AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.1999.75
Data decisione, Autorità:
27.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00075
BS/sc
Lugano
27 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 giugno 1999 di
__________ __________, ____________________,
rappr. da: __________ __________i,
____________________,
contro
la decisione del 25 maggio 1999 emanata
da
Cassa di comp. __________, __________,
in materia di rendite AVS
ritenuto, in
fatto
__________ 1.1. __________
__________, nato il __________ 1934, dal 1° dicembre 1995 è beneficiario di una
rendita intera d’invalidità con una rendita completiva per la moglie
__________, nata il __________ 1938 (cfr. decisione del 10 dicembre 1998 in
doc. B1).
La prestazione assicurativa di fr. 1'376.-- ( + fr. 413 di rendita completiva,
30% della rendita principale, art. 37 LAI) è stata determinata sulla base di un
reddito annuo medio (RAM) di fr. 41'790.-- e di un periodo di contribuzione di
33 anni e 10 mesi, corrispondente alla scala di rendita 39.
A seguito del compimento del 65.o anno di età dell’assicurato, con decisione
del 25 maggio 1999 la Cassa di compensazione __________ ha continuato a versare
la corrente rendita AI, ammontante nel 1999 a fr. 1'425 al mese (con una
rendita completiva di fr. 428.--), poiché d'importo maggiore della rendita di vecchiaia.
1.2. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorto l'assicurato, per il tramite
di suo figlio, postulando l'erogazione di una rendita di maggior importo.
In particolare l'assicurato rileva come la Cassa non abbia spiegato il calcolo
della rendita di AVS, d'importo inferiore alla corrente prestazione AI.
1.3. Mediante
risposta del 30 luglio 1999, presentata dopo la concessione di una proroga da
parte del TCA, l'amministrazione postula la reiezione del gravame spiegando in
dettaglio il calcolo della rendita AVS.
1.4. Con
osservazioni del 24 agosto 1999 alla risposta di causa l'assicurato ha
segnatamente osservato quanto segue:
"
(…) Il contenuto della risposta di causa è
contestato.
Il ricorrente produce in particolare, quale
nuovo mezzo di prova, la decisione AI pronunciata dall'Ufficio AI del Canton
Ticino in data 11 dicembre 1996, con effetto dal 1 gennaio 1996, da cui emerge
che già a quella data al signor __________, per il calcolo della rendita di
invalidità, era stata applicata la scala di rendite 39 (allegato A).
Per quali motivi tre anni dopo la Cassa
applica addirittura una scala inferiore, in particolare la 38, malgrado il
signor __________ ha continuato a pagare i contributi sociali quale persona
senza attività lucrativa anche dopo l'assegnazione della rendita AI? (allegato
B).
Il ricorrente chiede al Tribunale che la
Cassa prenda espressamente posizione su questo punto.
Chiede inoltre che la Cassa produca
l'estratto conto dei contributi da lui pagati dall'affiliazione a
tutt'oggi." (Doc. VII)
1.5. Chiamata a prendere posizione in merito, la Cassa, con
lettera dell'8 settembre 1999 ha rilevato che:
"
(…) Conformemente alle osservazioni del Signor
__________i, espresse nella sua lettera del 24 agosto scorso, vi facciamo
pervenire le copie dei conti individuali considerati nel calcolo della sua
rendita.
Vi informiamo che nel calcolo della rendita
di vecchiaia, abbiamo tenuto conto dei contributi realizzati nel 1994, 1995 e
1996. Secondo una comunicazione della cassa cantonale di compensazione del
Ticino, il Signor __________ non è più affiliato dal 1.1.1997." (Doc. IX)
1.6. Il 17
gennaio 2000 il TCA ha espletato un accertamento presso la Cassa di
compensazione del Canton Ticino del quale si parlerà nei considerandi di
diritto. Le risultanze sono state poi intimate alle parti per conoscenza.
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel
merito
2.2. Con effetto
dal 1° gennaio 1997 è entrata in vigore la decima revisione dell’AVS.
A norma
dell'art. 21 cpv. 1 LAVS hanno diritto alla rendita di vecchiaia gli uomini che
hanno compiuto 65 anni e le donne che hanno compiuto 64 anni.
Tuttavia
l’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni a partire dal 2001
(quattro anni dall’entrata in vigore della revisione legislativa), a 64 anni
nel 2005 (otto anni; cfr. lett. d cpv. 1 delle disposizioni transitorie
relative alla 10.a revisione della LAVS). Ciò significa che l’aumento graduale
dell’età pensionabile non riguarda le donne nate nel 1938 o prima.
