AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2002.26
Data decisione, Autorità:
04.09.2002, CCRP
Incarto n.
17.2002.00026
17.2002.00027
17.2002.00028
/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sui ricorsi per cassazione
presentati
– il 22 aprile 2002 (inc. __________) da
__________,
(patrocinato
dagli avvocati dott. __________
e
__________)
– il 22 aprile 2002 (inc. __________) dal
Procuratore
pubblico del Canton Ticino
– il 23 aprile 2002 (inc. __________) da
(patrocinati dall'
__________,)
contro
la
sentenza emanata l'11 marzo 2002 dalla Corte delle assise
criminali
in nei confronti di __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione di __________;
-
Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione del Ministero Pubblico del Canton
Ticino;
-
Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione di __________,
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell'11 marzo 2002 la Corte delle assise criminali in
ha riconosciuto __________ autore colpevole di ripetuti atti sessuali con
fanciulli e ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o
inette a resistere. Essa ha accertato, in estrema sintesi, che nel 1991/92 e
nel 1997 l'imputato aveva ripetutamente compiuto nella sua casa di atti
sessuali, in particolare ripetuti toccamenti, sulla figlia __________, nata il
__________ 1986, e tra il 1999 e la fine del 2000 atti analoghi sull'altra
figlia __________, nata il __________ 1992. E ciò conoscendo e sfruttando lo
stato di incapacità di discernimento e di inettitudine a resistere delle
figlie, legato sia alla loro tenera età al momento dei fatti, sia alla di lui
sua condizione di adulto e padre, tanto nel caso della figlia __________ nel
1991/92 e 1994 quanto nel caso della __________ tra il 1999 e la fine del 2000.
Essa ha invece prosciolto l'imputato dai rimanenti capi d'imputazione, in
specie da quello di avere avuti rapporti sessuali completi con la figlia
__________ e di avere insidiato anche il figlio __________. In applicazione
della pena, la Corte ha condannato __________ a 4 anni di reclusione (computato
il carcere preventivo sofferto), obbligandolo inoltre a versare alle figlie
__________ e __________ rispettivamente fr. 25'000.– e fr. 20'000.– per torto
morale, come pure fr. 39'722.20 per spese di patrocinio e fr. 7'362.80 per
costi di terapia.
B. Contro la sentenza di assise __________ il Procuratore pubblico, le
parti civili __________, __________ e __________ hanno introdotto una
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei
motivi dei gravami, presentati il 22 e il 23 aprile successivo, essi chiedono:
– __________: in via
preliminare, la revoca dell'arresto; nel merito il proscioglimento da ogni
imputazione o, in subordine, la riduzione della pena inflittagli;
– Il Ministero pubblico:
l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti a un'altra Corte
delle assise criminali per nuovo giudizio o, in subordine, l'aumento della pena
a carico dell'accusato;
– __________, __________ e
__________: la condanna di __________ anche per avere compiuto la congiunzione
carnale con la figlia __________, con ricommisurazione della pena, e l'obbligo
per lui di rifondere al figlio __________ fr. 10'000.– per torto morale.
C. Con osservazioni del 30 aprile 2002 il Procuratore pubblico propone
di respingere sia la postulata revoca dell'arresto sia il ricorso nel merito.
Identica conclusione formulano le parti civili __________, __________ e
__________ nelle loro osservazioni del 10 e del 21 maggio 2002. Da parte sua,
con osservazioni del 13 maggio 2002 __________ chiede di respingere i ricorsi
del Procuratore pubblico e della parti civili. Il 14 maggio 2002 __________ ha
presentato un memoriale redatto personalmente in cui ribadisce la propria
innocenza.
Considerando
in diritto: I. In ordine
- Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato
a rimettere in causa l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove
(art. 288 cpv. 1 lett. a CPP), sindacabili unicamente se il giudizio impugnato
denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 CPP).
Arbitrario non significa tuttavia discutibile o finanche erroneo, bensì
manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 127 I 56
consid. 2b, 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a).
Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la decisione
impugnata, né contrapporre a quest'ultima una propria versione dei fatti, per
quanto preferibile essa appaia. Occorre invece spiegare per quale ragione
l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove siano manifestamente
insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti, contraddicano in
modo urtante il sentimento di giustizia e di equità (DTF 125 II 10 consid. 4a,
124 IV 86 consid. 2a, 123 I 12 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a) o poggino
unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28
consid. 2b, 112 Ia 369 consid. 3). Secondo giurisprudenza, inoltre, una
sentenza incorre nell'annullamento quando è arbitraria non solo nelle motivazioni,
ma anche nel risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I
208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c).
II. Nel
merito
- Dalla sentenza impugnata risulta che una sera di luglio del 2000
__________, sposata fino al 1995 con __________ (dal quale ha poi divorziato),
ha accompagnato la figlia __________ (nata il __________ 1986) e la sua
compagna di scuola __________ in centro. In quella circostanza le due ragazze, che
un mese prima avevano terminato la terza media a __________, si sono appartate
su richiesta di __________. Piangendo, quest'ultima ha confidato all'amica di
essere stata, dai 5 o 6 anni e fino all'età di 10 o 11 anni, abusata dal padre,
il quale avrebbe pure avuto con lei rapporti completi (sentenza, pag. 14 seg.
con riferimento ad act. 4.4: verbale reso il 7 marzo 2001 da __________).
Tornata in classe nel settembre successivo, __________ ha letto un libro preso
a prestito dalla biblioteca scolastica (Papà non mi toccare, di Ellen
Howard), il quale narra la vicenda di una bambina abusata dal padre, che
temendo per la sorellina trova la forza di denunciare il genitore (sentenza,
pag. 15).
Martedì
26 settembre 2000 __________, docente di classe di __________, è stata
informata da un allievo che __________, compagna di classe di __________ e
__________, aveva subìto abusi sessuali (sentenza, pag. 16 con riferimento ad
act. 3.3/1: verbale di polizia 8 novembre 2000 di __________). Sentita dal
Magistrato dei minorenni il 7 marzo 2001, __________ ha raccontato, tra
l'altro, di averne riferito all'amica __________, la quale le avrebbe pure
parlato degli abusi subìti da __________ (sentenza, pag. 16). Stando a quanto
riferito da __________, __________ non ha però trovato nel caso di __________
un motivo per confidarsi con una persona adulta (sentenza, pag. 17). Nondimeno,
tramite l'amica __________, il 13 ottobre 2000 __________ si è decisa a
consegnare alla docente __________ una lettera in cui diceva di essere stata
abusata sin dall'età di 4 anni e fino a due anni prima, senza però indicare il
responsabile. Dietro insistenze, __________ ha convinto la giovane a farsi accompagnare
a casa e a raccontare l'accaduto alla madre (sentenza, pag. 18 con riferimento ad
act. 3.3./1 e ad act.3.3./11: verbale di __________, del 21 febbraio 2002, in
cui essa ha soggiunto di avere capito che l'abusatore era il padre di
__________; cfr. anche sentenza, pag. 20 seg. in cui è riportata la lettera di
__________, ove in calce alla stessa figura l'esortazione di __________ alla
docente di non informare i genitori dell'amica).
Risulta
altresì accertato che __________, finite le lezioni del pomeriggio, ha accompagnato
__________ in automobile a __________, dove ha riferito alla madre di lei
__________ quanto aveva appreso. Questa ha telefonato immediatamente all'UIR,
l'ufficio preposto all'aiuto alle vittime, dove il lunedì successivo ha portato
la figlia. All'operatrice che le ha ricevute, __________ ha detto di avere
dovuto subire dal padre anche rapporti completi (sentenza, pag. 21). A
__________ l'operatrice ha poi fatto presente che tali dichiarazioni avrebbero
portato il padre in tribunale e poi in prigione. Madre e figlia hanno quindi
lasciato l'ufficio, assicurando che sarebbero tornate l'indomani (sentenza,
pag. 22). A scuola __________ è ritornata sull'argomento con la compagna di
classe __________, redigendo uno scritto in cui ha riportato il contenuto della
conversazione, segnatamente il desiderio di ritrattare le accuse, anche a costo
di apparire bugiarda, per evitare la prigione al padre (sentenza, pag. 22 con
riferimento ad act. 3.3/34.2 e act. 6.1). Tornata a casa, __________ ha
consegnato alla madre un biglietto in cui ritrattava le accuse, giustificando
il suo comportamento con la gelosia per le maggiori attenzioni rivolte alla sorellina
__________ (sentenza, pag. 23). Ritenendo il ravvedimento non sincero, ma
conseguente a quanto prospettato dall'operatrice dell'UIR (carcerazione del
padre), __________ ha insistito per sapere la verità. A questo punto __________
ha confermato le sue prime dichiarazioni (sentenza, pag. 23 con riferimento ad
act. 6.1: verbale di __________, del 16 marzo 2001).
Sempre
secondo la Corte di assise, __________ e __________ sono tornate all'UIR, dove
però la ragazza ha rifiutato di parlare. Il che non ha impedito alle due di
essere chiamate il 18 ottobre successivo dalla Magistrata dei minorenni, cui
l'UIR aveva segnalato il caso. __________ non ha però accettato di farsi verbalizzare.
La Magistrata ha nondimeno redatto un rapporto (act. 4.9) in cui figura che
__________ non ha voluto parlarle di abusi, dicendo solo che erano “iniziati
quando i genitori erano ancora assieme”, che temeva per __________ e che
__________, non __________, le aveva riferito di rapporti sessuali completi
(sentenza, pag. 24 seg.). La Magistrata dei minorenni ha quindi trasmesso il
caso alla polizia giudiziaria. La commissaria __________ ha pertanto citato
__________ e la madre a comparire il 26 ottobre 2000. Preso atto del rifiuto di
deporre da parte della giovane, essa ha dato loro l'indirizzo del Centro
__________, in particolare della dott. __________, con cui la madre si è poi
messa in relazione e con cui __________ si è incontrata nove volte, tra il 2
novembre 2000 e il 7 febbraio 2001 (sentenza, pag. 25 con riferimento al
rapporto della psicologa del 20 febbraio 2001 prodotto dalla parte civile in
act. TPC __________).
Riassumendo,
la Corte delle assise criminali ha accertato che nel luglio del 2000 __________
ha accennato spontaneamente alla compagna di scuola __________ di abusi
sessuali, che di sua iniziativa – ancorché sollecitata dall'amica – essa ne ha
scritto e parlato il 13 ottobre 2000 alla docente di classe, riferendone anche
all'operatrice UIR il 16 ottobre 2000, che informata delle possibili
conseguenze per il padre essa ha deciso di ritrattare, tornando però suoi passi
la sera stessa dietro insistenze della madre, e che dopo di allora __________ è
comparsa davanti alla Magistrata dei minorenni il 18 ottobre e agli inquirenti
il 26 ottobre successivi, senza però esprimersi (sentenza, 25 seg.).
- Sempre stando alla sentenza di primo grado, in seguito __________ ha
continuato a recarsi a in ossequio al diritto di visita del padre, senza nulla
accennare a quest'ultimo (sentenza, pag. 26). La Corte ha rilevato inoltre che
nell'ottobre del 2000 __________ e __________ non hanno coinvolto __________
nella vicenda degli abusi confidati a __________, alla maestra __________ e
all'operatrice dell'UIR. Al massimo vi è stato un accenno da parte di
__________ a __________ inteso a sapere se il papà l'avesse toccata, domanda
cui la piccola ha risposto negativamente. Di un generico sospetto a tale
proposito – ha ricordato la Corte – v'è comunque un accenno di scorcio nel rapporto
della Magistrata dei minorenni del 18 ottobre 2000 (sentenza, pag. 27).
__________ ha avuto un dubbio concreto invero il 30-31 dicembre 2000, quando
__________ si trovava dal padre a per il consueto diritto di visita e le aveva
telefonato chiedendole, con voce sommessa, di venirla a prendere perché desiderava
tornare a casa. Invitata a spiegarne le ragioni, la bambina ha risposto che si
annoiava. Sollecitata a descrivere come aveva trascorso la giornata, __________
ha risposto di avere fatto il bagno con papà. Ha pure riferito che le gemelle
(le figlie della nuova moglie di suo padre) erano appena rientrate. __________
è comunque rimasta a e quando è rientrata, la madre non le ha domandato più
nulla (sentenza, pag. 27 con riferimento anche alle risultanze del dibattimento).
Ciò non
toglie che __________ abbia esternato i suoi dubbi alla dott. __________, che
il 19 gennaio 2001 ha incontrato la piccola. Dal relativo colloquio nulla è
però emerso, se non che la bambina non voleva più andare in visita dal padre
perché si annoiava. Avrebbe anche preferito fare il bagno da sola, perché il
genitore “occupava troppo posto nella vasca” (sentenza, pag. 28 con riferimento
alla deposizione in aula della dottoressa). Alla domanda “se c'era qualcuno che
doveva cambiare”, __________ ha comunque risposto “Sì, il papà”. Alla
successiva domanda se le fosse riuscito più facile parlare in presenza di altre
persone, la piccola ha risposto – sempre stando alla sentenza di assise – che
forse le sarebbe stato più agevole se ci fossero state __________ e la mamma
(sentenza, pag. 28). Donde un secondo incontro, che ha avuto luogo il 16
febbraio 2001, durante il quale __________, sollecitata da __________ a dire se
papà l'avesse toccata, ha risposto affermativamente (sentenza, pag. 28). La
pedagoga ha quindi compendiato le risultanze del colloquio nel suo rapporto,
che ha subito inviato alla Magistrata dei minorenni, riportando quanto riferito
dalla bambina, ovvero che il papà, quando era più piccola, la toccava
(sentenza, pag. 28 seg. con riferimento allo stesso rapporto in cui sono
descritti i reiterati abusi riferiti dalla bambina).
- Risulta a questo punto che la supplente della Magistrata dei minorenni
ha sentito separatamente (facendo registrare con una videocamera i colloqui)
__________ e __________ il 19 febbraio 2001, __________ il 21 febbraio 2001,
__________ il 22 febbraio 2001 e __________ il 31 agosto 2001 (__________è
stata sentita brevemente anche il 14 marzo precedente). Nella prima audizione __________
ha chiarito che gli episodi avvenivano “di sera”, “in camera”, “sdraiati”, di
solito quando “guardavamo la TV” a decorrere da quanto aveva circa “5 anni”.
Accortasi che a un certo momento (minuto 17) la ragazza non rispondeva, l'interrogante
le ha passato carta e penna, ciò che ha spinto la giovane a riportare nero su
bianco l'esperienza vissuta (sentenza, pag. 30). Alla Magistrata __________ ha
in seguito riferito che i pretesi toccamenti di cui sarebbe stata oggetto
(all'inguine e al seno) “succedevano spesso”, che si verificavano anche quando
facevano il bagno assieme, che lei non si era resa conto subito che si trattava
di cose non giuste, che tutto ciò era durato fino “a due o tre anni fa”, fino a
quando aveva 11 o 12 anni, finché un giorno, guardando un programma alla TV, si
è capacitata del vero. Ne è seguito l'arresto del padre (sentenza, pag. 31).
Interrogata il 21 febbraio, __________ – cui l'interrogante ha subito
contestato la lettera scritta il 13 ottobre 2000 alla docente __________, con
lo scopo di chiarire se fra lei e il padre vi fossero state congiunzioni
carnali – ha chiesto di poter andare a casa, ciò che tuttavia non le è stato
concesso. Alla domanda se avesse mai avuto rapporti sessuali, __________ ha
risposto “con nessun dei miei amici” e alla domanda successiva se ne avesse
avuto con il padre, ha risposto di sì, prima che cominciassero le mestruazioni,
intorno agli 11 o 12 anni. Non si è però ricordata quante volte ciò fosse
capitato (sentenza, pag. 31). Invitata a chiarire che cosa avesse provato, essa
ha risposto che le “faceva schifo” (sentenza, pag. 32).
è stata visitata dalla ginecologa dott. __________ il 22 febbraio 2000. Il
certificato medico da essa inviato alla Magistratura dei minorenni attesta che
la visita ha obiettivato “uno status ginecologico compatibile con la rottura
dell'imene e rapporti sessuali completi, non databili in tempo recente”
(sentenza, pag. 32). Nel più dettagliato rapporto del 26 febbraio 2001 la ginecologa
ha confermato sostanzialmente tale referto. Sollecitata dalla parte civile a
chiarire il suo pensiero, in un rapporto dell'8 maggio successivo la
specialista ha spiegato che l'esame anatomico non consente di risalire al
momento in cui è avvenuta la lacerazione dell'imene, salvo che ciò risalga a
meno di 10 giorni dalla visita (sentenza, pag. 33 con riferimento ad act.
4.9/19). La prima Corte ha in seguito ricordato che __________ è stata di nuovo
sentita il 31 agosto 2001 al fine di verificare un'informazione data al
Magistrato dei minorenni dalla figlie (gemelle) della moglie dell'imputato, a
dire delle quali __________ custodiva con l'abbonamento “Arcobaleno” un
preservativo. __________ ha confermato la circostanza, riferendo di avere
ricevuto il preservativo in dono da un amico __________.
La Corte
ha ricordato altresì che in quell'occasione __________ è stata sentita anche
per ottenere conferma e qualche dettaglio in più sui rapporti sessuali
precedenti la visita ginecologica. Al che essa ha confermato di averne avuti
tanti per anni, solo con il padre, dalla 3ª o 4ª classe elementare fino alla 1ª
o 2ª media, segnatamente fino all'arrivo delle mestruazioni. __________ ha
confermato anche di avere avuto, prima di quel periodo, “altre cose” con il
padre, riferendo di avere “immaginato” che il padre avesse toccato pure la
sorellina __________, ma di averlo concretamente saputo dalla dott. __________,
di non avere voluto denunciare il padre, neppure dopo avere appreso di
__________, e di avere soltanto avuto l'intenzione di parlarne con qualcuno.
Infine ha confermato i toccamenti (sentenza, pag. 34). Riferendosi ai suoi
rapporti con i compagni, __________ ha dichiarato di avere amoreggiato senza
vestiti con tale __________ (“fuori sì, ma non è entrato”) e con __________ (circostanze
confermate dagli interessati; sentenza, pag. 35). Al dibattimento essa ha
confermato di avere subìto abusi da parte del padre, tra i cinque anni di età
(ovvero quando la famiglia abitava ancora al __________) e gli undici circa,
abusi che dai toccamenti sono passati ai rapporti sessuali completi. Rispondendo
a una domanda del padre, __________ ha dichiarato di ricordare di avere, in una
o due occasioni, preso la mano di lui e di essersela portata sulla vagina,
chiarendo però che nelle altre occasione era il padre a toccare lei. Essa ha
inoltre dichiarato che non le dava fastidio che suo padre e la sua nuova compagna
vivessero insieme, pur non vedendo in ciò un motivo per risposarsi. Ha negato
ad ogni modo di essersi inventata gli abusi per vendicarsi sul padre a causa
del secondo matrimonio (sentenza, pag. 36).
-
Riferendosi a __________, i primi giudici hanno ricordato che la
piccola è stata sentita dalla supplente Magistrata dei minorenni il 19 e il 22
febbraio 2001. La prima volta, seduta a un tavolo, essa ha mostrato a gesti
come il padre la accarezzava, indicando la sua parte superiore del corpo, dal
collo fin sopra la testa, giù giù fin sotto le gambe (sentenza, pag. 37). Essa
ha poi annuito alle domande dell'interrogante, ivi compresa quella a sapere se
il padre la accarezzasse fra le cosce. La piccola ha pure riferito che ciò le
procurava fastidio, che ciò era capitato “un po' di volte”, “già da tanto
tempo” in cameretta e “pochissime volte in bagno”, ma “adesso non succede più
perché il bagno in questi giorni non lo faccio più” (sentenza, pag. 37). Quanto
alla seconda audizione, essa mirava a stabilire se __________ fosse stata
oggetto di abusi più gravi, senza però che nulla è risultata in proposito.
Nemmeno la dott. __________, che ha visitato __________ il 19 aprile 2001, ha
riscontrato segni particolari (sentenza, pag. 37).
-
Premesso che al dibattimento __________ negava di avere commesso
atti sessuali con le figlie, tanto meno di avere avuto rapporti completi con
__________, la Corte di assise si è chiesta se le dichiarazioni delle giovani
fossero credibili. Ha concluso in senso affermativo (sentenza, pag. 39),
rilevando che le accuse non erano false, né __________ le aveva inventate per
fare del male al padre, né __________ o __________ erano state condizionate da
terzi. Per quanto riguarda __________, i primi giudici non hanno trascurato che
la ragazza è chiusa, introversa, di difficile colloquio con gli adulti, tant'è
che preferisce scrivere, come conferma chi la conosce, dal padre alla docente
__________ e alla dott. __________ perita giudiziaria designata dalla Magistrata
dei minorenni. Si tratta inoltre di una ragazza triste e gelosa, sia nei
confronti della sorellina (fin dalla nascita), sia nei confronti del padre e
della sua nuova compagna (sentenza, pag. 39). Questi tratti del carattere, ha
precisato la prima Corte, non bastano però per ritenere che essa abbia
inventato le accuse. Rivolgendosi dapprima a __________ in un contesto di
reciproco e fiducioso segreto, __________ ha dato prova di sincerità, tanto più
considerando la sofferenza che permeava il colloquio (sentenza, pag. 40). La
Corte ha quindi escluso che __________ si sia confidata con __________ per
apparire interessante o che si sia rivolta alla docente __________ per emulazione,
il caso di __________ e la lettura del libro Papà non mi toccare essendo
successivi. La Corte non ha escluso che __________, forse, avrebbe mantenuto il
suo segreto se il padre non si fosse risposato (sentenza, pag. 40). Rendeva
credibile la ragazza, in ogni modo, l'atteggiamento da lei tenuto dopo avere
parlato con l'operatrice dell'UIR e dopo avere saputo che le sue dichiarazioni
potevano portare il padre in carcere. Con ciò essa ha dimostrato concretamente
di non voler infierire. Al riguardo la prima Corte ha ricordato il “colloquio-scritto”
che __________ ha intrattenuto con __________ durante l'ora di scienze nel
pomeriggio del 16 ottobre 2000 (subito dopo l'incontro con l'operatrice
dell'UIR), nel quale ha manifestato con assoluta spontaneità e lucidità il suo
stato d'animo, i suoi pensieri e i suoi reali propositi, lasciando intendere di
essere disposta a ritrattare, anche a costo di passare per bugiarda e di
deludere la madre. Ritrattazione che essa ha poi messo in atto, consegnando la
sera stessa alla madre il biglietto in cui ammetteva di essersi inventata
tutto. Tale iniziativa, ha rilevato la Corte di merito, dimostra che la ragazza
non aveva intenzioni di rivalsa quando ha informato la docente __________ degli
abusi subìti (sentenza, pag. 40 a 42).
Che
__________ non mirasse a vendicarsi si deduce anche, a parere della Corte,
dalla chiusura da lei denotata al secondo incontro con le operatrici dell'UIR
(17 ottobre 2000), come pure davanti al Magistrato dei minorenni sollecitato a
intervenire dallo stesso UIR e nel corso dei colloqui avuti con la dott.
__________, che non è riuscita a ottenere informazioni utili, salvo qualche
sporadica e inconcludente ammissione della ragazza. Tant'è che, per finire,
soprattutto il caso di __________ ha indotto la specialista a redigere il noto
rapporto. Fosse stata informata del suo diritto di non deporre, ha sottolineato
la Corte, __________ si sarebbe senz'altro sottratta alle audizioni del 19 e
del 21 febbraio 2001 davanti alla Magistrata dei Minorenni (sentenza, pag. 42)
e non per caso ha chiesto invano, durante la seconda audizione, di poter andare
a casa. Inoltre all'interrogatorio essa si è sottoposta controvoglia
(sentenza, pag. 43). La Corte di assise ha ricordato altresì che il 19 febbraio
2001 __________ ha confermato a fatica i “toccamenti”, ossia i soli abusi di
cui la Magistrata fosse a conoscenza in seguito al rapporto del 16 febbraio
2001 della dott. __________. Alla seconda audizione, del 21 febbraio 2001,
l'interrogante era cognita anche di altri elementi (quelli descritti nella
lettera del 13 ottobre 2000 che __________ aveva consegnato alla docente
__________ e che riferiva dei rapporti sessuali completi con il padre), ma la
ragazza era ostile e insofferente, e ciò perché non intendeva provocare un
procedimento giudiziario verso il padre; voleva solo sfogarsi, parlarne e avere
un chiarimento con il genitore (sentenza, pag. 43).
Prova ne
è che – ha continuato la Corte – che all'audizione del 31 agosto 2001
__________, di fronte alla constatazione che l'interrogante stava collegando la
vicenda di __________ a una sua presunta decisione di denunciare il padre, ha
ribadito due volte che non era così, che essa si proponeva solo di confidarsi
con qualcuno e che la denuncia si doveva all'iniziativa di terzi (sentenza,
pag. 43). La ragazza si è sempre comportata in modo lineare e coerente per
rapporto alle circostanze in cui è venuta a trovarsi, confidandosi prima con
__________, poi con la docente di classe e infine con la madre (riuscendo a star
meglio), salvo richiudersi a riccio dopo avere capito che le sue dichiarazioni
interessavano anche per altri scopi (sentenza, pag. 43 seg.). Donde la sua
spontanea e ostinata reazione di chiusura, segnatamente agli interrogatori
davanti alla supplente Magistrata dei minorenni (sentenza, pag. 44). Così
facendo però – ha rilevato la Corte – __________ ha impedito che si andasse
oltre al fatto nudo e crudo degli abusi. Per la sua indisponibilità sono venuti
meno elementi di fatto, intrinsechi o estrinseci, come pure riferimenti a
questa o quella circostanza della sua infanzia che avrebbero consentito di
verificare se dai toccamenti il padre fosse passato alla congiunzione carnale
(sentenza, pag. 45). Mentre che per i toccamenti si desumono riscontri sufficienti
in deposizioni dello stesso accusato, per i prospettati abusi più gravi non si
è potuto procedere ad accertamenti significativi proprio per l'ostilità della
ragazza. È stato impossibile pertanto verificare se l'adolescente __________
avesse esatto ricordo e riproducesse correttamente quanto aveva vissuto la
bambina __________ (sentenza, pag. 45).
Più
agevole, ha osservato la Corte di assise, è apprezzare la credibilità di
__________, sia alla luce del rapporto 16 febbraio 2001 della dott. __________,
sia alla luce degli interrogatori videoregistrati, in cui la piccola ha saputo
descrivere, pur con limiti comprensibili, quanto accaduto. D'altro canto – ha
soggiunto la Corte – al riguardo lo stesso accusato ha contribuito con alcune
sue ammissioni, riconoscendo di essersi rivolto il 17 novembre 2000 per posta
elettronica a uno psicoterapeuta di sua conoscenza, intenzionato ad avere
informazioni sulla fattibilità di una psicoterapia (e ciò perché, stando a un
suo primo verbale, pensava di non riuscire da solo a risolvere il disagio che
gli procurava, in certe occasioni, il contatto fisico con le figlie: sentenza,
pag. 46). Dato che egli aveva ormai cessato di abusare della figlia __________,
tale iniziativa – secondo la Corte – non poteva che riferirsi ai problemi
d'ordine sessuale sorti con __________ (sentenza, pag. 46).
- Nel valutare la credibilità dell'accusato, che al dibattimento ha
negato ogni atto volontario, la Corte di assise ha ricordato anzitutto che in
aula costui, confermando quanto aveva riferito al Procuratore pubblico il 28
maggio 2000 (act. 6.2), ha spiegato che in due occasioni (una volta nel 1994 e
un'altra volta nel 1996) __________, di sua iniziativa, aveva preso la sua mano
portandosela sulle parti intime, una volta a nudo, sotto il pigiama; sentendosi
in entrambe le occasioni imbarazzato, egli l'avrebbe ritratta dopo qualche
secondo. L’imputato ha soggiunto dipoi che nel 1999, mentre faceva il bagno
nella vasca della nuova casa di insieme con __________, questa gli avrebbe afferrato
il pene senza dirgli nulla. Egli sarebbe rimasto passivo e poi si sarebbe
liberato, uscendo dalla vasca. Ha infine insistentemente preteso che i suddetti
tre episodi non hanno avuto per lui nessuna valenza sessuale, negando in
particolare di avere in qualche modo provato qualche cosa correlato a “piacere
sessuale” (sentenza, pag. 47 con riferimento anche ad act. 6.2).
Secondo i
giudici di merito, per negare ogni rilevanza sessuale ai citati episodi l'imputato
ha dovuto sconfessare con argomenti banali e pretestuosi parecchie dichiarazioni
rilasciate in precedenti verbali di polizia. Nel primo di essi, del 20 febbraio
2001 (act. 3.3/7; 3.1/1), redatto dopo che gli era stato unicamente prospettato
di essere interrogato “in relazione ad abusi sessuali commessi sulle figlie
__________ e __________ ”, egli ha riferito di avere cominciato a perpetrare
atti sessuali sulla figlia maggiore nel 1992, precisando che tutto aveva preso
inizio una sera, quando era nel letto coniugale con la prima moglie intento a
guardare la TV. Giunta in camera, __________ era entrata nel letto e si era
messa sul piumone, con la sua pancia sopra la sua. Sentitosi a disagio per il
fatto che non era cosciente se provava piacere oppure no, l'accusato ha
insistito sul fatto che la bambina che si “strofinava” sul suo corpo. Pur
negando di avere “palpeggiato” la figlia, ha di nuovo ribadito di essersi
sentito a disagio, perché cosciente di fare un atto non giusto. Nel corso dello
stesso interrogatorio il prevenuto ha poi ricordato che dopo quell'episodio ne
sono avvenuti altri due analoghi, nel senso che la figlia entrava nel letto
matrimoniale e cercava contatto fisico con il suo corpo. Ammesso che la cosa si
era protratta per alcuni anni, egli ha anche fatto presente che, quando __________
aveva nove anni, “al posto di posizionarsi sopra al piumone, veniva nel letto”.
Sarebbe comunque sempre stata la bambina (che indossava il pigiama) a cercare
il contatto fisico. Riferendosi al precedente episodio, l'accusato ha precisato
che “se anche la cosa mi dava un certo fastidio, provavo un senso di piacere”.
Egli ha ripetuto di non avere toccato le parti intime della bambina, né di
avere preso le sue mani per farsi palpare le proprie, ma ha ammesso che in
almeno un'occasione __________ si è infilata sotto le coperte, si è sdraiata
accanto a lui, ha preso la sua mano, l'ha appoggiata sulla sua pancia e poi
l'ha guidata fino al suo pube. Egli si è reso conto che stava accarezzando la
vagina della figlia, ma ha soggiunto di non avere avuto, come le altre volte,
alcuna erezione e che non si ricorda se in quel frangente la moglie fosse nel
letto. Sempre nel medesimo interrogatorio egli ha ricordato un ulteriore
episodio, riferito sempre a __________ allora undicenne (quando già si trovava
nella sua nuova casa di), raccontando che la ragazza, entrata improvvisamente
nel suo letto, gli ha preso la sua mano e, senza che lui opponesse resistenza,
se l'è portata sulle parti intime, fra le gambe, ma sopra il pigiama che
indossava. Durata pochi secondi, ha soggiunto, la cosa lo ha infastidito, anche
se, gli ha procurato un certo piacere (sentenza, pag. 49 seg.).
Parlando
della seconda figlia, __________, nel verbale in rassegna l'accusato ha
rammentato un solo episodio in cui vi sono stati, per sua ammissione,
“toccamenti”. Ciò sarebbe accaduto mentre entrambi si trovavano nudi
nell'idromassaggio. __________ gli avrebbe chiesto a un certo momento di farle
toccare il pene, al che egli ha consentito. Tornando a parlare di __________,
egli ha dato atto che in un caso ha avuto un'erezione. Ha concluso nondimeno
asserendo che gli episodi riferiti, per quanto gli abbiano procurato un certo
piacere, lo disturbavano e sarebbero i soli occorsi. Ha comunque ammesso che
gli è capitato di toccare __________ sul seno e che quando palpeggiava sulle
parti intime alle bambine, era convinto che a queste facesse piacere (sentenza,
pag. 52).
Sempre
riferendosi alle prime dichiarazioni dell'accusato, la Corte di assise ha ricordato
che costui è stato sentito dal GIAR il 21 febbraio 2001, al quale ha ribadito
che in due occasioni __________ gli ha preso la mano portandola sulle parti
intime e che in un'altra occasione __________ gli ha chiesto di toccare il suo
pene. Ha inoltre rilevato che in quell'occasione l'accusato non ha mosso
obiezioni al contenuto dei precedenti verbali, nonostante il GIAR lo abbia reso
attento della gravità delle imputazioni (sentenza, pag. 52 seg.). La prima
Corte ha quindi concluso che quanto raccontato dal prevenuto alla polizia il 20
febbraio 2001 e al GIAR il giorno successivo è quanto egli realmente intendeva
affermare e non è il frutto di malintesi, di pressioni esercitate dagli agenti
né delle sue condizioni psicofisiche, le quali non gli hanno impedito di
rendersi conto di quanto stava capitando (sentenza, pag. 53).
La Corte
di assise ha in seguito richiamato il verbale di polizia del 22 febbraio 2001
(steso dopo che all'accusato era stata concessa la facoltà di conferire
liberamente con il suo difensore d'ufficio), in cui l'accusato ha confermato il
contenuto del precedente interrogatorio, pur con la precisazione di non
ricordarsi se in occasione del primo episodio riferito a __________ nel letto
si trovasse anche la moglie. Egli ha detto di essersi poi alzato e di essersi
fatto una doccia fredda quando ha avuto l'erezione a contatto con __________,
di non avere eiaculato, di essersi reso conto di avere commesso una cosa
anormale dopo avere abusato la prima volta della figlia __________ toccandola
sulla vagina e di avere provato un certo piacere, di avere cominciato a pensare
di avere problemi a livello psichico dopo la seconda volta che ha approfittato
di __________ e di avere cercato di evitare di stare troppo vicino alla figlia
(sentenza, pag. 54). Ha quindi ammesso che tale precauzione non è servita, dato
l'episodio capitato con __________, ma che ciò lo ha indotto a spedire un
messaggio di posta elettronica a un terapeuta, chiedendogli di potersi
sottoporre a psicoterapia formativa (sentenza, pag. 54 seg.). Pur avendo
ottenuto due recapiti, però, egli non ha intrapreso nulla (sentenza, pag. 55).
