AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.105
Data decisione, Autorità:
21.01.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00105
mm
Lugano
21 gennaio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna
Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 7 ottobre 1999 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 21 luglio 1999 emanata
da
__________,
rappr. da: avv. __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 5
novembre 1987, __________ - alle dipendenze dello __________ in qualità
d'esperto della __________ e, perciò, assicurato contro gli infortuni presso la
__________- ha urtato il gomito destro contro un sollevatore d'autovetture.
Il 12
giugno 1992, l'assicurato ha riportato un secondo trauma contusivo al gomito
destro, definito bagatella, allora trattato alla stregua di una ricaduta dell'evento
traumatico del novembre 1987 (cfr. doc. _).
I casi sono entrambi stati assunti dal summenzionato
assicuratore LAINF, il quale ha regolarmente corrisposto
le prestazioni assicurative.
1.2. Con
decisione formale 7 dicembre 1994 - poi confermata in sede d'opposizione - la
__________ ha riconosciuto a __________ un'indennità per menomazione
dell'integrità dell'8%.
Per contro, all'assicurato è stato negato il diritto ad una rendita
d'invalidità, siccome i postumi infortunistici non erano tali da pregiudicare
in maniera apprezzabile la sua capacità lavorativa.
Con
pronunzia 14 maggio 1996, questa Corte ha parzialmente accolto il ricorso
interposto da __________, dichiarando accertato che i postumi dell'infortunio
assicurato causano un'incapacità lavorativa del 25%. Gli atti di causa sono
stati, di conseguenza, rinviati alla _____ affinché si pronunciasse sul grado
d'invalidità (doc. _).
1.3. Con
decisione formale 27 giugno 1996, cresciuta in giudicato incontestata, la
__________ ha riconosciuto all'assicurato una rendita d'invalidità del 15% a
far tempo dal 1° gennaio 1995 (doc. _).
1.4. Nel corso
del mese di novembre 1998, __________, per il tramite del suo datore di lavoro,
ha annunciato all'assicuratore infortuni una ricaduta dell'evento traumatico
del 17 novembre 1987, facendo stato di una riacutizzazione dei disturbi
all'arto superiore destro (cfr. doc. _ e _).
Con
certificato 16 novembre 1998, il dottor __________ ha attestato un'inabilità
lavorativa del 50% dal 19 ottobre 1998 (cfr. doc. _).
1.5. In data 5
maggio 1999, la __________ - esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi,
in particolare, dopo aver ascoltato il parere dei dottori __________ e
__________ - ha formalmente informato __________ che non avrebbe proceduto ad
una revisione della rendita d'invalidità fissata nel 1996. L'assicuratore LAINF
ha, segnatamente, negato l'esistenza di una relazione di causalità naturale fra
i disturbi annunciati nel novembre 1998 e l'infortunio assicurato (doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto di __________ (cfr.
doc. ), la___________, in data 21 luglio 1999, ha sostanzialmente
confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.6. Con
tempestivo ricorso 7 ottobre 1999, __________, sempre patrocinato dall'avv.
__________, ha chiesto che gli siano riconosciute le prestazioni LAINF per la
ricaduta annunciata il 9 novembre 1998, rispettivamente che venga ordinata una
perizia medica per accertare il nesso di causalità relativamente alla ricaduta
(cfr. I, p. 3).
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle
proprie pretese ricorsuali:
"
(…).
La decisione non è accettabile da parte
dell'assicurato poiché rinvia a referti medici agli atti che, chiaramente, non
hanno fatto chiarezza sulla questione del nesso di causalità fra l'infortunio
del 1987 e il peggioramento/ricaduta annunciato.
A modo di vedere dell'assicurato, proprio per il
fatto che la ___________ stessa aveva acceduto alla richiesta di ulteriori
informazioni da assumere presso il Dr. __________, quindi dando atto
dell'esistenza del dubbio, non si potesse poi disimpegnare, ottenuta una
risposta da parte dello specialista, che non era manifestamente quella che si
andava cercando.
Si è pertanto convinti che la __________, in
ossequio allo spirito della procedura su opposizione e proprio perché conscia
che la scelta era comunque ancora viziata da un dubbio, avrebbe fatto il
proprio dovere a far allestire una perizia.
…
Tutto quanto sopra
esposto assume maggior forza quando si pensi alle opinioni professionali
espresse dal medico curante dell'assicurato, Dr. __________, e delle quali
fanno stato i suoi due certificati 14 gennaio e 18 maggio 19999.
Lo specialista (patologo FMH e neuropatologo) ha
da sempre attestato il nesso causale fra il danno alla salute e il trauma" (I).
1.7. La
__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (IV).
1.8. Con
ordinanza 21 aprile 2000, questa Corte ha ordinato una perizia medica a cura
del Prof. dott. __________, __________ del Servizio di neurologia del
__________ di __________, al quale è stata concessa la facoltà di far capo, se
del caso, ad uno specialista in ortopedia di sua fiducia (VI).
1.9. In data 22
maggio 2000, la __________ ha chiesto lo stralcio dei quesiti n. 2 e 4 di parte
ricorrente, giacché la questione dell'eziologia dei disturbi sarebbe già stata
evasa nell'ambito della causa dipendente dal ricorso 6 settembre 1995 (cfr. X).
Con
ordinanza 18 luglio 2000, il TCA ha respinto l'obiezione sollevata
dall'assicuratore LAINF convenuto (cfr. XIV).
1.10. In data 8
novembre 2000, il Prof. __________ ha consegnato al TCA il proprio referto
peritale (XVII), il quale è stato immediatamente intimato alle parti per
osservazioni (cfr. XVIII)
1.11. __________ ha
preso posizione il 1° dicembre 2000 (cfr. XXI), producendo un certificato del
suo medico curante, il dottor __________.
La
__________, dal canto suo, si è espressa il 12 gennaio 2001 (cfr. XXII).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel
merito
2.2. A norma
dell'art. 22 LAINF, se il grado d'invalidità del beneficiario muta
notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure
soppressa. La revisione non potrà, però, più essere effettuata a decorrere dal
mese in cui il beneficiario ha compiuto 65, rispettivamente 62, anni d'età (su
questo aspetto, cfr. STFA 31.12.1991 in re C.V., non pubblicata).
L'istituto
della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle
mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione
dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione
successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 114).
La
revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali
mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione.
Conformemente
alla sua costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti
dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione
delle rendite d'invalidità assegnate dall'__________, indipendentemente dal
fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI o dall'art. 22 LAINF (RAMI
1987 p. 446; STFA 25.2.1991 in re C.B. non pubbl.; STFA 2.7.1998 in re D. non pubbl;
STFA 27.7.1998 in re P. non pubbl.).
2.3. L'invalidità
può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo
stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si
ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla
sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (RCC 1989, p. 323,
consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3b).
L'assicurato
può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali,
acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio
rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute
e alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non
prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le
sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.4. Il mutamento
deve, inoltre, essere notevole.
Secondo
la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica
doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente
accertato: così, un mutamento del 5% é stato considerato notevole per rapporto
ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale
del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 ed autori ivi citati).
2.5. Per rivedere
una rendita d'invalidità non basta naturalmente un semplice cambiamento
passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo
termine.
In
particolare, non é motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno
dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.6. Determinante
per la revisione è il raffronto tra le condizioni attuali e quelle esistenti al
momento in cui la rendita fu costituita o successivamente riveduta.
Da notare
che tanto nel fissare inizialmente la rendita d'invalidità quanto nel rivederla
successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di
normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
I
mutamenti congiunturali, il passaggio ad esempio da una fase di recessione ad
una di surriscaldamento economico, non sono motivo di revisione.
Non si
tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della
salute.
Ad esempio
le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti
attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione
dell'invalidità.
Ciò che
importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di
rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica
conseguente ad infortunio (art. 4 cpv. 1 LAI, art. 18 cpv. 2 LAINF, art. 9 cpv.
1 OAINF). Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,
l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua
volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dev'essere in nesso
causale adeguato con l'infortunio).
