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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.1999.92
Data decisione, Autorità:
04.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00092
MM
Lugano
4 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1 luglio 1999 di
__________ __________, ____________________a,
contro
la decisione del __________ emanata da
Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________,
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 25 giugno 1999 la Cassa cantonale di compensazione ha stabilito i
contributi AVS/AI/IPG dovuti da __________ __________, __________, per
l’attività lucrativa indipendente da lui esercitata durante il periodo
1998-1999, sulla base di un reddito medio pari a fr. 75’000 - a cui é stata
aggiunta la media dei contributi AVS dovuti negli anni di computo - e di un
capitale investito nell’azienda di fr. 80’000. I contributi sono stati
calcolati sulla base della tassazione fiscale federale 1997/1998 (doc. A).
1.2. Con
tempestivo ricorso 1 luglio 1999 (I), l’assicurato ha impugnato la succitata
decisione formale, facendo valere quanto segue:
"
... inoltro formale ricorso contro una decisione
demenziale da parte delle nostre Autorità fiscali prima e della citata Cassa
poi.
Naturalmente, conosco a priori il giudizio
che esprimerete e che ogni volta invalida qualsiasi reclamazione; tuttavia, non
posso tacere su queste frodi legalizzate.
Ho 64 anni e se avrò ancora la fortuna di
lavorare anche l’anno prossimo ne potremo discutere ampiamente.
Il mio reddito massimo é di fr. 45’000
lordi, l’eccedenza di fr. 30’000 é pura fantasia.” (I)
1.3. Con risposta
27 agosto 1999, la Cassa ha postulato un’integrale reiezione del gravame, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(III).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel
merito
2.2. Gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un’attività lucrativa (art. 3 cpv. 1 prima frase LAVS).
A norma
dell’art. 4 LAVS i contributi sono prelevati sia dal reddito di un’attività
salariata, sia dal reddito di un‘attività lucrativa indipendente.
Per
l'art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa
indipendente "comprende qualsiasi reddito che non
sia mercede
a dipendenza d'altri".
A norma
dell'art. 17 OAVS è considerato reddito proveniente da un'attività lucrativa
indipendente il reddito conseguito in proprio nell'agricoltura, nella
selvicoltura, nel commercio, nelle arti e mestieri, nell'industria e nelle professioni
liberali, inclusi tra l’altro le partecipazioni agli utili spettanti ai membri
di società in nome collettivo e in accomandita e di altre unioni di persone,
senza personalità giuridica, che si prefiggono un fine lucrativo, per quanto
detti membri siano elencati nell’art. 20 cpv. 3, e nella misura in cui tali
partecipazioni eccedono l’interesse deducibile in virtù dell’articolo 18
capoverso 2.
2.3. Ai sensi
dell'art. 9 cpv. 2 LAVS, in vigore fino al 31 gennaio 1996, il reddito netto proveniente
da un'attività lucrativa indipendente é stabilito deducendo dal reddito lordo:
consentiti
dall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite;
-
le
perdite commerciali subite e allibrate;
-
le
elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo
di computo, a scopo di beneficenza al proprio personale, sempreché sia
garantito che siffatte elargizioni non possano ulteriormente servire ad altro
uso, e le elargizioni fatte unicamente a scopo di utilità pubblica. Sono
eccettuati i contributi da versare in conformità dell'articolo 8 e i
supplementi in conformità della legge sull'assicurazione per
l'invalidità e della legge sull'indennità di perdita di guadagno ai militari
e alle persone obbligate al servizio della protezione civile;
un interesse del capitale proprio investito nell'azienda, fissato dal
Consiglio federale su proposta della Commissione federale dell'assicurazione
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
La decima
revisione della LAVS, entrata in vigore il 1° gennaio 1997, ha leggermente
modificato l'art. 9 cpv. 2 LAVS. Secondo il nuovo tenore della disposizione:
" Il
reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo
dal reddito lordo:
d.
le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo di computo,
a scopo di beneficenza al proprio personale, sempre che sia garantito
che siffatte elargizioni non possano ulteriormente
servire ad altro uso, e le elargizioni fatte a scopo esclusivamente
di utilità pubblica. Non sono deducibili i contributi da versare in
conformità all'articolo 8 e quelli previsti dalla legge
sull'assicurazione per l'invalidità e dalla legge federale del 25
settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di
servizio militare o di protezione civile.
e. i
versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto
equivalgono alla quota generalmente assunta dal datore di
lavoro;
f.
l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda. Il Consiglio
federale fissa il tasso d'interesse d'intesa con la Commissione
federale dell'assicurazione per la vecchiaia,
i superstiti e l'invalidità”.
