AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.1999.85
Data decisione, Autorità:
04.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00085
MM
Lugano
4 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 luglio 1999 di
__________ e __________ __________, ____________________,
contro
le decisioni del __________ emanate da
Cassa cant. di compensazione, ____________________ ____________________,
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. __________
__________ (1935) - pensionato anticipatamente a partire dal 1° settembre 1996
- é stato affiliato alla Cassa cantonale di compensazione quale persona senza
attività lucrativa a far tempo dal 1° gennaio 1997 (doc. A5).
__________ (1947), sua consorte, é stata, anch’essa, affiliata, a contare dal
1° gennaio 1997, quale persona senza attività lucrativa (doc. A6).
1.2. Con due
distinte decisioni formali - entrambe datate 9 giugno 1999 - la succitata
autorità amministrativa ha fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti dagli
assicurati per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1997, sulla base di una
sostanza pari a fr. 310’624 e di un reddito conseguito sotto forma di rendita
di fr. 94’464 (doc. A1 e A3).
Con due
ulteriori decisioni - recanti la data del 25 giugno 1999 - la Cassa di
compensazione ha proceduto a fissare anche i contributi sociali per il periodo
1° gennaio 1998-31 dicembre 1999, fondandosi su una sostanza di fr. 293’800 e
un reddito conseguito sotto forma di rendita sempre di fr. 94’464 (doc. A2 e
A4).
1.3. Con
tempestivo ricorso 2 luglio 1999, __________ __________ ha impugnato le
summenzionate decisioni di fissazione dei contributi, facendo valere, in
particolare, quanto segue:
"1. Mi considero danneggiato per il ritardo con cui mi é
stato recapitato il conteggio, presumendo di non dover prendere a carico
responsabilità di una procedura eccessivamente intempestiva dell’ufficio AVS.
-
Il conteggio, in base al quale sarei tenuto in questi anni
al versamento di c/a 350 Fr. mensili, dovrebbe basarsi su una valutazione della
notifica fiscale che tenga conto di fattori economici reali e contingenti.
-
Sono fortemente penalizzato dagli effetti dell’ultima
revisione AVS che impone il pagamento dei contributi della moglie senza
attività lucrativa. Nel mio caso, dato che mia moglie difficilmente potrebbe
avere un’attività fuori casa, oltre a due o tre corsi per adulti che già svolge
annualmente, dovendosi occupare dei genitori novantenni che vivono con noi,
l’onere da sopportare durerà una decina d’anni, essendo mia moglie nata nel 47.
E la situazione é per me particolarmente gravosa perché si
verifica proprio nel momento in cui i figli sono in formazione, senza il
beneficio di sussidi.
Devo ora pagare importi calcolati su una notifica fiscale
risalente ad un momentaneo periodo economicamente migliore (vedi compenso per
ore supplementari nell’ultimo anno di scuola e gratifica di anzianità).” (I)
1.4. Con risposta
19 luglio 1999, la Cassa ha postulato un’integrale reiezione del gravame
presentato dall’assicurato, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra,
nei considerandi di diritto (III).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel
merito
2.2. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma
dell'art. 3 cpv. 1 LAVS (secondo il nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio
1997), gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che
esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa,
l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in
cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 62 anni,
se sono di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.
Sono
obbligati a versare i contributi, diversamente dal vecchio diritto, anche le
vedove che non esercitano un’attività lucrativa (abrogazione del vecchio art. 3
cpv. 2 lett. c LAVS) e le mogli di assicurati, se non esercitano alcuna
attività lucrativa (abrogazione vecchio art. 3 cpv. 2 lett. b LAVS).
Tuttavia,
i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un’attività lucrativa non
devono versare alcun contributo, qualora il coniuge versi contributi pari al
doppio del contributo minimo (nuovo art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).
2.3. Giusta
l'art. 10 cpv. 1 prima frase LAVS, il contributo AVS delle persone senza
attività lucrativa è pagato "secondo le condizioni sociali"
dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa.
Gli
assicurati che esercitano un’attività lucrativa e che, durante un anno civile,
pagano, incluso se del caso il contributo del datore di lavoro, contributi
inferiori al minimo di legge, sono considerati non esercitanti un’attività
lucrativa (art. 10 cpv. 1 seconda frase LAVS).
