AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2002.55
Data decisione, Autorità:
04.02.2003, CCRP
Incarto n.
17.2002.55
Lugano
4 febbraio
2003/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
G. A. Bernasconi e
Cometta
segretario:
Isotta,
cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 6 settembre 2002 presentato da
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 30 luglio 2002 dalla Corte delle assise criminali in
Lugano nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
- Il giudizio sulle
spese.
Ritenuto
in fatto: A. __________ è stato arrestato il 2 marzo 1994 a Lugano su richiesta delle
autorità italiane. Egli non si è opposto all'estradizione. Anzi, ha deciso di
collaborare con gli inquirenti del suo Paese, diventando ben presto un
collaboratore di giustizia inserito in un cosiddetto “programma di protezione”.
Processato una prima volta a __________ insieme con 16 altri imputati, il 22
maggio 1996 egli si è visto infliggere 12 anni di reclusione e 120 milioni di
lire di multa per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico
nazionale e internazionale di stupefacenti, oltre che per importazione,
detenzione e cessione a terzi di almeno 154 kg di cocaina a elevato grado di
purezza, proveniente direttamente dalla Colombia. La pena è stata confermata in
appello l'8 luglio del 1997 e la Cassazione ha respinto un ricorso introdotto
dal condannato. Nel frattempo il Tribunale di __________, giudicandolo il 30
ottobre 1996 insieme con altri 25 imputati, ha condannato __________ a 2 anni
di reclusione e 20 milioni di lire di multa per avere, nel settembre del 1993,
sempre nel contesto di un'associazione a delinquere dedita al traffico di
stupefacenti, ricevuto il pagamento di una partita di droga, cambiato i
relativi assegni per l'ammontare di complessivi US$ 400'000 e consegnato il
denaro ai fornitori della droga.
B. Con sentenza del 30 luglio 2002 la Corte delle assise criminali in
Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di riciclaggio aggravato di
denaro e violazione aggravata delle legge federale sugli stupefacenti. Essa ha
accertato, in sintesi, che tra il luglio del 1992 e il marzo 1994 l'imputato,
agendo quale membro di un'organizzazione criminale, aveva compiuto a
__________, __________ e altrove atti suscettibili di vanificare l'accertamento
dell'origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali per
complessivi US$ 1'178'756.58 e lire italiane 750'000'000 (che sapeva o doveva
presumere essere provento di un crimine), conseguendo un utile ragguardevole.
Essa ha accertato inoltre che verso fine febbraio o l'inizio marzo del 1994
l'imputato aveva preso in consegna, a __________, 8 kg di cocaina per l'esportazione.
Considerato il lungo tempo trascorso dai fatti, la Corte ha condannato
__________ a 6 mesi di detenzione e a una multa di fr. 20'000.– a valere quale
pena aggiuntiva a quelle pronunciate dal Tribunale di __________ e dal
Tribunale di __________. Ha infine ordinato la confisca di tutti gli averi
sequestrati presso la __________ sui conti correnti n. __________ e __________.
C. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 2 luglio 2002
una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale.
Nei motivi del gravame, presentati il 4 settembre successivo, egli chiede il
dissequestro delle somme di denaro in lire italiane e in marchi tedeschi
depositate sul conto __________ presso la __________. Nelle sue osservazioni
del 12 settembre 2002 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
cpv. 1 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di
arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa
tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente
insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto
con gli atti (DTF 127 I 54 consid. 2b pag. 56, 126 I 168 consid. 3a pag. 170,
125 I 166 consid. 2a pag. 168, 125 II 10 consid. 3a pag. 15, 125 I 166 consid.
2a pag. 168) o fondato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le
altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per
motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza
impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto
preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento
dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio.
Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere
arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 125 II 129
consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168, 124 I 208 consid. 4a pag.
211).
- Il ricorrente rimprovera alla prima Corte di avere violato il
diritto federale applicando alla fattispecie l'art. 59 n. 3 CP entrato in vigore
il 1°agosto 1994 benché i fatti posti alla base della confisca fossero
anteriori alla riforma legislativa, sicuramente meno favorevole rispetto al
diritto previgente.
a) Secondo
l'art. 59 n. 1 CP, che ricalca l'art. 58 n. 1 vCP (la norma in vigore al
momento dei fatti) il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che
costituiscono il prodotto di un reato o che erano destinati a determinare o a
ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla
persona lesa per ristabilirne i diritti. L'art. 59 n. 3 CP (nuovo) prevede
inoltre che il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui
un'organizzazione criminale ha la facoltà di disporre; i valori appartenenti a
una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale (art.