2.4. Poiché in
sede fiscale il reddito professionale netto é calcolato dopo deduzione del
contributo AVS, in applicazione del citato art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS, il
reddito determinate é stabilito aggiungendo al reddito aziendale esposto
fiscalmente il contributo dovuto negli anni di computo.
2.5. Le relative
disposizioni di esecuzione distinguono due procedure di calcolo dei contributi
per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e quella
straordinaria (art. 24 seg. OAVS).Nella procedura ordinaria, il contributo
annuo AVS è calcolato sul reddito medio conseguito in un periodo di due anni.
Il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione, che inizia
ogni anno pari, costituiscono il periodo di computo, il quale coincide con
quello dell'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS).
Ciò
permette alle casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il
reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede
fiscale.
Infatti, a
mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono il
reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione
dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio
investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta
cantonale, cresciuta in giudicato e adattata alle disposizioni dell'imposta
federale diretta.
Le
indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di
compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di
ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere,
le comunicazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe
alle casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione.
Circostanza questa che non é compatibile con la volontà del legislatore (RCC
1992 pag. 35).
2.6. La procedura
straordinaria è applicabile nei casi previsti dalla legge.
Se
l'assicurato inizia un'attività indipendente, o se le basi del suo reddito
hanno subito, dopo il periodo di computo per il quale l'autorità fiscale
cantonale ha stabilito il reddito, una durevole modificazione in seguito a
cambiamento di professione o d'azienda, all'estinguersi o al sorgere di una
fonte di reddito, a una nuova ripartizione del reddito aziendale, oppure a
causa dell'invalidità dell'assicurato, e se ciò ha influito sensibilmente
sull'importo del reddito, la cassa di compensazione accerta il reddito netto
determinante e fissa i relativi contributi per il periodo decorrente
dall'inizio della predetta attività, rispettivamente dai suddetti mutamenti,
fino all'inizio del prossimo periodo ordinario di contribuzione (art. 25 cpv. 1
OAVS).
2.7. In concreto,
non é assolutamente contestato che, così come rettamente deciso dalla Cassa,
per il calcolo dei contributi dovuti per il periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre
1999 torna applicabile la procedura ordinaria (cfr. artt. 22ss. OAVS) e,
quindi, il reddito conseguito durante il biennio 1995/1996 (periodo di computo),
tassato nel 1997/1998. Del resto, l’assicurato, in sede di ricorso, non ha
evidenziato alcun motivo giustificante l’applicazione della procedura
straordinaria ex artt. 24ss. OAVS.
Oggetto
di controversia é, per contro, l’entità del reddito aziendale risultante dalla
tassazione fiscale 1997/1998 (fr. 75’000). A detta dell’assicurato, si
tratterebbe - riprendendo gli stessi termini da lui utilizzati - di “... pura
fantasia” (I).
Fondandosi
sulla comunicazione 22 maggio 1999 della competente autorità di tassazione
(doc. 1), la Cassa ha considerato un reddito aziendale medio pari a fr.
75’000.
Con
scritto 2 agosto 1999, l’UCT di __________ ha confermato, da un lato, la
correttezza dei dati utilizzati dall’amministrazione e, dall’altro, la crescita
in giudicato della tassazione fiscale federale 1997/1998 (doc. 2).
Sulla
scorta di quanto precede, lo scrivente TCA non può che condividere quanto la
Cassa ha osservato in risposta, ossia che gli assicurati esercitanti
attività lucrativa indipendente devono, per costante giurisprudenza federale,
anzitutto difendere i loro diritti nel procedimento fiscale anche per quanto
concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1993 pag.
232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86
consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985
pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC
1976 pag. 275 consid. 3a).
Il TCA
non vede, dunque, motivi che gli impediscano di basarsi sui dati rilevati dalla
notifica di tassazione cresciuta in giudicato e, non da ultimo, su di un
reddito aziendale medio pari a fr. 75’000. A questo proposito, va ancora
ricordato che l’autorità giudicante - visto il disposto dell’art. 23 cpv. 4
OAVS - non può scostarsi da una tassazione cresciuta in giudicato, a meno che
essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente
emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo
fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi
sull’esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la
determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali ed il giudice delle
assicurazioni non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
Avendo la
Cassa stabilito i contributi a carico di __________ __________ per il periodo
1998-1999, sulla base di un reddito aziendale pari a fr. 75’000 - a cui
é stata aggiunta la media dei contributi AVS dovuti negli anni di computo
giusta l’art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS - l’impugnata decisione formale 25 giugno
1999 é meritevole d’essere tutelata in questa sede.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, __________ __________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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