Le nuove disposizioni si applicano quindi a tutte le rendite che insorgono dopo
il 31 dicembre 1996. Esse si applicano parimenti alle correnti rendite semplici
di vecchiaia di persone il cui coniuge ha diritto ad una rendita di vecchiaia
dopo il 31 dicembre 1996 o il cui matrimonio è stato sciolto dopo questa data
(lett. c cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alla 10.a revisione
della LAVS).
Analogamente
questo vale anche per le rendite semplici di invalidità (cfr. art. 2 cpv. 1
delle disposizioni transitorie relative alle modifiche della LAI).
2.3. Possono
pretendere una rendita ordinaria di vecchiaia o per superstiti tutti gli aventi
diritto ai quali possono essere computati almeno un anno intero di reddito, di
accrediti per compiti educativi o assistenziali, oppure i loro superstiti (art.
29 cpv. 1 LAVS).
A seconda
che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure
che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha
diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b
LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita
completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS).
Il
calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione,
dai redditi dell’attività di lucrativa nonché dagli accrediti per compiti
educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente
diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’età
conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso
numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art.
29 ter cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
-
una
persona ha pagato i contributi (lett. a);
-
il suo
coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato
almeno
il doppio del contributo minimo (lett. b);
- possono
essere computati accrediti per compiti educativi o
d’assistenza
(lett.
c).
Inoltre,
la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato
(art. 29 quater LAVS).
Esso si
compone:
-
dei
redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
-
degli
accrediti per compiti educativi (lett. b);
-
degli
accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma
dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore
di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il
reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa
rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per
il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Il
reddito annuo determinante (indicato sulla decisione della Cassa) non
corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato,
ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
2.4. Sono presi
in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui
quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di
contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come
reddito di un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se:
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
- una
persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia
(lett.
b);
- il
matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia
sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi
conseguiti:
- tra il 1°
gennaio che segue il compimento e il 31 dicembre che
procede
l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del
coniuge
che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies
cpv. 4
lett. a LAVS) e
- i
periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati
all’AVS, con riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29
quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo
l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti
educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitano
l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi
cfr. art. 52e e f OAVS). Ad una coppia di coniugi non sono accordati due
accrediti cumulativi.
Generalmente
l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.
5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS (DR) valide dal 1.01.1997) e
cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio ( marg. 5320
DR).
Tuttavia
nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è
riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare
dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia
annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies
cpv. 2 LAVS).
L’accredito
assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è
tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).
Infine,
secondo art. 29 septies cpv. 1 LAVS, hanno diritto ad un accredito per
compiti assistenziali gli assicurati che hanno assistito parenti di linea
ascendente o discendente nonché fratelli e sorelle i quali presentavano una
grande invalidità almeno di grado medio e beneficiavano di una corrispondente
indennità AVS/AI e che vivevano nella stessa economia domestica. Sono
parificati ai parenti i coniugi, i suoceri e figliastri. Tuttavia gli
assicurati devono far valere tale diritto ogni anno e per iscritto.
Anche
tale accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia
annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 septies
cpv. 4 LAVS) e viene ripartito per metà tra i coniugi che ne hanno diritto
(art. 29 septies cpv. 6 LAVS).
Nei
periodi nei quali sussiste contemporaneamente il diritto all’accredito per
compiti educativi non possono essere assegnati accrediti per compiti
assistenziali (art. 29 septies cpv. 2 LAVS).
2.5. La rendita
mensile di vecchiaia, secondo l’art. 34 cpv. 1 LAVS, si compone di una frazione
dell’importo minimo della rendita di vecchiaia (parte fissa della rendita) e di
una frazione del reddito annuo medio determinante (parte variabile della
rendita).
Dal 1°
gennaio 1999 l'importo minimo della rendita completa di vecchiaia ammonta a fr.
1'005.- (art. 1 Ordinanza 99 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei
salari nell'AVS/AI, dal 1° gennaio 1999 fr. 1’005.--).
L'importo
massimo della rendita di vecchiaia corrisponde al doppio dell'importo minimo
(art. 34 cpv. 3 LAVS).
L'importo
minimo é pagato fino a un reddito annuo medio determinante uguale a dodici
volte il suo ammontare e l'importo massimo a partire da un reddito annuo medio
determinante uguale o superiore a settantadue volte l'importo minimo (art. 34
cpv. 4 LAVS).
2.6. Nella
fattispecie in esame, la Cassa ha dapprima determinato la rendita di vecchiaia
secondo le norme della 10.a revisione LAVS, comparandola in seguito con la
rendita AI e optato per quest'ultima variante, poiché più vantaggiosa per
l'assicurato.
