AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2002.16
Data decisione, Autorità:
13.09.2002, CCRP
Incarto n.
17.2002.00016
Lugano
13 settembre
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 2
aprile 2002 presentato da
__________,
(patrocinata dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 21 febbraio 2002 dal Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4, nei suoi confronti;
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 31 maggio 2000, verso le 10.30, si è verificato in via __________
a __________ un incidente della circolazione che ha avuto quali protagonisti
__________, conducente della vettura Buick Park Avenue targata __________, e
__________, in sella alla motocicletta Aprilia Pegaso 125 __________.
B. Via
__________ è una strada comunale che inizia in prossimità del ponticello ritratto
sulle fotografie n. 1 - 4 (cfr. fascicolo intestato "Documenti
difesa"). A fondo cieco e praticamente diritta per qualche centinaio di
metri, essa si dirama in alcuni punti sia verso destra che verso sinistra per
permettere l'accesso alle proprietà private. L'abitazione di __________ si
trova all'interno della prima ramificazione verso destra (per chi viene dal
ponticello) mentre __________ abita poco più avanti proseguendo sul tratto
dritto. Per uscire da casa, __________ deve percorrere un primo pezzo di strada
contrassegnata "Privata" con una scritta in bianco sull'asfalto (cfr.
le fotografie n. 8 e 10 del menzionato fascicolo) e poi svoltare a sinistra,
sempre su via __________, per dirigersi verso il ponticello. A causa della
scarsa visibilità sulla sinistra, per chi esce dalla strada coattiva privata in
oggetto è stato posato uno specchio che permette di scorgere eventuali veicoli
sino quasi all'altezza del ponticello (cfr. le fotografie n. 6, 7 e 10 del
medesimo fascicolo e quelle annesse al rapporto di polizia, act. N. 1).
C. Quel
mattino, __________ era partita da casa a bordo della menzionata vettura e,
nell'eseguire la manovra di svolta a sinistra, arrivata praticamente al centro
di __________, è entrata in collisione con il centauro __________, proveniente
dalla sua sinistra e diretto verso la propria dimora ad una velocità da lui dichiarata
di 20/25 km/h. L'urto è avvenuto fra la parte centrale del paraurti anteriore
della vettura condotta da __________ e la parte anteriore destra della
motocicletta su cui si trovava __________. Questi è stato sbalzato dapprima sul
cofano della vettura e quindi è rovinato a terra, riportando delle ferite di gravità
tale da rendere necessaria l'amputazione del piede destro.
D. Con decreto di accusa del 30 luglio 2001 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto __________ autrice colpevole di lesioni colpose gravi e l'ha
condannata ad una multa di fr. 1'500.–. Statuendo su opposizione, con sentenza
del 21 febbraio 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha
confermato sia l'imputazione che la pena contemplate nel decreto.
E. Contro
il predetto giudizio __________ ha inoltrata una dichiarazione di ricorso per
cassazione il 25 febbraio 2002. Nella successiva motivazione scritta del 2
aprile 2002 essa ha chiesto l'assoluzione. Sia il Procuratore pubblico che la
parte civile, con osservazioni del 5 e rispettivamente del 15 aprile 2002, hanno
postulato la reiezione del gravame.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
cpv. 1 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denota estremi di
arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa
tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente
insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto
con gli atti (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 170,
125 I 166 consid. 2a pag. 168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15, 125 I 166 consid.
2a pag. 168) o fondato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le
altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per
motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza
impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto
preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento
dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio.
Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere
arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 125 II 129
consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag.
211).
-
Dal
giudizio impugnato risulta che la ricorrente aveva dichiarato in aula di non
avere visto e nemmeno scorto nello specchio posto al termine della stradina da
cui proveniva la presenza del motociclista. Presenza che -come accertato dal
Pretore- le doveva pur essere segnalata sullo specchio, dal momento che esso
permette la visione dell'intera strada fin quasi al ponticello ove inizia la
via __________. L'infrazione di cui si era resa colpevole la ricorrente si
configurava -sempre secondo il Pretore- nel non avere prestato la dovuta
attenzione nello specchio, che le avrebbe segnalato l'arrivo del motociclista,
prima di iniziare la manovra di svolta a sinistra. Il primo Giudice ha ritenuto
fatto non eccezionale né imprevedibile che da quella direzione (ossia dalla
parte del ponticello) giungano dei motociclisti e che, vista per loro la strada
diritta, siano comunque convinti di avere la precedenza. Ad un'intersezione
tanto pericolosa per mancanza di visibilità, l'accusata non aveva pertanto
prestato la necessaria attenzione cui era dovuta e che, fosse stata prestata,
avrebbe certamente consentito di evitare il sinistro. Avendo violato i propri
doveri di attenzione e di prudenza, a mente del Pretore la questione di sapere
se ella fosse o meno debitrice della precedenza poteva restare aperta (consid.