2.7. In concreto,
il TCA deve, in primo luogo, esaminare se il grado d’invalidità del ricorrente
é notevolmente mutato, così come esatto dall’art. 22 cpv. 1 LAINF, procedendo
ad un raffronto delle circostanze esistenti al momento della fissazione della
rendita con quelle che si presentano al momento in cui é stata emessa la
decisione su opposizione riguardante la revisione (cfr. STFA 28.7.1999 in re V.
d. P.-D. consid. 1b, non pubblicata e giurisprudenza ivi menzionata).
In
secondo luogo - qualora venisse accertato che, nel frattempo, è sopravvenuto un
sostanziale peggioramento nelle condizioni di salute di __________ - si
tratterebbe allora di verificare se esso interessa effettivamente i postumi
degli eventi traumatici assicurati, indennizzati, a suo tempo, con una rendita
d'invalidità del 15% ed un'IMI dell'8% (cfr. doc. _).
2.8. Facendo un
passo a ritroso nel tempo, si rileva che, con
pronunzia 14 maggio 1998, questa Corte - fondandosi essenzialmente sulle
risultanze del referto peritale 28 luglio 1995 allestito dal __________ di
__________ per conto dell'UAI - ha accertato che __________, a fronte dei
postumi infortunistici, presentava un'incapacità lavorativa del 25%. L'incarto
è, quindi, stato retrocesso alla __________ affinché stabilisse il grado
d'invalidità.
Dal
suddetto giudizio giova qui riprendere le seguenti considerazioni:
"
Negli atti AI richiamati dal TCA è contenuta la
relazione 28 luglio 1995 (doc. _) dei medici dott. __________ e dott.
__________, i quali - dopo aver escluso che i disturbi psichici del
ricorrente siano invalidanti - così si esprimono sulla gravità dei danni alla
salute riscontrati:
" Il sig. E. presenta una polipatologia incentrata
soprattutto sui disturbi uditivi, su quelli ortopedici, con particolare
riguardo alla epicondilopatia cronica del gomito ds. e su quelli psichici,
attualmente di importanza minima. A proposito di questi ultimi, rimando al
consulto psichiatrico del dr. __________, che porta la diagnosi di lievi
disturbi d'ansia con sfumature fobico-ossessive. Non esiste, secondo il dr.
__________, alcuna incapacità lavorativa psichiatrica.
Patologia ORL.
Risale al servizio militare con un'improvvisa sordità bilat. a
prevalenza percettiva.
Con le protesi acustiche l'A. ha potuto seguire abbastanza bene i
numerosi colloqui presso il __________ ed il nostro approccio è stato ben
possibile.
L'A. è stato ed è tuttora in cura presso il dr. ______,.
Per quanto riguarda la valutazione di incapacità lavorativa, ho
provveduto ad un consulto del dr. __________, che aveva già curato l'A. in
precedenza. Anche sulla base di un esame audiometrico __________, il dr.
__________ giunge a confermare la ben nota diagnosi di ipoacusia bilat. grave post-traumatica.
Egli parla di udito, negli ultimi anni, stabilizzato. Il danno d'integrità è situabile
sul tonale al 60 e sul vocale al 35%.
Sul lavoro si cerca pure di evitare all'A. i rumori più forti.
Vi è dunque un'incapacità lavorativa audiologica situabile attorno al
20%.
Patologia ortopedica.
Essa concerne in modo particolare il gomito ds., che subisce due
contusioni, rispettivamente nel 1987 e nel 1992. Seguono un'operazione secondo Bosworth,
una borsectomia olecranica sempre al gomito ds., una trasposizione ant. del
nervo ulnare al gomito ds., ma i disturbi non migliorano. Vi è qualche problema
anche alla colonna con una sindrome lombovertebrale cronica su discopatia
L5-S1, senza deficit neurologici.
Fa' il punto sulla situazione ortopedica il medico aggiunto dr.
__________.
Rimando al suo consulto __________. Fra l'altro egli segnala che in
tutti i casi di epicondilopatia vi è sempre una discrepanza tra reperti
soggettivi ed oggettivi. I disturbi in certi lavori sono comunque possibili. Il
dr. __________ si riferisce in particolare a certi movimenti ripetitivi di
avvitamento oppure nei lavori prolungati con la mano ds. in alto. Di
conseguenza l'A. presenta da un punto di vista ortopedico un'incapacità
lavorativa massima del 25%.
