AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.135
Data decisione, Autorità:
17.04.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00135
mm/sc
Lugano
17 aprile 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 dicembre 1999
di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 14 settembre 1999
emanata da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 6
novembre 1990, __________ - alle dipendenze della ditta __________ in qualità
di autista - è rimasto vittima di un infortunio interessante le spalle (cfr.
doc. _).
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
Visto il
persistere dei disturbi, l'assicurato ha fatto oggetto di numerosi accertamenti
specialistici che, tuttavia, non hanno permesso di mettere in luce un adeguato
correlato organico (cfr. ad esempio, doc. _: rapporto 16.2.1993 del Servizio di
chirurgia ortopedica dell'Ospedale cantonale di __________).
D'altro
canto - periziato presso il __________ per conto dell'assicurazione per
l'invalidità - __________ è stato riconosciuto affetto da disturbi psichici
(cfr. doc. _, ) "L'A. in esame presenta una Sindrome Neurotica a colorito
ipocondriaco, con messa in atto di meccanismi regressivi e convertivi, a
colorito isteroideo, ed ulteriore sviluppo di una molto probabile nevrosi da
rendita, con aggravamento dei noti disturbi").
Con
decisione su opposizione 15 novembre 1993, l'Istituto assicuratore ha
confermato l'estinzione del proprio obbligo contributivo a far tempo dall'8
marzo 1993, non presentando __________ "… alcun postumo organico oggettivo
che gli impedisce di esercitare una qualsiasi attività professionale. Egli non
necessita nemmeno di cure" (cfr. doc. _).
Per il
resto, l'__________ ha negato la propria responsabilità relativamente alle
turbe psichiche accusate dall'assicurato, ritenute non trovarsi in una
relazione di causalità adeguata con l'infortunio del novembre 1990.
Il
suddetto provvedimento è cresciuto in giudicato incontestato.
1.2. In data 8
agosto 1998, __________, al volante della propria autovettura, sulla quale
viaggiavano pure la moglie ed il figlio, è rimasto coinvolto in un incidente
della circolazione stradale avvenuto sul tratto autostradale Lugano-Chiasso
all'altezza di __________, riportando una commotio cerebri ed una contusione
cervicale (cfr. doc. _).
Ricoverato
presso il PS dell'Ospedale regionale di __________, l'assicurato, il giorno
stesso, è stato trasferito presso il Servizio di chirurgia dell'Ospedale
regionale di _________, dove ha soggiornato - in osservazione - sino al 9
agosto 1998 (cfr. doc.).
Anche per
questo secondo evento traumatico, l'__________ ha riconosciuto la propria
responsabilità.
1.3. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l'assicuratore LAINF, con
decisione formale 7 gennaio 1999, ha comunicato all'assicurato la chiusura del
caso a decorrere dal 30 dicembre 1998 (cfr. doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta, in un primo tempo, dalla __________ (cfr. doc. _)
e, successivamente, dall'avv. __________ (doc. _), per conto di ,
l', in data 14 settembre 1999, ha sostanzialmente confermato il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.4. Con
tempestivo ricorso 21 dicembre 1999, l'assicurato, sempre patrocinato dall'avv.
, ha chiesto che l' venga condannato a riconoscergli il
diritto alle prestazioni anche dopo il 29 dicembre 1998 (cfr. I, p. 14).
Queste,
in particolare, le considerazioni sviluppate dall'insorgente a sostegno della
propria pretesa ricorsuale:
"
…
- Il
signor __________ soffre di forti dolori diffusi in tutta la spalla sinistra,
di limitata mobilità della stessa e di tutto l'arto sinistro, di persistenti
dolori di testa all'emisfero sinistro, sensazioni di vertigine, perdita della
memoria, depressione.
I problemi lamentati dal signor
__________ sono la diretta conseguenza dell'incidente del 8 agosto 1998.
L'assicurato infatti prima dell'infortunio in esame svolgeva regolare attività
lavorativa in misura del 100%, non accusava problemi di salute né tantomeno
presentava problemi di depressione.
4.1 Problemi alla spalla.
Essi sono stati constatati dal medico
curante Dr. __________ il quale certificava:
" A carico della spalla sinistra presenta
dolori e limitazione dell'elevazione laterale." (rapporto intermedio 1
ottobre 1998 Dr. med. __________).
Il Dr. med. __________ per il problema
alla spalla auspicava, per cominciare, una serie di sedute fisioterapiche per
tentare il ripristino della sua mobilità.
Sul piano neurologico, nel rapporto
medico 17 novembre 1998 il Dr. med. __________ affermava:
" Prove di stabilità, forza, troficità, tono
prove di coordinazione sp. ai quattro arti. Da notare tuttavia dei cedimenti
rapidi alla stabilizzazione dell'arto superiore sinistro (dolenzia alla spalla).
…" (rapporto medico 17 novembre 1998).
Il Dr. med. __________ riteneva il
signor __________ inabile al lavoro al 100% dal giorno dell'incidente del 8
agosto 1998.
Il Dr. med. __________, certificava in
data 29 dicembre 1998 che il signor __________ rimaneva sempre inabile al
lavoro al 100% per infortunio dal 8 agosto 1998.
In data 29 dicembre 1998 veniva eseguita
dal Dr. __________ la sonografia delle spalle. Egli si esprimeva nei seguenti
termini:
" Difficile si presenta la sonografia dell'infraspinato,
per quanto sia possibile un giudizio, non sembrerebbero esservi
reperti patologici."
Il Dr. med. __________ riteneva
difficile la sonografia delI'infraspinato:
egli non poteva certificare l'assenza di
reperti patologici.
Il Dr. med. __________ circa i problemi
relativi alla spalla, certificava in particolare dolori diffusi e limitazione
funzionale, riscontrava oqqettivamente un'abduzione massima di 90 gradi.
Egli constatava che fino al 19 gennaio 1999 non erano stati eseguiti
particolari trattamenti curativi. Il Dr. med. __________ prospettava
l'eventualità di ulteriori esami quale ad esempio un artro RMI per
valutare lo stato della cuffia. Nel frattempo consigliava alcune sedute di
fisioterapia con ultrasuoni, ginnastica e applicazioni di pomate antiinfiammatorie
con ghiaccio (cartella clinica doc. _).
I problemi alla spalla sinistra venivano
pure constatati dal Dr. med. __________ il quale certificava:
" Come richiesto certifico che ho visitato il
paziente sopracitato il 19.1.1999, data in cui ho constatato che in seguito
all'infortunio del 8.8.1998 il paziente lamentava dolori con bloccaggi alla
spalla sinistra. Il paziente tuttora lamenta forti dolori alla spalla sinistra
ed é inabile al lavoro al 100%." (certificato medico 21.7.99). (doc.
_).
Il signor __________ aveva subito un
infortunio alla spalla sinistra in data 6 novembre 1990. I problemi attuali
accusati alla spalla sinistra sono la diretta conseguenza dell'incidente del 8
agosto 1998 e non sono riconducibili all'infortunio verificatosi in passato.
Il rapporto della visita medica 19
gennaio 1999 presso lo specialista Dr. __________ conferma la completa
guarigione della spalla sinistra infortunata in occasione del sinistro
6.11.1990.
" Il paziente dopo l'intervento alla spalla
sinistra nel 1991 non ha avuto più alcun problema (rapporto 19 gennaio 1999 Dr.
med. __________ doc. _)."
Tale fatto é pure stato confermato dal Dr.
med. __________ stesso il quale, conoscendo il caso del signor __________ per
averlo curato in passato, affermava:
" Si certifica che il paziente sopracitato é
stato in mia cura dal 4 aprile 1991 al 11 settembre 1991 per la spalla
sinistra. In data 13 maggio 1991 é stato operato alla spalla. Il caso é stato
chiuso dichiarando il paziente completamente guarito." (certificato medico
21 maggio 1999). (doc. _).
Alla luce delle circostanze espose, in
considerazione del fatto che oggettivamente é stata constatata una limitazione
della mobilità della spalla sinistra (rapporto 21 gennaio 1999 Dr. __________),
che il Dr. med. __________ da un lato constatava che fino al 21 gennaio 1999
non erano stati eseguiti particolari trattamenti per la cura del problema, e
dall'altro prospettava l'eventualità di eseguire esami ulteriori, come ad
esempio un artro RMI per valutare lo stato della cuffia, s'impone che la
decisione 14 settembre1999 di __________ venga annullata. __________ dovrà
disporre il necessario affinché il problema del signor __________ venga
finalmente esaminato con la necessaria perizia cosi da poter prescrivere le
cure adeguate ai ripristino della salute. In particolare s'impone che il signor
__________ venga esaminato dallo specialista Dr. med. __________, che già
conosce il paziente per averlo avuto in cura in passato, o dal Dr. med.
__________.
4.2 Dolori
di testa all'emisfero sinistro, sensazioni di vertigine, perdita di memoria.
Tali problemi sono stati riscontrati dal
Dr. med. __________ (rapporto intermedio 1 ottobre 1998).
La perdita di memoria veniva constatata
pure nel rapporto medico 17 novembre 1998 il Dr. med. __________ il quale
riscontrava in particolare un'amnesia pericircostanziale completa che si
estendeva dall'incidente al ricovero per osservazione presso l'Ospedale
__________.
I problemi indicati non sono stati
trattati con la dovuta considerazione.
Il Medico di circondario nel suo
rapporto 4 gennaio 1999, riteneva tali problemi inspiegabili con una patologia
organica.
Inoltre circa i problemi di memoria il
Medico circondariale sosteneva che la diagnosi di commozione cerebrale
stabilita a seguito dell'infortunio sarebbe da interpretare con la massi- ma
riserva in quanto l'amnesia dichiarata dall'assicurato contrasterebbe con la
descrizione dettagliata della dinamica dell'incidente da lui esposta nel
verbale di interrogatorio di polizia 14 agosto 1998. Il signor __________
avrebbe inoltre espresso il desiderio di essere trasportato all'Ospedale
__________ per la dovuta osservazione.
Tali asserzioni sono contestate in
quanto non corrispondono alla realtà dei fatti. Durante l'interrogatorio di
polizia citato erano presenti con il signor __________, la moglie __________ ed
il figlio __________. Furono moglie e figlio a descrivere in dettaglio la
dinamica dell'incidente, e non il signor __________ che lamentava un amnesia
totale dal momento dell'infortunio al ricovero presso l'Ospedale __________. La
prova di tale affermazione é data dal fatto che la signora __________ ha
sottoscritto il menzionato verbale di interrogatorio.
Inoltre, é stata la moglie, su
indicazione dei medici dell'Ospedale __________, ad esprimersi sul luogo dove
sarebbe stato tenuto in osservazione il marito in seguito ai problemi cagionati
dall'incidente, giacché il signor __________ in seguito ai traumi subiti non
era in grado in quel momento di esprimersi al riguardo.
Dolori di testa all'emisfero sinistro,
sensazioni di vertigine, perdita di memoria sono sorti in seguito
all'infortunio in esame. Essi non sono mai stati indagati con la necessaria
considerazione. Di conseguenza s'impone che gli stessi vengano trattati con la
dovuta perizia al fine di prescrivere l'adeguata e necessaria cura per il
ripristino dello stato di salute antecedente all'infortunio.
4.3 Depressione.
Il Dr. med. __________, tra gli altri
problemi menzionati, diagnosticava turbe psicovegetative postraumatiche con
depressione in seguito all'incidente del 8 agosto 1998. In particolare il Dr. med.
__________ affermava:
" Il paziente ha sviluppato una sintomatologia psicovegetativa
con depressione, turbe del sonno, calo di concentrazione e di memoria,
irritabilità, ecc; finora ha scarsamente risposto a una terapia con Ludiomil 75
mg e Anafranil 75 mg.
Accusa
inoltre sempre cefalee e sensazioni di vertigini." (rapporto intermedio 1
ottobre 1998 Dr. med. __________).
In data 18 dicembre 1998 il Dr. med.
__________, certificava che il signor __________:
" soffre di una grave depressione insorta al
momento dell'infortunio."
Prima dell'infortunio l'assicurato non
presentava tale problema.
Per i problemi di depressione il Dr. med.
__________ prescriveva la presa in cura da parte di uno psichiatra. Al riguardo
il Dr. med. __________ certificava:
" Certifico che il paziente a margine é seguito
presso il mio studio medico dal 28.1.1999, dietro segnalazione del suo medico
curante per uno stato depressivo."
(doc. _ certificato 10 maggio 1999).
Il Dr. med. __________, certificava in
data 29 dicembre 1998 che il signor __________ rimaneva sempre inabile al
lavoro al 100% per infortunio dal 8 agosto 1998.
Nel rapporto medico 17 novembre 1998 il
Dr. med. __________ riteneva il signor __________ inabile al lavoro al 100% dal
giorno dell'incidente del 8 agosto 1998 e riteneva fondamentale che lo
stesso venisse esaminato sul piano psichiatrico. La relativa visita con
rapporto peritale non é mai stata ordinata, di conseguenza la valutazione di
cui al rapporto 4 gennaio 1999 del Medico di circondario non può costituire
base valida per escludere il rapporto di causalítà tra la sopravvenuta
depressione e l'infortunio del 8 agosto 1998. Il Medico di circondario
esprimeva "massimi dubbi sull'esistenza di una grave depressione"
(rapporto 4 gennaio 1999 pag. 5). Tale asserzione viene fermamente contestata
giacché la stessa non é sostanziata da nessuna constatazione medico
specialistica e si basa su considerazioni soggettive del medico che ha visitato
l'assicurato in data 29 dicembre 1998. Peraltro l'opinione del Medico di
circondario contrasta con la realtà dei fatti che vedono l'assicurato in cura
per stato depressivo presso il Dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta
a seguito dell'infortunio in esame (doc. _).
In particolare nel rapporto 4 gennaio
1999 di visita di circondario, si cita il fatto che il signor __________ aveva
perso il posto di lavoro una settimana prima dell'infortunio (rapporto 4.1.1999
pag. 5), di conseguenza tale circostanza avrebbe potuto costituire la causa
della depressione diagnosticata a più riprese dai diversi medici.
Anche tale asserzione è contestata. È
vero che immediatamente prima dell'infortunio il datore aveva disdetto il
contratto di lavoro per ragioni di razionalizzazione aziendale. Il signor
__________ tuttavia aveva già trovato un nuovo posto di lavoro in qualità di
autista presso la ditta __________ (doc. _).
La sua attività sarebbe iniziata nel
mese di agosto 1998; purtroppo tale circostanza non è intervenuta a causa
dell'infortunio in esame.
Alla luce dei fatti esposti il problema
depressivo dell'assicurato, contrariamente a quanto presunto nel rapporto di
visita circondariale, non può essere ricondotto a una perdita di posto di
lavoro giacché egli disponeva di una nuova attività lavorativa.
-
sostiene che l'assicurato avrebbe già in passato sofferto di disturbi psichici
con tendenza ad aggravare la situazione somatica. Tale asserzione vien
contestata. In passato sono state fatte al riguardo delle semplici osservazioni
di parte espresse in base ad opinioni non sostanziate oggettivamente. Un
rilevamento specialistico al di sopra delle parti non è mai stato esperito.
L'asserzione di __________ non
può essere accettata. Per una validità nel caso concreto, la posizione di
__________ dovrebbe essere ulteriormente indagata e dimostrata con accertamenti
medici specialistici che nella fattispecie non sono stati esperiti.
- Presupposto
per l'erogazione di prestazioni LAINIF é l'esistenza di un nesso di causalità
naturale tra l'infortunio e le sue conseguenze.
Al riguardo il TFA afferma:
" Cause, nel senso della causalità naturale, sono
tutte le circostanze senza le quali un determinato evento non si sarebbe potuto
verificare, o si sarebbe verificato in altro modo o in altro tempo. …
È questione di fatto lo stabilire se tra evento
infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su
detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio
della probabilità preponderante, insufficiente essendo l'esistenza di
pura possibilità, applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle
prove in materia di assicurazioni sociali.
Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (DTF 112V 32 cons. 1a e giurisprudenza ivi citata)." (DTF
113 V 307 cons. 3a).
Nella fattispecie il nesso di
causalità naturale tra l'infortunio ed i danni del signor __________ é
confermato dai rapporti medici del Dr. med. __________ (rapporto intermedio 1
ottobre 1998, 18 dicembre 1998), del Dr. med. __________ (rapporto 17 novembre
1998), Dr. med. __________ (rapporto 19 gennaio 1999 doc. _), Dr. med.
__________ (rapporto 21 luglio 1999 doc. _), Dr. med. __________ (certificato
medico 10 maggio 1999 doc. _), così come esposto ai punti 4.1, 4.2, 4.3 del
presente allegato.
Prima dell'infortunio il signor
__________ era sano e non presentava turbe né sintomi di turbe psicologiche.
Egli svolgeva la sua attività di autista in misura del 100%, né mai dovette
assentarsi dal lavoro a causa di problemi fisici o psicologici analoghi a
quelli verificatisi in seguito all'infortunio. V'è inoltre certezza che il
signor __________ avrebbe continuato la sua attività senza interruzioni in
assenza di sinistro (doc. _). L'assicurato, in ottima salute prima dell'infortunio,
si ritrova ora nell'impossibilità di poter svolgere la sua attività lavorativa
a seguito delle sequele dell'infortunio.
Ritenuto l'ottimo stato di salute
prima dell'incidente e l'incapacità lavorativa al 100% insorta a seguito dei
problemi causati dall'incidente, considerati i certificati medici citati, con
ogni evidenza il rapporto di causalità tra i danni alla salute lamentati
dall'assicurato e l'evento infortunistico è incontestabiImente da affermare.
L'infortunio è stato, a non averne dubbio, l'elemento scatenante i problemi di
salute dell'assicurato.
- L'obbligo
di prestare da parte di __________ presuppone l'esistenza di un nesso causale
adeguato tra l'evento ed il danno.
In particolare urge esaminare se
secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita l'incidente
della circolazione in oggetto era idoneo a provocare o a favorire il
verificarsi dei disturbi del ricorrente.
7.1 Problemi
alla spalla sinistra, dolori di testa all'emisfero sinistro, sensazioni di
vertigine, perdita di memoria.
Nella fattispecie è dato il rapporto di
causalità adeguata tra l'infortunio in esame ed i problemi alla spalla sinistra
così come i dolori di testa all'emisfero sinistro, sensazioni di vertigine,
perdita di memoria. In seguito all'infortunio l'assicurato veniva trasportato
al pronto soccorso dell'Ospedale __________ dove venivano diagnosticate una commotio
cerebri, colpo di frusta a livello cervicale, contusione alla spalla sinistra
senza lesioni ossee e diverse escoriazioni in più parti del corpo con
prevalenza al capo. Tali sequele sono la diretta ed adeguata conseguenza dei
colpi e della caduta subiti dal signor __________ durante l'incidente. Altre
cause di tali danni non esistono. Peraltro il signor __________ non presentava tali
problemi prima dell'incidente.
7.2 Depressione.
La giurisprudenza del TFA afferma che
l'adeguatezza del rapporto causale tra un incidente ed le turbe psichiche viene
riconosciuta in considerazione dell'importanza dell'incidente e di eventuali
altre circostanza oggettive.
Nel caso di incidente grave
l'adeguatezza del rapporto di causalità tra danno all'integrità fisica ed
evento vien di regola riconosciuta.
Se l'incidente é ritenuto di media
gravità, l'esistenza del nesso adeguato di causalità vien riconosciuto in
considerazione dell'importanza dell'incidente unitamente alle circostanze
oggettive in relazione allo stesso o che risultano essere un effetto diretto o
indiretto dell'evento assicurato.
Il TFA cita a titolo esemplificativo i
criteri, quali in particolare: circostanze concomitanti particolarmente
drammatiche, la gravità delle ferite riportate, la durata delle cure e dei
dolori, .... .
Nella fattispecie il signor __________
ritiene di essere stato vittima di un grave incidente, di conseguenza il
rapporto di causalità adeguata deve essere affermato.
Il nesso di causalità adeguata sarebbe
dato anche nell'ipotesi in cui questa lodevole Autorità dovesse ritenere
l'infortunio di media gravità. Nella fattispecie l'assicurato è stato coinvolto
in un importante l'incidente della circolazione. Tale importanza è data dalla
dinamica rocambolesca dell'incidente (esposta al punto 2 del presente
allegato), dalla velocità sostenuta che vien tenuta in autostrada e dalle
grandi forze in gioco. Tra le circostanze oggettive che hanno influito
pesantemente sull'assicurato c'è il fatto che l'incidente è avvenuto in
autostrada dove il traffico è intenso e le velocità dei veicoli sostenuta. Tale
circostanza aggrava l'incidente nella misura in cui il signor __________,
catapultato fuori dall'abitacolo e caduto pesantemente al suolo, giaceva a
circa 12 m dal suo autoveicolo con il rischio di essere investito dai veicoli
sopraggiungenti. Tale pericolo concreto è esistito anche nei confronti della
moglie e del figlio del signor __________ che erano rimasti nel veicolo fermo
trasversalmente sulla corsia di sorpasso.