Infatti, l’art. 33 bis cpv. 1 LAVS prescrive che le rendite di vecchiaia e
superstiti, che sostituiscono una rendita d'invalidità, sono calcolate
fondandosi sugli stessi elementi di calcolo valevoli per la rendita AI se da
ciò deriva un vantaggio per l’avente diritto (cfr. anche la cifra 3002 delle
Direttive sulle rendite (DR) edite dall’UFAS).
Spetta dunque al TCA verificare innanzitutto il calcolo della rendita AVS, in
particolare la determinazione del periodo di contribuzione (con la scala di
rendita) ed il reddito annuo medio.
2.6.1. Per
determinare il periodo di contribuzione di __________ __________ (classe
1934 e cittadino italiano) fanno stato i contributi versati dal 1° gennaio 1955
(1° gennaio susseguente il 20.o anno di età) fino al 31 dicembre 1998 ( 31
dicembre precedente l'anno di nascita della rendita AVS).
Dall'esame dei conti individuali, dove sono registrati i redditi da attività
lucrativa per i quali sono stati pagati i contributi AVS (art. 30ter LAVS e
art. 140ss. OAVS) risulta tuttavia che l'assicurato ha cominciato a contribuire
all'AVS dal marzo 1960, anno in cui è entrato in Svizzera per esercitare
un'attività lucrativa.
Egli ha comunque contribuito ininterrottamente sino al 31 dicembre 1998,
presentano quindi complessivamente 38 anni e 10 mesi di contribuzione.
Rispetto ai 44 anni di contribuzione completa degli assicurati della sua
medesima classe di età, il ricorrente presenta dunque delle lacune contributive
per cui ha diritto ad una rendita parziale (cfr. doc. 5).
Per il calcolo della scala di rendita sono presi in considerazione solo
gli anni interi di contribuzione, ed in base alle tabelle sulle rendite,
edizione 1999 (anno in cui sorto il diritto alla rendita AVS), pag. 9 (doc. 6),
pubblicate dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio ex art. 30 bis. LAVS, con 38
anni di contribuzione al ricorrente può essere riconosciuta la scala di
rendita 38.
2.6.2. Per
determinare invece il reddito annuo medio occorre innanzitutto sommare i
redditi risultanti da un’attività lucrativa iscritti nel conto individuale del
ricorrente durante il periodo di contribuzione ed assegnare gli accrediti per
compiti educativi. L’importo deve essere infine suddiviso per i 38 anni e 10
anni di contribuzione.
Da
rilevare comunque che la Cassa non ha dovuto procedere alla ripartizione dei
redditi coniugali poiché la moglie dell'assicurato percepirà la rendita di AVS
solo dal 1° aprile 2000 (primo giorno del mese susseguente quello in cui compie
62 anni, cfr. art. 21 cpv. 2 LAVS). Infatti, come visto al consid. 2.4, segnatamente
la ripartizione dei redditi coniugali è eseguita quando entrambi i
coniugi hanno diritto ad una rendita (art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS).
Procedendo
alla somma dei redditi da attività lucrativa iscritti nel conto
individuale dall’assicurato la Cassa è giunta a complessivi fr. 806'315.--
(doc. 9).
Orbene,
la somma dei redditi da attività lucrativa deve essere rivalutata in funzione
dell’indice previsto per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi
e dei salari di cui all’art. 33 ter LAVS (cfr. rinvio dell'art. 30 cpv. 1
LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51
bis OAVS. Da sapere, comunque, che il fattore di rivalutazione è contenuto
nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il
cui uso è obbligatorio (cfr. art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e che varia a
seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la
rendita.
Nel caso
che ci occupa, la prima registrazione determinante nel conto individuale
dell'assicurato è avvenuta nel 1960, vale a dire l’anno in cui ha iniziato a
contribuire all'AVS.
Pertanto, dalle citate tavole, edizione 1999 (anno in cui è sorto il diritto
alla rendita AVS), il fattore di rivalutazione risulta essere il 1,584 (doc.
7). Ne discende che i redditi da attività lucrativa rivalutati ammontano a fr.
1'277'203 (806'315 x 1,584). Tale importo deve essere diviso per 38 anni e 10
mesi (466 mesi). Il reddito anno medio (RAM) corrisponde dunque a fr.
32'889.--.
Per ogni
anno in cui l’assicurato ha provveduto all’educazione dei figli minori di 16
anni viene assegnato un accredito che corrisponde al triplo della rendita
minima vigente al momento in cui è sorto il diritto alla rendita (art. 29
sexies cpv. 1 LAVS, consid. 2.4).