Questi
assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza,
sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20,
ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS;
RCC 1990 pag. 455 consid. 2a, RCC 1986 pag. 350).
Nella sua
giurisprudenza, il TFA ha costantemente interpretato la nozione di "reddito
conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti, se ciò non
dovesse essere il caso, prestazioni di ammontare considerevole e versate in
modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il
pretesto che non si tratterebbe, né di una rendita in senso stretto, né di un
reddito determinante.
L'Alta
corte federale ha stabilito che se le prestazione in questione,
indipendentemente dal fatto che presentino o meno le caratteristiche delle
rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare
queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito
che esercitano un'influenza sulle condizioni sociali di una persona senza
attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433
consid. 3a con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).
La
giurisprudenza del TFA considera come reddito conseguito sotto forma di
rendite: le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1959 pag.
473), le indennità giornaliere dell’assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211),
le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS che l’istituto di previdenza
accorda ad un assicurato prima dell’età che da diritto alla rendita AVS (RCC
1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere
dell’assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per
perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite
versate da istituti stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC
1985 pag. 158), le rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali
estere (RCC 1991 pag. 433, STCA 23 dicembre 1992 in re W.E.), le rendite da
contratti vitalizi (Pratique VSI 1994 pag. 207), ed infine, parzialmente, il
reddito del coniuge non assicurato (cfr. Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1980
pag. 247 = DTF 105 V 244).
Al
contrario, non rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto,
le rendite dell’AVS e dell’AI, come pure le indennità giornaliere AI (RCC 1991
pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).
Per sostanza
ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili o immobili
di proprietà dell’assicurato, situati sia in Svizzera che all’estero (RCC
1952, pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS no. 468, pag.
15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della
moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag.
174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l’assicurato
ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153).
. Ciò
nondimeno, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal
valore lordo devono essere detratti, fra l’altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung
und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber,
Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), pag. 347 n.24 ad art. 10 LAVS).
2.4. Il
contributo annuo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato
per un periodo di due anni (art. 29 cpv. 1 OAVS).
Il
contributo annuo è calcolato in base al reddito medio acquisito sotto forma di
rendita in un periodo di due anni e alla sostanza. Il periodo di calcolo comprende
il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione. Il giorno di
riferimento per la determinazione della sostanza è generalmente il 1° gennaio
dell'anno precedente il periodo di contribuzione.
Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo
dei contributi di una persona che non esercita un'attività lucrativa in base
alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato, adattata alle
disposizioni in materia d'imposta federale diretta (art. 29 cpv. 2 e 3 OAVS).
Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione (Käser,
op. cit., pag. 231, N. 10.34).
Gli art.
22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili
per analogia al calcolo dei contributi secondo i cpv. 1 e 3 (art. 29 cpv. 4 OAVS).
La
determinazione del reddito acquisito sottoforma di rendita incombe alla Cassa
di compensazione, che si avvale, nella misura del possibile, della collaborazione
delle autorità fiscali del cantone di domicilio (art. 29 cpv. 5 OAVS).
Tuttavia
le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa
della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale e in quello
dell'AVS (Direttive UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone
senza attività lucrativa, cifra 2079; STCA 25 gennaio 1994 in re V. G.).
Infine il
nuovo art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che “se una persona coniugata deve pagare
contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono
determinati in base alla metà della sostanza e del reddito determinante per la
rendita dei coniugi”. Quindi, i contributi della singola persona sposata senza
attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da pensione e
sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà.
2.5. In concreto,
tanto __________ __________ quanto sua moglie __________, a contare dal 1°
gennaio 1997, sono stati affiliati alla Cassa di compensazione nella categoria
delle persone che non esercitano alcuna attività lucrativa.
Il
ricorrente ritiene, al riguardo, d’esser fortemente penalizzato dagli effetti
della Xa revisione dell’AVS e, specificatamente, dall’abrogazione della lett. b
dell’art. 3 cpv. 2 LAVS, e ciò per il fatto che sua moglie, nata nel 1947, é
praticamente impedita, in ragione di particolari contingenze, ad esercitare
un’attività lucrativa. Fonte di preoccupazione per l’assicurato é, quindi, il
fatto che “... per i prossimi dieci anni, vista l’età di mia moglie, dovrò
versare contributi non indifferenti” (I).