Il fatto poi che non sono state
intraprese le necessarie verifiche e cure per ripristinare lo stato di salute
dell'assicurato ha costituito ulteriore circostanza aggravante che motiva il
perdurare della sua situazione.
In considerazione di quanto esposto, il
rapporto di causalità adeguata tra il problema psichico e l'infortunio è
senz'altro da affermare.
- Il
buon senso comune, il corso ordinario delle cose e la quotidiana esperienza di
vita nella valutazione dei fatti conferisce la totale e assoluta certezza che
la causa unica e adeguata della situazione a danno del signor __________ è
insita esclusivamente nell'infortunio automobilistico quale improvviso evento
straordinario esterno.
Il signor __________ ritiene che
__________ non abbia esperito esami e verifiche adeguate e sufficienti per
stabilire la cura delle conseguenze dell'infortunio.
In particolare il Medico di
circondario nel suo rapporto 4 gennaio 1999 non dava la giusta importanza ai
problemi lamentati dall'assicurato: egli li riteneva inspiegabili con una
patologia organica. Circa l'esistenza di una grave depressione il Medico di
circondario esprimeva dubbi e riteneva trascurabile il problema alla spalla
considerando che la stessa avrebbe subito una "semplice contusione".
La presa di posizione del Medico
di circondario non corrisponde alla realtà dei fatti. Essa contrasta con i
rilevamenti di altri medici e specialisti, cosi come esposto in precedenza, ed
in particolare con la presa di posizione del Dr. med. __________ che
certificava la presenza dei problemi indicati e del Dr. med. __________ il
quale attestava che fino al 19 gennaio 1999 non erano stati eseguiti
particolari trattamenti curativi e proponeva ulteriori esami. Il Dr. med.
__________, nella sua valutazione degli atti 19 febbraio 1999, affermava che
per una definizione del caso s'imponeva una visita specialistica presso il Dr. med.
__________ per i disturbi alla spalla ed una valutazione psichiatrica, già
peraltro proposta dal Dr. med. __________.
L'entità dei problemi alla salute
del signor __________ é oltremodo grave e preoccupante per il suo futuro
professionale, ciò anche in considerazione della sua giovane età. Tali problemi
rendono inabile al lavoro nella misura del 100% l'assicurato dal momento
dell'infortunio. Il signor __________ chiede di conseguenza che venga
intrapreso il necessario al fine di ripristinare il suo stato di salute
anteriore all'incidente, così da poter finalmente riprendere la propria
attività lavorativa. …" (I)
1.5. In risposta,
l'__________ ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. IV).
1.6. In replica,
__________ ha, fra l'altro, prodotto due dichiarazioni: l'una di __________,
colui che ha prestato i primi soccorsi in occasione del suddetto incidente
della circolazione (doc. _), l'altra del Prof. dott. __________ (doc. _) ed ha
chiesto, inoltre, la loro audizione testimoniale (cfr. X).
Con
scritto 28 febbraio 2000, l'assicurato ha contestato che il trasferimento
presso l'Ospedale regionale di __________ abbia avuto luogo dietro sua
richiesta ed ha postulato, finalmente, che l'Istituto assicuratore assuma il costo
del trasporto in ambulanza (cfr. XI).
1.7. In duplica, l'__________
ha preso posizione riguardo a quanto sostenuto dall'assicurato in sede di
replica (cfr. XV).
1.8. Pendente
causa, il TCA ha provveduto a richiamare dall'UAI l'intero incarto riguardante
__________ (cfr. XVII).
1.9. In data 16
giugno 2000, questa Corte ha comunicato alle parti che la procedura sarebbe
stata informalmente tenuta in sospeso, nell'attesa di conoscere l'esito della
perizia ordinata dall'assicurazione per l'invalidità al Mediz. Zentrum
__________ (cfr. XXII).
Con
comunicazione 12 ottobre 2000, l'UAI ha informato le parti che la perizia
sarebbe stata eseguita dal __________ (cfr. XXIII).
Da
informazioni assunte dallo scrivente TCA, sembra che la convocazione dell'assicurato
da parte del __________, avverrà non prima dell'estate 2001 (cfr. XXIII: nota
manoscritta del Segretario __________).
in
diritto
In ordine
2.1. Così come
già risulta dal considerando 1.9., nel corso del mese di giugno 2000, il TCA ha
informalmente sospeso la presente causa per economia procedurale, ritenendo che
la perizia medica ordinata dall'UAI sarebbe stata eseguita in tempi ragionevoli
(cfr. XXII).
Ora -
considerato che, nel frattempo, l'UAI ha affidato il mandato d'allestire il referto
peritale al __________ a, il quale non ha neppure ancora provveduto a convocare
l'assicurato (cfr. XXIII) ed il fatto che determinante, ai fini del presente
giudizio, è comunque la situazione esistente al momento in cui é stata emanata la decisione amministrativa
deferita al Tribunale, ragione per cui fatti successi posteriormente, e che
hanno modificato la situazione, devono fare oggetto di una nuova decisione
(cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b.; STFA 11.1.2000 in re K., consid. 1 non pubbl.)
- non appare opportuno protrarre oltre l'emanazione della sentenza, ragione per
cui si procede ad una riattivazione d'ufficio della causa.
