AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.1999.104
Data decisione, Autorità:
22.03.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00104
32.1999.00084
BS/sc
Lugano
22 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 luglio 1999 di
__________ __________, ____________________,
contro
la decisione del __________emanata da
Cassa cant. di compensazione, __________,
in materia di contributi AVS
e
sul ricorso del 16 luglio 1999 di
__________ __________, ____________________,
contro
la decisione del __________
__________emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, __________,
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. A partire
dal 1° luglio 1981 __________ __________ (classe 1941) beneficia di una mezza
rendita d'invalidità al mese, determinata sulla base di una scala (massima) di
rendita 44 (cfr. decisione definitiva del 12 dicembre 1983).
Al 1° gennaio 1999 la prestazione assicurativa ammontava a
fr. 568.--, con un reddito annuo medio di fr. 18'090.-- (cfr. comunicazione
aumento della rendita nell'incarto della Cassa).
A seguito del raggiungimento dell’età pensionabile del marito __________
__________ (classe 1934) la Cassa cantonale di compensazione ha assegnato a
quest'ultimo una rendita semplice di vecchiaia di fr. 1'389.-- mensili, con
effetto dal 1° luglio 1999, determinata su un reddito annuo medio di fr.
42'210.-- ed un periodo di contribuzione di 37 anni e 11 mesi, corrispondente
alla scala di rendita 38.
Contestualmente, l'Ufficio assicurazione invalidità ha aumentato la mezza
rendita di __________ __________ a fr. 869.--(scala di rendita 44, reddito
annuo medio fr. 51'858.--).
1.2. Contro le
decisioni amministrative sono tempestivamente insorti i coniugi __________,
postulando l'erogazione di prestazioni assicurative maggiori.
__________ __________ contesta il calcolo della sua rendita, rilevando che:
"
(…)
Sono d'accordo sulla durata annua
contributiva, calcolata sulla base di 38 anni anche se realmente, il periodo
totale di contribuzione ammonterebbe a 38 anni e 5 mesi.
La mia contestazione si fonda sul reddito
annuo medio determinante indicato in fr. 42'210.-- annui. A mio modesto parere,
tale importo è molto basso rispetto a quanto da me realmente guadagnato,
durante la mia attività lavorativa.
Sono perfettamente a conoscenza che con
l'entrata in vigore della decima revisione dell'AVS, è subentrato lo splitting
per le persone coniugate. Questa innovazione, comporta nel mio caso, una
riduzione della rendita sino a quando mia moglie, non raggiungerà l'età
pensione (nel febbraio del 20004)." (Doc. I, inc. __________)
Le
motivazioni di __________ sono invece del seguente tenore:
"
(…) L'importo della mia rendita mensile,
calcolato con effetto al 1° luglio 1999, ammonta a fr. 869.-- e la rendita
mensile di mio marito è di fr. 1'389.--.
L'incongruenza da me riscontrata, sta nel
calcolo applicato dall'ufficio invalidità, poiché realmente, avrebbero dovuto
aumentare la mia vecchia rendita d'invalidità del 30% calcolato sulla rendita
AVS di mio marito cioè fr. 416.70 anziché fr. 301.--." (Doc. I, inc.
32.99.84)
1.3. Mediante
risposta del 2 settembre 1999 la Cassa cantonale di compensazione (competente
anche per la determinazione delle rendite AI) propone di respingere i gravami
osservando che:
"
(…) Nella fattispecie la Cassa ha proceduto al
calcolo della rendita per il marito sulla base degli anni di contribuzione per
il periodo 27 febbraio 1961 (entrata in CH) - 31 dicembre 1998 e per la moglie
per il periodo 1° gennaio 1962 - 31 dicembre 1980 (anno che precede il suo
evento assicurato).
Risulta pertanto un periodo contributivo di
37 anni e 11 mesi per il marito e un periodo di 19 anni per la moglie (diritto
a rendita AI dal 1° luglio 1981) come per gli assicurati della sua classe
d'età.
Ciò consente di applicare al signor
__________ la scala delle rendite 38 e di riconoscergli la rendita di vecchiaia
di fr. 1'389.-- mensili (RAM di fr. 42'210.--) e alla moglie la scala massima
ossia la 44 RAM di fr. 51'858.-- per una mezza rendita d'invalidità mensile di
fr. 869.--. (…)" (Doc. III, inc. 30.99.104)
1.4. Con
osservazioni del 10 settembre 1999 alla risposta di causa, i ricorrenti hanno
ribadito le loro richieste, in particolare __________ __________ postula
l'erogazione della rendita completiva AVS in aggiunta a quella dell'AI.
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti
al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D.C.).
Nel
merito
2.2. A partire
dal 1° gennaio 1997 è entrata in vigore la decima revisione dell’AVS.
A norma
dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che
hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni.
