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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.1999.36
Data decisione, Autorità:
14.02.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00036
BS/nh
Lugano
14 febbraio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 marzo 1999 di
__________ __________ -__________, ____________________,
contro
la decisione del __________ emanata da
Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________,
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 25 febbraio 1999 la Cassa cantonale di compensazione ha fissato
il contributo speciale sugli utili di liquidazione ex art. 23 bis OAVS per
l’anno 1995 dovuto da __________ i-, classe 1962, a seguito
della cessione della Scuola di danza "__________ __________ ".
Il
contributo speciale è stato determinato in base all’utile di liquidazione di
fr. 60'000.-- imposto con la decisione sull’imposta speciale IFD 1995
sull’utile di capitale notificata il 7 ottobre 1998 (doc. 2).
1.2. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorta l'assicurata rilevando
quanto segue:
"
Per diversi anni ho diretto e gestito la scuola
di danza "__________" a __________. Nel 1995 l'ho ceduta ad una mia
ex allieva, e adesso, nel 1999 mi sono ritrovata a dover pagare prima le tasse
sull'utile di liquidazione e ora l'AVS.
Purtroppo negli anni che ho lavorato,
nel compilare le notifiche di tassazione, non ho mai messo tutte le spese fatte
per la scuola; e questo per mio errore e perché in buona fede ho sempre
compilato le dichiarazioni da sola, senza darle in mano ad un fiscalista.
Le spese erano tante: posa del
pavimento in parquet, specchi alle pareti, posa delle sbarre in legno,
insonorizzazione della sala, acquisto di uno stereo professionale, insegne e
comperato diversi costumi per gli spettacoli che mettevamo in scena, sempre a
scopo benefico!
Inoltre ero convinta che dopo quattro
anni, non potesse più arrivarmi nulla da pagare riguardante la scuola, avendo
fatto la tassazione intermedia. E così con mio marito abbiamo acquistato una
casa, facendo naturalmente un'ipoteca. Mi ritrovo ora ad aver impiegato i miei
risparmi nella casa, senza più lavorare, a dover pagare anche i contributi AVS.
Chiedo pertanto che si possa rivedere
il tutto, perché visto la mia buona fede mi sono già trovata a dover pagare in
torto le imposte speciali cantonali e comunali."
1.3. Mediante
risposta del 23 marzo 1999 la Cassa propone di respingere il gravame,
osservando che:
"1. Giusta
l'art. 23bis OAVS "un contributo speciale è riscosso sui profitti in
capitale e sul plusvalore, ai sensi dell'art. 17 lett. d, che sono sottoposti a
un'imposta annuale secondo l'art. 43 DIFD. Questo contributo è dovuto per ogni
anno nel quale è stato conseguito il profitto in capitale o il plusvalore.
-
In
base al Bollettino AVS no. 146 del 13 dicembre 1986 "in questa circostanza
si applica il principio secondo cui è la persona che è tenuta a pagare
un'imposta annuale ai sensi dell'art. 43 DIFD che deve pagare, eventualmente,
anche un contributo speciale (...). Non tocca alle casse di compensazione di
controllare la suddivisione di un utile di liquidazione fra diversi
contribuenti e nemmeno se erano astretti a tenere una contabilità. il
contributo speciale è in stretta relazione con l'imposta annuale prevista dal
DIFD".
-
Dall'inchiesta
pratica presso il competente Ufficio di tassazione è risultato che la tassazione
è definitiva e cresciuta in giudicato (doc. 3).
-
Non
avendo compiuto i 50 anni di età al momento della realizzazione, la ricorrente
non può invocare uno dei motivi di riduzione del reddito imponibile ai fini dei
contributi AVS, previsti dall'art. 23ter OAVS.
-
Sono
considerati come reddito dell'attività lucrativa indipendente tutti gli utili
di capitale provenienti dall'alienazione, dalla realizzazione o dalla
rivalutazione contabile di parti di sostanza commerciale (1319 DIN).
-
Gli
utili di liquidazione rappresentano prodotti dell'attività commerciale
conseguiti durante la durata dell'esercizio, ma che appaiono come risultato
economico dell'attività indipendente soltanto al momento dello scioglimento
dell'azienda (1325 DIN)."
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel
merito
2.2. In
applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che
esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito
proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I
contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente
sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per
lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
A norma
dell'art. 17 OAVS (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1995) sono considerati
reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente ai sensi
dell’articolo 9 capoverso 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da
un’azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola,
dall’esercizio di una professione liberale o da qualsiasi altra attività
compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di
elementi patrimoniali giusta l’articolo 18 capoverso 2 LIFD e gli utili
conseguiti con l’alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l’articolo 18
capoverso 4 LIFD.
2.3. Conformemente
all'art. 23bis cpv. 1 OAVS (nel tenore in vigore dal 1.01.1995) un contributo
speciale è riscosso sugli utili in capitale giusta l’art. 17 OAVS che sono
sottoposti a un’imposta annuale conformemente all’articolo 47 LIFD (cfr. Duc,
Quelques réflexions sur le status des gains en capitale, SZS 1995, pag. 26 ss).
Questo contributo è dovuto per ogni anno nel quale è stato conseguito il
profitto in capitale o il plusvalore (art. 23bis cpv. 2 OAVS).
Giusta
l’art. 23bis cpv. 3 OAVS non è dedotto l’interesse sul capitale proprio
investito nell’azienda di cui all’art. 9 cpv. 2 lett. e LAVS (cfr. Pratique VSI
1993 pag. 239 consid. 7a).
Infine se
l’assicurato ha compiuto 50 anni al momento in cui realizza un profitto in
capitale o un plusvalore o se tale profitto risulta da un’invalidità che dà
diritto ad una rendita ai sensi dell’art. 28 LAI, una parte di tali profitti
viene considerata prestazione di previdenza e quindi non soggetta a
contribuzione (cfr. art. 23ter in relazione con l’art. 6bis OAVS).
2.4. Secondo
l'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali fissano il reddito determinante
per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale
diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda
in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, cresciuta in
giudicato e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali.
Le
indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per le casse di
compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di
ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere,
le comunicazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe
alle casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione.
Circostanza questa che non é compatibile con la volontà del legislatore (RCC
1992 pag. 35).
Il TFA ha
stabilito che il vincolo della Cassa ai dati forniti dall'autorità fiscale è
pure applicabile nell'ambito della percezione di un contributo speciale
sull'utile di liquidazione ai sensi dell’art. 23bis OAVS solo per quanto
attiene la determinazione degli importi. (Pratique VSI 1993 pag. 242 consid.
3a, DTF 116 V 4 consid. 3, DTF 113 V 7 consid. 2, RCC 1986 pag. 655 consid. 2;
STFA 30 dicembre 1991 in re R.L., STCA 4 novembre 1992 in re A.B.).
Il TFA ha
pure stabilito che le casse di compensazione devono invece procedere ad un
proprio esame nell’accertamento di un utile di capitale soggetto a
contribuzione ed il periodo in cui si è verificato l’utile di liquidazione.
Comunque le casse devono fidarsi delle comunicazioni fiscali e procedere ai
propri accertamenti solo se vi è forte dubbio sulla loro esattezza (Pratique
VSI 1993 pag. 243, consid. 3a e pag. 251 consid. 2c; cfr. critica di P.
Cadotsch, "Die Verbindlichkeit der Steuer- meldungen für die AHV-Beitragsfestsetzung",
in Archiv für schweizerisches Abgaberecht (ASA) 1993/94, volume 62, pag. 381
s).
Va
comunque rilevato che con l’introduzione del nuovo art. 47 LIFD (sino al 31.
12. 1994, art. 43 DIFD) e la conseguente modifica dell’art. 23 bis OAVS, le
casse di compensazione non devono più accertare se l’utile in oggetto proviene
da un’azienda avente l'obbligo di tenere una contabilità ed il periodo in cui
tale utile si è verificato (cfr. Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der
obligatorischen AHV, 2.a edizione, Berna 1996, N.14.40,14.41 e 14.43 e 14.44,
pagg. 273/4).
Infine,
in una recente sentenza il TFA, modificando la sua giurisprudenza, ha statuito
che la comunicazione fiscale è vincolante anche per quanto riguarda la data di
realizzazione dell’utile in capitale (Pratique VSI 1997 pag. 24).
2.5. Nella
fattispecie in esame la ricorrente postula di essere esonerata dal contributo
speciale poiché in buona fede non pensava di doverlo versare.
Questa
richiesta non può tuttavia essere accolta.
Viste le
chiare disposizioni di legge, per la cessione della scuola la ricorrente è
soggetta al contributo speciale ex art. 23bis OAVS. Del resto, secondo
costante giurisprudenza federale nessuno può prevalersi dell'ignoranza della
legge per ricavarne dei vantaggi (cfr. DTF 113 V 88; DTF 111 V 338 consid. 4 e
343 consid. 3).
Inoltre,
come indicato al consid. 2.4., il TCA non può rivedere la tassazione speciale
IFD. Spettava alla ricorrente di contestare in sede fiscale l'ammontare
dell'utile di liquidazione determinato.
Siccome l'assicurata non
ha ancora compiuto 50 anni, la deduzione a scopo di previdenza ai sensi
dell'art. 23 ter OAVS (cfr. consid.2.2) non è possibile.
In queste circostanze,
dunque, la decisione amministrativa contestata è corretta e merita tutela.
2.6. Infine, la
ricorrente ha ribadito che la sua attuale situazione economica non le permette
di versare i contributi richiesti.
A tal
proposito va ricordato che se un assicurato rende verosimile che si trova in
difficoltà finanziarie, si obbliga a versare regolarmente degli acconti ed
esegue immediatamente il primo pagamento, la Cassa di compensazione può
concedergli una dilazione, fissando nel contempo per iscritto le condizioni di
pagamento, segnatamente gli importi degli acconti e i termini di pagamento
(art. 38 bis cpv. 1 e 2 OAVS).
D'altro
canto i contributi, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente
richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere
adeguatamente ridotti, a richiesta motivata (art. 11 cpv. 1 LAVS).
Sia in
caso di dilazione di pagamento che in caso di riduzione dei contributi
l'assicurato deve rivolgere la propria richiesta direttamente alla Cassa non
potendo il TCA pronunciarsi su questa problematica in mancanza di una decisione
formale ex art. 84 LAVS.
E'
pertanto bene rinviare gli atti alla Cassa di compensazione affinché si
pronunci su quest'ultima richiesta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Gli atti
sono ritornati alla Cassa affinché statuisca in merito alla domanda di
riduzione/dilazione dei contributi.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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