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Numero d'incarto:
30.1998.230
Data decisione, Autorità:
01.02.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
30.1998.00230
BS/tf
Lugano
1°
febbraio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 22 novembre 1998 di
__________ __________, ____________________,
contro
la decisione del __________ emanata da
Cassa cant. di compensazione, ____________________
__________,
in materia di contributi AVS
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 28 ottobre
1998 la Cassa cantonale di compensazione ha fissato i contributi personali
AVS/AI/IPG dovuti da __________ __________, per la sua attività lucrativa
indipendente, nel biennio 1996/1997 sulla base di un reddito aziendale di fr.
25'000.--, aumentato della media dei contributi dovuti nel periodo di computo
(fr. 1'011.--), dedotti fr. 1'630.--, corrispondenti all'interesse del 5,5% sul
capitale investito di fr. 30'000.--. I contributi sono stati fissati in base
alla tassazione IFD 1995/96.
1.2. Contro la decisione
amministrativa è tempestivamente insorto l’assicurato rilevando quanto segue:
"
- il reddito medio conseguito negli
anni 1993/94 ammonta,
fiscalmente, a Fr. 25'000.--. In
questo reddito netto sono comprese entrate già sottoposte a contributi AVS come
specificato in calce ai resoconti 1993 e 1994 (allegati) e come comprovato dai
certificati di salario (pure allegati)
Per il 1993 il reddito lordo
colpito da AVS ammonta a Fr. 29'000.-- per il 1994 a Fr. 17291.--.
Vi sarei grato di voler correggere la decisione in
questione, poiché essa comprende una doppia imposizione ai fini dell'AVS."
1.3. Mediante risposta dell'8
febbraio 1999 la Cassa propone di respingere il gravame osservando in
particolare che:
" 4. Il
competente ufficio di tassazione ha confermato che i dati
comunicati alla Cassa sono
esatti e che la tassazione è definitiva. Per contro, la Cassa è perplessa della
risposta ricevuta dall'Autorità fiscale di __________, poiché è in possesso
della documentazione che il ricorrente negli anni di guadagno 1993-94 ha
conseguito una media di salari pari a fr. 48'145.50. Per questo motivo trova
inspiegabile un reddito aziendale complessivo di fr. 25'000.-- (doc. 2).
-
Al
reddito aziendale sono aggiunti la media dei contributi dovuti negli anni di
computo 1993/94 (media fr. 1'011.--), come previsto dall'art. 9, lett. d, LAVS.
-
Alla
luce di questa mancata dichiarazione di stipendi all'Ufficio di tassazione, se
questo Tribunale accoglie le risultanze fiscali, la Cassa non può che proporre
l'esonero contributivo per gli anni 1996 e 1997, dell'attività indipendente,
siccome con la deduzione dei salari già sottoposti ai contributi paritetici, il
reddito aziendale diventa pari a zero (doc. 3)."
1.4. Il
TCA ha richiamato dall'UT di __________ l'incarto fiscale del ricorrente
relativo alla tassazione 1995/96, ricevuto il 22 novembre 1999.
Il 25 novembre 1999 il TCA ha chiesto al ricorrente delle informazione e della
documentazione (doc.X ). Dopo aver chiesto una proroga, il 5 dicembre 1999 il
ricorrente ha inviato quanto richiesto (doc. XII) e la Cassa ha in seguito
preso posizione (doc. XIV).
Il 10 dicembre 1999 (doc.
XV) lo scrivente Tribunale ha nuovamente chiesto delle informazioni
complementari, alle quali il ricorrente ha dato seguito il 6 gennaio 2000 (doc.
XVI). Anche in questo caso la Cassa ha preso posizione in merito (doc. XVIII).
in diritto
In ordine
2.1. Considerato che la presente
vertenza non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove), il
TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art.
2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. In applicazione dell'art. 4
cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa
sono calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività
lucrativa dipendente e indipendente, sia essa esercitata professionalmente o a
titolo occasionale.
Se una persona svolge
contemporaneamente sia un'attività salariata, sia un'attività indipendente, pagherà
il contributo AVS da una parte sul salario conseguito e dall'altra sul reddito
dell'attività lucrativa indipendente, anche se quest'ultima è svolta a titolo
accessorio.
Le disposizioni di
esecuzione della LAVS distinguono due procedure di calcolo dei contributi per
gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e quella straordinaria
(art. 24 seg. OAVS).
2.3. Nella procedura ordinaria, il
contributo annuo AVS è calcolato sul reddito medio conseguito in un periodo di
due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione,
che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo di computo, il quale
coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS).
Ciò permette alle casse di
compensazione di non dover determinare loro stesse il reddito ed il capitale
aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede fiscale.
Infatti, a mente dell'art.
23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono il reddito
determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta
federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio investito
nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale,
cresciuta in giudicato e adattata alle disposizioni dell'imposta federale
diretta.