Tuttavia
l’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001 (quattro
anni dall’entrata in vigore della revisione legislativa), a 64 anni nel 2005
(otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla
10.a revisione della LAVS). Ciò significa che l’aumento graduale dell’età
pensionabile non riguarda le donne nate nel 1938 o prima.
Possono
pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi
diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di
accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art.
29 cpv. 1 LAVS).
A seconda
che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure
che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha
diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b
LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita
completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).
Il
calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione,
dai redditi dell’attività di lucrativa nonché dagli accrediti per compiti
educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente
diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età conferente
il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso
numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.
29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
-
una
persona ha pagato i contributi (lett. a);
-
il suo
coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato
almeno
il doppio del contributo minimo (lett. b);
- possono
essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza
(lett.
c).
Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato
(art. 29 quater LAVS).
Esso si
compone:
-
dei
redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
-
degli
accrediti per compiti educativi (lett. b);
-
degli
accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma
dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore
di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il
reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa
rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per
il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il
reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non
corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito
dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
2.3. Sono presi
in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui
quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di
contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come
reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se:
-
entrambi
i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
-
una
persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett.
b);
-
il
matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia
sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi
conseguiti:
tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che
procede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per
primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS,
con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b
LAVS).
Secondo
l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti
educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitano
l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi
cfr. art. 52e e f OAVS). Ad una coppia di coniugi non sono accordati due
accrediti cumulativi.
Generalmente
l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.
5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e
cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio ( marg. 5320
DR).
Tuttavia
nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è
riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare
dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia
annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies
cpv. 2 LAVS).
L’accredito
assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è
tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
Infine,
secondo art. 29 septies cpv. 1 LAVS, hanno diritto ad un accredito per
compiti assistenziali gli assicurati che hanno assistito parenti di linea
ascendente o discendente nonché fratelli e sorelle i quali presentavano una
grande invalidità almeno di grado medio e beneficiavano di una corrispondente
indennità AVS/AI e che vivevano nella stessa economia domestica. Sono
parificati ai parenti i coniugi, i suoceri e figliastri. Tuttavia gli
assicurati devono far valere tale diritto ogni anno e per iscritto.
Anche
tale accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia
annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 septies
cpv. 4 LAVS) e viene ripartito per metà tra i coniugi che ne hanno diritto
(art. 29 septies cpv. 6 LAVS).
Nei
periodi nei quali sussiste contemporaneamente il diritto all’accredito per
compiti educativi non possono essere assegnati accrediti per compiti
assistenziali (art. 29 septies cpv. 2 LAVS).
2.4. La rendita
mensile di vecchiaia, secondo l’art. 34 cpv. 1 LAVS, si compone di una frazione
dell’importo minimo della rendita di vecchiaia (parte fissa della rendita) e di
una frazione del reddito annuo medio determinante (parte variabile della
rendita).
Dal 1° gennaio 1999 l'importo minimo della rendita completa di vecchiaia ammonta
a fr. 1'005.- (art. 1 Ordinanza 99 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi
e dei salari nell'AVS/AI).
L'importo
massimo della rendita di vecchiaia corrisponde al doppio dell'importo minimo
(art. 34 cpv. 3 LAVS).
L'importo
minimo é pagato fino a un reddito annuo medio determinante uguale a dodici
volte il suo ammontare e l'importo massimo a partire da un reddito annuo medio
determinante uguale o superiore a settantadue volte l'importo minimo (art. 34
cpv. 4 LAVS).
2.5. Le nuove
disposizioni si applicano parimenti alle correnti rendite semplici di vecchiaia
di persone il cui coniuge ha diritto ad una rendita di vecchiaia dopo il 31
dicembre 1996 o il cui matrimonio è stato sciolto dopo questa data (lett. c
cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10.a revisione della LAVS).
Il nuovo
calcolo della rendita in corso deve essere effettuato risalendo al momento
dell’evento del 1° caso assicurato. La rendita sarà in seguito adattata a
seconda degli aumenti intervenuti in quel periodo (marg. 2005 della Circolare
II concernente il calcolo delle rendite in casi di mutazioni e successioni,
edite dall’UFAS).
2.6. Nella
fattispecie in esame __________ __________ (nata nel 1941) dal 1981
percepisce una mezza rendita di vecchiaia.
A seguito
del riconoscimento a suo marito di una prestazione assicurativa dell' AVS, la
rendita AI deve essere nuovamente calcolata in base alle disposizioni di legge
(cfr. consid. 2.2.s).
Di conseguenza la rendita della ricorrente deve essere calcolata secondo il
nuovo diritto, rapportandosi al 1981, momento in cui è stata riconosciuta
l'invalidità.
L’importo della rendita dell'assicurata deve essere in seguito adeguato al
1999, anno in cui suo marito ha compiuto 65 anni (2° caso assicurato).
