AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.1999.32
Data decisione, Autorità:
10.04.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00032
BS/sc
Lugano
10 aprile 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 gennaio 1999 di
dr. __________ __________, ____________________,
rappr. da: __________ __________,
__________ __________,
contro
le decisioni del __________ emanate da
Cassa comp.medici,dent.veterinari, __________ __________ __________,
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione dell'11 dicembre 1998 la Cassa di compensazione dei medici, dentisti
e veterinari ha fissato i contributi personali AVS/AI/IPG dovuti da __________
__________ (medico dentista), per la sua attività lucrativa indipendente, nel
biennio 1994/1995 sulla base di un reddito aziendale di fr. 342'447.--,
aumentato della media dei contributi dovuti nel periodo di computo (fr.
25'944.--). In seguito la Cassa ha posto in deduzione fr. 50'540.--,
corrispondenti all'interesse del 7% sul capitale investito di fr. 722'000.--.
Il reddito determinante è stato così calcolato in fr. 317'800.-- ed i succitati
dati sono stati presi dalla notifica di tassazione IFD, 1993/94.
Mediante una seconda decisione del medesimo giorno, la Cassa ha calcolato i
contributi per il biennio 1996/1997, attenendosi alla notifica di tassazione
IFD, 1995/96 (reddito aziendale fr. 335'023.--, sostanza commerciale fr.
629'988.--).
1.2. Con
scritto dell'8 gennaio 1999 l'assicurato, per il tramite della Fiduciaria
__________, ha chiesto alla Cassa di rivedere le decisioni e, in caso di
disaccordo, di considerare lo scritto quale ricorso.
Con lettera del 26 febbraio 1999, il rappresentante del ricorrente ha scritto
all'amministrazione quanto segue:
"
nella pratica in oggetto ho preso buona nota del
vostro scritto del 17 febbraio u.s., nonché dell'altro dell'Ufficio circondariale
di tassazione di __________, del 15 febbraio 1999.
A tale proposito vi comunico già sin d'ora
che le indicazioni fornitevi non corrispondono alla realtà.
In effetti - qui accluse le relative
decisioni di tassazione dell'Ufficio di __________ - il reddito aziendale
imposto e determinante per il prelievo dei contributi AVS è di:
Vogliate pertanto riesaminare la
fattispecie, in difetto di che mantengo il mio ricorso e sarà quindi il Tribunale
a decidere." (Doc. II)
1.3. Dopo
aver trasmesso gli atti per competenza al TCA, mediante risposta del 3 marzo
1999, la Cassa, basandosi sullo scritto 15 febbraio 1999 dell'UT di __________,
ha in particolare osservato che:
"
(…)
La differenza dei redditi comunicati dalle
autorità fiscali e dei redditi considerati dalla Fiduciaria __________, viene
dal fatto che le autorità fiscali aggiungono al reddito professionale il valore
locativo e affitti." (Doc. III, pto. 6)
Considerando
la comunicazione fiscale vincolante, la convenuta postula pertanto la reiezione
del gravame.
1.4. Con
osservazioni dell' 11 marzo 1999 alla risposta di causa, il ricorrente ha
ribadito che:
"
(...)
-
le argomentazioni addotte non portano
niente di nuovo, anzi!
-
di più il punto 6. della risposta contiene delle inesattezze,
che a chi ha le mani in pasta non dovrebbero capitare.
Infatti
non è per niente acquisito che un ipotetico valore locativo o affitto debba
venir aggiunto al reddito professionale.
Se
tale spesa è una spesa atta a conseguire il reddito, allora correttamente la
stessa deve essere elencata tra le uscite del conto di esercizio.
Che
poi questo si "noti anche nel capitale investito", è un'affermazione
che mostra tutta l'ignoranza in materia.
In conclusione, con mio scritto del 26
febbraio 1999 ho comprovato con documenti alla mano - vedi notifiche di
tassazione dell'Ufficio di __________ - che il reddito aziendale determinante è
quello e solo quello e cioè:
1.5. Il
TCA ha chiesto delle informazioni all'UT di __________ in merito alla
determinazione del reddito aziendale e della sostanza commerciale, ricevendo
risposta il 25 ottobre 1999 (doc. XI).
Con lettera dell'11 gennaio 2000 il ricorrente ha preso posizione in merito
alla riposta dell'autorità di tassazione (doc. X).
Il 12 gennaio 2000 il Tribunale si è nuovamente rivolto al citato ufficio
tassazione, ricevendo il 6 marzo 2000 la relativa risposta a quanto richiesto
(doc. XIII), risposta che è stata trasmessa per conoscenza al ricorrente.
Invitata a prendere posizione in merito alla corrispondenza su elencata, con
lettera del 14 marzo 2000 la Cassa si attiene all'operato del fisco,
confermando pertanto la richiesta di reiezione del ricorso (doc. XVI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. In
applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che
esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito
proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I
contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente
sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per
lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
A norma
dell'art. 17 OAVS sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa
indipendente tutti i redditi conseguiti in proprio da un’azienda commerciale,
industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall’esercizio di una
professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in
capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali
giusta l’art. 18 cpv. 2 LIFD e gli utili conseguito con l’alienazione di fondi
agricoli e silvicoli giusta l’art. 18 cpv. 4 LIFD.
È frutto
di un’attività lucrativa se risulta dall’investimento, dal godimento e dalla
valorizzazione di beni appartenenti al patrimonio commerciale (Käser,
Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1989, N.
3.67, nota pié pagina 177; cfr. anche Pratique VSI 2000 pag. 52).
Gli
assicurati non devono versare alcun contributo sui proventi propriamente detti
di capitale, perché la semplice gestione della sostanza privata non rappresenta
l’esercizio d’una attività lucrativa ai sensi della LAVS (SVR 1994 AHV Nr. 10;
Pratique VSI 1994 pag. 139 consid. 2b, DTF 111 V 83).
Diversamente
è il caso in cui i redditi risultanti dalla vendita e o la realizzazione di
elementi del patrimonio privato, segnatamente immobili, costituiscono dei
redditi provenienti da attività indipendente anche per delle imprese,
individuali e senza obbligo di tenere una contabilità, se fanno parte del
commercio a titolo professionale (cfr. Pratique VSI 2000 consid. 2a pag. 53 in
fine, sul concetto di commercio professionale d'immobili, cfr. DTF 112 IB 81).
Le
disposizioni di esecuzione della LAVS distinguono due procedure di calcolo dei
contributi per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e
quella straordinaria (art. 24 seg. OAVS).
2.3. Nella
procedura ordinaria, applicabile al caso concreto, il contributo annuo AVS è
calcolato sul reddito medio conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e
il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione, che inizia ogni anno
pari, costituiscono il periodo di computo, il quale coincide con quello
dell'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS).
Ciò
permette alle Casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il
reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede
fiscale.
Infatti,
a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono
il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione
dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio
investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta
cantonale, cresciuta in giudicato e adeguata ai valori di ripartizione
intercantonali.
Le
indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di
compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di ricorso
(art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere, le
comunicazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe
alle Casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione.
Circostanza questa che non è compatibile con la volontà del legislatore (RCC
1992 pag. 35).
2.4. Va comunque ricordato che il vincolo assoluto per
le casse di compensazione alle indicazioni delle autorità tributarie, e per il
giudice delle assicurazioni sociali alle tassazioni fiscali cresciute in
giudicato, è limitato alla valutazione del reddito determinante e del capitale
proprio investito nell'azienda. Tale vincolo non concerne quindi la qualifica
contributiva del reddito, rispettivamente lo statuto del contribuente, e non
riguarda di conseguenza il tema a sapere se esista effettivamente reddito di
attività lucrativa, se si tratta di attività indipendente o di attività
dipendente, e se colui che lo consegue sia o meno tenuto a contribuire.
Pertanto spetta alle casse di compensazione, in questo caso svincolate dalle
indicazioni delle autorità fiscali, sulla sola scorta del diritto dell'AVS, di
stabilire chi è tenuto al pagamento dei contributi su un reddito comunicato
dall'autorità fiscale (Pratique VSI 1993 pag. 233 consid. 4b, Pratique VSI 1993
pag. 242 consid. 3a, DTF 114 V 75 consid. 2 = RCC 1988 pag. 480 consid. 2, DTF
110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 44 consid. 4, DTF 110 V 370 consid. 2a = RCC
1985 pag. 120 consid. 2a, DTF 102 V 30 consid. 3b e sentenze ivi citate = RCC
1976 pag. 274 consid. 3b).
Si
giustifica inoltre di lasciare le casse di compensazione giudicare in modo
autonomo se un reddito della sostanza comunicato dall'autorità fiscale debba
dal profilo contributivo essere considerato un reddito dell'attività lucrativa
(DTF 111 V 294, 110 V 86 consid. 4 e 370 consid. 2a, 102 V 30 consid. 3b, 98 V
20 consid. 2 e sentenze ivi citate; STFA 29 dicembre 1992 in re G.L. Dall'A.,
STCA 23 marzo 1993 in re L. D. C.).
2.5. Infine, deve
essere ancora precisato che ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAVS il reddito netto
proveniente da un'attività lucrativa indipendente é stabilito deducendo dal
reddito lordo:
a) le
spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo;
b)
gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentiti dall'uso commerciale
e corrispondenti alle svalutazioni subite;
c) le
perdite commerciali subite e allibrate;
d) le
elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo di computo, a
scopo di beneficenza al proprio personale, sempreché sia garantito che siffatte
elargizioni non possano ulteriormente servire ad altro uso, e le elargizioni
fatte unicamente a scopo di utilità pubblica. Sono eccettuati i contributi da
versare in conformità dell'articolo 8 e i supplementi in conformità della legge
sull'assicurazione per l'invalidità e della legge sull'indennità di perdita di
guadagno ai militari e alle persone obbligate al servizio della protezione
civile;
e)
i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto equivalgono
alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;
f)
l’interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda. Il Consiglio federale
fissa il tasso d’interesse d’intesa con la Commissione federale
dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
Poiché in
sede fiscale il reddito professionale netto é calcolato dopo deduzione del contributo
AVS, in applicazione del citato art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS il reddito
determinante é stabilito aggiungendo al reddito aziendale esposto fiscalmente
il contributo dovuto negli anni di computo.
Il TFA
così spiega le necessità di questa aggiunta:
" L'addebito
ha come scopo di annullare la deduzione - fiscalmente ammessa, ma non ammessa
dal diritto dell'AVS - dei contributi personali degli assicurati indipendenti.
Le casse di compensazione devono addebitare i contributi il cui importo è stato
fissato durante gli anni di calcolo, vale a dire quelli che sono stati oggetto
di decisioni o sono stati fatturati; esse possono conteggiare, se lo vogliono,
unicamente i contributi effettivamente pagati nel corso di quegli anni."
(cfr. RCC 1986, pag. 171)."
2.6. Nella
fattispecie in esame, poiché è applicabile la procedura ordinaria degli art. 22
e 23 OAVS, per il calcolo dei contributi per gli anni 1994/1995 è determinante
il reddito aziendale conseguito nel 1991/1992 e la sostanza commerciali al 1°
gennaio 1993, dati esposti nella tassazione IFD 1993/94.
Per i contributi del biennio 1996/1997, invece, fa stato il reddito aziendale
esposto nel periodo fiscale 1995/96 (anni di computo 1993 e 1994) e la sostanza
aziendale al 1° gennaio 1995.
Giusta
l'art. 27 cpv. 1 OAVS per tutte le persone esercitanti un'attività lucrativa
indipendente le Casse di compensazione domandano alla competente autorità
fiscale le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi.
Dalle
comunicazioni 27 novembre 1998 dell'UT di __________ si evince che il reddito
aziendale netto tassato nei bienni fiscali 1993/94 ammonta a fr. 342'447.-- con
un capitale proprio investito nell'azienda di fr. 721'241.--, mentre nel
biennio 1995/96 il reddito è di fr. 335'023.-- ed il capitale proprio di fr.
630'013.--.
2.7. Il
ricorrente contesta la determinazione del reddito eseguita dall'autorità di
tassazione, postulando che venga preso in considerazione il reddito aziendale
esposto nelle notifiche di tassazione IFD 1993/94 (fr. 280'000.--) e 1995/96
(fr. 270'000.--).
Interpellato dal TCA, con lettera del 25 ottobre 1999 l'UT di __________ ha
specificato che nel reddito aziendale esposto nelle citate notifiche di
tassazione sono state incluse le retribuzioni ricevute dal contribuente per il
servizio dentario scolastico, già sottoposte alla trattenuta dell'AVS, attività
cessata nel 1993.
Già per questo motivo, ai fini della determinazione dei contributi, non possono
essere presi in considerazione gli importi indicati dal ricorrente.
Inoltre,
l'autorità di tassazione ha esposto in dettaglio il conteggio del reddito
aziendale soggetto a contribuzione che è il seguente:
"
(…)
Anni di tassazione: 1993-94 1995-96 1997-98
Periodo di computo (1991-92) (1993-94) (1995-96)
Reddito aziendale tassato fr. 280'000.-- fr. 270'000.-- fr. 300'000.--
./. parte salario già sotto-
posta ad AVS fr. 7'153.-- fr. 3'777.-- fr. -.-
fr. 272'847.-- fr. 266'223.-- fr. 300'000.--
aziendale fr. 69'600.-- fr. 68'800.-- fr. 70'000.--
Totale fr. 342'447.-- fr. 335'023.-- fr. 370'000.--
========== ========== ==========
Il reddito della sostanza immobiliare e la
sostanza immobiliare di __________ sono indicati separatamente nella notifica
di tassazione, ma devono essere considerati negli elementi dell'imposizione per
l'AVS, in quanto si tratta di sostanza aziendale. (…)" (Doc. VII)
Il
ricorrente contesta comunque l'inclusione nel reddito aziendale del valore
locativo dei locali commerciali, ritenendolo esposto reddito da sostanza esente
da contribuzione.
Orbene, nella già lettera 15 febbraio 1999 alla Cassa, l'UT di __________ ha
scritto che il ricorrente, di professione dentista, esercita la sua attività
nello studio di sua proprietà (cfr. doc. 2), ciò che è stato confermato nello
scritto 25 ottobre 1999 al TCA. Inoltre, tale immobile è stato incluso nella contabilità
aziendale ed è quindi stato preso in considerazione per il calcolo della
sostanza aziendale, rimasto incontestato dal ricorrente.
Trattandosi dunque di sostanza commerciale, il valore locativo è da considerare
reddito da attività lucrativa nella misura in cui eccede la deduzione
dell'interesse del capitale investito (cfr. P.Y. Greber, J.L. Duc, G.
Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art.4 LAVS, N. 81 pag.136), ciò
che è il caso in esame.
Vero che nella contabilità aziendale tale valore è stato esposto come costo, ma
fiscalmente è stato ripreso come reddito da valore locativo dei propri locali
commerciali (cfr. voce 5c della dichiarazione fiscale), annullando in sostanza tale
costo.
Ma è altrettanto vero che, dal punto di vista dell'AVS, l'art. 9 cpv. 2 lett. f
LAVS (cfr. consid. 2.5) prevede la deduzione di un interesse sulla sostanza
aziendale. Considerato che secondo l'art. 4 LAVS i contributi vengono riscossi
sul reddito proveniente da attività lucrativa, intesa come lavoro e che
l'indipendente consegue un reddito anche grazie all'investimento in capitale,
lo scopo di questa deduzione è proprio quello di "correggere "
l'elemento capitale (cfr. HP. Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der
obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 205, N.8.15); correzione
che la Cassa ha correttamente eseguito.
In queste circostanze, dunque, le decisioni amministrative sono corrette.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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