Concludendo con un giudizio d'insieme, l'A. presenta due patologie
sicuramente invalidanti".
Chiaramente l'assicurato - secondo la perizia
__________, non contestata dalle parti - presenta un'incapacità lavorativa
dovuta a due fattori:
-
il
danno uditivo (non assicurato), che gli causa un'inabilità medico-teorica del
20%;
-
il
danno ortopedico (dovuto all'infortunio assicurato), giustificante
un'incapacità lavorativa del 25%.
Come si è visto, il danno al gomito causa al
ricorrente un'inabilità lavorativa del 25%" (cfr. doc. _).
Dando
seguito a quanto ordinatogli dallo scrivente TCA, l'assicuratore LAINF
convenuto, con decisione formale 27 giugno 1996, ha assegnato a __________ una
rendita d'invalidità del 15%, provvedimento, nel frattempo, cresciuto in
giudicato incontestato:
"
… Esigibilità
Tenuto conto delle sole conseguenze
infortunistiche e cioè senza considerare le altre affezioni a carattere
estraneo, considerate le ancora date possibilità occupazionali in confacente ed
analoga attività; risulta ancora data una esigibilità lavorativa/remunerativa
dell'85%.
… Grado d'invalidità riconosciuto
Ulteriormente tradotto quanto sopra risulta un
grado d'incapacità permanente al guadagno del 15%. Accordiamo dunque al sig.
__________ un grado d'invalidità del 15%" (cfr. doc. _).
2.9. Quelle
esposte al precedente considerando sono, in sintesi, le circostanze che
portarono, nel 1996, la __________ ad assegnare all’assicurato una rendita
d’invalidità del 15%. Non resta, dunque, che esaminare la situazione esistente
nel luglio 1999.
Nel corso
del mese di ottobre 1998, il medico curante dell'assicurato, il dottor
__________, ha informato l'assicuratore infortuni circa una recrudescenza dei
disturbi a livello dell'arto superiore destro, all'origine di un'incapacità
lavorativa del 50%:
"
Come sapete seguo attentamente dal punto di
vista medico il Signor __________ poiché le complicazioni che egli, suo malgrado, presenta in seguito alla epicondilite
traumatica del 17.11.1987 sono interessanti e rare.
Negli ultimi sei mesi scorsi la situazione
dell'arto superiore destro del signor __________ è molto peggiorata e, se una considerazione superficiale della situazione dolorosa e
di impotenza dell'arto stesso fanno ritenere ad alcuni Colleghi che ciò dipenda
da un'evoluzione degenerativa del gomito e della spalla destra del paziente,
secondo me, che sono patologo e neuropatologo di formazione, tutto dipende da
una degenerazione dei nervi sensitivi e motori a partire dal gomito operato
fino al plesso cervicale.
Pertanto chiedo la riapertura del caso e
affermo in scienza e coscienza che per ora il Signor __________non può lavorare
più del 50% della sua attività normale" (doc. _ - la sottolineatura è del redattore).
La
__________, da parte sua, ha ordinato degli accertamenti d'ordine medico,
dapprima, presso il dottor __________ e, in seguito, presso il dottor
__________, spec. FMH in neurologia:
"
(…).
a parere del perito sottoscritto non ci si
trova confrontati con una ricaduta bensì con un problema degenerativo a livello
della spalla destra, verosimilmente anche del gomito destro come pure a livello
della colonna cervicale.
Alfine, tuttavia, di derimere la questione, si
ritiene utile e giustificato disporre una rivalutazione neurologica da parte
del Dott. __________, il quale conosce già il caso, e che esaminerà il paziente
il prossimo 2 febbraio 1999.