Come si
vedrà, nel nuovo calcolo della rendita di __________ __________ è stato
aggiunto il riparto dei redditi coniugali e gli accrediti per compiti
educativi, ciò che ha fatto aumentare la rendita AI. Invariata è pertanto
rimasta la scala di rendita massima 44 fissata al momento della decisione sulla
rendita AI.
Infine, deve essere precisato che __________ __________ ha unicamente diritto
alla rendita AI. Pertanto non può essere aggiunta, come postulato, la rendita
completiva AVS che appunto corrisponde al 30 % della rendita del marito. Le
prestazioni dell'AVS e dell'AI non sono infatti comulabili. Allorquando
l'assicurata avrà compiuto 63 anni (cfr. consid. 2.2) cesserà la rendita AI
(art. 30 cpv. 1 LAI) e la Cassa dovrà determinare la rendita AVS.
La
rendita di __________ __________, infine, va determinata secondo le
nuove norme di legge rapportate al momento in cui è il nato il suo diritto a
percepire la prestazione assicurativa (1999).
Ne
consegue che la rendita di ogni coniuge è determinata tenendo conto degli anni
in cui sono stati versati i contributi che servono a determinare la scala di
rendita, e sui propri redditi da attività lucrativa conseguiti durante il
periodo di contribuzione. I redditi conseguiti da entrambi i coniugi durante il
matrimonio sono tuttavia suddivisi a metà.
Ad ognuno
dei coniugi è attribuito il 50% dei redditi coniugali. Infine a ciascun coniuge
è conteggiato un accredito per compiti educativi. I redditi da attività
lucrativa e gli accrediti per compiti educativi costituiscono il reddito
annuo medio determinante, che quindi non corrisponde giocoforza all'ultimo
stipendio percepito prima di entrare in pensione.
Da
ricordare che computabile è il periodo tra il 1° gennaio successivo alla data
in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede
l’insorgere dell’età conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis. cpv.
1 LAVS, consid. 2.1).
Spetta dunque al TCA esaminare le rendite assegnate ai coniugi __________, in
particolare la determinazione del periodo di contribuzione (scala di rendita)
ed il reddito annuo medio.
2.7. Rendita
di vecchiaia di __________ __________.
2.7.1. Per determinare
il periodo di contribuzione di __________ __________. (classe 1934 e
cittadino svizzero dal 1983) fanno stato i contributi versati dal 1° gennaio
1955 (1° gennaio susseguente il 20.o anno di età) fino al 31 dicembre 1998 ( 31
dicembre precedente l'anno di nascita della rendita AVS).
Dall'esame dei conti individuali, dove sono registrati i redditi da attività
lucrativa per i quali sono stati pagati i contributi AVS (art. 30ter LAVS e
art. 140ss. OAVS) risulta tuttavia che l'assicurato ha cominciato a contribuire
all'AVS da febbraio 1961, anno in cui è entrato in Svizzera per
esercitare un'attività lucrativa.
Egli ha comunque contribuito ininterrottamente sino al 31 dicembre 1998,
presentando quindi complessivamente 37 anni e 11 mesi di contribuzione.
Rispetto ai 44 anni di contribuzione completa degli assicurati della sua
medesima classe di età, il ricorrente presenta dunque delle lacune contributive
per cui ha diritto ad una rendita parziale. Tuttavia questa lacuna contributiva
è stata colmata con i 6 mesi di contribuzione versati dall'assicurato nel 1999
(cfr. art. 52d OAVS), giungendo quindi a 38 anni e 5 mesi di
contribuzione (nella decisione è tuttavia indicato il periodo di contribuzione
effettivo).
Per il calcolo della scala di rendita sono presi in considerazione solo
gli anni interi di contribuzione, ed in base alle tabelle sulle rendite,
edizione 1999 (anno in cui è sorto il diritto alla rendita AVS), pag. 9,
pubblicate dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio ex art. 30 bis. LAVS, con 38
anni di contribuzione al ricorrente può essere riconosciuta la scala di
rendita 38.
2.7.2. Per
determinare invece il reddito annuo medio occorre innanzitutto sommare i
redditi risultanti da un’attività lucrativa iscritti nel conto individuale del
ricorrente durante il periodo di contribuzione, procedere alla ripartizione dei
redditi coniugali ed assegnare gli accrediti per compiti educativi.
Sottoposti a ripartizione sono unicamente i redditi dal 1963
(i redditi conseguiti nell’anno del matrimonio (1962) non sono ripartiti, art.
50b cpv. 3 OAVS) fino al 31 dicembre 1998.
L’importo deve essere infine suddiviso per i 37 anni e 11 mesi di contribuzione
effettiva.