5b e c). Quanto alla velocità tenuta dal motociclista __________, fondando
sulla dichiarazione della teste __________, che l'aveva definita, seppure come
opinione personale, "un pochino troppo elevata", il Pretore ne
ha dedotto che, senza altri riscontri, non fosse possibile concludere che
effettivamente egli procedeva ad una velocità superiore a quella da lui dichiarata
(consid. 6).
-
La
ricorrente assevera che il Pretore è incorso nell'arbitrio nella misura l'ha
condannata lasciando aperta la questione della precedenza, nonostante negli
atti vi fossero elementi sufficienti per riconoscere che ella era prioritaria.
Un ulteriore arbitrio lo ravvisa nel fatto che il primo Giudice ha ritenuto che
non avesse posto attenzione alla guida, adducendo quale motivazione la circostanza
che si era verificato l'incidente, quando nessun elemento negli atti comprovava
una propria distrazione. Infine, la ricorrente rileva che l'unilateralità e
l'arbitrarietà con cui il Pretore ha accertato i fatti appare chiara anche
quando si esprime sulla velocità tenuta dal motociclista, credendo alla
versione di questi, nonostante le dichiarazioni della teste __________. Se non
che, nel proprio gravame la ricorrente si limita ad estrapolare alcuni passaggi
del giudizio del Pretore, censurandoli singolarmente siccome arbitrari. In
realtà, ella misconosce che il primo Giudice, fondando sulle sue stesse
dichiarazioni, non le ha addossato la disattenzione, bensì il mancato uso
dell'attenzione e della prudenza che si imponevano a fronte della pericolosità
della manovra di svolta a sinistra, resa ancor più difficile dalla scarsa visibilità
in quella direzione. Del resto, ella non censura di arbitrario l'accertamento
del Pretore, secondo cui lo specchio permetteva una visione dell'intera strada
sino quasi al ponticello, per cui la presenza del motociclista le doveva pur
essere segnalata. Per quanto concerne la questione del diritto di precedenza,
essa verrà esaminata nei considerandi successivi. Riguardo, infine, alla
velocità del motociclista __________ r, contrariamente a quanto sostenuto dalla
ricorrente, il Pretore non ha semplicemente creduto alla sua versione, ma ha
valutato la deposizione della teste __________, che l'aveva valutata "un
pochino troppo elevata", precisando tuttavia che non viaggiava "in
maniera sconsiderata" e che si trattava di una sua opinione. Non è
quindi arbitraria la conclusione cui è giunto il Pretore, per il quale, come si
è visto, in mancanza di altri riscontri l'affermazione della testimone non
consentiva di stabilire quanto preteso nel gravame per quanto riguarda la
velocità del motociclista.
-
L'art.
125 CP punisce con la detenzione o la multa chiunque cagiona un danno al corpo
o alla salute di una persona. È negligente il comportamento di chi non scorge
le conseguenze del suo agire o non ne tiene conto per imprevidenza colpevole, omettendo
di usare le precauzioni cui è tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni
personali (art. 18 cpv. 3 CP), sospingendosi oltre i limiti del rischio
tollerabile (DTF 122 IV 133 consid. 2a pag. 135). Il pericolo che l'evento si
avveri è riconoscibile per l'autore quando il comportamento illecito è idoneo,
secondo il normale andamento delle cose e l'esperienza generale della vita, a
produrlo o perlomeno a favorirlo (DTF 121 IV 286 consid. 3 pag. 289 con
richiami; CCRP, sentenze del 31 agosto 2001 in re F, consid. 4, e del 22 marzo
2001 in re G., consid. 3). Non occorre che l'autore sia in grado di scorgere
esattamente il risultato; basta che abbia modo di prevedere sommariamente il
verificarsi dell'evento. La prevedibilità va negata solo se circostanze del
tutto straordinarie, come ad esempio l'imprudenza di un terzo o della vittima,
si rivelano essere cause concomitanti con le quali non si doveva assolutamente
contare e che assumono una gravità tale da apparire finanche come la causa più
probabile e immediata, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori (DTF
122 IV 17 consid. aa con rinvii pag. 23, 121 IV 286 consid. 3 pag. 290).
-
Ove
sussistano norme particolari che impongono un determinato comportamento (ad
esempio in materia di circolazione stradale), occorre in primo luogo far capo a
esse per stabilire quale sia il grado di prudenza richiesto. Il che non esclude
un rimprovero di negligenza sulla base di principi generali del diritto, come
quello che obbliga ad adottare i provvedimenti necessari per la tutela di terzi
quando si crea una situazione di pericolo. In ogni modo, perché possa essere
addebitato a imprevidenza dell'autore, l'evento doveva poter essere evitato. A
tal fine si analizza un andamento causale ipotetico e si esamina se l'incidente
sarebbe stato prevenuto ove l'autore si fosse comportato in modo corretto. Un
simile nesso causale ipotetico non può essere provato con sicurezza. Per
imputare a un soggetto il verificarsi di un incidente basta pertanto che il
comportamento dell'autore ne sia stato la causa, almeno con un alto grado di
probabilità o con probabilità quasi certa (DTF 121 IV 10 consid. 3 pag. 14-15).
-
Nel
caso concreto il Pretore ha applicato i principi sanciti dall'art. 26 cpv. 1
LCStr., lasciando aperta la questione del diritto di precedenza. Al proposito
occorre definire se la strada coattiva privata da cui proveniva la ricorrente
sia da considerare pubblica ai sensi dell'art. 1 LCStr. Una strada è aperta al
pubblico quando è messa a disposizione di una cerchia indeterminata di persone,
quand'anche il suo uso sia limitato dalla sua configurazione o dal modo o
ancora dallo scopo del suo utilizzo. Poco importa che la strada abbia uno scopo
particolare, per esempio che conduca ad una chiesa o ad una scuola, che sia
riservata a una certa categoria di utenti, per esempio ai soli ciclisti o
automobilisti. È sufficiente che sia a disposizione di una cerchia
indeterminata di persone (Bussy/Rusconi,
Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3a edizione,
1996, n. 2.3 ad art. 1 LCStr.). La nozione di strada pubblica va interpretata
in modo estensivo e comprende non solo le vie di comunicazione propriamente
dette, ma anche tutti gli spazi su cui si circola, in particolare le piazze di
posteggio, gli spiazzi, senza riguardo al fatto che dispongano di un unico
accesso (Bussy/Rusconi, op. cit.,
n. 2.4 ad art. 1 LCStr.). In tal senso è stata considerata spazio di
circolazione pubblico una strada privata che conduce ad una cava adibita ad
altro uso (Bussy/Rusconi, op.
cit. n. 2.8 ad art. 1 LCStr.). Fatte queste premesse, in mancanza di
accertamenti contrari e nell'ipotesi più favorevole all'accusata, si può
ritenere che la strada "privata" da lei utilizzata per
giungere al luogo in cui è poi svoltata sulla sinistra sia da considerare quale
strada aperta al pubblico. Ne consegue che l'incrocio in cui è avvenuto il
sinistro è sottoposto alla regola della priorità anche perché non emerge dagli
atti che vi sia tra le due strade (quella su cui circolava la ricorrente e
quella su cui viaggiava il motociclista) una differenza sostanziale quanto alla
larghezza, alla pavimentazione, all'intensità del traffico (Bussy/rusconi, op. cit., n. 3.2.1 ad
art. 36 LCStr.).
-
Giusta
l’art. 26 cpv. 1 LCStr. ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo
da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente
alle norme stabilite. Secondo l’art. 36 cpv. 2 prima frase LCStr., alle intersezioni
la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra. Il diritto di precedenza
è un corollario del principio dell’affidamento (art. 26 LCStr.) ed ha come
conseguenza che chi è prioritario può presumere che gli altri conducenti
rispettino tale suo diritto (DTF 120 IV 252 consid. 2d/aa pag. 254, 118 IV 277
consid. 4 pag. 280; Bussy/Rusconi,
op. cit., n. 3.6.6 ad art. 36 LCStr.). Detto principio è però mitigato dal
fatto che chi gode del diritto di precedenza non può avvalersene ciecamente a
discapito della sicurezza del traffico. In presenza di una situazione di
pericolo anche il conducente prioritario deve adottare le opportune misure di
prudenza. Occorrono tuttavia indizi concreti e sicuri: il conducente
prioritario non deve prendere in considerazione ogni forma di pericolo che
potrebbe essere provocata dal comportamento di un altro utente della strada e
neppure è sufficiente la semplice eventualità di una scorrettezza perché egli
debba rinunciare alla precedenza (DTF 118 IV citata, 103 IV 252 consid. c; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 5.1 ad art.