Va da sé
che, qualora i medici del __________ dovessero mettere in luce dei fatti nuovi
rilevanti, a __________ rimarrebbe sempre riservata la facoltà di chiedere la
revisione del presente giudizio secondo le condizioni ed entro il termine
previsti dagli artt. 14ss. LPTCA.
2.2. In sede di
replica 28 febbraio 2000, __________ ha postulato che l'Istituto assicuratore
convenuto venga condannato a coprire i costi del suo trasporto in ambulanza
dall'Ospedale regionale di __________ a quello di __________, sostenendo che il
medesimo era giustificato da motivi medici (cfr. XI).
In
realtà, l'__________, tanto con la decisione formale 7 gennaio 1999 che con
l'impugnata decisione su opposizione, non si é affatto pronunciato in merito al
diritto al rimborso dei costi generati dal summenzionato trasporto.
Così come
pertinentemente osservato dall'assicuratore LAINF (cfr. XV), in siffatte
condizioni - ricordato che, per costante giurisprudenza, la decisione
impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione
sottoposta all'esame giudiziale (cfr. DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi
citata; DTF 122 V 36 consid. 2a; SVR 1997 UV81, p. 294; STFA 12.10.1998 in re
G.; STCA 24.10.1991 in re N.G., 4.5.1992 in re G.V., 3.9.1998 in re C. e
9.4.1999 in re G.V.) - questa Corte non può esaminare la questione di sapere se
l'______ debba o meno sopportare i costi provocati dal trasporto in ambulanza
del qui ricorrente.
Nel
merito
2.3. Preliminarmente,
occorre risolvere la questione di sapere se i disturbi di cui ha sofferto
__________ dal 30 dicembre 1998, si trovavano ancora in una relazione di
causalità, naturale ed adeguata, con l’evento traumatico del 8 agosto 1998.
Solo in un secondo tempo - qualora fosse accertata la presenza di postumi di
natura infortunistica - potrà semmai essere esaminato il diritto alle
prestazioni.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è, in effetti, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali. Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr. pure sentenza inedita 17
ottobre 1989 in re F.).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a
e sentenze ivi citate).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento
è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a
provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi
appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid.
5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza
di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 118 V 286;
DTF 117 V 365 i.f.).
2.6. Diversa
invece è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere
psichico, dove la nozione di causalità adeguata assume un'importanza
fondamentale.
In merito
all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura
psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi
ripetutamente e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde
trasformazioni.
Di questa
evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è
riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante
nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe psicogene
non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona
"normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può
essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato
l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza);
in RAMI 1988 U47 pag. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente formulazione
negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa importanza" per
rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e infine in DTF 115 V 133, in
cui la somma istanza ha ritenuto utile procedere ad una classificazione degli
infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché fondarsi direttamente
sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il trauma.
Il TFA conferisce
valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio (Unfallerlebnis) ma
all'evento infortunistico come tale (Unfallereignis), valutato oggettivamente (objektivierte
Betrachtungsweise) in funzione del modo in cui é avvenuto l'infortunio
propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI 1992 U154 p. 246ss).
" A
seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre
categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in
quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio."
Di regola
l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi
("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli
infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla
salute psichica").
Per contro, nel
caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha leggermente
battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad esempio caduta o
scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a priori (RAMI 1992
U154, 246ss). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la causa fortuita delle
turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da ricercare in fattori extra-infortunistici,
per esempio nella predisposizione costituzionale. "E' noto per esperienza
che gli infortuni della presente categoria, data la loro minima importanza, non
possono influire sulla salute psichica dell'infortunato".
Per
quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli
"eventi che non possono essere classificati nelle due predette
categorie" - l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente
riferimento all'evento infortunistico.
" Occorre
piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che
sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto
diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di
apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e
l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme
all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica."
I criteri
di maggior rilievo sono:
-
le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
-
la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
-
la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
-
i
dolori somatici persistenti;
-
la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
-
il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
-
il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Il TFA
opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.
Gli
infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro
relativa gravità:
-
infortuni
la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina
addirittura agli infortuni della categoria superiore;
-
infortuni
di media gravità all'interno della categoria medio- grave;
-
infortuni
di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni
insignificanti o leggeri).
Nel primo
caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.
Nel secondo
bisogna nuovamente distinguere:
-
se
un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga
dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura),
l'adeguatezza è ammessa;
-
in
caso contrario occorre l'intervento di più fattori.
Nel terzo
sottogruppo è richiesta alternativamente:
-
la
presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o
-
la
particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.
Solo a
queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.
Se
però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano
altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla
predisposizione costituzionale della vittima.
Può
essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono
particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche
se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta,
l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa
gli altri fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega
all'irrilevanza la sua eventuale particolare vulnerabilità.
Non
importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in
ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri
traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece.
In RAMI
1995 U215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va
effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto
dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.
2.7. Ritornando
alla presente fattispecie - volendo immediatamente affrontare il tema centrale
della causalità - l’assicuratore LAINF convenuto ha deciso di negare il proprio
obbligo contributivo posteriormente al 29 dicembre 1998 (doc. _), fondandosi
essenzialmente sull’opinione espressa dal proprio medico di circondario, il
dottor __________, spec. FMH in chirurgia, il quale, tenuto conto dei soli
postumi infortunistici, ha dichiarato __________ abile al lavoro in misura
completa a contare appunto dal 30 dicembre 1998 e non può bisognoso di cure
mediche.
Queste,
segnatamente, le considerazioni contenute nel rapporto 4 gennaio 1999 del
dottor __________, il quale ha pure avuto cura di riassumere le risultanze
delle indagini specialistiche precedentemente eseguite:
" Siamo
quindi confrontati con un assicurato, da parte del servizio medico della
__________ e da molti altri specialisti già in precedenza esaminato in modo
approfondito e ripetutamente per via di una neurosi da rendita, in seguito ad
una semplice contusione della spalla sinistra, senza lesione strutturale
post-traumatica (dal 1990-1993).
Per motivi unicamente assicurativi e giuridici,
il caso a suo tempo è durato circa 3 anni!
È quindi incomprensibile che il signor __________
possa ancora a tutt'oggi guidare la macchina con una dispensa medica (dal dott.
__________) che lo esonera dall'obbligo di portare le cinture di sicurezza!
Tanto più è sorprendente che il signor __________i,
nonostante questa mancata misura di sicurezza, in occasione di un nuovo
infortunio dell'8.8.1998 (incidente stradale con sbandamento della macchina e
collisione con un guard-rail) è uscito illeso, senza alcuna ferita o
alterazione post-traumatica.
Innanzitutto salta all'occhio con quale
precisione il signor __________ ha potuto descrivere tutti i dettagli della
dinamica dell'incidente vissuti prima, durante e dopo l'impatto, nel verbale
della Polizia.
Questi fatti contrastano quindi in modo lampante
con l'amnesia fatta valere presso i medici, nonché l'esplicito desiderio
dell'assicurato di essere ospedalizzato.
La diagnosi di "commozione cerebrale" è
quindi da interpretare con la massima riserva.
Anche l'ulteriore decorso è completamente analogo
al precedente caso del 1990 con dichiarati disturbi "psico-vegetativi"
descritti dal curante la prima volta nell'ottobre 1998.
In questo contesto non va dimenticato che il
signor __________, solo una settimana prima dell'incidente stradale, aveva
perso il suo posto di lavoro.
Per sicurezza ed a titolo di delucidazione, il
signor __________ fu esaminato anche neurologicamente (17.11.98), indagine che
dal lato organico non ha rivelato alcuna anomalia.
Allora, come già nel 1993, l'esaminatore era
confrontato con dei referti grotteschi e caricaturali, in nessun modo
spiegabili con una patologia organica, tanto meno di origine post-traumatica.
Innanzitutto per quanto riguarda il lato
psichico, i rapidi e forti cambiamenti di umore (dallo stupore/mutismo fino al
comportamento completamente normale) suscitano i nostri massimi dubbi fondati
sull'esistenza di una "grave depressione", anche descritta dal
curante il 18.12.1998.
Le nostre osservazioni e risultati degli esami
odierni sono talmente grotteschi, contraddittori e caricaturali, da spiegare
unicamente con dei fattori di natura funzionale nonché dei motivi psico-sociali
e socio-economici.
Sia l'emisindrome pseudo-paralitica sia le
manifestazioni psichiche, all'esame più attento non combaciano con un'affezione
neuro-muscolare rispettivamente uno stato chiaramente depressivo.
Per quanto riguarda le dirette conseguenze
dell'infortunio dell'agosto 1998, l'assicurato non necessita di nessun
tipo di cura specifica né dei controlli medici.
Allo stato presente, dal lato medico non è stato
possibile verificare alcun postumo infortunistico, per cui il signor
__________, in qualità di autista, può riprendere il lavoro in misura normale
il 30.12.1998 (causalità esaurita)." (doc. _).
L'insorgente,
da parte sua, ha fermamente contestato la fondatezza dell'apprezzamento
enunciato dal medico di circondario dell'__________:
"
La valutazione di cui al rapporto 4 gennaio 1999
di visita medica circondariale 29 dicembre 1998 è in netto contrasto con la
realtà del fatti, con le constatazioni effettuate da determinati medici e con
la necessità di operare ulteriori ed adeguati accertamenti. Ne consegue che il
rapporto medico 4 gennaio 1999 non risulta essere una base adeguata sulla quale
fondare la decisione 7 gennaio 1999 per le ragioni che seguono." (cfr. doc. _).
2.8. Interessandosi,
in primo luogo, ai disturbi alla spalla sinistra, va osservato
che, già nel corso della breve degenza presso l'Ospedale regionale di
__________, __________ si era lamentato d'accusare dei dolori a tale livello, e
ciò sebbene i medico avessero constatato, all'esame clinico, una mobilità
libera ed un'articolazione acromio-clavicolare senza problemi (cfr. doc. _).
L'esame radiologico è risultato parimenti normale (cfr. doc. _: "non sono
evidenti alterazioni della struttura ossea riferibili a trauma recente a carico
dei segmenti schelettrici in esame").
In data 3
ottobre 1998, il suo medico curante, il dottor __________, ha certificato,
sempre a carico della spalla sinistra, la presenza di dolori e di una
limitazione nell'elevazione laterale. Egli ha, tuttavia, pure sottolineato lo
sviluppo di "… una sintomatologia psicovegetativa con depressione, turbe
del sonno, calo di concentrazione e di memoria, irritabilità, ecc. …"
(cfr. doc. _).