Procedendo alla somma dei redditi da attività lucrativa, tenuto conto del
riparto dei redditi coniugali, si giunge ad un importo di fr. 829'110.--.
Orbene, la somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in
funzione dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione
dei prezzi e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. rinvio dell'art. 30
cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale
delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte
all’art. 51 bis OAVS. Da sapere, comunque, che il fattore di rivalutazione è contenuto
nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il
cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e che varia a
seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la
rendita.
Nel caso
che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale
dell'assicurato è avvenuta nel 1961, vale a dire l’anno in cui ha iniziato a
contribuire all'AVS.
Pertanto, dalle citate tavole, edizione 1999 (anno in cui è sorto il diritto
alla rendita AVS), il fattore di rivalutazione risulta essere il 1,553. Ne
discende che i redditi da attività lucrativa rivalutati ammontano a fr.
1'287'608.-- (829'110 x 1,553). Tale importo deve essere diviso per 37 anni e
11 mesi (455 mesi). Il reddito anno medio (RAM) corrisponde dunque a fr.
33'959.--.
Per ogni
anno in cui l’assicurato ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16
anni viene assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita
minima vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita (art. 29
sexies cpv. 1 LAVS, consid. 2.4).
Durante
il matrimonio l’assicurato ha avuto un figlio, nato nel 1963. Ne consegue che
vanno attribuiti accrediti dal 1964 (anno susseguente la nascita del figlio) al
1979 (compimento del 16.o anno di età del medesimo). Nessun accredito è infatti
attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno
in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
Da
rilevare infine che l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone
coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i
coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
Ne
consegue quindi che a __________ __________ vanno computati
16 mezzi
accrediti (8 accrediti interi). Poiché ogni accredito corrisponde al triplo
della rendita annua di vecchiaia minima (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS), ossia fr.
36'180.-( 3 x fr. 1'005.-- x 12 mesi), l’importo complessivo ammonta a fr.
325'620.-- (36'180 x 8 accrediti interi). La media dell’accredito per compiti
educativi (intero) è invece determinata secondo la seguente formula:
(rendita di vecchiaia annua minima x 3) x
numero bonifici educativi
durata di
contribuzione computabile
(marg.
5333 delle Direttive sulle rendite (DR), edite dall'UFAS).
Pertanto
la media degli accrediti per compiti educativi corrisponde a fr. 7'634.-- (fr.
325'620.--: 37 anni e 10 mesi).
Ne
consegue che il reddito annuo medio della rendita di vecchiaia di
__________ __________ corrisponde a fr. 41'593.-- (33'959 + 7634) che,
arrotondato all’importo immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS,
ammonta a fr. 42'210.--.
Di
conseguenza la prestazione di vecchiaia di __________ __________, calcolata,
con l’ausilio della citate tabelle, sulla base di una scala di rendita 38 ed un
RAM di fr. 42'210 ammonta a
fr. 1'389.--.
2.8. Rendita
d'invalidità di __________ __________
Per la
determinazione della rendita AI va ricordato che sono applicabili in analogia
le regole disciplinanti le rendite AVS (cfr. 36 e 37 LAI).
Come detto, il periodo di contribuzione di 19 anni (dal 1 gennaio
1962 al 31 dicembre 1980, in quanto il diritto alla rendita AI è sorto al 1°
luglio 1981) e la scala di rendita 44 della ricorrente sono
rimasti gli stessi determinati al momento della decisione sulla rendita AI.
Per calcolare il reddito annuo medio, invece, fanno stato i redditi
conseguiti dalla ricorrente durante il suo periodo di contribuzione, compreso
il riparto dei redditi coniugali (cosiddetto "splitting" ) dal 1963
(anno susseguente il matrimonio) al 31 dicembre 1980 (anno precedente il
diritto alla rendita AI). In via abbondanziale va rilevato che la ricorrente
beneficerà dell'integrale splitting solo quando avrà diritto alla rendita AVS.
Procedendo alla somma dei redditi di __________ __________ si arriva quindi ad
un importo di fr. 257'785.--, che rivalutati corrispondono a fr. 360'899.--
(prima iscrizione al conto individuale: 1962, fattore di rivalutazione: 1,400)
ed il reddito annuo medio è di fr. 19'944.--.
All’assicurata, come al marito, sono stati infine riconosciuti 8 accrediti per
educazione (16 mezzi accrediti) per cui il RAM è asceso a fr. 51'858.--.
La mezza rendita AI corrisponde dunque a fr. 869.-- mensili.
In
conclusione, nel caso di specie, dopo attento esame degli atti dell'incarto,
questo TCA non può che confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa
che è stato effettuato conformemente alle nuove disposizioni legali introdotte
con la Xa revisione dell'AVS.
Pertanto
le rendite assegnate dall'autorità amministrativa con le risoluzioni contestate
sono esatte e meritano conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi
sono respinti.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster