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Numero d'incarto:
30.1999.183
Data decisione, Autorità:
22.03.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00183
BS/sc
Lugano
22 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sull’istanza del 10 novembre 1999
di
__________ __________, ____________________,
chiedente la revisione
della sentenza emessa il __________ 1999 da questo Tribunale (inc.
__________) nella causa da lei promossa con ricorso 7 novembre 1998
contro
la decisione del __________ emanata da
Cassa cant. di compensazione, __________,
in materia di contributi AVS
ritenuto che
- con
sentenza del 17 settembre 1999 il TCA ha respinto un ricorso presentato da
__________ __________ contro la decisione 28 ottobre 1998 della Cassa cantonale
di compensazione avente quale oggetto la determinazione dei contributi
personali AVS/AI/IPG dovuti dall'assicurata, per la sua attività lucrativa
indipendente, nel periodo 1° marzo 1994 al 31 dicembre 1995.
Inoltre
il TCA ha rinviato gli atti alla Cassa affinché statuisse in merito alla
domanda di riduzione/dilazione dei contributi.
La
sentenza è divenuta definitiva (cfr. inc. __________8);
- con
scritto pervenuto al TCA il 10 novembre 1999, __________ __________
implicitamente chiede la revisione della STCA, ritenendo in particolare che:
"
Nel frattempo sono accadute alcune cose: al mio
convivente; __________ __________. __________r, è stata notificata una
tassazione AVS per me, in qualità di convivente. Dall'altra parte, a metà
giugno u.s. mi sono ammalata di cancro, o perlomeno ne ho avuto la
certezza."
In merito
alla decisione di contribuzione impugnata ha rilevato quanto segue:
"
(…)
Se dovrete proseguire con questa strana
idea che io abbia un capitale di 60'000 franchi annui, sappiate comunque che al
massimo, l'errore è imputabile al fatto che gestivo la __________ SA, il cui
capitale dichiarato era appunto di quella cifra, (e consisteva di macchinari
per ufficio, scrivanie et similia, oltre ad un auto a leasing cui rinunciai
subito, non essendo stata pagata che la prima rata dalla società
precedentemente amministrata da __________ __________ e da suo fratello
__________). Tengo a precisare che la società è in liquidazione, oltre che
oberata di debiti.
Tuttavia, mi pare di capire che ci sia più
di un errore: se sono una che guadagno 5000 franchi al mese in proprio, come
mai al mio partner vengono chiesti i contributi per la convivente?" (Doc.
I)
- con
risposta del 23 novembre 1999 la Cassa postula la reiezione dell’istanza di
revisione, osservando in particolare quanto segue:
"
(…)
Occorre osservare che, i fr. 60'000.-- sono
stati imposti d'ufficio alla ricorrente dall'Autorità fiscale.
Una tassazione d'ufficio, cresciuta in
giudicato, è vincolante per la Cassa di compensazione.
Va pure ricordato che, l'assicurato
esercitante un'attività lucrativa dipendente, deve anzitutto difendere i suoi
diritti nel procedimento fiscale, anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali.
L'assicurata è poi stata stralciata con
effetto dal 31 dicembre 1998 per aver cessato l'attività lucrativa indipendente
(doc. 1).
In seguito la ricorrente è passata a
convivere con il sig. __________ __________, il quale è stato affiliato quale
datore di lavoro per l'economia domestica dal 1. gennaio 1999 e poi stralciato
con effetto dal 30 giugno 1999, conformemente alla sentenza del TFA del 18
giugno 1999 (doc. 2).
Infine precisiamo che, l'istante non ha
formulato alcuna richiesta di dilazione di pagamento o di riduzione dei
contributi, onde per cui la Cassa non ha potuto statuire in merito." (Doc.
III)
considerato che,
- contro le
decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:
a) se
sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;
b) se un
crimine o un delitto ha influito sulla decisione
(art.14 Legge di procedura per i ricorsi al TCA);
- nuove,
secondo la costante giurisprudenza federale, vanno considerate circostanze che
si sono realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale,
deposizioni di fatto erano ancora possibili processualmente, che però,
nonostante sufficiente attenzione, erano sconosciute all'istante. Inoltre, i
fatti nuovi devono essere rilevanti (cfr. anche art. 66 PA). Devono in altri
termini essere idonei a modificare la base dei fatti della sentenza contestata
e a condurre, con esatto apprezzamento giuridico, a diversa decisione (STFA
9.9.80 in causa W.; STFA 1.3.82 in causa R.A.; STFA 13.4.1993 in causa G.P.,
tutte non pubblicate; cfr. anche A. Grisel, Traité de droit administratif, Vol.
II, Neuchâtel 1984, p. 944). Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi
devono o provare i fatti nuovi di rilievo motivanti la revisione o fornire la
prova per fatti conosciuti nel procedimento precedente, ma rimasti non provati
a svantaggio dell'istante.
In
sostanza il nuovo mezzo di prova non solo deve servire ad apprezzare, ma ad
accertare i fatti (DTF 110 V 141 consid. 2, sulla revisione cfr. anche fr. 122
V 21 consid. 3a con i rinvii di giurisprudenza);
-
la
domanda di revisione con l’indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, redatta
su carta semplice, deve essere presentata entro il termine massimo di 90 giorni
dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste alle
lettere a) e b) dell’art. 14 (art. 15 Legge di procedura per i ricorsi al TCA);
-
nella
fattispecie in esame, mediante giudizio del 17 settembre 1999 il TCA, accertata
la liceità dell'imposizione di contributi per gli 1994 e 1995, aveva confermato
il calcolo eseguito dalla Cassa sulla base di una reddito aziendale di fr.
60'000.-- imposti d'ufficio dalla competente autorità di tassazione.
Spettava
dunque all'assicurata contestare, mediante ricorso di diritto di amministrativo
al TFA, il giudizio cantonale di cui ora si chiede la revisione.
Inoltre i
"fatti nuovi " ora indicati dall'assicurata non sono idonei a
modificare la sentenza divenuta oramai definitiva in quanto non concernono il
periodo di contribuzione (1994/1995) oggetto della decisione contestata.
Infatti
la Cassa ha osservato che l'assicurata è stata stralciata, con effetto dal 31
dicembre 1998, dalla categoria degli indipendenti e che i contributi dovuti da
__________ __________, a seguito della convivenza con l'istante, sono stati
stralciati (doc. 2), conformemente alla STFA del 18 giugno 1999 (cfr. Pratique
VSI 1999 pag. 159 = DTF 125 V 205).
Pertanto,
se __________ __________ ritiene ingiustificata l'imposizione di contributi
personali dal 1996 al 1998 essa potrà ricorrere, entro i termini di legge, al
TCA contro le relative decisioni di contribuzione, esponendo i motivi di
contestazione.
- infine,
il TCA aveva rinviato per competenza agli atti alla Cassa per determinare sulla
domanda di riduzione/dilazione di pagamento dei contributi.
Pertanto
è compito dell'amministrazione trasmettere all'assicurata il relativo
formulario e statuire in merito.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- L'istanza
di revisione è respinta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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