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Numero d'incarto:
30.1999.65
Data decisione, Autorità:
04.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00065
mm
Lugano
4 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 maggio 1999 di
__________ __________, ____________________,
contro
la decisione __________ emanata da
Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________,
in materia di contributi AVS
ritenuto che,
-
a
decorrere dal 1° gennaio 1997, __________ __________, classe 1977, é stato
affiliato alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (in seguito,
denominata "Cassa") quale persona senza attività lucrativa, in quanto
studente;
-
con
decisione formale 19 maggio 1999, la Cassa ha fissato il contributo minimo
dovuto dall'assicurato per il biennio 1998/1999 (doc. A);
-
con
tempestivo ricorso 25 maggio 1999 (I), l'assicurato ha impugnato la succitata
decisione, chiedendo - trovandosi in una difficile situazione economica - una
dilazione di pagamento. Esso ha, inoltre, affermato d'essere intenzionato,
durante i mesi estivi, a svolgere un lavoro temporaneo presso la ditta __________
di __________;
-
la Cassa,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, in seguito (III);
-
in data
21 settembre 1999, il TCA ha provveduto a chiedere alcune delucidazioni all'insorgente
in merito all’attività lucrativa da lui esercitata presso la ditta __________
SA di __________ (V);
-
con
scritto 27 settembre 1999, l’assicurato ha informato il TCA d’essere entrato
stabilmente alle dipendenze della suddetta ditta a contare dal 1° luglio 1999
(VI);
-
il 4
ottobre 1999, la Cassa di compensazione ha comunicato a questa Corte d’aver
provveduto a stralciare __________ __________ dalla categoria delle persone che
non esercitano attività lucrativa, e ciò a far tempo dal 31 dicembre 1998
(VIII);
considerato che,
-
in
ordine, la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è
di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali;
-
trattandosi
del contributo minimo richiesto per l’anno 1999, il ricorso 25
maggio 1999 é da considerare ormai privo d’oggetto, avendo l’autorità
amministrativa provveduto a stralciare __________ __________ dalla categoria
delle persone che non esercitano attività lucrativa a decorrere dal 31 dicembre
1998 (cfr. VIII e doc. 1);
-
sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS);
-
a norma
dell'art. 3 cpv. 1 LAVS gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi
fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività
lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a
quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono
64 anni, se sono di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile;
-
giusta
l'art. 10 cpv. 1 LAVS, il contributo AVS è pagato "secondo le condizioni
sociali" dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa. Questi
assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza, sia sul
reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20, ciò che
corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS; RCC 1990
pag. 455 consid. 2a, RCC 1986 pag. 350).
Al
contrario, gli studenti e gli assicurati che non esercitano un'attività
lucrativa, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano solo
il contributo minimo (art. 10 cpv. 2 LAVS; RCC 1990 pag. 494, RCC 1989 pag.
532);
-
sono
considerati studenti ai sensi della citata norma gli allievi delle scuole medie
e superiori, che si dedicano principalmente e regolarmente alla loro formazione
orientata verso uno scopo professionale (Pratique VSI 1994 pag. 88 consid. 5a,
RCC 1989 pag. 532 consid. 7a, RCC 1984 pag. 562);
-
in
casu, nel 1998, __________ __________ é stato studente senza
attività lucrativa.
Essendo
nato nel 1977, il suo obbligo contributivo é, dunque, sorto il 1° gennaio 1998,
ossia il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui ha compiuto i 20 anni
(art. 3 cpv. 1 LAVS). Pertanto, in forza dell’art. 10 cpv. 2 LAVS, é tenuto a
versare il contributo minimo AVS/AI/IPG di fr. 390.-- annui (cfr. art. 2, 3 e 4
dell’ordinanza 96 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI).
Se così non fosse, ne risulterebbe una lacuna contributiva;
- esercitando
dal mese di luglio 1999 un’attività lucrativa, questo TCA ritiene che
l’assicurato disponga finalmente dei mezzi finanziari (cfr., al riguardo, doc.
C) per poter versare il contributo minimo richiestogli con la qui impugnata
decisione formale, ciò che, del resto, aveva lui stesso esplicitamente
riconosciuto in sede di ricorso;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella
misura in cui in contestazione vi é il contributo minimo dovuto per l’anno
1999, il ricorso 25.5.1999 é stralciato dai ruoli.
Per il
resto, il ricorso 25.5.1999 é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, __________ __________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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