AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2002.45
Data decisione, Autorità:
20.05.2003, CCRP
Incarto n.
17.2002.45
Lugano
20 maggio
2003/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e
Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 4 luglio 2002 presentato da
__________,
(patrocinato dallo
studio legale avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 5 giugno 2002 dal Pretore della giurisdizione di
__________ nei suoi confronti;
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso
per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Il 23 e 24 settembre 2002 si è svolta a __________ la sagra della
vendemmia. Attorno alle ore 2.20 della notte del 24 settembre una pattuglia
della polizia cantonale formata dal sergente __________ e dall'appuntato
__________ è stata sollecitata a intervenire per il danneggiamento di una
vetrina presso l'Ospedale __________ ad opera di alcuni giovani. Poco prima di
giungere sul posto alla pattuglia è stato segnalato che vicino all'autosilo
dell'ospedale era appena avvenuto un altro danneggiamento. I due agenti si sono
quindi recati subito all'autosilo, dove hanno constatato che la barriera
d'ingresso era per terra a pezzi. Nell'autosilo essi hanno poi notato
un'automobile che si accingeva a partire con tre giovani a bordo. Intercettato
il veicolo, essi hanno controllato l'identità degli occupanti, decidendo di
condurre questi ultimi al posto di polizia cantonale di __________ per
accertamenti. Secondo gli agenti, i tre giovani apparivano inequivocabilmente
sotto l'influsso dell'alcol; due di loro, __________ e __________, avrebbero
anche assunto un atteggiamento aggressivo, insultando gli agenti in modo
pesante e opponendo resistenza.
B. Al posto di gendarmeria il detentore della vettura e terzo componente
del gruppo, __________, è risultato avere un tasso alcolemico dell'1.85%. Per
evitare che si mettesse alla guida, gli agenti gli hanno ritirato le chiavi
dell'automobile, la patente e la licenza di circolazione. Preso atto che i tre
giovani respingevano ogni addebito in merito ai danneggiamenti ed esperite
alcune verifiche, gli agenti di polizia hanno deciso di non trattenerli oltre e
di non redigere verbali. Essi li hanno invitati a rincasare e a tornare nel
pomeriggio per ritirare le chiavi del mezzo. A loro richiesta i tre sono poi
stati condotti dagli agenti all'autosilo per prelevare dalla vettura gli
effetti personali.
C. Anziché rincasare, i tre giovani si sono ripresentati nell'atrio
della gendarmeria, esigendo le chiavi dell'automobile. Ottenuta risposta
negativa, __________ e __________ hanno alzato la voce e proferito insulti
all'indirizzo della polizia. Ne è seguita una situazione confusa, sul cui
svolgimento gli agenti e i tre giovani hanno fornito versioni contrastanti.
Secondo questi ultimi, l'aiutante __________ sarebbe giunto nell'atrio con
altri due agenti e avrebbe spinto all'esterno __________ e __________, mentre
__________ sarebbe uscito da solo. __________ e __________ avrebbero però
opposto resistenza, protestando per il trattamento ricevuto, al che gli agenti
avrebbero persistito nel tentativo di spingerli fuori, provocando nuove
reazioni verbali. Una volta all'esterno, l'aiutante __________ avrebbe rifilato
uno o due schiaffi e alcuni calci a __________. __________, dal canto suo,
avrebbe tentato di aiutare l'amico, senza riuscirvi a causa dell'intervento
degli altri due agenti. __________ e __________ si sarebbero infine allontanati
di corsa, inseguiti dall'aiutante __________, che avrebbe raggiunto __________,
costretto a fermarsi per una caduta. __________ lo avrebbe di nuovo malmenato,
percuotendolo con alcuni scapaccioni e con un calcio all'anca. Dopo di che,
__________ sarebbe tornato nell'atrio della gendarmeria in cerca dell'amico
__________; fallito il tentativo, sarebbe uscito e si sarebbe seduto ai
tavolini del prospiciente bar insieme con __________. I due sarebbero però
stati subito raggiunti dal sergente __________ e dall'appuntato __________.
