AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.1998.239
Data decisione, Autorità:
04.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1998.00239
BS/sc
Lugano
4 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 dicembre 1998
di
__________ __________, ____________________,
contro
la decisione del __________ emanata da
Cassa AVS __________, ____________________,
in materia di rendite AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 14 ottobre 1998 la Cassa AVS __________ ha posto __________
__________, classe 1933, al beneficio di una rendita semplice di vecchiaia di
fr. 1’691.-- al mese e una rendita completiva per la moglie di fr. 507.--
mensili, con decorrenza dal 1° dicembre 1998.
Le
prestazioni assicurative sono state determinate sulla base di un reddito annuo
medio dell’assicurato di fr. 69’252.-- ed un periodo di contribuzione di 37 anni
e 10 mesi di contribuzione, corrispondente alla scala di rendita 38.
1.2. Con lettera
del 12 novembre 1998 __________ __________ ha chiesto alla Cassa di riesaminare
il calcolo in quanto avrebbe versato i contributi dal 1959 al 1998 compresi.
Il 3 dicembre
1998 l’assicurato ha scritto al TCA quanto segue:
"
(...) in data 12.11 u.s. ho chiesto spiegazioni
alla cassa summenzionata in merito alla rendita assegnatami.
Solo
ora mi sono accorto di aver inoltrato la mia richiesta all’indirizzo sbagliato;
mi rivolgo quindi a voi sottoponendovi le stesse domande:
-
rendita
di vecchiaia, dai miei calcoli potrebbe esserci un errore (a vostra
richiesta posso farvi pervenire tutti i resoconti delle singole casse);
-
durata
contributiva, da quando mi risulta i contributi sono stati versati a
partire dal 1959 fino al 1998 compresi (in totale 39 anni di
contributi)." (Doc. I)
1.3. Mediante
risposta del 28 gennaio 1999 la Cassa propone la reiezione del gravame,
rilevando in particolare che:
"
(...) Con disposizione del 14.10.1998 è stata
assegnata la rendita di vecchiaia all'assicurato in seguito al raggiungimento
dell'età pensionabile. Bisogna, tuttavia tener presente che il signor
__________, negli anni dal 1959 al 1963, è stato in Svizzera in qualità di stagionale
con soggiorno parziale. La sua entrata definitiva è avvenuta il 16 gennaio
1964." (..)" (Doc. V)
1.4. Il 20 luglio
1999 il TCA ha chiesto al ricorrente di produrre della documentazione, il quale
è rimasto silente.
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza ( ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel
merito
2.2. A norma
dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che
hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni.
Possono
pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi
diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di
accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art.
29 cpv. 1 LAVS).
A seconda
che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure
che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha
diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b
LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita
completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).
Il
calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione,
dai redditi dell’attività di lucrativa nonché dagli accrediti per compiti
educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente
diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età
conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso
numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.
29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
-
una
persona ha pagato i contributi (lett. a);
-
il suo
coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato
almeno
il doppio del contributo minimo (lett. b);
- possono
essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza (lett. c).
Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato
(art. 29 quater LAVS).
Esso si
compone:
-
dei
redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
-
degli
accrediti per compiti educativi (lett. b);
-
degli
accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma
dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore
di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il
reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa
rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per
il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il reddito
annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non corrisponde
dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve
unicamente a fissare la corrispondente rendita.
2.3. Sono presi
in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui
quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di
contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come
reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se:
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
- una
persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia
(lett.
b);
- il
matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia
sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi
conseguiti:
-
tra il
1° gennaio che segue il compimento e il 31 dicembre che procede
l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per
primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv.
4 lett. a LAVS) e
-
i
periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS,
con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett.
b LAVS).
Secondo
l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti
educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitano
l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi
cfr. art. 52e e f OAVS). Ad una coppia di coniugi non sono accordati due
accrediti cumulativi.
Generalmente
l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.
5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e
cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio ( marg. 5320
DR).
Tuttavia
nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è
riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare
dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia
annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies
cpv. 2 LAVS).
L’accredito
assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è
tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
Infine,
secondo art. 29 septies cpv. 1 LAVS, hanno diritto ad un accredito per
compiti assistenziali gli assicurati che hanno assistito parenti di linea
ascendente o discendente nonché fratelli e sorelle i quali presentavano una
grande invalidità almeno di grado medio e beneficiavano di una corrispondente
indennità AVS/AI e che vivevano nella stessa economia domestica. Sono
parificati ai parenti i coniugi, i suoceri e figliastri. Tuttavia gli assicurati
devono far valere tale diritto ogni anno e per iscritto.
Anche
tale accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia
annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 septies
cpv. 4 LAVS) e viene ripartito per metà tra i coniugi che ne hanno diritto
(art. 29 septies cpv. 6 LAVS).
Nei
periodi nei quali sussiste contemporaneamente il diritto all’accredito per
compiti educativi non possono essere assegnati accrediti per compiti
assistenziali (art. 29 septies cpv. 2 LAVS).
2.4. Nel caso che
ci occupa, il ricorrente ritiene di aver contribuito ininterrottamente dal 1959
al 1998 incluso.
a) Innanzitutto
va ricordato che per il calcolo della rendita di vecchiaia devono essere presi
in considerazione gli anni di contribuzione tra il 1° gennaio successivo
all’anno in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che
precede l’insorgere dell’età conferente il diritto alla prestazione
assicurativa.
Nel caso
che ci occupa, pertanto, il periodo di contribuzione di __________ __________
(classe 1933) va dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1997.
Dall’esame
dei conti individuali del ricorrente, dove sono registrati i redditi da
attività lucrativa per i quali sono stati pagati i contributi AVS (art. 30ter
LAVS e art. 140 ss. OAVS), si evince che egli ha tuttavia iniziato a
contribuire all’AVS dal 1959 (doc. A2). In precedenza l’assicurato, di
cittadinanza italiana, aveva il domicilio in Italia, senza esercitare
un’attività lucrativa in Svizzera e quindi non è stato assoggettato all’AVS.
Infatti, ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 lett. a e b LAVS sono obbligati a versare
i contributi le persone fisiche domiciliate in Svizzero o che esercitano
un’attività lucrativa nel nostro paese.
Pertanto
egli presenta una lacuna contributiva di cinque anni (1954 - 1958).
Dal 1959
al 1963 il ricorrente ha lavorato in Svizzera in qualità di stagionale, per cui
è stato assoggettato all’AVS solo durante il periodo lavorativo . Non è stato
quindi assicurato nei periodi in cui ha risieduto all’estero, per cui
giocoforza vi sono altre lacune contributive.
Dal 16
gennaio 1964 egli è titolare di un permesso di domicilio e da quell’anno fino
all’età pensionabile l’assicurato risulta avere un periodo di contribuzione
ininterrotto.
b) Dal conto
individuale dell’assicurato (doc. A2) si evince che fino al 1968 sono stati
registrati i redditi, ma non il periodo di contribuzione.
Questa
omissione è dovuta dalla circostanza che solo dal 1° gennaio 1969 per i
lavoratori stranieri le casse di compensazione hanno l’obbligo di iscrivere nel
conto individuale anche il periodo di contribuzione in mesi, questo obbligo è
stato poi esteso a tutti i lavoratori a partire dal 1.01.1979 (cfr. DTF 107 V
14 consid. 3a).
Ora,
secondo l’art. 50a cpv. 1 OAVS la cassa di compensazione può ricorrere ad una
procedura semplificata per determinare la durata di contribuzione delle persone
che hanno esercitato un’attività lucrativa in Svizzera tra il 1948 e il 1968
pur essendo domiciliate all’estero secondo il diritto civile e i cui periodi di
contribuzione corrispondente a questi anni di attività non possono essere
ricostruiti esattamente. Questa procedura consiste nel determinare la durata di
contribuzione sulla base delle “Tavole per la determinazione della presumibile
durata di contribuzione per gli anni 1948 -1968 “ edite dall’Ufficio federale
delle assicurazione sociali (UFAS) che sono vincolanti per le casse di
compensazione (art. 50a cpv. 2 OAVS).
In questi
casi l’impiego di queste tavole è obbligatorio, eccetto quando la durata
dell’attività lucrativa (rispettivamente contribuzione) può essere stabilita
chiaramente sulla base di certificati di lavoro, conteggi salariali o altri
documenti analoghi del datore di lavoro (RCC 1982 pag. 359, cfr. DTF 107 V 15
consid. 3b).
Nella
fattispecie in esame, in applicazione delle citate tavole, la Cassa ha dunque
determinato per il 1959 otto mesi di contribuzione; per il 1960 nove mesi; per
il 1961 dieci mesi; per il 1962 nove mesi e per il 1963 undici mesi.
Complessivamente l’amministrazione ha computato 47 mesi (3 anni e 11 mesi).
Con
scritto del 20 luglio 1999 il TCA ha chiesto a __________ __________ di
produrre, se in suo possesso, i certificati di salari o simili dichiarazioni
atti a comprovare un periodo di attività lucrativa maggiore di quello computato
dalla Cassa. Il ricorrente non ha tuttavia dato riscontro.
Non
potendo dunque provare un periodo di contribuzione diverso da quello
determinato secondo le succitate tavole dell’UFAS, il calcolo della Cassa deve
essere confermato.
Infine
deve essere aggiunto il periodo di contribuzione ininterrotto a decorrere dal
1964, anno in cui il ricorrente ha ottenuto il permesso di domicilio.
Complessivamente
l’assicurato ha contribuito all’AVS per 37 anni e 10 mesi.
Rispetto
ai 44 anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età,
__________ __________ presenta dunque un periodo di contribuzione incompleto,
ciò che comporta l’assegnazione di una rendita parziale.
d) Secondo
l’art. 52 c OAVS, il periodo di contribuzione tra il 31 dicembre precedente
l’insorgere dell’evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita
possono essere computati per colmare le lacune di contribuzione. I redditi
provenienti da un’attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono
tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita.
Nell’evenienza
concreta questo significa che i contributi versati nel 1998 (11 mesi) devono
essere presi in considerazione per colmare le lacune dell’assicurato.
Dagli
atti risulta che la Cassa ha proceduto a tale correzione (doc. A2), ciò che ha
permesso di riconoscere al ricorrente la scala di rendita 38, anziché la
37.
Va
comunque precisato che, conformemente alla citata disposizione, i redditi del 1998
non possono essere presi in considerazione per il computo del reddito anno
medio.
2.5. Il reddito
annuo medio è determinato dai redditi da attività lucrativa sui quali
l’assicurato ha versato i contributi dal 1° gennaio 1954 (1° gennaio
susseguente il 20.mo anno di età del ricorrente) al 31 dicembre 1997 (31
dicembre precedente l’anno in cui è sorto il diritto alla rendita), ai quali
sono aggiunti eventuali compiti educativi; il tutto deve essere poi diviso per
gli anni di contribuzione effettiva.
Ai sensi
dell’art. 29 quinquies cpv. 3 lett. a LAVS (cfr. consid. 2.3) i redditi che i
coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio sono ripartiti
per metà solo se entrambi i coniugi hanno diritto ad una rendita.
Visto che
la moglie del ricorrente, nata il 1940, non percepisce ancora una rendita di
vecchiaia, l’amministrazione non ha dovuto procedere ad un riparto dei redditi
coniugali.
La Cassa
ha dunque sommato tutti i redditi da attività lucrativa iscritti nel conto
individuale dall’assicurato relativo al succitato periodo di contribuzione,
giungendo così all’importo di
fr.
1’390’680.-
Va ricordato che la somma dei redditi da attività lucrativa deve essere
rivalutata in funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite
all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. art.
30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio
federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo
esposte all’art. 51 bis OAVS. Da sapere, comunque, che il fattore di
rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo
medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30bis LAVS, art.
51 OAVS) e che varia a seconda l’anno in cui risale la prima registrazione nel
conto individuale determinante per la rendita.
Nel caso
che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale
dell’assicurato è avvenuta nel 1959, per cui, dalle citate tavole, edizione
1998, il fattore di rivalutazione risulta essere il 1,636.
Ne
discende che i redditi da attività lucrativa rivalutati ammontano a fr.
2’275’172,48 (1’390’680.-- x 1,636).
Tale
importo deve essere poi diviso per 37 anni e 10 mesi di contribuzione effettiva
per ottenere un reddito anno medio (RAM) di fr. 60’136.--.
__________ ha avuto dal suo matrimonio due figli e quindi la Cassa gli ha
riconosciuto degli accrediti per compiti educativi, ciò che ha fatto lievitare
il reddito medio a fr. 69’252.-Con un RAM di fr. 69’252.-- ed una scala
di rendita 38, la prestazione assicurativa da erogare al ricorrente, in
applicazione delle citate tavole dell’UFAS, corrisponde a
fr. 1’691.--
mensili, con una rendita completiva per la moglie di fr. 507.-- mensili (30%
della rendita del marito).
Nel caso
di specie, dopo attento esame degli atti all'incarto, questo TCA non può che
confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa.
Gli
elementi in possesso di questa autorità giudicante non permettono di pervenire
a conclusioni diverse da quelle racchiuse nella decisione impugnata.
Pertanto
la rendita assegnata dall'autorità amministrativa con la risoluzione contestata
è esatta e merita conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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