Sentito nuovamente dalla polizia il 27 febbraio (act. 3.3/26) e il 2 marzo 2001
(act. 3.3/27), egli ha sostanzialmente confermato le sue precedenti
affermazioni, contestando gli abusi più gravi e ammettendo solo i toccamenti
(sentenza, pag. 56 seg.).
La prima
Corte ha pure ricordato che il 29 marzo 2001 l'accusato è stato nuovamente
interrogato dalla polizia giudiziaria (act. 3.3/33). Riconfermate più che altro
le precedenti ammissioni, egli ha precisato tuttavia che per abusi sessuali
risalenti al 1992 (quando __________ si sdraiava su di lui) egli intendeva
semplici “coccole” vicendevoli, che per “provare piacere” egli non intendeva
godimento sessuale, ma mero piacere e di fare e di ricevere “coccole”. Pur
escludendo di avere agito per libidine, egli ha di nuovo ammesso di avere
toccato le parti intime di __________ in due occasioni, la prima nel 1994,
quando la bambina – entrata nel letto matrimoniale – ha preso la sua mano
appoggiandola prima sulla sua pancia e poi accompagnandola fino al pube, e la
seconda verosimilmente nel 1996, quando __________ ha riproposto la medesima
azione. Ha quindi ripetuto di avere avuto in una di tali due occasioni
un'erezione, senza eiaculazione; quanto alla doccia fredda che egli avrebbe poi
preso, questa sarebbe stata evocata solo in senso figurato, in realtà essendosi
egli solo allontanato dalla figlia.
Tornando
al verbale del 22 febbraio 2001, l'imputato ha precisato che quando ha toccato
la vagina di __________, pur rendendosi conto di avere compiuto un gesto
anomalo e avvertendo disagio, egli non ha provato piacere sessuale fine a sé
stesso, ma solo un piacere procurato dalle reciproche “coccole”. Anzi, egli ha
soggiunto, il toccamento della vagina era la conseguenza di tali “coccole”. Ha
comunque dato atto che il disagio era conseguente al fatto di rendersi conto
che toccando le parti intime della bambina, egli non si limitava a “coccole”,
ma stava compiendo un gesto che andava oltre a quello che voleva fare.
Rievocando l'episodio con __________, egli ha preteso bensì che spontaneamente
la bambina avrebbe preso il suo pene tra le mani. Quanto al messaggio inviato
al medico terapeuta, egli ha collegato questa iniziativa al fatto che intendeva
risolvere un problema familiare, segnatamente sapere come comportarsi in situazioni
intime con le figlie (sentenza, pag. 59 a 61). Secondo la Corte di assise, tali
precisazioni nulla mutano però alla sostanza delle precedenti dichiarazioni, in
specie quelle figuranti nei verbali del 20 e del 22 febbraio 2001. A
prescindere dalla terminologia, essa ha osservato, sin dal primo interrogatorio
l'accusato ha contestualizzato i due episodi (nei quali la figlia maggiore avrebbe
portato la di lui mano sulle sue parti intime) in una sorta di consuetudine di
__________, iniziata nel 1992 quando essa aveva circa 6 anni, di venire nel
letto coniugale poiché quello era il locale ove i coniugi tenevano la TV e di
fare all'occasione le “coccole” con il padre. Era però un altro modo per dire,
come ammesso nel secondo verbale di polizia, che la bimba, vestita col suo
pigiama, stando sopra il piumone, si “strofinava contro di lui”.
Rilevato
che, per finire, sia nel verbale del 20 febbraio 2001 sia in quello del 29 marzo
2001 l'accusato ha fatto riferimento alle circostanze di luogo e di tempo
indicate da __________ nel corso dell'audizione del 19 febbraio 2001, la Corte
di assise si è chiesta se siffatte azioni avessero connotazione sessuale. Pur
ricordando che l'imputato ha parlato di “strofinamenti”, di “coccole”, al
contrario di __________ che ha fatto esplicito riferimento a toccamenti in
mezzo alle gambe e al seno, la prima Corte ha osservato che nel verbale del 20
febbraio 2001 il prevenuto ha dato egli stesso un significato ambiguo al fatto
che la bambina si mettesse sul piumone con la pancia sopra la sua. Egli ha
ammesso infatti di essersi sentito a disagio per il fatto di non capire se
provasse piacere o no. Trattasi però – secondo la Corte – di un'affermazione
bizzarra per essere proferita da un padre trentaseienne, docente formato anche
in psicologia dell'infanzia. Le giustificazioni addotte, a mente della Corte,
si rivelano per finire inconsistenti, ove si consideri che gli “strofinamenti”
e le “coccole” si sono protratti “per alcuni anni”, ciò che non poteva non
indurre l'imputato a comprendere quanto stava succedendo (sentenza, pag. 61 a
63). Quanto alla precisazione di non avere in realtà fatto una doccia fredda,
contrariamente a quanto sostenuto nel verbale del 22 febbraio 2001, la prima
Corte l'ha ritenuta ininfluente.
Ben più
importante, hanno rilevato i primi giudici, è la constatazione per cui a un certo
punto l'uomo ha dichiarato che in una delle due occasioni in cui __________ ha
preso la sua mano portandola sulla propria vagina, egli ha avuto un'erezione.
Tale ammissione consente di stabilire che egli era in chiaro sulla natura degli
atti compiuti (sentenza, pag. 63). E indegna era l'affermazione dell'accusato
davanti al Procuratore pubblico (act. 6.2) e al dibattimento, secondo cui
quell'erezione non era dovuta a __________, ma a un contatto epidermico avuto
con la moglie (sentenza, pag. 63 seg.). Per la Corte il prevenuto ha tentato
solo di aggiustare i precedenti verbali (sentenza, pag. 64 seg.), sia quando ha
sostenuto che sarebbe stata __________ ad afferrargli il pene in silenzio
(mentre in precedenza aveva detto che la bambina aveva espressamente chiesto di
poter compiere il gesto), sia quando ha cercato di far credere di avere
contattato uno psicoterapeuta per semplici problemi familiari, segnatamente per
sapere come comportarsi nell'intimità con le figlie (mentre nei verbali del 22
febbraio 2001 egli aveva fatto dipendere l'iniziativa dal desiderio di risolvere
il problema delle sue relazioni sessuali con le figlie). Per finire, ha
insistito la prima Corte, nei verbali del 20 e del 22 febbraio 2001 l'imputato
ha introdotto argomenti e spiegazioni che, sebbene parziali e riduttivi, erano
comunque congruenti e coerenti con l'accusa di atti sessuali, riferiti quanto
meno ai toccamenti ricordati dalla figlie. Pur evocando soltanto tre episodi
precisi e comunque significativi, l'accusato ha arricchito i suoi racconti di
elementi riferiti ad accadimenti tra loro ravvicinati e ripetuti, a cominciare
da quelli che ha definito “strofinamenti” di __________ nel 1992, continuati
negli anni successivi e vissuti a suo dire con disagio; disagio, sempre secondo
la Corte, che l'accusato ha ricondotto alla nozione di piacere; disagio e
piacere che, secondo la Corte, gli hanno fatto pensare (giustamente) di avere
problemi a livello psichico, al punto da indurlo a evitare di trovarsi troppo
solo con __________; disagio e piacere che l'imputato ha di nuovo provato per
l'altra figlia __________, al punto da decidere questa volta di rivolgersi a
una psicoterapeuta, senza però nulla concludere se ancora la sera del 30-31
dicembre 2000 la bambina ha telefonato alla mamma, chiedendole di venirla a
prenderla perché si annoiava (ma la madre aveva recepito il messaggio in modo
diverso). Pur non considerando l'imputato reo confesso, la Corte ha ritenuto
che le prime dichiarazioni di lui costituiscono ammissioni di rilievo, atte a
suffragare le accuse delle figlie sui pretesi abusi sessuali, segnatamente sui
toccamenti alle loro parti intime (sentenza, pag. 65 seg.).
Per
contro, la prima Corte non ha ritenuto di poter incolpare l'imputato di
rapporti sessuali completi con la __________, e ciò non perché la ragazza non
apparisse credibile o perché mancassero indizi, ma perché con la sua reticenza
e la sua incapacità di parlare o di voler tacere, essa medesima ha impedito di
stabilire se i ricordi di __________ adolescente riflettessero quanto essa
aveva veramente subìto da bambina. La Corte non ha perciò ritenuto decisivo
l'esito dell'esame ginecologico, che ha rivelato una deflorazione non recente,
né ha ritenuto determinante che i pretesi gravi abusi sarebbero stati commessi
nelle medesime circostanze di tempo e di luogo in cui l'accusato ha abusato altrimenti
delle figlie. Nel dubbio, i primi giudici hanno optato per la soluzione a lui
più favorevole (sentenza, pag. 67 seg.).
III. Sul
ricorso del condannato
- Il ricorrente rimprovera ai primi giudici di essere caduti in
arbitrio accertando che dal verbale 7 marzo 2001 di __________ (act. 4.4) __________
non risulta avere trovato nel caso __________ un motivo per confidarsi a sua
volta con una persona adulta. Egli ravvisa per contro un chiaro collegamento
tra la denuncia di sua figlia e quella di __________, asserendo che, come ha
sottolineato il perito di parte prof. __________ nel proprio referto – ignorato
con arbitrio dai primi giudici – __________ è stata sicuramente influenzata,
sin dal primo momento, dalla vicenda che ha toccato la compagna di classe.
Ricordato quanto riferito da __________ e da __________ nei rispettivi verbali
con riferimento alla loro amicizia, come pure ai rapporti di confidenza tra la
stessa __________ e __________, il ricorrente reputa evidente che già prima del
luglio 2000 le due amiche avessero discusso tra loro di quanto occorso a
__________. Se non che, nel motivare tale asserto il ricorrente si diparte da
proprie congetture, dando per scontato sulla base di mere deduzioni che quando
__________ si è confidata con __________ nel luglio del 2000 per riferirle
degli abusi sessuali subiti, il caso di __________ era noto a entrambe. Dai
rispettivi verbali, come pure dal racconto di __________, non si evince
tuttavia nulla del genere.
In
seguito il ricorrente fa valere – per vero in modo confuso – che le
vicissitudini di __________ erano di dominio pubblico, come ha confermato la
docente __________ nel proprio verbale istruttorio, ove ha persino riferito di
avere chiesto a __________, appena preso atto della sua lettera del 13 ottobre
2000, se fosse stata oggetto degli stessi abusi subiti da __________. L'argomento
è senza peso, poiché la prima Corte non ha accertato che al momento di scrivere
alla propria insegnante, denunciando i pretesi abusi, __________ fosse ignara
di quanto successo alla compagna __________. Anzi, essa ha persino trascritto
l'affermazione di __________, secondo cui __________ sapeva delle vicissitudini
capitate a __________. Nondimeno i giudici di merito hanno ricordato che
__________ ha pure riferito che __________ temeva la situazione di disagio
occorsa alla compagna per avere denunciato gli abusi da parte del convivente
della madre. __________ ha però insistito affinché l'amica si decidesse a
confidarsi con qualcun altro. Per finire, sempre stando al racconto di
__________, __________ ha preso l'iniziativa e ha consegnato una lettera alla
docente di classe (sentenza, pag. 17). Sostenere che di fronte a una simile
risultanza istruttoria la prima Corte sarebbe caduta in arbitrio escludendo che
l'iniziativa di __________ fosse da mettere solo in relazione con quanto
capitato a __________ è impresa vana.
Il
ricorrente assevera altresì che nell'esaminare la credibilità di __________ la
Corte di assise ha trascurato la personalità della ragazza, che traspare sia
dalla lettera scritta il 13 aprile 2000 all'amica __________ (act. 3.3/34), sia
dalla lettera del 13 ottobre 2000 consegnata alla propria docente __________
(act. 3.3/1A), ove essa ha usato espressioni esagerate e iperboliche, con riferimento
a circostanze peraltro smentite dalla madre. L'esposto che segue, in cui il
ricorrente ricorda anche accuse della figlia che non figurano nell'atto di
accusa (rapporti anali), rispettivamente che sono estranee alla condanna
(rapporti sessuali completi), si esaurisce però in considerazioni nettamente
appellatorie. Ciò non è ammissibile in un ricorso per cassazione fondato sul
divieto dell'arbitrio. Si rilevi, ad ogni buon conto, che i primi giudici non
hanno omesso di considerare la difficile personalità della giovane al momento
di valutarne la credibilità. Indicandone le ragioni – più d'una, tra cui i
travagliati momenti che hanno preceduto e seguito la consegna della lettera
del 13 ottobre 2000 alla maestra – essi hanno infine ritenuto che, nonostante
alcuni tratti del suo carattere suscettibili di riflessione, la giovane non
aveva mentito accusando il padre di avere abusato sessualmente di lei, segnatamente
per quanto concerne gli abusi accertati nella sentenza di assise. A tale
conclusione la prima Corte è giunta considerando anche e soprattutto le compromettenti
dichiarazioni rilasciate in un primo momento dell'imputato e che aveva poi
tentato di ridimensionare sia davanti al Procuratore pubblico, sia al pubblico
dibattimento. Insistere nel far carico ai primi giudici di avere persistito
nell'arbitrio non accertando che l'agire iniziale di __________ fosse dovuto a
un'evidente componente imitativa e opportunistica del caso vissuto da
__________ non è serio.
Nell'ulteriore
tentativo di relativizzare le dichiarazioni della vittima, il ricorrente fa valere
che inizialmente __________ non ha affatto parlato di toccamenti, limitandosi
ad affermare che egli avrebbe avuto rapporti sessuali con lei sin dall'inizio,
da quando aveva quattro o cinque anni), tanto che all'esplicita domanda della
maestra di classe __________ volta a sapere se __________ avesse subìto gli
stessi abusi di __________ (palpeggiamenti delle parti intime), questa ha
risposto di no (sentenza, pag. 20). Mentre ha risposto di sì alla successiva
domanda, riguardante la questione di rapporti sessuali completi. L'argomento è
specioso. Il ricorrente trascura infatti che __________ ha riferito anche di
non avere chiesto alla ragazza se i rapporti sessuali completi fossero già
cominciati all'età di quattro anni o più tardi. Forse ciò le poteva apparire
superfluo, vista la risposta alla domanda se avesse subito gli stessi abusi di
__________, non permette ancora conclusione decisive. Sia durante il colloquio
con __________ del luglio 2000 sia nello scritto del 13 ottobre 2000 consegnato
alla docente, __________ non aveva infatti preteso che il padre avesse abusato
di lei sempre e solo con congiunzioni carnali. Anzi, essa nemmeno aveva
spiegato in che cosa consistessero gli abusi sessuali non sfociati in atti
sessuali completi. Solo più tardi ha dato ragguagli, in particolare a colloquio
con la dott. __________ (sentenza, pag. 42). D'altro lato non si può
rimproverare alla prima Corte di essere caduta in arbitrio ritenendo le accuse
della vittima credibili dopo avere valutato complessivamente le risultanze
processuali nel loro insieme, comprese le ammissioni fatte dall'accusato agli
inquirenti nei suoi primi verbali, quando ha evocato comportamenti che ricordano
quelli denunciati dalla ragazza e per quali è stato condannato.
- Secondo il ricorrente la Corte di assise sarebbe trascesa in un
altro arbitrio accertando che la ritrattazione di __________, fatta alla madre
nello scritto del 16 ottobre 2000, non influisce sulla credibilità della
ragazza, poiché conseguente solo alla paura di far incriminare il padre. A suo
parere, i primi giudici avrebbero trascurato di considerare che l'atteggiamento
di __________ ricorda quanto essa ha narrato nell'allegato all'act. 9.61, ove
ha affermato che in caso di bugie, essa non solo se ne accorge, ma scrive un biglietto
con le scuse e la verità (ricorso, pag. 10). Se non che, con un'argomentazione
del genere, peraltro proposta senza nemmeno spiegare in quale contesto la
ragazza avrebbe proferito siffatta affermazione (gli allegati all'act. 9.61
sono numerosi), il ricorrente non dimostra affatto la manifesta insostenibilità
della sentenza impugnata. Del resto la prima Corte è giunta al proprio convincimento
sulla base di diverse considerazioni, contestate solo in parte nel ricorso, come
si vedrà ancora. Essa ha ricordato che, una volta lasciato l'UIR, __________ ha
colloquiato per scritto con la compagna di classe e amica __________,
rivelandole il suo stato d'animo, i suoi pensieri e le sue intenzioni con
totale spontaneità, genuinità e lucidità (sentenza, pag. 41). Sentitasi meglio
dopo aver potuto parlare del caso con la docente e la madre, __________ ha
confidato all'amica di voler desistere, anche a costo di passare per bugiarda,
dopo avere saputo che altri si sarebbero valsi delle sue rivelazioni per
incriminare il padre (sentenza, pag. 42). Alla compagna di classe __________ ha
sostanzialmente preannunciato la ritrattazione, cosa che puntualmente ha fatto
consegnando alla madre il biglietto 16 ottobre 2000 ricordato a pag. 42 della
sentenza di assise. Da quel momento la ragazza non ha fatto altro che chiudersi
in sé stessa di fronte a qualsiasi prospettiva che potesse implicare la
carcerazione del padre. Quando poi si è resa conto di non poter sfuggire agli interrogatori,
essa è divenuta ostile, rendendo difficile il lavoro di chi la interrogava. E
infatti essa non ha più aperto bocca né il 17 ottobre 2001 durante il secondo
incontro presso l'UIR, né davanti alla Magistrata dei minorenni sollecitata a
intervenire dallo stesso UIR, né tanto meno davanti alla commissaria
__________, chiamata a intervenire dalla Magistrata dei minorenni (sentenza,
pag. 42). Né hanno giovato i colloqui con la dott. __________ tra il novembre
2000 e il febbraio 2001, donde lo scarno rapporto del 16 febbraio successivo,
attestante che la ragazza aveva in modo frammentario confermato che quando lei
era più piccola il padre la toccava (sentenza, pag. 42). Anzi, per finire è
stato il caso di __________ che ha indotto la professionista a redigere quel
rapporto, il quale ha poi determinato la convocazione delle due ragazze davanti
alla Magistratura dei minorenni (sentenza, pag. 42).
Che
__________ abbia ritrattato solo perché si era resa conto che i colloqui con
l'assistente dell'UIR sarebbero stati usati contro suo padre (mentre essa intendeva
solo confidarsi) risulta anche, secondo la Corte di assise, dalla reticenza
manifestata dalla giovane in occasione degli interrogatori davanti alla
supplente Magistrata dei minorenni, dopo avere appreso che il padre era stato
arrestato (sentenza, pag. 42 in fine). Fosse stata avvertita del diritto di non
deporre, ha finanche commentato la prima Corte, __________ si sarebbe sottratta
alle audizioni del 19 febbraio (ove a fatica ha confermato i toccamenti, senza
aggiungere altro) e del 21 febbraio 2001 (nel quale la supplente era a conoscenza
di altri fatti, segnatamente della lettera di __________ del 13 ottobre 2000
alla maestra __________ e del primo verbale di quest'ultima, ove si faceva
riferimento a rapporti sessuali completi). Che __________ mirasse solo a
sfogarsi e, più tardi, a parlarne con suo padre, si evince anche dall'audizione
del 31 agosto 2001, durante la quale essa, confrontata al tentativo dell'interrogante
di collegare la vicenda di __________ con la decisione di denunciare il padre,
ha chiaramente ribadito che lo scopo era un altro, ossia quello di potersi
confidare. Ciò posto, la prima Corte ha concluso che la vittima si è sempre
comportata in modo lineare e coerente per rapporto alle circostanze in cui è venuta
a trovarsi, da quanto si è confidata con __________ fino a quando ha parlato
con la docente e poi con la madre. Sentitasi meglio, essa ha dovuto ricredersi
dopo avere capito che le sue dichiarazioni servivano anche per altri scopi.
Donde la “chiusura a riccio” e la sua ostilità di fronte alle domande – invero
non sempre opportune – della sostituta Magistrata dei minorenni (sentenza, pag.
44).
Nelle
condizioni descritte spettava al ricorrente confrontarsi con le motivazioni che
sorreggono il convincimento dei primi giudici, per i quali __________ aveva
ritrattato non perché si era resa conto di avere ingiustamente incolpato il
padre, ma perché non aveva gradito che le sue confidenze fossero usate per
procedere penalmente contro il genitore, e dimostrare la palese insostenibilità
di tale opinione. Invece egli si limita sostanzialmente a discutere alcuni
aspetti del caso, richiamando e interpretando a modo suo talune risultanze
istruttorie predibattimentali, come il messaggio SMS spedito da __________ alla
madre il 21/22 febbraio 2001 (sentenza, pag. 44), lo scritto 16 ottobre 2001 di
__________ a __________ durante l'ora di scienze e la reazione della madre allo
scritto di quello stesso giorno in cui la figlia dichiarava di ritrattare,
quasi che la Corte di cassazione e di revisione penale fosse un'autorità munita
di pieno potere cognitivo nel derimere questioni di fatto. Formulato come un
atto di appello, al proposito il ricorso va dichiarato inammissibile.
-
Secondo il ricorrente, a pag. 65 della sentenza impugnata la prima
Corte avrebbe anche erroneamente accertato come a comprova delle accuse di
__________ soccorrerebbe il fatto che a un certo momento la figlia si sarebbe
allontanata dal genitore, cercando di evitarlo. Il ricorrente obietta che nello
scritto del 17 aprile 2000 __________ si è espressa però in altro modo, illustrando
la propria scelta con il desiderio di vedere felice il genitore. L'argomento è
inconferente. La prima Corte non ha accertato infatti che la figlia si sarebbe
allontanata dal padre, ma che lo stesso ricorrente ha evitato di trovarsi
troppo vicino a __________ dopo essersi reso conto del problema d'ordine sessuale
che lo affliggeva (sentenza, pag. 65 con riferimento a pag. 54).
-
Il ricorrente dissente anche dalle considerazioni che hanno spinto
i primi giudici a escludere che __________ sia stata condizionata dal libro Papà
non mi toccare. La natura appellatoria degli argomenti proposti è però
palese. Si aggiunga, a ogni buon conto, che la Corte di merito non ha dato peso
alla lettura di quel libro da parte della ragazza – la quale ha peraltro
ammesso che la vicenda del racconto l'ha in qualche modo colpita (sentenza,
pag. 40 seg.) – perché __________ si era confidata con __________ già nel
luglio precedente, quanto cioè non aveva ancora letto l'opera (sentenza, pag.
41). Al proposito però il ricorrente rimane silente.
-
Il ricorrente rimprovera alla prima Corte di essersi sospinta nell'arbitrio
per avere accertato che __________ ha subìto atti sessuali tra i 5 anni e gli
11 anni di età da parte di lui, consistenti in toccamenti, poi gradatamente
sfociati – a detta della figlia – in rapporti completi. Egli ribadisce che sia
durante il primo colloquio con __________ (luglio del 2000), sia nella lettera
del 13 ottobre alla docente __________, sia al primo colloquio con l'operatrice
__________ dell'UIR, __________ ha sempre e solo riferito di rapporti sessuali
completi, senza accennare ad altro. Già si è rilevato però che nelle citate
occasioni e colloquiando con __________, __________ non si è espressa solo come
pretende l'imputato, ma anche rammentato anche di essere stata genericamente
“abusata”. Ancora un volta perciò la sentenza va esente da arbitrio. D'altro
canto, come si vedrà in appresso, i primi giudici potevano ritenere fondata
l'accusa di __________ circa i toccamenti subìti basandosi sulle stesse
dichiarazioni predibattimentali del ricorrente.
-
Il ricorrente asserisce che dalle sue iniziali ammissioni dinanzi
agli inquirenti non si può desumere che egli abbia abusato di __________ sin
dal 1991/92. Egli ricorda di avere detto che l'abitudine della figlia maggiore
di mettersi nel letto matrimoniale risale al 1992 e non al 1991, che dal 1992
fino a quando ha avuto 9 anni (1995) __________ soleva distendersi sul piumone,
con la sua pancia sopra la sua, senza però che egli la toccasse. Ciò non
integra il reato di atti sessuali con fanciulli. Che nel primo verbale egli
abbia erroneamente e impropriamente definito tali comportamenti come “abusi
sessuali” non è decisivo, tanto meno ove si consideri che il modo tendenzioso
in cui l'ispettore __________ verbalizzava le deposizioni è stato criticato duramente
anche da __________. A meno di cadere in arbitrio, conclude il ricorrente, i
primi giudici non potevano dunque accertare che tra il 1991/92 e il 1995
(quando __________ aveva 9 anni) egli ha abusato della figlia solo perché la
bimba era solita mettersi sopra il piumone. Quanto agli episodi da egli
ricordati nel primo verbale e considerati dalla Corte come fondamentali, essi
sono posteriori al 1995.
Così come
formulato, l'assunto non dimostra la manifesta insostenibilità degli accertamenti
(esaminati solo in parte nel ricorso), in base ai quali la prima Corte ha ritenuto
che egli non si è limitato ad abusare della figlia __________ nei due casi
ricordati con dovizia di particolari dall'accusato, ma già prima, da quando la
piccola – per ammissione dell'interessato – aveva l'abitudine di entrare nel
letto matrimoniale. A tale conclusione la Corte è giunta ripercorrendo e
apprezzando le prime dichiarazioni del ricorrente a confronto di quanto
sosteneva la figlia. Essa ha sottolineato che l'accusato ha subito fatto
riferimento a circostanze di luogo e di tempo identiche a quelle indicate da
__________, nel senso che anch'egli ha ricordato la camera da letto dove si guardava
la TV. Il ricorrente – sempre a mente della Corte – ha invero parlato di
“strofinamenti” e “coccole”, mentre __________ ha evocato toccamenti (“in mezzo
alle gambe” e al seno) di natura inequivocabilmente sessuale. Se non che, ha
spiegato la Corte, nei suoi primi verbali l'accusato ha dato egli stesso una
connotazione ambigua al fatto che la bimba si mettesse sul piumone con la
pancia sopra la sua, dichiarando che “in questa posizione mi sentivo un po' a
disagio per il fatto che non ero cosciente se provavo piacere” (sentenza, pag.
62). Rilevato che ciò suscita legittimi interrogativi nel caso di un padre
trentaseienne, docente formato anche in psicologia dell'infanzia, la Corte non
ha mancato di esprimere stupore per il fatto che gli “strofinamenti” e le
“coccole” si siano protratti “per alcuni anni”. Il che, secondo i giudici, non
poteva non essere percepito nella sua corretta valenza (sentenza, pag. 62
seg.).Ricordati gli altri episodi menzionati dall'accusato nei primi verbali e
i tentativi messi in atto per ridimensionare talune compromettenti
affermazioni, la Corte ha concluso che, se è vero che l'imputato ha sempre
categoricamente negato di avere compiuto congiunzioni carnali con __________, è
altrettanto vero che, per quanto attiene ai “toccamenti” da lui circoscritti in
aula a tre episodi accaduti a distanza d'anni (nel 1994, 1996 e 1999) e
riconducibili a iniziativa delle figlie (affermazione cui la Corte non ha
creduto), dai verbali traspare ben altro. Secondo la Corte quello stato di cose
era assai più continuato e consuetudinario, fatto di accadimenti tra loro più
ravvicinati e ripetuti, a cominciare da quello che lo stesso imputato ha
definito i primi “strofinamenti” di __________ nel 1992, continuati negli anni
e che ha dichiarato di avere vissuto con disagio (sentenza, pag. 65).
Riferendosi al “disagio”, i primi giudici hanno rilevato che l'accusato
medesimo l'ha ricondotto alla nozione di “piacere”; disagio e piacere che, per
finire, gli hanno fatto giustamente pensare di avere problemi a livello
psichico, al punto da fargli evitare incontri troppo ravvicinati con la figlia
(sentenza, pag. 65). Le dichiarazioni del ricorrente rese alla polizia, sempre
secondo la Corte, costituiscono un importante riscontro per vagliare le accuse
di __________ (e di __________) quanto ai pretesi toccamenti che le ragazze
hanno dichiarato di avere subito “in mezzo alle gambe” (sentenza, pag. 66).
Certo, non è decisivo che l'imputato abbia definito “sessuali” taluni suoi comportamenti.
Il che però non gli giova, poiché la Corte non era chiamata a stabilire se egli
potesse essere condannato sulla sola base delle sue affermazioni: essa doveva
stabilire se nelle sue prime dichiarazioni vi fossero elementi di sostegno alla
credibilità di __________.
Ora,
ravvisando simile nesso sulla base delle numerose considerazioni e riflessioni
esposte nella sentenza impugnata, la prima Corte non ha abusato del suo potere
d'apprezzamento. Nemmeno nel seguito del ricorso, in cui si propone di dimostrare
il preteso arbitrio con puntualizzazioni sia sugli accadimenti in genere, sia
sugli accadimenti tra il 1995 e il 1997, sia sulla valenza (dal profilo
sessuale) degli atti a lui rimproverati, il ricorrente apporta elementi
suscettibili di incidere sulla sua posizione. È vero che, per quanto riguarda
gli episodi da lui ricordati nei primi verbali (quello del 1994 e del 1996), al
dibattimento __________ ha riferito di ricordare che in una o due occasioni
avrebbe preso lei stessa la mano del padre e di essersela portata sulla vagina
(sentenza, pag. 36). Su questo punto il ricorrente non ha quindi mentito quando
ha addebitato all'iniziativa della figlia tali episodi. Ma ciò poco sussidia.
L'imputato ha mentito infatti circoscrivendo i toccamenti di anni e anni a tre
episodi isolati (due riguardanti __________ e uno __________) e addebitando
anche quelli all'iniziativa delle figlie. In realtà i tre episodi non erano
casi sporadici, ma si ricollegavano a un contesto ben più ampio, risalente ad
anni prima, con accadimenti ravvicinati e ripetuti (sentenza, pag. 65).
Banalizzare i citati episodi, pretendendo che siano capitati per una sorta di
gesto inconsulto da parte di __________ sfiora la temerietà. Sempre riferendosi
alla valenza sessuale degli atti a lui rimproverati, il ricorrente persiste nel
sostenere che i primi giudici non potevano dedurre alcunché dalle sue affermazioni.
Egli trascura ancora una volta però che i primi giudici erano chiamati a
stabilire se __________ fosse credibile quando rimproverava al padre di averle
toccato più volte le parti intime. Senza cadere in arbitrio essi potevano ritenere
quindi che le circostanze riferite dal ricorrente, pur non costituendo una
confessione, denotavano anomalie tali da risultare compatibili con le accuse mosse
dalla figlia maggiore.
-
Quanto agli abusi sessuali compiuti in danno di __________,
il ricorrente rimprovera alla Corte del merito di essere trascesa in un
ulteriore arbitrio accertando che nei verbali del 20 e del 22 febbraio 2001
egli avrebbe correlato l'erezione da egli avuta a uno dei due episodi in cui
egli avrebbe toccato la vagina della figlia, come pure accertando che egli
avrebbe cercato di ritrattare più tardi tale ammissione, pretendendo che lo
stato di eccitazione era dovuto a contatto epidermico con la moglie mentre le figlie,
nel letto, guardavano la televisione. Al riguardo il ricorso non manca di
disinvoltura, ove appena si pensi che per dimostrare il preteso arbitrio il
ricorrente tenta di far credere che la prima Corte avrebbe frainteso le sue
reali dichiarazioni, estrapolandole dal contesto in cui erano state proferite.
La prima Corte però ha escluso ogni equivoco e le relative motivazioni sono
lungi dal rivelarsi insostenibili. Al riguardo il ricorso non manca di pretestuosità.
-
Secondo il ricorrente, la Corte di assise non solo ha travisato le
sue dichiarazioni quando ha ammesso di avere avuto un'erezione, ma gli ha
persino attribuito cose mai proferite, come precisazioni sulla nozione di
“piacere” mai dette. In realtà il ricorrente tenta di ridiscutere su una
questione – quella delle emozioni provate durante gli episodi ricordati nei
verbali predibattimentali (”disagio”, “piacere”) – che senza cadere in arbitrio
la prima Corte ha risolto nel modo illustrato diffusamente nella sentenza impugnata
(pag. 62, 63 e 65). Basti ricordare che i “disagi” e i “piaceri” provati hanno
indotto l'accusato ad adombrare problemi psichici e a interpellare uno psicoterapeuta
(sentenza, pag. 65). Il ricorrente definisce arbitrario anche l'accertamento,
secondo cui nel novembre del 2000 egli ha cercato uno psicoterapeuta per questioni
d'ordine sessuale con le figlie (sentenza, pag. 64–65) e ulteriormente
arbitraria la puntualizzazione, secondo cui egli ha poi cercato di aggiustare
tale compromettente dichiarazione, facendo credere di essersi attivato solo
per risolvere problemi familiari e per sapere come comportarsi ove si fosse
trovato in situazioni intime con le figlie (sentenza (pag. 64). A torto, poiché
il convincimento della prima Corte che l'accusato mirasse a ridimensionare la
portata della sua precedente ammissione resisterebbe finanche a libero esame.
Ancora una volta il ricorso, infondato, è destinato all'insuccesso.
-
Nel punto 9 del suo memoriale il ricorrente espone altri motivi che
renderebbero arbitrario l'accertamento dei primi giudici, stando ai quali nel
periodo incriminato egli ha abusato sessualmente di __________ con toccamenti.
Le obiezioni sollevate, con particolare riferimento al modo in cui la sostituta
Magistrata dei minorenni ha interrogato la ragazza e alle conseguenze che ne sarebbero
derivate per un corretto accertamento dei fatti, si esauriscono tuttavia in
considerazioni di natura eminentemente appellatoria, inidonee a dimostrare
l'arbitrarietà della conclusione secondo cui __________ non si sarebbe lasciata
condizionare dai puntigliosi interrogatori ai quali è stata sottoposta, nemmeno
quando ha avuto motivo per non rispondere (sentenza, pag. 42 a 44). Il
ricorrente dimentica inoltre che le difficoltà sorte durante quegli
interrogatori (e durante le audizioni della dott. __________) per finire gli
hanno giovato, dato che la prima Corte non è stata in grado di accertare
eventuali congiunzioni carnali (sentenza, pag. 67). Il ricorrente opina che la
prima Corte si sarebbe contraddetta, avendo creduto alle accuse minori e non a
quelle più gravi, ma la tesi è senza pregio, perché la Corte ha fondato il
proprio convincimento circa la colpevolezza dell'accusato per quanto riguarda i
toccamenti riferiti da __________ non solo sulle accuse della figlia, ma anche
e in particolare sulle sue stesse dichiarazioni, compatibili con l'esposto
della ragazza (sentenza, pag. 45).
-
Per quel che è dell'altra figlia __________, Il ricorrente si sofferma
sull'affermazione della Corte di assise, secondo cui __________ e __________
non hanno coinvolto __________ nella vicenda degli abusi confidati a
__________, a __________, alla madre e all'operatrice dell'UIR nell'ottobre
-
Egli assevera invece che __________ è stata suggestionata dalla sorella.
Le considerazioni che seguono (ricorso, pag. 27) denotano però manifesta natura
appellatoria, il ricorrente limitandosi a contrapporre il proprio personale
punto di vista a quello della Corte, come se cassazione fosse un'autorità di
ricorso munita di pieno potere cognitivo anche nel valutare questioni di fatto.
Donde l'inammissibilità del gravame. Trascurando di nuovo il limitato potere
cognitivo di questa Corte nel quadro di un ricorso per cassazione fondato sul
divieto dell'arbitrio, il ricorrente si diffonde sulla credibilità di
__________, facendo carico alla prima Corte di essere caduta in arbitrio
accertando che egli ha abusato della piccola tra il 1999 e la fine del 2000.
Nel motivare la doglianza egli sorvola però sui motivi per cui la Corte ha
creduto alle accuse della bambina, riportati a pag. 37 seg. e 45 seg. della
sentenza impugnata: quello di persistere a fare il bagno con la piccola
nell'idromassaggio a dispetto dei disagi e dei piaceri già provati con
__________ (e dopo che nel 1999 __________ gli aveva chiesto di toccargli il
pene), quello di persistere nell'illusoria convinzione di poter risolvere da sé
il problema rivolgendosi (finalmente) a una psicoterapeuta, salvo poi
accantonare il proposito, quello di persistere a fare il bagno con __________ –
nonostante ciò – ancora la sera del 30-31 dicembre 2000 (sentenza, pag. 65
seg.; cfr. anche pag. 46, ove la prima Corte espone in modo logico il nesso tra
la prospettiva di coinvolgere uno psicoterapeuta e gli abusi su __________,
abusi che non potevano più riguardare __________, nei confronti della quale
l'imputato aveva cessato le sue attenzioni). Per dimostrare che in simili
condizioni i primi giudici sarebbero trascesi in arbitrio accreditando la versione
di __________ e accertando che gli abusi iniziati nel 1999 (verosimilmente
nell'inverno: sentenza, pag. 61) sono proseguiti sino alla fine del 2000, il
ricorrente avrebbe dovuto addurre censure ben più consistenti. Invece egli
reitera nel ridimensionare la portata delle proprie iniziali affermazioni, che
senza abusare del proprio potere di apprezzamento la prima Corte ha considerato
rilevanti apprezzando la credibilità della vittima, pur non ritenendole ancora
una vera confessione. Anche al riguardo la sentenza di assise sfugge pertanto
alla critica.
-
Il ricorrente si duole, in diritto, della pena irrogatagli, definita
lesiva dell'art. 63 CP, e rimprovera alla prima Corte di avere menzionato solo
gli aspetti a lui sfavorevoli, senza peraltro fornire alcuna indicazione sulla
loro incidenza, né dal profilo oggettivo né da quello soggettivo. Alla Corte di
assise egli fa carico anche di avere passato in second'ordine le circostanze
attenuanti, come l'incensuratezza e la sua vita professionale.
a) Il
giudice commisura la pena alla colpa dl reo tenendo conto dei motivi a delinquere,
della vita anteriore e delle condizioni personali dl lui (art. 63 CP). La gravità
della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo
entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostante esterne,
intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato
ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del
pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito,
ruolo in seno a una banda e cosi via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare,
occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione
ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti
e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del
reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione prestata agli
inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 44 consid. 2b con rinvio a
DTF 17 IV 112 consid. 1).
b) Nella
commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia
quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve indicare perciò
quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in
cifre o percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando
la sua latitudine di appezzamento – seguire il suo ragionamento e controllare
l'applicazione della legge (Queloz,
Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation et
de motivation de la peine, in: RPS 116/1996 pag. 136 segg.). Sapere se la pena
risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di
diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione di
revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, questa Corte
interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito si
stato esageratamente severo o esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso
o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 127 IV 101 consid. 2c, 123 IV 49
consid. 2a, 122 IV 15 consid. 3b, 24 consid. 1a, 299 consid. 2a, 121 IV 3
consid. 1a).
c) Nell'infliggere all'imputato la pena di 4 anni di reclusione, la
Corte delle assise criminali ha ritenuto gravi gli atti intenzionalmente e
reiteratamente compiuti dall'autore, il quale ha anteposto egoisticamente e
sistematicamente le proprie pulsioni all'esigenza di salvaguardare l'armonioso
sviluppo psichico delle due figlie, cagionando loro danni suscettibili di
trascinarsi negli anni. Particolarmente grave è apparso alla Corte il fatto che
gli abusi siano stati perpetrati da un padre maturo, ben inserito
professionalmente e socialmente, dotato intellettualmente e culturalmente, e
pertanto in grado fin dall'inizio di combattere insidie del genere. Cosciente
che quanto provava non era normale, egli ha continuato nondimeno nei suoi
toccamenti e si è fatto anche toccare da __________ fino a quando essa,
divenuta più grandicella, ha intuito di che cosa si trattava e se ne è sottratta.
Non pago di ciò, l'imputato è passato ad abusare, con carezze e toccamenti,
anche della figlia minore, aggravando la sua posizione soggettiva, giacché egli
era ormai pienamente conscio della recidiva, al punto da sentire il bisogno di
curarsi e di rivolgersi a uno psicoterapia. Il che non gli ha impedito – ha
proseguito la Corte – di fare ancora il bagno a fine anno con la piccola, la
quale, incapace di difendersi, si è accontentava di esprimere il suo disagio
telefonando alla mamma perché venisse a prenderla, dicendo che si annoiava. Né
l'imputato ha interpellato uno specialista quando __________, nel novembre del
2000, ha dovuto recarsi dalla dott. __________ per una terapia di sostegno. I
primi giudici non hanno trascurato di considerare anche il comportamento
dell'accusato, sempre più improntato alla reticenza e alla banalizzazione dopo
le prime ammissioni. Un'attitudine del genere, ha concluso la prima Corte, non
induce a prognosi favorevole né a ritenere che egli abbia preso coscienza del
male inferto alle figlie. A favore dell'imputato la Corte ha evocato
l'incesuratezza (oltre che il proscioglimento da parte delle imputazioni), come
pure il carcere preventivo sofferto e, più in generale, la sua situazione
personale, familiare e sociale. Donde per finire la condanna a 4 anni di
reclusione (sentenza, pag. 69 seg.).
d) La
pena in questione si situa, tenuto anche conto dell'art. 68 cpv. 1 CP (concorso
di reati), nell'ampio quadro edittale previsto per i reati di atti sessuali con
fanciulli (art. 187 CP) e con persone incapaci di discernimento o inette a
resistere (art. 191 CP).Analizzata la fattispecie dal profilo oggettivo e
soggettivo, la Corte di assise ha indicato quale peso ha attribuito ai vari
elementi considerati, rilevando che a incidere in modo determinante sulla pena
sono la gravità dei reati commessi, compiuti da una padre professionalmente e
socialmente ben inserito, come pure la reiterazione, l'indifferenza dimostrata
di fronte ai chiari segnali di disagio avvertiti quando abusava di __________,
gli abusi commessi su __________ pur essendosi reso conto di quanto aveva fatto
alla figlia maggiore, l'insensibilità dimostrata all'esigenza di interpellare
uno specialista, l'atteggiamento processuale reticente e tendente alla
banalizzazione, la mancanza di ravvedimento. In condizioni del genere il
ricorrente non poteva pretendere una pena più lieve solo per la sua incensuratezza,
il carcere preventivo sofferto e la sua situazione familiare e professionale.
Certo, la pena irrogata non è mite, ma non è neppure la risultante di un
eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento. La sentenza impugnata sfugge
pertanto, ancora un volta, alla critica.
- Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è
destinato alla reiezione. Gli oneri processuali seguono la soccombenza del
ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP), che rifonderà alle parti civili __________,
__________ e __________ le quali hanno presentato osservazioni al ricorso per
mezzo di un legale, l'indennità di fr. 1'500.– complessivi per ripetibili (art.
9 cpv. 6 CPP). Con l'odierna decisione diventa caduca l'istanza di revoca
dell'arresto contenuta nel ricorso.
IV. Sul
ricorso del Procuratore pubblico
- Il Procuratore pubblico ravvisa estremi di arbitrio nel proscioglimento
dell'imputato dall'accusa più grave, quella di avere avuto rapporti sessuali
completi con la figlia __________. A suo avviso la prima Corte ha fondato il
suo convincimento su una motivazione contraddittoria, giacché essa si è
dipartita dalla constatazione che __________ è credibile nelle sue accuse, ma
per finire ha inspiegabilmente concluso che solo i pretesi toccamenti trovano
riscontro nel fascicolo processuale.
a) Secondo
la Corte, se le dichiarazioni di __________ e di __________ sul fatto di essere
state ripetutamente oggetto di “toccamenti” alle parte intime fra il 1991/92
e il 1997 hanno trovato conferma nelle dichiarazioni dell'imputato, è rimasta
invece priva di sufficienti riscontri l'altra accusa di __________, secondo cui
tra il 1994/95 e il 1997/98 il padre sarebbe passato a rapporti sessuali completi.
Pur dando atto che l'esame ginecologico ha rivelato una deflorazione non
recente, che i luoghi, i tempi e le circostanze erano i medesimi dei
“toccamenti”, la Corte ha soggiunto che, per la deliberata ritrosia di
__________, sono venuti a mancare elementi per giudicare se i ricordi di
__________ adolescente (quelli che le hanno fatto dire, anche in aula, di
essere stata ripetutamente penetrata dal padre) riflettono ciò che veramente
essa ha subìto da bambina. I primi giudici si sono chiesti in sostanza se
__________ ricordasse in modo fedefacente gli eventi di quando aveva 8 o 9 anni
(rispettivamente 10 o 11, momento in cui, a suo dire, avrebbe preso coscienza
che quanto le faceva il padre non era giusto) o se essa confondesse toccamenti
al pube con rapporti sessuali completi. A tale interrogativo i giudici non sono
stati in grado di rispondere senza vincere il dubbio. A prescindere dal fatto
che __________ non dato ragguagli suscettibili di verifica né ha riferito
alcunché atto a confortare i suoi ricordi, i primi giudici hanno rammentato che
il 31 agosto del 2001, interrogata sui modi in cui avvenivano i rapporti
sessuali, __________ ha risposto che “è una cosa che ho cancellato”. Trattasi –
ha commentato la Corte – di una risposta comprensibile, ma impropria a valutare
la consistenza dell'unica prova disponibile, cioè la versione della vittima. In
mancanza di altri riscontri, ai primi giudici non è rimasto che prosciogliere
l'imputato dall'accusa più grave in ossequio al principio in dubio pro
reo. Nel dubbio, hanno trovato sufficiente riscontro soltanto i
“toccamenti” (pag. 66 a 68).
b) Riassunti i vari indizi che la prima Corte ha esposto nella
sentenza impugnata circa la credibilità di __________, il Procuratore pubblico
fa carico alla Corte di avere arbitrariamente prosciolto l'accusato
dall'imputazione più grave fondandosi su un ragionamento contraddittorio. Se
essa ha considerato __________ credibile, in particolare se l'esame ginecologico
ha rivelato una deflorazione non recente e i luoghi e le circostanze erano i
medesimi dei “toccamenti”, l'unica soluzione era – assume il Procuratore – la
conferma dell'atto di accusa pure sull'imputazione di avere compiuto la
congiunzione carnale con la figlia maggiore. Tranne cadere in arbitrio, in un
contesto chiaro la Corte non aveva altri interrogativi da porsi sulla
credibilità della ragazza e non doveva più chiedersi se essa avesse esatto
ricordo di eventi raccontati in modo che la stessa Corte di assise ha ritenuto
credibile.
c) Le
argomentazioni che precedono non bastano a suffragare arbitrii. Certo, d'acchito
potrebbe apparire contraddittorio che i primi giudici abbiano prosciolto
l'imputato dall'accusa più infamante dopo avere raggiunto il solido e fondato
convincimento, riferendosi al percorso che la vicenda ha seguito, che gli addebiti
formulati da __________ e __________ non erano falsi né inventati e che
__________ e __________ non si sono fatte condizionare in modo tale da essere indotte
a dire o a mantenere versioni menzognere (sentenza, pag. 39). Tanto più che
__________ si è sempre comportata in modo lineare e coerente rispetto alle
circostanze in cui è venuta a trovarsi: con __________, poi con la docente di
classe e infine con la madre, sempre ha fatto riferimento a rapporti sessuali
completi (sentenza, pag. 43). Ma la contraddizione è solo apparente. Senza
applicare ingiustificato rigore al momento di vagliare se __________ avesse
effettivamente subìto quanto preteso, fondandosi su considerazioni sostenibili
la Corte ha spiegato senza arbitrio perché, pur riconoscendo la buona fede
della vittima, essa non aveva elementi sufficienti per condannare l'imputato.
Non che gli indizi a carico fossero di poco conto. Essi non relegavano però in
secondo piano i dubbi che la reticenza di __________ alimentava, impedendo di
stabilire se i suoi ricordi di adolescente riflettessero ciò che aveva
veramente subìto da bambina. Per i toccamenti la Corte poteva disporre almeno
delle mezze ammissioni dell'imputato, ma per la congiunzione carnale aveva
solo la versione della vittima, l'imputato negando ogni addebito. Occorreva
dunque far capo a scrupolo e cautela. Certo, l'esito dell'esame ginecologico
era un elemento serio, ma non bastava a escludere che la deflorazione avesse
altre origini, nemmeno esse trascurabili (sentenza, pag. 34 seg.). Sotto questo
profilo la sentenza impugnata non è affetta da alcun arbitrio.
-
Il Procuratore pubblico rimprovera alla Corte di assise una violazione
del diritto federale per avere parzialmente assolto l'imputato dall'accusa di
atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere. Fa
valere che, contrariamente a quanto reputano i primi giudici, __________ va
ritenuta incapace di discernimento anche dopo gli 8 anni, almeno fin quando
si è resa conto di quanto il padre le faceva, attorno agli 11 o 12 anni. Il
reato si sarebbe perciò protratto più a lungo. La doglianza non è fondata. In
DTF 120 IV 194 il Tribunale federale ha stabilito che, ove siano commessi atti
sessuali con fanciulli incapaci di discernimento a causa della loro età,
sussiste concorso ideale tra l'art. 187 e l'art. 191 CP. Nondimeno l'art. 191
CP va applicato con riserbo ove l'incapacità di discernimento sia da mettere in
relazione esclusivamente all'età della vittima (DTF 120 IV 198 consid. c).
Questa Corte ha già avuto modo di stabilire che le assise non avevano ecceduto
il loro potere d'apprezzamento in un caso particolare, in cui avevano
riconosciuto incapace di discernimento un giovane di nove anni. Essa non ha
mancato però di ricordare il rigore imposto dal Tribunale federale nell'applicazione
dell'art. 191 CP (CCRP, sentenza del 3 aprile 2001 in re A., consid. 21b e
21c). In effetti, limitando nella fattispecie l'incapacità di discernimento per
la giovane età di __________ fino agli 8 anni circa, la Corte di assise non ha
violato l'art. 191 CP. Si aggiunga, comunque sia, che la questione ha portata
più teorica che pratica. Quand'anche il reato fosse durato più a lungo, come
assevera il Procuratore pubblico, ciò non significa ancora che la pena a carico
dell'imputato andasse aumentata (sulla latitudine di apprezzamento della prima
Corte v. sopra, consid. 18b).
-
Il Procuratore pubblico lamenta una seconda violazione del diritto
federale nella misura in cui la Corte di assise non ha condannato il ricorrente
(anche) per violazione dell'art. 219 CP (violazione dei doveri di assistenza e
di educazione) in concorso con gli art. 187 e 191 CP. Invocando l'opinione di
Laurent Moreillon (RPS 116/1998
pag. 432 segg.) egli allega – in sintesi – che in caso di ripetuti abusi sessuali
tanto gravi da pregiudicare l'integrità fisica e psichica del bambino, si
giustifica di ravvisare concorso tra gli art. 187, 191 e 219 CP. In ossequio a
DTF 126 IV 136 questa Corte ha avuto modo di precisare nondimeno che l'art. 219
CP è “assorbito” dagli art. 187 e 191 CP; il concorso improprio non rimane in
ogni modo senza effetto, giacché – come ricorda anche il Tribunale federale –
la posizione di genitore dell'autore va presa in considerazione nell'ambito
della commisurazione della pena (CCRP, sentenza del 3 aprile 2001 in re A.,
consid. 22 e sentenza del 29 agosto 2001 in re C., consid.13). Ancora una volta
il ricorso è perciò destinato all'insuccesso.
-
Gli oneri processuali del ricorso presentato dal Procuratore pubblico
seguono la soccombenza dello Stato (art. 15 cpv. 1 CPP), che rifonderà a
__________ il quale per il tramite di un avvocato ha presentato in un allegato
unico osservazioni ad entrambi i ricorsi su quali è stato richiesto di
pronunciarsi, un'indennità complessiva di fr. 1'500.– sia per ripetibili
conseguenti alla reiezione del ricorso del Ministero pubblico, sia - come si
vedrà in appresso (consid. 26) - per ripetibili conseguenti alla reiezione del
ricorso delle parti civili (art. 9 cpv. 6 CPP).
V. Sul
ricorso delle parti civili
-
Anche le parti civili impugnano il proscioglimento dell'imputato
dall'accusa di avere compiuto atti sessuali completi con la figlia __________.
A loro giudizio sono dati sufficienti elementi per desumere che,
effettivamente, __________ ha subìto congiunzioni carnali. Se non che, già a
prima vista il gravame si rivela inammissibile per la sua evidente natura
appellatoria. Invano si cercherebbe nelle allegazioni, per vero, un benché
minimo confronto con le considerazioni e le diffuse spiegazioni date dai primi
giudici nella sentenza, segnatamente per quanto attiene alla valutazione della
fondatezza circa le accuse più gravi formulate da __________. I ricorrenti
argomentano per così dire “a ruota libera”, ripercorrendo a modo loro la
fattispecie e soffermandosi sulle risultanze che consentirebbero di dar
credito alla vittima. Disconoscono però che la cassazione non è una Corte
d'appello munita di pieno potere cognitivo. Essi si esauriscono nel contrapporre
la loro valutazione delle prove a quella della Corte di assise, come se si
trovassero davanti a un nuovo giudice del merito. Ciò è inammissibile. Ai
ricorrenti incombeva di illustrare come, dove e perché i primi giudici
sarebbero incorsi, oltre che in presunti errori di valutazione, in sbagli o
mancanza qualificate che facciano apparire il loro ragionamento non solo
errato, ma indifendibile (art. 288 lett. c CPP). Il ricorso è ben lungi dall'adempiere
simili requisiti. Anziché dipartirsi dagli accertamenti della prima Corte e
spiegare perché essi sarebbero arbitrari, termine al quale l'impugnativa
nemmeno accenna, i ricorrenti percorrono proprie vie, giungendo a conclusioni
diverse grazie alla personale ricostruzione e valutazione dei fatti e delle
prove. Come si è ripetutamente spiegato, ciò non è consentito. Certo, le
condizioni di forma cui soggiace un ricorso per cassazione fondato sul divieto
d'arbitrio non mancano di qualche rigore. Non si può tuttavia transigere al
riguardo ove il gravame sia presentato da un legale professionista, consapevole
dei limiti cui soggiace per legge tale rimedio (CCRP, sentenza del 5 ottobre
2002 in re G.A., consid.9). Rivelandosi il gravame inammissibile per le considerazioni
che precedono, è superfluo esaminare se oltre a __________, anche __________ e
__________ fossero legittimati a impugnare il contestato proscioglimento.
-
__________ si duole del mancato riconoscimento, da parte della Corte di
assise, dell'importo di fr. 10'000.– chiesto per torto morale. Richiamato
l'art. 2 cpv. 2 LAV, egli adduce che, contrariamente a quanto reputano i primi
giudici, sussistono riscontri sufficienti per concludere che anch'egli ha
subito sofferenze e trami dovuti al comportamento del padre, ciò che giustifica
un'indennità per torto morale (art. 49 CO).La prima Corte, pur non escludendo
che __________ fratello delle vittime, possa essere parificato alle vittime
stesse in virtù dell'art. 2 cpv. 2 LAV e possa avere diritto perciò a un
indennizzo (nonostante i rigori della giurisprudenza), ha rinviato il richiedente
al foro civile con l'argomento che nei suoi confronti gli effetti dei reati commessi
dal padre non sono stati minimamente indagati (sentenza, pag. 71). Sulla pertinenza
dell'assunto si può discutere, poiché al giudice di merito che rinvia al foro civile
pretese pecuniarie di vittime lese direttamente nell'integrità fisica, sessuale
e psichica si impone particolare cautela (art. 94 cpv. 3 CPP). D'altro lato
non va trascurato che l'interessato non risulta avere sostanziato la propria
pretesa con i motivi allegati ora nel ricorso. In tali circostanze la decisione
di rinviarlo al foro civile non può dirsi illegittima.
-
Gli oneri processuali del ricorso presentato dalle parti civili seguirebbero
la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP). Vista la delicatezza del caso, anche per
motivi di equità si prescinde però dal riscuotere tasse e spese. Quanto alle
ripetibili, esse andrebbero sopportate dalle parti civili ricorrenti. Avendo
però il Procuratore pubblico chiesto l'accoglimento del loro ricorso, esse
vanno caricate allo Stato. Di ciò si è già tenuto conto nel fissare le
ripetibili al consid. 23 che precede. In questo senso vanno intesi i dispositivi
n. 4 e 6 del presente giudizio per quanto riguarda l'assegnazione di ripetibili
a favore di __________.
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di __________ è respinto.
- Gli
oneri di tale ricorso, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1'500.–
b) spese fr.
100.–
fr.
1'600.–
sono
posti a carico del ricorrente, che rifonderà alle parti civili __________,
__________ e __________ di fr. 1'500.– complessivi per ripetibili.
-
Il
ricorso del Procuratore pubblico è respinto.
-
Gli
oneri di tale ricorso, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1'000.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
1'100.–
sono
posti a carico dello Stato, che rifonderà a __________ la somma di fr. 1'500.–
per ripetibili.
-
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di __________,
__________ e __________ è respinto.
-
Non riscuotono tasse o spese in relazione a tale ricorso, né si
assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
– __________
c/o Penitenziario cantonale, 6904;
– avvocati
dott. __________;
– __________
(per le parti civili);
– Procuratore
pubblico __________;
– Corte
delle assise criminali in;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ministero
pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;
– Direzione
del penitenziario cantonale, 6904.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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