Le indicazioni fornite
dall'autorità fiscale sono vincolanti per la cassa di compensazione, e, in
generale, anche per l'autorità giudicante in via di ricorso (art. 23 cpv. 4
OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere, le comunicazioni delle
autorità fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe alle casse di
compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione. Circostanza questa
che non é compatibile con la volontà del legislatore (RCC 1992 pag. 35).
2.4. Per giurisprudenza costante
del TFA ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le casse di
compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e
il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione
fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giusdicente non può
scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa
contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili,
oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma
decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una
tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta
alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve
intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato esercitante
un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel
procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni
sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC
1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985
pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF
106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).
Il Tribunale federale
delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è
vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali
solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni
relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa
disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).
2.5. Poiché nella fattispecie é
applicabile la procedura ordinaria degli art. 22 e 23 OAVS, per il calcolo dei
contributi del biennio 1996/1997 è determinante il reddito conseguito dal
ricorrente negli anni 1993 e 1994, tassato nel biennio fiscale 1995/96.
Giusta l'art. 27 cpv. 1
OAVS per tutte le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente le
Casse di compensazione domandano alla competente autorità fiscale le indicazioni
necessarie al calcolo dei contributi.
Dalla comunicazione 14
ottobre 1998 dell'UT di __________ si evince che il reddito aziendale
conseguito dal ricorrente nel biennio 1993 /1994, tassato in quello successivo
(1995/96), ammonta a fr. 25’000.--, ritenuto un capitale investito nell'azienda
di fr. 30'000.-- (doc. 1).
Il 22 luglio 1998 il
citato Ufficio di tassazione ha confermato i menzionati dati, osservando
tuttavia che
" il
contribuente quali entrate ha diversi emolumenti, alcuni dei quali sono già
assoggettati all'AVS (in pratica si tratta di certificati di salario).
Da queste entrate deduce tutta una serie di spese generali che riducono l'utile.
Il medesimo problema si è posto per il 1997/98, ove pende reclamo."
(doc. 2).
Come riportato al
considerando precedente, le comunicazioni fiscali hanno carattere vincolante
(art. 23 cpv. 4 OAVS), eccenzion fatta quando si tratta della qualificazione
giuridica del reddito, come è il caso in esame.
Difatti, come si vedrà in
seguito, nel "reddito aziendale " sono stati inclusi dei redditi da
attività lucrativa dipendente già soggetti alla deduzione dei contributi
paritetici.
Nel resoconto allegato al
ricorso (doc. A2) l'assicurato, di professione cineasta, ha dichiarato nel 1993
delle entrate di fr. 79'806,85 più fr. 269,65 di IPG per complessivi fr.
80'076,50 dai quali ha dedotto fr. 28'500.-- di debitori del 1992. Dal saldo di
fr. 51'576,50 egli ha infine detratto le uscite di fr. 28'754.-- per giungere
ad un utile di fr. 22'822,05.
Per il 1994, partendo da
fr. 50'788,80 di entrate egli ha dichiarato un utile di fr. 24'286,60 (doc.
A2).
L'UT di __________ non ha tuttavia riconosciuto la media annua di fr.
23'662.--, imponendo così un reddito medio aziendale di fr. 25'000.--.
Ora, dalla lista
dettagliata degli emolumenti allestita dal ricorrente il 6 gennaio 2000 (doc.
XVI) risultano inclusi dei redditi soggetti ai contributi paritetici. In particolare
si tratta dei proventi percepiti dall'Associazione __________, dall'Ufficio
federale della cultura, dalla __________ ed indennità perdita di guadagno (cfr.
relativi certificati di salario doc. A3-7).
Fiscalmente dunque egli è
stato imposto con un reddito aziendale comprendente anche dei redditi da
salario.
Inoltre, con lettera del 5 dicembre 1999 il ricorrente ha dichiarato che
principalmente negli anni in questione le occupazioni lucrative
"indipendenti" sono state limitate rispetto a quelle esercitate da
salariato. I proventi da indipendente sono principalmente costituiti dai premi
cinematografici, diritti d'autore per proiezioni di suoi film, indennità per
conferenze tenute che rappresentano la minor parte del rendiconto (cfr. doc.
XII).
Ritenuto che le spese
dichiarate sono maggiori di quanto percepito è dunque corretto imporre a
__________ __________ il contributo personale AVS/AI/IPG (art. 8 cpv. 2 LAVS,
art. 3 LAI e art. 27 cpv. 2 LIPG) di complessivi fr. 390.-- all'anno.
In tal senso la decisione é da modificare.
Da ultimo, al fine di
evitare ulteriori contestazioni, sarebbe opportuno che il ricorrente nel suo
resoconto al fisco non includa i redditi da salariato ma li scinda da quelli
che percepisce quale indipendente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto.
§ A __________ __________
è imposto nel biennio 1996/97 il contributo
minimo di legge.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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