Parking despite no-stopping sign: fine upheld

30.2006.299Other CourtOct 23, 2007Dismissed

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Omnilex summary

RI 1 appealed against a CRTE 1 decision that fined him CHF 120 for parking in an area signposted with a no-stopping prohibition. He denied having committed the infraction and asked for an oral hearing. The President of the Pretura penale held that the contravention procedure is written, the late request for a hearing could not be granted, and the file could be decided on the papers. On the merits, the officer’s report was considered reliable, while the appellant offered only a bare denial. The appeal was dismissed, the fine confirmed, and court fees and costs were charged to the appellant.

Omnilex headnote

Art. 27 cpv. 1, 37 cpv. 2 and 90 cifra 1 LCStr; Art. 19 cpv. 2 lett. a ONC; Art. 30 OSStr; LPContr: in a written contravention procedure, an oral hearing requested belatedly need not be ordered. Police observations of a straightforward parking infraction may be relied upon absent concrete exculpatory elements. A mere denial by the fined person does not discharge the burden of producing a plausible rebuttal when the record contains no indication of error; the fine and procedural costs are then to be upheld.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2006.299

Data decisione, Autorità: 23.10.2007, PRPEN

Titolo: Posteggio in un'area in cui è segnalato il divieto di fermata

Incarto n. 30.2006.299 26434/606

Bellinzona 23 ottobre 2007

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 30 ottobre 2006 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 27 ottobre 2006 n. 26434/606 emessa dalla CRTE 1

viste le osservazioni 10 novembre 2006 presentate dalla CRTE 1, __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La CRTE 1, con decisione del 27 ottobre 2006, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per aver “posteggiato il veicolo TI __________ in un’area su cui è segnalato il divieto di fermata”, il 18 maggio 2006 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 30 OSStr.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento.

C. La CRTE 1, nelle osservazioni 10 novembre 2006, propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

L’insorgente, in uno scritto erroneamente datato 30 ottobre 2006 (atteso che è stato spedito il 16 dicembre 2006 in reazione alle osservazioni 10 novembre 2006 dell’autorità di prime cure; cfr. timbro postale), ha chiesto l’indizione di un dibattimento orale per chiarire i fatti.

Ora, al di là del fatto che tale richiesta giunge a oltre un mese di distanza dalle osservazioni della CRTE 1, per cui appare intempestiva, la Legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) prevede che la procedura contravvenzionale si svolge in forma scritta, per cui egli era tenuto a sollevare tutte le proprie censure ed argomentazioni con l’atto ricorsale, in ossequio anche al principio della buona fede processuale.

Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito, che può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

  1. Per l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. Per quanto qui interessa, il segnale «Divieto di fermata» (2.49) vieta la fermata volontaria dalla parte della strada provvista di un tale segnale (art. 30 cpv. 1 prima frase OSStr). L’art. 19 cpv. 2 lett. a ONC sancisce che il parcheggio è vietato dove la fermata non è concessa.

È inoltre vietato fermarsi o sostare, dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo o di pericolo alla circolazione (art. 37 cpv. 2 LCStr).

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1 dell’Ordinanza federale sulle multe disciplinari (OMD) commina - fino a 60 minuti - una sanzione pecuniaria di fr. 120.- (infrazione n. 230.1).

  1. La CRTE 1 - in applicazione delle predette disposizioni - ha multato l’insorgente per avere posteggiato il veicolo TI __________ su un’area in cui è segnalato il divieto di fermata. La decisione si basa sull’accertamento di un agente della Polizia comunale di __________ avvenuto il 18 maggio 2006 alle 11.05 in __________ (ricca di boutiques e altri negozi, esercizi pubblici, saloni di coiffure ecc.) a __________, comune di residenza del ricorrente.

  2. Nel gravame, l’insorgente si esaurisce nelle seguenti considerazioni:

“Mi permetto di ricorrere contro la decisione della CRTE 1 del 28 ottobre 2006 allegata. Il motivo è che non ho posteggiato la mia auto [in quella data] al posto indicato. Per questo chiedo di annullare la decisione e di mettere le tasse e spese a carico dello Stato”.

  1. Di fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

Nell’evenienza concreta, trattandosi di una violazione delle norme della circolazione nel traffico stazionario, si può tranquillamente affermare che l’agente denunciante ha proceduto a una constatazione di agevole momento, e quindi di facile compimento, non dovendo fare altro che annotare il numero di targa del contravventore. In queste condizioni, ben difficilmente si può credere che vi sia stato un errore da parte sua nel riportare detta indicazione. Inoltre, l’accertamento non può essere frutto della fantasia dell’agente, il quale, a differenza del multato, non ha interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni penali e amministrative.

D’altra parte il ricorrente si limita in modo del tutto sommario a proclamare la sua estraneità ai fatti, senza tuttavia spiegare per quali motivi non può aver commesso l’infrazione ascrittagli, indicando ad esempio dove si trovava in quelle circostanze di tempo o se avesse eventualmente concesso in uso la sua vettura a un terzo, situazione nella quale avrebbe perlomeno dovuto indicarne il nominativo.

Considerato che dagli atti non emerge alcun elemento che possa fare dubitare dell’esattezza dell’accertamento dell’agente denunciante, l’onore probatorio del multato di fornire una prova liberatoria risulta in concreto disatteso, per cui si giustifica confermare la decisione impugnata. La richiesta di poter chiarire oralmente i fatti, irrita e giunta, come detto, a distanza di oltre un mese dalle osservazioni 10 novembre 2006 della CRTE 1, non può inoltre ovviare all’inadempienza dell’insorgente.

In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

  1. A giusta ragione la CRTE 1 ha quindi inflitto a quest’ultimo una multa di fr. 120.- pari all’importo previsto dall’OMD per questo tipo di infrazione, con aggiunta degli oneri processuali previsti dalla legge nell’ambito della procedura ordinaria.

Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 30 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:

RI 1, CRTE 1

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

traffic violationparkingno-stopping signwritten procedureburden of proofpolice reportfinecourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the written appeal could be decided without an oral hearing.

Extracted holding

The request for an oral hearing was untimely and, in this written contravention procedure, the case could be decided on the file.

Extracted reasoning

The LPContr provides for a written procedure; the appellant had to raise all arguments in his appeal and could not remedy omissions later.

Key legal question

Whether the parking offense was sufficiently proven.

Extracted holding

The authority's factual finding was upheld and no reasonable doubt remained that the appellant parked in a no-stopping area.

Extracted reasoning

The officer’s observation was simple and reliable; the appellant gave only a bare denial and produced no exculpatory evidence.

Key legal question

Whether the CHF 120 fine and procedural costs should be annulled.

Extracted holding

The fine and costs were maintained.

Extracted reasoning

The sanction corresponded to the disciplinary fine tariff for this traffic infraction, and the appeal failed on the merits.

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