Così come
già indicato al consid. 2.2. - a partire dal 1° gennaio 1997 - anche la moglie
senza attività lucrativa deve versare i contributi (Käser, op. cit., p. 60 n.
2.21).
Circa i
motivi che hanno indotto il legislatore federale ad introdurre tale modifica,
ci si può riferire al commento relativo all’art. 3 cpv. 1, cpv. 2 lett. b, c) e
cpv. 3 LAVS, contenuto nel Progetto del Consiglio federale elaborato dopo
i dibattiti parlamentari:
"
Dans le droit en vigueur, les épouses et les veuves
ne sont pas soumises à l’obligation de cotiser. Dans le système de splitting, ces
exemptions des cotisations ne sont plus justifiées. Les motifs d’exemption des cotisations
(art. 3, 2e al., let. b, c) doivent par conséquent être supprimés. Dans le splitting,
les années de mariage donnent lieu à une répartition des revenus entre conjoints.
Dans ce modèle, il n’y a dès lors plus de place pour des années de mariage sans
cotisations au sens de l’art. 29bis, 2e al. En effet, durant les années de mariage,
le conjoint exempté de l’obligation de cotiser est crédité d’un revenu pour lequel
son partenaire a versé des cotisations. Pour qu’une année puisse être prise en compte
en tant qu’une année de cotisation, la cotisation minimale au moins doit être inscrite
au compte individuel. Avec le partage des revenus, cela signifie que le conjoint
exerçant une activité lucrative, resp. le conjoint qui dirige une entre prise doit
avoir versé des cotisations équivalentes au double de la cotisation minimale au
moins (3e al.). A ces conditions, un recensement général des conjoints sans activité
lucrative n’est pas possible. Les conjoints sans activité lucrative de rentiers
AVS ou AI doivent par contre être recensés du point de vue des cotisations.”
(cfr. Sécurité sociale 6/1994, p. 270)
Ne
discende che l’abrogazione dell’esenzione dall’obbligo di pagare i contributi
per le mogli che non esercitano attività lucrativa, é stata imposta
dall’introduzione del sistema dello splitting, sul quale é appunto
calcata la Xa revisione dell’AVS.
A titolo abbondanziale,
si rileva come il giudice non godrebbe, comunque, del potere per controllare la
validità delle scelte operate dal legislatore federale (cfr. art. 113 cpv. 3 Cst.).
Concludendo,
in virtù dell’art. 3 cpv. 1 2a frase LAVS, i coniugi __________ sono
entrambi tenuti al pagamento dei contributi sociali.
2.6. L’insorgente
rimprovera, altresì, alla Cassa convenuta d’aver fissato i contributi “... su
una notifica fiscale risalente ad un momentaneo periodo economicamente migliore
(vedi compenso per ore supplementari nell’ultimo anno di scuola e gratifica di
anzianità)” (I, p. 2).
L’autorità
amministrativa ha calcolato i contributi dovuti per l’anno 1997
sulla base di una sostanza netta pari a fr. 310’624 e di un reddito conseguito
sotto forma di rendita di fr. 94’464 (moltiplicato per 20 in forza dell’art. 28
cpv. 2 OAVS), dati desunti dalla tassazione fiscale IFD 1995/1996 (cfr. doc. A1
e A3).
L’obiezione
sollevata da __________ __________ si rivela essere solo in parte fondata.
Infatti,
il reddito considerato é stato, in realtà, rilevato - non già dalla notifica 15
aprile 1996 (doc. A10), mediante la quale é stato tassato il reddito del lavoro
realizzato durante il biennio 1993/1994 - bensì dalla notifica di tassazione
intermedia 30 marzo 1998 (doc. A11), emanata dalla competente autorità
fiscale proprio a seguito della cessazione dell’attività lucrativa da parte
dell’assicurato. In questo senso, non può certo essere preteso che la Cassa
convenuta - basandosi sul reddito conseguito sotto forma di pensione durante
il periodo di contribuzione medesimo (1997) - non si sia fondata sulla
reale situazione economica del ricorrente, così come esatto dall’art. 10 cpv. 1
prima frase LAVS.