26 LCStr. e n. 3.1.2 ad art. 36 LCStr.; cfr. per tutto CCRP 10 dicembre 1997
in re E., consid. 2).
-
Già si è detto che all'intersezione in cui è avvenuto l'incidente
vige il diritto di precedenza da destra. La ricorrente era quindi prioritaria
rispetto al motociclista, al quale incombevano pertanto gli obblighi derivanti
dalla scarsa visibilità sul luogo, segnatamente di avanzare con grande prudenza
di modo che la conducente che beneficiava della precedenza lo potesse scorgere
per tempo e evitarlo o avvertirlo con un segnale (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.4.7 ad art. 36 LCStr.). D'altro
canto la ricorrente stessa ha più volte ribadito di avere controllato nello
specchio in direzione del ponticello posto all'inizio di via __________, senza
notare la presenza del motociclista, e di essersi inserita nell'intersezione a
passo d'uomo (sentenza consid. 1B). Orbene, anche ammettendo
che il Pretore non è incorso nell'arbitrio nel ritenere che lo specchio in
questione le avrebbe pur dovuto segnalare il sopraggiungere della vittima,
resta il fatto che la ricorrente era prioritaria. E il suo diritto sarebbe
venuto meno solamente se vi fossero stati indizi concreti e sicuri che il
motociclista non lo avrebbe rispettato. Se non che, accertamenti al proposito
non risultano dalla sentenza impugnata. In altre parole, quand'anche la
ricorrente avesse dovuto notare nello specchio il sopraggiungere della vittima,
la circostanza non assurgeva a indizio concreto e sicuro che quest'ultima
avrebbe proseguito senza rispettare la priorità di colei che proveniva dalla
sua destra. Tanto più che né l'istruttoria né il dibattimento hanno fornito
elemento alcuno atto a stabilire a quale distanza la conducente prioritaria doveva
realizzare concretamente e sicuramente che il motociclista si sarebbe
addentrato nell'intersezione senza concederle la precedenza. È poi mera
opinione del Pretore, non suffragata in alcun modo dagli atti, che non è né
eccezionale né imprevedibile che dalla direzione del ponticello provengano dei
motociclisti i quali, dal momento che per loro la strada è diritta, sono convinti
di avere la precedenza (consid. 5b). L'affermazione poteva essere di rilievo
qualora all'intersezione in oggetto si fossero verificati altri incidenti del genere prima di quello del 31 maggio 2000 e che
tale circostanza fosse nota alla ricorrente. Né va
dimenticato che il motociclista abita poco più avanti dell'incrocio, per cui
sicuramente era a conoscenza della situazione sul luogo in cui si è verificato
il sinistro. In definitiva, quindi, non risultano
dagli atti né dalla sentenza elementi tali da far ritenere che la ricorrente
abbia violato norma della circolazione alcuna e, pertanto, il ricorso merita
protezione.
-
L'accoglimento
del gravame comporta il carico degli oneri processuali di prima sede e del
presente giudizio allo Stato (art. 9 cpv. 4 e 15 cpv. 2 CPP), il quale verserà
inoltre alla ricorrente, che è stata assistita da un legale sia al dibattimento
pubblico che avanti la Corte di cassazione e di revisione penale, congrue ripetibili
per entrambi gli stadi del procedimento(art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è riformata nel senso
che l'accusata è prosciolta dall'imputazione di lesioni colpose gravi.
La
tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese di fr. 250.– sono poste a carico
dello Stato, che rifonderà all'accusata fr. 2000.– per ripetibili.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
700.–
sono
posti a carico dello Stato, che rifonderà alla ricorrente fr. 1'000.– per
ripetibili.
- Intimazione
a:
–
__________;
–
avv. __________;
–
__________;
–
avv. __________;
–
Ministero pubblico, Lugano;
–
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4;
–
Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;
–
Sezione cantonale della circolazione, Camorino;
–
Dipartimento delle opere sociali, Istituto delle assicurazioni
sociali, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di
diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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