in qualità di parte (civile) davanti al tribunale.
-
Ciò
posto, l'art. 15 LMM, promulgato l'8 marzo 1999 ed entrato in vigore il 1°
aprile 2000, poggia su una chiara base del diritto federale nella misura in cui
limita le possibilità, per la parte lesa, di far capo al giudice penale. Del
resto, la vecchia legge sulla magistratura dei minorenni del 4 novembre 1974
non prevedeva una disciplina diversa: nanch'essa ammetteva la costituzione di
parte civile nei procedimenti contro fanciulli e adolescenti (art. 12 cpv. 1
vLMM). Consentiva unicamente che la parte lesa notificasse all'autorità penale
pretese “sino a un limite massimo di
fr.
500.–” (rispetto ai fr. 5000.– dell'attuale art. 15 cpv. 2 LMM) alle identiche
condizioni della legge odierna (art. 12 cpv. 2 vLMM). Ne segue che a ragione il
Magistrato dei minorenni ha rinviato __________, i quali hanno insinuato
pretese per complessivi fr. 148 825.70, al foro civile. Se mai ha commesso
un'inavvertenza il Consiglio per i minorenni, che avrebbe dovuto respingere (e
non dichiarare irricevibili) le opposizioni degli interessati. In quanto
lamentavano la violazione degli art. 8 e 9 LAV, gli opponenti evocavano infatti
norme federali di procedura e il loro gravame era ammissibile. Anzi, la
disattenzione degli art. 8 e 9 LAV può essere fatta valere fin davanti al
Tribunale federale con ricorso per cassazione giusta l'art. 269 cpv. 1 PP (FF
1990 II 735 in basso). L'inavvertenza del Consiglio per i minorenni non avendo
nuociuto ai diritti dei ricorrenti, non è il caso ad ogni modo di attardarsi su
questo punto.
-
Rimane
da chiarire che significato abbia l'art. 15 cpv. 5 LMM, il quale riserva “comunque”
le norme della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati. Interpretata
alla lettera, tale disposizione parrebbe conferire infatti alla parte lesa – mediante
una sorta di rinvio di ritorno – i diritti degli art. 8 e 9 LAV (costituzione
di parte civile), in contraddizione con i capoversi che la precedono. Per la
verità, l'art. 15 cpv. 5 LMM non figurava nel disegno di legge presentato dal
Consiglio di Stato (messaggio n. 4796, del 7 ottobre 1998, non ancora
pubblicato nei Verbali del Gran Consiglio). È stato inserito nel progetto dalla
Commissione speciale per l'organizzazione del Ministero pubblico, come si desume
dal rapporto n. 4796 R, nel quale si legge che “la Commissione, in particolare
in seguito ad una riflessione dell'on. __________, ha ritenuto opportuno
introdurre nella LMM un richiamo esplicito alle disposizioni della LF
sull'aiuto alle vittime di reati” (commento all'art. 15). Tutto si ignora però
sul contenuto di tale “riflessione”, cui il rapporto non fa cenno, sicché portata
dell'art. 15 cpv. 5 LMM rimane oscura.
-
Nonostante
quanto precede, un fatto si evince con chiarezza: mai il legislatore cantonale
ha inteso concedere alla parte lesa in un procedimento contro fanciulli e adolescenti
il diritto di costituirsi parte civile. Esclusa – come si è accennato – già
nella vecchia legge sulla magistratura dei minorenni, tale facoltà era estranea
alle intenzioni del Consiglio di Stato per quanto riguarda la nuova legge
(messaggio citato, commento all'art. 15 del disegno di legge) ed è stata
scartata anche dalla Commissione speciale per l'organizzazione del Ministero
pubblico. Nel menzionato rapporto n. 4796 R quest'ultima ricordava bensì di
essersi “chiesta se non fosse opportuno o consentire alla parte lesa di
costituirsi parte civile, limitandone tuttavia i diritti in considerazione
della particolarità del procedimento, o mantenere la soluzione proposta nel
messaggio, invitando tuttavia il Magistrato dei minorenni ad instaurare una prassi
piuttosto largheggiante, affinché la parte lesa, in presenza di reati
importanti, possa per lo meno accedere agli atti con un certo agio”. Per finire
tuttavia essa aveva dato atto di scegliere la seconda soluzione (rapporto,
commento all'art. 15).
-
Se ne conclude che, qualunque significato si attribuisca all'art.
15 cpv. 5 LMM, esso non si estende alla facoltà di costituirsi parte civile.
Certo, può sembrare singolare che la parte lesa possa, senza costituirsi parte
civile, far valere davanti al giudice penale – quantunque a precise condizioni
– pretese sino a fr. 5000.– (art. 15 cpv. 2 LMM). Tale norma trova giustificazione
però, come spiega il noto messaggio del Consiglio di Stato (commento all'art.
15 cpv. 2), nell'art. 9 cpv. 3 in fine LAV, che fa obbligo al giudice penale di
statuire per quanto possibile sulle pretese di lieve entità. Quanto allo scopo
dell'art. 9 cpv. 3 in fine LAV, esso è già stato rammentato (sopra, consid. 4).
Tutto ciò conferma che a giusta ragione il Magistrato dei minorenni ha rinviato
le parti lese, con i due decreti del 9 luglio 2001, al foro civile e che
correttamente il Consiglio per i minorenni ha respinto (sebbene in ordine
anziché nel merito) le opposizioni degli interessati.
-
Gli
oneri del presente giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP,
cui rinvia l'art. 37 cpv. 1 LMM). Trattandosi ad ogni modo di un caso di principio
in cui le parti lese possono essere state indotte in buona fede a ricorrere,
Consiglio per i minorenni non avendo minimamente alluso alla legge federale concernente
l'aiuto alle vittime di reati (esplicitamente invocata nella notifica delle
pretese), si giustifica nondimeno – in via eccezionale – di rinunciare a ogni
prelievo. __________ e __________, che hanno introdotto osservazioni al ricorso
con il patrocinio di un avvocato, hanno diritto in ogni modo a un'equa
indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP, applicabile per il rinvio del già
citato art. 37 cpv. 1 LMM).
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto.
- Non si
riscuotono tasse né spese. I ricorrenti rifonderanno a __________ e __________,
solidalmente, un'indennità di
fr.
1000.– complessivi per ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________ per sé e
per le parti lese;
– __________, c/o avv.
__________;
– __________, c/o avv.
__________;
– avv.
__________;
– Magistrato
dei minorenni, 6901 Lugano.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente La
segretaria
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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