260ter CP) sono presunti rientrare, fino a prova del contrario,
nella facoltà di disporre dell'organizzazione. Ciò sovverte l'onere probatorio
a carico di persone che hanno partecipato o sostenuto organizzazioni criminali
a norma dell'art. 260ter CP, le quali sono chiamate a dimostrare che
loro medesime – e non l'organizzazione – avevano il potere di disporre dei
valori in questione (Trechsel,
Kurzkommentar StGB, 2ª edizione, n. 23 ad art. 59).
b) In concreto la Corte, pur rilevando che l'art. 59 n. 3 CP è entrato
in vigore dopo la commissione del riciclaggio di denaro conseguente al traffico
di droga, ha ugualmente applicato la citata norma, ritenendo che il disposto
abbia solo carattere procedurale e non sostanziale (sentenza, pag. 18 con riferimento
a Schmid, Einziehung,
organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Kommentar, vol. 1, Berna 1998, n. 243
ad art. 59). A suo parere la disposizione si limita a codificare il
ragionamento, legato alla valutazione delle prove, che qualsiasi giudice della
confisca avrebbe già potuto fare lecitamente prima dell'entrata in vigore del
nuovo diritto, almeno in un caso di riciclaggio come quello in esame. In
presenza di canali di cui era comprovato l'uso per far pervenire notevoli somme
di denaro a un'organizzazione criminale – essa ha soggiunto – ben si poteva
considerare, in mancanza di indizi contrari, che tutti quanto era transitato
per quei canali (o vi era rimasto) aveva preminente carattere illecito (sentenza,
pag. 18). Ciò rendeva superfluo, secondo la Corte, porsi problemi di lex
mitior (sentenza, pag. 18).
c) Che
l'art. 59 n. 3 CP sia applicabile anche a fatti antecedenti la sua entrata in
vigore – sempre che ne risultino date le condizioni, con particolare
riferimento all'esistenza di un'organizzazione criminale giusta l'art. 260ter
CP – si deduce in modo chiaro, come ha rilevato la prima Corte, dalla sentenza
emanata il 27 agosto 1996 dal Tribunale federale in re M. (pubblicata in SJ
119/1997 pag. 1), ove l'art. 59 n. 3 CP ha trovato applicazione benché la
confisca avesse per oggetto conti bancari bloccati nel 1990/91 (pag. 5 consid.
4d). Contrariamente a quanto sembra pretendere l'interessato, l'art. 59 n. 3 CP
non è incompatibile con la presunzione di innocenza sgorgante dall'art. 6 par.
2 CEDU (Trechsel, loc. cit. con
riferimenti). Di tale presunzione l'imputato ha comunque potuto beneficiare –
pienamente, se non abbondantemente – nel giudizio sul riciclaggio di denaro
relativo alle lire italiane e ai marchi tedeschi, dalla cui accusa è stato
prosciolto per non essere riuscito il Procuratore pubblico, cui incombeva
questa volta l'onere della prova (a differenza del caso previsto dall'art. 59 n.
3 CP) a dimostrare la natura illecita delle somme confluite sul conto
__________ (sentenza, pag. 10 a 13). Su questo punto il ricorso è destinato
pertanto all'insuccesso.
-
Stando al ricorrente, la prima Corte sarebbe caduta in arbitrio
nella valutazione degli elementi da lui forniti per dimostrare l'avvenuta
restituzione delle somme in lire italiane e in marchi tedeschi confluiti sul
conto __________. Se non che, nella motivazione della censura egli perde di
vista il potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale
chiamata a sindacare un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio. La Corte di
assise ha spiegato diffusamente (sentenza, consid. 19.1 a 19.4), dopo avere
accertato che l'imputato aveva appartenuto a un'organizzazione criminale nel
senso dell'art. 260ter CP (sentenza, pag. 19 con riferimento a SJ
1997 pag. 1 segg.), perché costui non era riuscito a provare che quanto
risultava depositato in lire e in marchi sul conto bancario era sottratto al
potere di disporre dell'organizzazione e che si trattava invece di denaro suo,
di provenienza lecita (come esige la dottrina: Trechsel, loc. cit.). Anziché illustrare dove risiederebbe il
preteso arbitrio e perché ne ricorrano gli estremi, il ricorrente si limita a
ribadire il proprio punto di vista con argomentazioni e ragionamenti di chiara
natura appellatoria. In particolare, egli insiste nel contrapporre la propria
versione dei fatti e i propri apprezzamenti a quelli della prima Corte con una
serie di considerazioni e di deduzioni alternative, come se la Corte di
cassazione e di revisione penale fosse un'autorità di appello abilitata a
rivedere liberamente anche gli accertamenti di fatti e la valutazione delle
prove. Così formulato, il ricorso non adempie lontanamente i requisiti di un
ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. A tale riguardo deve
perciò essere dichiarato inammissibile.
-
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9
cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
vista sulle spese
anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
1'000.–
sono
posti a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
– __________,
c/o avv. __________;
– avv.
__________, c/o avv. __________;
– Procuratore
pubblico avv. __________;
– Corte
delle assise criminali in Mendrisio;
– Comando
della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Ministero pubblico,
SERCO, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Ufficio giuridico
della circolazione, 6528 Camorino;
– Ufficio cantonale
degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Ministero pubblico
della Confederazione, 3003 Berna;
– Ufficio
centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la
comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster