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Numero d'incarto:
30.1999.58
Data decisione, Autorità:
04.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00058
BS
Lugano
4 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
visto il ricorso del 11 maggio 1999
interposto da
ing. __________ __________, ____________________,
contro
la decisione __________ emanata da
Cassa cant. di compensazione, ____________________ ____________________,
in materia di contributi AVS
considerato che:
- con
decisione del 15 aprile 1999 la Cassa cantonale di compensazione ha fissato i
contributi personali 1998/1997 dovuti da __________ __________, quale persona
esercitante un'attività indipendente, valutando, in mancanza dei dati fiscali
definitivi, il reddito aziendale in fr. 72’000.--.
Nel
contempo ha rigettato l'opposizione al precetto esecutivo no. __________e tolto
l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso;
"Preso atto dei
motivi addotti dal ricorrente, confermati dalla notifica di tassazione periodo
1997/98, la Cassa procederà con l'emissione di una nuova decisione di
fissazione dei contributi e conseguentemente annulla quella del 15.04.1999,
oggetto del ricorso 11.05.1999, la quale diventa priva d'oggetto".
- interpellata
dal TCA, con scritto dell'8 settembre 1999 la Cassa
ha
trasmesso copia della nuova decisione di data 25 giugno 1999;
-
rispondendo
alla lettera 16 novembre 1999 del TCA, con scritto del 22 novembre 1999 il
ricorrente, essendo d'accordo con la nuova decisione, ha dichiarato di ritirare
il ricorso;
-
a norma
dell'art. 3a cpv. 1 Legge di procedura per i ricorsi al TCA l'autorità amministrativa
può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata.
Essa
notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al Tribunale
(art. 3a cpv. 2).
Quest'ultimo
continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto
per effetto della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase).
Questa
norma ricalca l'art. 58 della Legge federale sulla procedura amministrativa.
Il TFA ha
già avuto modo di dichiarare compatibile con il diritto federale il fatto che i
Cantoni prevedano una procedura corrispondente all'art. 58 LPA, fondandosi su
delle disposizioni esplicite o seguendo per analogia una certa prassi (RCC 1992
pag. 123 consid. 5a, DTF 103 V 109 consid. 2).
Una
decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in
cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura
in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti
dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della
vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto
amministrativo (RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; DTF 113 V 237; DTF 107 V 250;
Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale" in RJN 1984, pag. 23).
L'amministrazione
non può invece rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la risposta
di causa ai giudici di prima istanza. Una decisione resa dopo questo termine
assume il carattere di una proposta indirizzata al giudice, affinché egli
decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992
pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V
236; Spira, "Le contentieux des assurances sociales fédérales et la
procédure cantonale" in RJN 1984, pag. 23);
-
nel caso
in esame la nuova decisione è stata intimata dopo la risposta di causa
per cui è da ritenere come proposta di giudizio;
-
tuttavia
la causa è divenuta priva di oggetto avendo il ricorrente ritirato il proprio
gravame.
viste le disposizioni della Legge di
procedura davanti al TCA del 6 aprile 1961
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Raffaele
Guffi
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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