Mentre __________ si è messo all'inseguimento di __________, __________ se la
sarebbe presa con __________, schiaffeggiandolo, facendolo cadere per terra e
colpendolo con alcuni calci. Gli agenti di polizia coinvolti nell'operazione
hanno riferito dal canto loro, ancorché in modo non sempre concordante, di
essersi comportati secondo necessità, negando di avere colpito con calci e
schiaffi uno dei giovani.
D. __________ si è recato il 24 settembre 2000 al pronto soccorso dell'Ospedale
__________, dove gli sono state diagnosticate contusioni e escoriazioni
multiple, oltre alla sospetta perforazione del timpano destro. Il dott.
__________, primario dell'ospedale, ha certificato di averlo visitato il 26
settembre 2000, riscontrando una grossa perforazione fresca, poi operata il 29
settembre successivo. A suo parere, la patologia riscontrata e i sintomi
manifestati dal paziente risultano compatibili con la dinamica dei fatti da
questi descritta. Il 27 ottobre 2002 __________ ha querelato l'aiutante
__________ e un altro agente della polizia cantonale non identificato per
lesioni semplici e vie di fatto.
E. Con decreto di accusa del 31 gennaio 2001 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto __________ autore colpevole di lesioni semplici per avere, il 24
settembre 2000, colpito con schiaffi e intenzionalmente cagionato un danno
fisico a __________, provocandogli la perforazione traumatica della membrana
timpanica destra. Non senza disconoscere che l'accusato ha agito in seguito a
ingiusta provocazione, egli ne ha proposto la condanna a 3 giorni di arresto
sospesi condizionalmente. Statuendo su opposizione di __________, con sentenza
del 5 giugno 2002 il Pretore della giurisdizione di __________ ha confermato
l'imputazione e la proposta di pena contenute nel decreto di accusa.
F. Contro la sentenza appena citata __________ ha introdotto il 5
giugno 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nella motivazione scritta presentata il 4 luglio successivo egli chiede
l'annullamento della sentenza impugnata. Con osservazioni del 31 luglio 2002 il
Procuratore pubblico propone di respingere del ricorso. Identica conclusione
formula la parte civile __________ nelle sue osservazioni del 4 agosto 2002.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
cpv. 1 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di
arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa
tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente
insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto
con gli atti (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 170,
125 I 166 consid. 2a pag. 168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15) o fondato unilateralmente
su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag.
30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta
dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione
dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché
un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove
siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere
annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo
nella motivazione (DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182, 275 consid. 2.1, 125 II
129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a
pag. 211).
-
Secondo il ricorrente la sentenza impugnata è arbitraria perché nel
descrivere la fattispecie il Pretore ha attribuito a __________ una versione
dei fatti diversa da quella esposta nella querela. Egli sottolinea che al
momento di denunciare la polizia questi non aveva preteso di avere avvertito
dolori all'orecchio dopo essere stato – a suo dire – colpito e malmenato
all'esterno del bar, ma si era limitato a lamentare dolori per le percosse a
lui inferte dall'aiutante __________ in seguito al primo inseguimento. La
censura è destinata all'insuccesso. È vero che nella querela __________ non ha
menzionato dolori all'orecchio per il fatto di essere stato ripetutamente colpito
al capo, già dolorante per i manrovesci ricevuti, dall'accusato (act. 1, punto
6), affermando ciò solo in occasione dell'interrogatorio del 1° dicembre 2000
(act. 4, pag. 3). Il Pretore tuttavia non ha mancato di vagliare la questione.
Accertato che vi era stato effettivamente contatto fisico tra i due e che, come
risultava dal certificato medico, già il giorno dei fatti __________ risultava
soffrire di una sospetta perforazione del timpano destro (oltre che di
contusioni ed escoriazioni multiple), egli ha escluso che il danno all'orecchio
si riconducesse al primo scontro di __________ con l'aiutante di polizia
__________. A mente sua, se la lesione si fosse prodotta durante quella
colluttazione, con ogni verosimiglianza la vittima non sarebbe stata più in grado
di correre ancora per centinaia di metri, di cui parte in salita, con
__________ alle calcagna. Sempre secondo il Pretore, non è plausibile nemmeno
che il forte dolore all'orecchio lamentato dalla vittima si ricolleghi al
secondo intervento dello stesso __________, dopo che questi aveva raggiunto il
querelante. Quest'ultimo non ha mai preteso in effetti di avere provato dolore
all'orecchio in quel momento e, se ciò fosse, egli non sarebbe certo tornato al
posto di gendarmeria per ingiuriare gli agenti. Che la fattispecie si sia
svolta in altro modo, ha continuato il Pretore, si deduce anche dalla
descrizione puntuale fatta il 25 aprile 2001 dal querelante nel verbale di confronto
(act. 16), ove ha riferito che quando si è trovato a contatto con il querelato
egli si è protetto il capo con le mani. Anche il certificato medico del dott.
__________, ha concluso il primo giudice, parla di trauma comprensivo del condotto
uditivo, ciò che consente di ritenere come lo schiaffo ricevuto sulla mano che
proteggeva l'orecchio abbia provocato una compressione del condotto uditivo,
causando la lesione del timpano. Ora, il ricorrente non si confronta con tali
considerazioni, né tanto meno spiega perché il Pretore sia trasceso in arbitrio
escludendo che la lesione all'orecchio (non contestata) sia da mettere in
relazione con i due energici interventi dell'aiutante __________ e che la
lesione sia dovuta alle percosse subite da __________ durante il successivo contatto
fisico con lui. Su questo punto il ricorso si dimostra finanche irricevibile
per carenza di motivazione.
-
Il ricorrente assevera che la sentenza impugnata è intrinsicamente
contraddittoria e pertanto arbitraria poiché, dopo avere accertato due contatti
fisici con agenti di polizia (lett. C), ha rilevato che i contatti erano tre,
ossia due con l'aiutante __________ e uno con l'accusato. Egli non trae però
alcuna conclusione dall'argomento, limitandosi a sottolineare una flagrante
contraddizione su un punto rilevante per il giudizio, cioè sul numero delle
occasioni in cui la vittima può avere riportato la lesione del timpano. Egli
non illustra tuttavia per quali ragioni il Pretore avrebbe arbitrariamente
accertato i fatti o valutato arbitrariamente le prove ritenendo, per finire,
che __________ sia stato coinvolto in tre distinti episodi: due scontri con
l'aiutante __________ (lett. B) e uno con l'accusato. Il solo richiamo all'infelice
passaggio figurante nella sentenza impugnata (lett. C), comunque chiarito più
avanti, non è sufficiente per dimostrare arbitrio nel risultato. Ancora una
volta il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile.
-
Secondo il ricorrente la sentenza è arbitraria nella misura in cui
conclude che la lesione al timpano riportata da __________ sia stata provocata
dal suo intervento. A suo parere, nessuno degli argomenti a sostegno di tale
conclusione resisterebbe alla censura di arbitrio e al rispetto del principio in
dubio pro reo. Ora, il precetto in dubio pro reo (sulla nozione di
arbitrio si veda il consid. 1) è il corollario della presunzione di innocenza
garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II.
Esso disciplina sia la valutazione delle prove sia la ripartizione dell'onere
probatorio. Per quanto riguarda l'onere probatorio, esso impone alla pubblica
accusa di provare la colpevolezza dell'imputato e non a quest'ultimo di
dimostrare la propria innocenza. Al proposito la Corte di cassazione e di
revisione penale fruisce – come il Tribunale federale – di libero esame (DTF
127 I 38 consid. 2a pag. 40, 124 IV 86 consid. 2a pag. 87). Per quanto attiene
invece alla valutazione delle prove, il principio in dubio pro reo
significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di
una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione
non arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è
verificata la fattispecie. Il precetto non impone però che l'assunzione delle
prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi teorici sono sempre
possibili; il principio è disatteso quando il giudice penale avrebbe dovuto
nutrire sulla colpevolezza, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove,
dubbi rilevanti e insopprimibili (DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86
consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid. 2d pag. 38). Sotto questo profilo il
principio in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto
dell'arbitrio (DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40).
a) Il
ricorrente rimprovera di nuovo al primo giudice di essere caduto in arbitrio
per avere accertato che __________ avrebbe sempre sostenuto di avere avvertito
dolore all'orecchio dopo essere entrato in contatto con lui all'esterno del
posto di polizia, ribadendo che __________ ha preteso ciò unicamente nel
verbale del 1° dicembre 2000. Già si e visto però che, da sé sola, un'obiezione
del genere è inadatta a sostanziare una critica di arbitrio (consid. 2). Non
giova quindi ripetersi.
b) Stando al ricorrente, il Pretore sarebbe incorso in ulteriore
arbitrio argomentando che, se il timpano si fosse lesionato durante la prima
colluttazione con __________, __________ non sarebbe stato in grado di correre
per centinaia di metri e che, fosse la lesione consecutiva al secondo scontro
con __________, __________ non sarebbe tornato a inveire contro gli agenti. A
suo giudizio il Pretore avrebbe integrato gli estremi dell'arbitrio anche
rilevando che la descrizione degli eventi data dal querelante durante il
confronto del 25 aprile 2001 (ossia quella di essersi protetto l'orecchio con
le mani) trova riscontro nel certificato medico che attesta un trauma
comprensivo del condotto uditivo. Il ricorrente omette di spiegare però in che
consistano i pretesi arbitri. Egli non dimostra, in particolare, la manifesta
insostenibilità della conclusione secondo cui vi sono più indizi a favore del
racconto del querelante (ancorché nella versione successiva alla querela: act.
4 pag. 3), rispetto all'ipotesi – sorretta soltanto da dubbi astratti – che il
danno al timpano si sia potuto verificare durante le concitate fasi precedenti
l'ultimo contatto con lui.
Né
si deve trascurare che la vittima non ha mai preteso di avere avvertito dolore
all'orecchio in seguito agli schiaffi ricevuti dall'aiutante __________. Anzi,
fino al contatto con il ricorrente egli ha mantenuto comportamenti che non
denotano sicuramente quelli di una persona affetta da scompensi fisici. Per di
più, il dott. __________ ha ritenuto la lesione compatibile con la dinamica
descritta dal paziente (sentenza, pag. 20). Credendo alla vittima quando essa
ha affermato, sebbene in sede istruttoria, di avere sentito il dolore solo dopo
essere stata schiaffeggiata dal ricorrente mentre si proteggeva l'orecchio con
la mano, e ritenendo che la compressione del condotto uditivo si sia prodotta
in quella circostanza, il Pretore non ha abusato del proprio potere di
apprezzamento. Nemmeno si può seriamente sostenere (ricorso, pag. 12 lett. c)
che il giudizio di colpevolezza violi il precetto in dubio pro reo. Il
Pretore non ha infatti condannato il ricorrente perché non avrebbe fornito la
prova della propria innocenza né lo ha riconosciuto colpevole quantunque una
valutazione non arbitraria delle risultanze del processo lasciasse rilevanti e
insopprimibili dubbi. Anche sotto questo aspetto il ricorso risulta perciò
privo di consistenza.
- Dato l'esito del giudizio, gli oneri processuali sono posti a carico
del ricorrente (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP), che rifonderà a __________, il
quale ha presentato osservazioni al ricorso per il tramite di un legale,
un'indennità di fr. 500.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
vista sulle spese
anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 700.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
800.–
sono
posti a carico del ricorrente, che rifonderà a __________ fr. 500.– per ripetibili.
- Intimazione
a:
– __________;
– studio
legale avv. __________;
– Ministero
pubblico, in sede;
– __________;
– avv.
__________;
– Comandante
della Polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Ministero pubblico,
SERCO, 6501 Bellinzona;
– Pretura della
giurisdizione di __________.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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