Durante
il matrimonio l’assicurato ha avuto due figli, il primo nato nel 1965, il
secondo nel 1967. Ne consegue che vanno attribuiti accrediti dal 1966 (anno
susseguente la nascita del primo figlio) al 1983 (compimento del 16.o anno di
età dell’ultimogenito). Nessun accredito è infatti attribuito per l’anno in cui
sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si
estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
Da rilevare
infine che l’accredito per compiti educativi assegnato alle persone coniugate
durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per metà tra i coniugi (art.
29 sexies cpv. 3 LAVS).
Ne
consegue quindi che a __________ __________ vanno computati
18 mezzi
accrediti (9 bonifici interi). Poiché ogni accredito corrisponde al triplo
della rendita annua di vecchiaia minima (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS), ossia fr.
36'180.-( 3 x fr. 1'005.-- x 12 mesi), l’importo complessivo ammonta a fr.
325'620.-- (36'180 x 9 accrediti interi). La media dell’accredito per compiti
educativi (intero) è invece determinata secondo la seguente formula:
(rendita di vecchiaia annua minima x 3) x
numero bonifici educativi
durata di
contribuzione computabile
(marg.
5333 delle Direttive sulle rendite (DR), edite dall'UFAS).
Pertanto
la media degli accrediti per compiti educativi corrisponde a fr. 8'385.-- (fr.
325'620.--: 38 anni e 10 mesi).
Ne
consegue che il reddito annuo medio della rendita di vecchiaia
corrisponde a fr. 41'270.-- (32'889 + 8'385) che, arrotondato all’importo
immediatamente superiore secondo le tabelle UFAS, ammonta a fr. 42'210.--.
Di
conseguenza la prestazione di vecchiaia di __________ __________, calcolata,
con l’ausilio della citate tabelle, sulla base di una scala di rendita 38 ed un
RAM di fr. 42'210 ammonterebbe a
fr. 1'389.-- (cfr. doc. 8).
Questo
importo è inferiore ai fr. 1’425.-- della corrente rendita AI
(rivalutata al 1.1.1999).
In queste
circostanze, dunque, rettamente la convenuta ha optato per la variante AI.
Ciononostante, nell'ottica di un miglior servizio verso i propri affiliati,
sarebbe stato opportuno che la Cassa nella decisione contesta avesse spiegato
le modalità di calcolo della rendita di vecchiaia.
2.7. Nelle osservazioni
del 24 agosto 1999 l'assicurato ha chiesto il motivo per cui nel computo della
rendita AVS non sono stati considerati i contributi versati dopo il
riconoscimento della prestazione di invalidità.
Al riguardo la Cassa ha unicamente risposto che il ricorrente dal 1° gennaio
1997 non risulta essere più affiliato presso la Cassa cantonale di
compensazione.
Orbene,
va innanzitutto ricordato che ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS, entrato
in vigore al 1° gennaio 1997, un coniuge senza attività lucrativa non deve
versare i contributi nella misura in cui il suo consorte, con un’attività
lucrativa, ha versato contributi per almeno il doppio del contributo minimo
(cfr. Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2.a
edizione, Berna 1996, N.2.22, pag. 60, P.Y. Greber, J.L. Duc, G. Scartazzini;
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse
et survivants (LAVS); Champ d’application personnel et cotisations; Basilea
1997; N. 18 ad art. 3 LAVS, pag. 206).
Dall'esame dei conti individuali della moglie del ricorrente si evince infatti
che negli anni 1997, 1998 e 1999 essa ha esercitato un'attività lucrativa e
versato oltre il doppio del contributo minimo. Di conseguenza dal 1997 il
ricorrente risulta essere esonerato dal pagamento dei contributi, rimanendo
comunque assicurato all'AVS. Per questo motivo per i citati anni la Cassa di
compensazione del Canton Ticino (competente per la riscossione dei contributi
cfr. art. 118 OAVS) gli ha restituito i contributi da lui in precedenza versati
(cfr. scritto del 19 gennaio 2000 al TCA, doc. XII), contributi non formativi
della rendita.
In conclusione, nel caso
di specie, dopo attento esame degli atti
dell'incarto, questo TCA non può che confermare l'esattezza del calcolo
operato dalla Cassa.
Gli
elementi in possesso di questa autorità giudicante non permettono di giungere a
conclusioni diverse da quelle racchiuse nella decisione impugnata.
Pertanto
la rendita assegnata dall'autorità amministrativa con la risoluzione contestata
è esatta e merita conferma.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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