Diverso
il discorso per quel che concerne la sostanza. In effetti, l’amministrazione,
con le proprie decisioni 9 giugno 1999, ha fatto riferimento alla sostanza
netta esistente al 1° gennaio 1995, desunta dalla tassazione relativa al
biennio 1995/1996. In casi del genere - dove l’assicurato é anticipatamente
posto al beneficio della pensione - il TFA ha statuito che il rinvio, previsto dall’art. 29 OAVS, alle disposizioni di cui agli artt.
22s. OAVS, applicabili per analogia, non può avere altro significato che i contributi
vanno calcolati in base alla situazione economica reale dell’assicurato durante
gli anni considerati, fintantoché sarà possibile entrare nella procedura ordinaria
(cfr., ad esempio, RCC 1990, pag. 457ss.; cfr., pure, Pratique
VSI 3/1998, pag. 158ss.).
Ora, se
si applicano i principi giurisprudenziali qui sopra evocati, lo scrivente TCA
non può che giungere alla conclusione che i contributi dovuti per l’anno 1997
avrebbero dovuto venir calcolati sulla base della sostanza netta esistente al 1°
gennaio 1997, rilevata dalla tassazione fiscale 1997/1998, concretamente su
un importo pari a fr. 293’800 (cfr. doc. A12).
In
conclusione, le impugnate decisioni 9 giugno 1999 (doc. A1 e A3) devono essere
annullate e l’incarto rinviato alla Cassa cantonale di compensazione affinché
proceda a ricalcolare i contributi dovuti dai coniugi __________ per il periodo
1° gennaio-31 dicembre 1997, sulla base di un reddito conseguito sotto forma di
rendita di fr. 94’464 e di una sostanza netta di fr. 293’800.
Trattandosi
dei contributi dovuti per il periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 1999,
le decisioni formali 25 giugno 1999 appaiono senz’altro corrette, nella misura
in cui l’autorità amministrativa convenuta si é fondata sui dati desunti dalla
tassazione fiscale 1997/1998 (reddito conseguito sotto forma di rendita di fr.
94’464 e sostanza netta di fr. 293’800, cfr. doc. A12), tassazione che,
naturalmente, tiene conto della nuova situazione del ricorrente (cessazione
dell’attività lucrativa), peraltro già considerata in sede di tassazione
intermedia.
2.7. L’insorgente,
infine, si ritiene danneggiato dal ritardo con cui la Cassa di compensazione
avrebbe fissato i contributi per l’anno 1997 e per il biennio 1998/1999.
A
prescindere dal fatto che non é d’immediata evidenza capire in cosa sarebbe
consistito il pregiudizio a cui si é fatto riferimento in sede di ricorso, a
__________ __________ é utile ricordare che, ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS,
la Cassa di compensazione agisce in tempo utile allorquando l’importo dei
contributi é stato fissato in una decisione notificata entro un termine di
cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale sono dovuti. Trattasi qui
di un termine di perenzione e non di prescrizione (RCC 1988 pag. 260 consid.
3a; RCC 1975 pag. 201 consid. 2a; RCC 1972 pag. 630 consid. 1).
In casu,
é palese come il diritto di fissare i contributi per gli anni 1997, 1998 e 1999
non sia affatto perento. In effetti, da un canto, il termine di cinque anni di
cui all’art. 16 cpv. 1 LAVS ha iniziato a decorrere dalla fine del 1997,
rispettivamente, dalla fine del 1998 e del 1999 e, dall’altro, le decisioni
mediante le quali sono stati fissati gli importi dei contributi, sono state
notificate agli assicurati già nel corso del mese di giugno 1999.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é parzialmente accolto.
§ Le
decisioni 9.6.1999 sono annullate.
§§ La
causa é rinviata alla Cassa cantonale di compensazione affinché
stabilisca i contributi dovuti da __________ e
__________ __________ per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1997
tenendo conto di un reddito conseguito sotto forma
di rendita di fr. 94’464 e di una sostanza netta di fr. 293’800.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, __________ __________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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