Si resta pertanto in attesa delle risultanze
della valutazione neurologica clinica e con esami elettrofisiologici (specie
per il nervo ulnare e radiale). Qualora il riscontro neurologico risultasse
normale a livello delle regioni operate (epicondilare bilaterale) la causa dei
disturbi non potrà essere riconducibile ai postumi infortunistici interessanti
__________, mentre la stessa sarà da ricercare principalmente a livello
cervicale e, dal profilo ortopedico, a livello della spalla destra" (doc. _ - la sottolineatura è del
redattore).
"
(…).
Se ora il signor __________ asserisce una deteriorazione
dello stato del proprio membro superiore da 6 mesi con aumentata incapacità
lavorativa, ancora una volta obiettivamente trovo uno stato neurologico
nella norma e in particolare senza elementi evocatori di intervenuti danni tronculari
nervosi periferici o eventualmente plessuali cervicobrachiali radicolari ecc.
affermazione che posso fare sulla base anche del
risultato del dettagliato esame EMG e ENG.
Vedo male come si possa nel presente caso evocare
l'idea di una degenerazione centripeta di nervi sensitivi e motori fino al
plesso cervicale, una specie di Dying-back in un soggetto che non ha subito
nessun danno troculare nervoso concernente per esempio l'ulnare né alcuna
aggressione di rilievo di tronchi nervosi periferici concernenti il radiale (a
proposito del quale nell'ambito della cura chirurgica secondo Bosworth è stata
effettuata semplicemente una piccola denervazione locale di qualche filamento
terminale a destinazione peiostea!).
Soggettivamente il paziente non fa stato di
nessuna turba di tipo troncolare nervoso periferico e i dolori che asserisce
irradianti dal gomito verso la spalla, li descrive secondo una topografia lungo
il bicipite, percorso che non ha nulla a che vedere
con un'eventuale sofferenza troculare del radiale o dell'ulnare!
Se dunque non ritengo attualmente patologie tronculari nervose di tipo periferico in
questo membro superiore, escludo pure l'eventualità di una sofferenza attuale a
livello plessuale o cervicobrachiale questo sulla base dello stato neurologico,
delle varie manovre specifiche per ricerca di sofferenze plessuali cervicobrachiali
e dello studio elettroneurografico con tra l'altro verifica dei tempi di
latenza onda ottenuta da stimolazione prima
dell'ulnare poi del radiale!
Con tutto ciò posso concludere all'assenza almeno
dal punto di vista neurologico di un'intervenuta deteriorazione della
situazione di questo paziente che motivi un eventuale aumento del tasso di
incapacità lavorativa"
(doc. _ - la sottolineatura è del redattore).
Dalle
tavole processuali emerge, altresì, che __________ ha privatamente consultato
il PD dott. __________, __________ del Reparto d'ortopedia-traumatologia presso
l'Ospedale regionale di __________.
Lo
specialista ha affermato che i problemi alla spalla si sono ridotti dopo il
trattamento fisioterapico mentre che i disturbi al gomito destro sono rimasti
invariati. Il dottor __________ ha finalmente attestato un'incapacità
lavorativa del 50% nell'esercizio dell'abituale attività professionale (cfr.
doc. _).
2.10. Allo scopo di
finalmente chiarire la fattispecie da un punto di vista medico, lo scrivente
TCA, in data 21 aprile 2000, ha ordinato una
perizia giudiziaria, affidandone l'allestimento al Prof. dott. __________,
Direttore del Servizio di neurologia del __________ di __________.
Dopo aver
ricostruito, in maniera minuziosa, l'anamnesi ed aver altrettanto puntualmente
descritto lo status a livello dell'arto superiore destro e del rachide
cervicale, il perito giudiziario ha posto la
diagnosi di:
"
· Status après épicondylite-épitrocheïte cubitale droite
· Périarthropathie huméro-scapulaire à droite
· Neuropathie cubitale bilatérale
et tunnel carpien droit asymptomatique" (XVII, risposta al quesito n. 1 di parte ricorrente).
Rispondendo
al quesito peritale n. 1 di parte convenuta - con il quale gli è stato chiesto
se lo stato di salute di __________ si è sensibilmente aggravato - l'esperto
designato dal TCA si è così espresso:
"
L'état de santé s'est aggravé transitoirement en
1987 et progressivement depuis 1992.
L'aggravation consiste en une limitation de l'amplitude
des mouvements articulaires du coude droit et en une symptomatologie algique localisée
au membre supérieur droit"
(XVII, p. 11).
Il Prof.
__________, in seguito, ha avuto modo di precisare la sua precedente risposta,
illustrando quale è stata l'evoluzione delle condizioni di salute
dell'insorgente, e ciò a partire dall'evento
traumatico del 1987:
"
L'état de santé de M. __________s'est aggravé après
l'accident de 1987 et s'est amélioré suite aux mesures thérapeutiques entreprises
avant l'accident de 1992. La première opération de 1992 n'a vraisemblablement pas
aggravé ultérieurement son état de santé (c.f. réponse à la question 4). L'annonce
de la rechute de 1998 n'est pas survenue suite à une aggravation ultérieure de l'état
de santé, mais à la persistance des troubles depuis 1992, troubles
qui sont relatifs à plusieurs causes (c.f. réponse à la question 1). Du moment que M. __________ souffre de troubles algiques
dont la cause prépondérante est organique, la capacité de travail est à considérer
come limitée, en tenant compte du degré clinique de l'atteinte, nous considérons
cette limitation comme légère"
(XVII, risposta al quesito n. 5 di parte ricorrente - la sottolineatura ed il
grassetto sono del redattore).
Quindi,
il perito giudiziario ha negato che lo stato di
salute dell'insorgente si sia notevolmente deteriorato rispetto alla situazione
esistente al momento della costituzione della rendita d’invalidità (giugno
1996).
Contrariamente
a quanto preteso dal medico curante di __________, secondo il quale
quest'ultimo presenterebbe dei disturbi fortemente invalidanti (cfr. ad
esempio, doc. _), il Prof. __________ ha sottolineato il fatto che la capacità
lavorativa appare come solo leggermente limitata, a fronte di un danno
alla salute oggettivabile d'entità assai modesta (cfr. XVII, p. 8:
"Cliniquement, nous constatons uniquement une discrète diminution de
l'amplitude de la motilité articulaire au niveau du coude et de l'épaule
droits, ainsi que des signes de périarthropathie huméro-scapulaire bilatérale;
l'examen clinique n'amène aucun indice en faveur d'une atteinte motrice du
membre supérieur droit (aucune amyotrophie, pas de fasciculation, force
musculaire conservée); il n'y a pas de déficit sensitif mis à part une zone
d'hyposensibilité fluctuante au niveau des différents testings dans le tiers
proximal médial de l'avant-bras droit. A relever l'absence de douleurs locale
des apophyses osseuses au niveau de l'articulation du coude et de signe de
Tinel au niveau des trajets du nerf cubital et médian à droite" - la
sottolineatura è del redattore).
In
siffatte condizioni - non scorgendo questo TCA alcun motivo che gli impedisca
di fare capo alla valutazione espressa dal Prof. dott. __________, il cui referto
peritale risulta essere senz’altro completo sui punti litigiosi, chiaro
nell’esposizione degli elementi sanitari e nella valutazione della situazione
(cfr. RJJ 1995 pag. 44; RAMI 1991 U133 pag. 312 consid. 1b), ragione per cui
deve essergli riconosciuta piena forza probante - può senz'altro venir ammesso
che non sono dati i presupposti per dare seguito ad una revisione della rendita
d’invalidità assegnata, a suo tempo, a __________.
Va da sé
che - essendo rimaste sostanzialmente invariate le condizioni di salute
dell'assicurato, ciò che preclude la possibilità di procedere ad una revisione
della rendita d'invalidità ex art. 22 LAINF - questa Corte può senz'altro
esimersi dal discutere la questione riguardante l'eziologia dei disturbi di cui
il ricorrente è portatore, siccome ormai chiaramente irrilevante (cfr. consid.
2.7.).
Infine,
non può neppure essere validamente sostenuto che - rimasto immutato il danno
alla salute - quest'ultimo si ripercuota diversamente sulla capacità lucrativa
dell'assicurato, aspetto che egli, del resto, non ha nemmeno ritenuto
d'affrontare.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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