In occasione
del consulto neurologico 16 novembre 1998, il dottor __________, __________ di
neurologia presso l'Ospedale regionale di __________, non ha discusso dell'asserita
problematica alla spalla sinistra, rilevando semplicemente che, all'esame
clinico, l'assicurato ha presentato "… dei cedimenti rapidi alla
stabilizzazione dell'arto superiore sinistro (dolenzia alla spalla)" (doc.
_).
Il 29
dicembre 1998, __________ è stato sottoposto ad una visita di controllo da
parte del medico di circondario, le cui risultanze sono state già riprodotte al
consid. 2.7..
Va
osservato che, il giorno stesso, è stata pure eseguita una sonografia, allo
scopo di determinare lo stato della cuffia dei rotatori. Il dottor __________
non ha potuto riscontrare alcuna patologia, anche se egli ha precisato che la sonografia
del muscolo infraspinato si è rivelata difficile (cfr. doc. _).
Nel corso del mese di gennaio 1999, l'assicurato ha
privatamente interpellato il dottor __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, il quale - constatata un'abduzione massima di 90°, un calo della
forza ed un dolore pressorio un po' ovunque - ha suggerito l'eventuale
esecuzione di un'artro-RMI, riservandosi, preliminarmente, d'esaminare
l'incarto __________ (cfr. doc. _).
Unitamente
al proprio gravame, __________ ha prodotto due certificati stilati dal dottor
__________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, in cui nulla è però detto in
merito all'eziologia dei disturbi lamentati a livello della spalla sinistra
(cfr. doc. _).
Fra gli
atti presenti nell'incarto AI, vi è un ulteriore rapporto del dottor
__________, datato 23 novembre 1999, in cui si legge segnatamente, citiamo:
"
Il paziente non ha su indagini tecniche come
RMI o Rx una lesione verificabile alla sua spalla.
È però terrorizzato dal suo infortunio dal quale risulta un trauma psichico. Il
paziente non ha elaborato l'avvenimento infortunistico e sente, in effetti, dei
forti dolori alla sua spalla. Certamente per confermare una spalla sana si
dovrebbe ancora fare un'artroscopia che finora non si è voluto fare. Penso
che il paziente sia piuttosto da valutare attentamente dal lato psicologico e
anche il grado d'invalidità deve essere stabilito dalla patologia psicologica.
C'è stata una capacità lavorativa totale dovuta al fatto che il paziente, anche
se non ha una lesione verificabile, non adopera il suo braccio
minimamente." (cfr. XXI 2
- la sottolineatura è del redattore).
Con
rapporto 3 settembre 1999, il dottor __________ - chiamato ad esprimersi
riguardo al contenuto dell'opposizione presentata dall'avv. __________ - ha
voluto sottolineare, fra l'altro, "… l'analogia della cronistoria
soggettiva fra l'infortunio del 1990 e di quello del 1998" (cfr. doc. _).
In
effetti, già a seguito del primo evento infortunistico, __________ aveva
lamentato dei persistenti disturbi alla spalla sinistra, rivelatisi finalmente
privi di qualsivoglia sostrato organico. Al proposito, basti fare riferimento
al referto 16 febbraio 1993 della Clinica di chirurgia ortopedica dell'Ospedale
cantonale di __________, in cui figura la diagnosi di sindrome dolorosa della
spalla sinistra, in assenza di un danno strutturale oggettivabile (cfr. doc.
_). Gli specialisti friborghesi erano, quindi, giunti ad esprimere le seguenti
conclusioni, citiamo:
" Notre examen
clinique et radiologique ne nous permet pas d'objectiver de lésions structurelles,
susceptibles d'expliquer la symptomatologie. Nous sommes étonnées qu'une symptomatologie
douloureuse d'une telle importance ne se manifeste pas par des altérations structurelles,
comme une atrophie de la musculature." (doc. _).
I dottori
__________ e __________ avevano, infine, auspicato l'esecuzione di una perizia
psicosomatica.
è effettivamente stato periziato dal profilo psichico, nell'ambito degli accertamenti
multidisciplinari predisposti dall'assicurazione per l'invalidità. In
quell'occasione, il dottor __________, spec. in psichiatria, aveva
diagnosticato una "sindrome neurotica a colorito ipocondriaco, con messa
in atto di meccanismi regressivi e convertivi, a colorico isteroideo, ed
ulteriore sviluppo di una molto probabile neurosi da rendita, con aggravamento
dei noti disturbi" (doc. _).
Attentamente
esaminata la documentazione medica all'inserto, appare evidente come nessuno
fra gli specialisti man mano consultati, sia
riuscito ad oggettivare, da un profilo medico-scientifico, un reperto somatico
di natura post-traumatica, suscettibile di spiegare la persistente
sintomatologia dolorosa lamentata dall'assicurato e, in ultima analisi,
l'incapacità lavorativa che ne deriverebbe. In siffatte circostanze, il giudice
delle assicurazioni sociali - a maggior ragione - non può ammettere l’esistenza
di una relazione di causalità naturale con l’infortunio assicurato (cfr., in
questo senso, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts,
SZS 2/1994, p. 105s.: “Lässt sich der medizinisch-wissenschaftliche Beweis für das
Vorliegen organischer Befunde, ihrer Verantwortlichkeit für die vorhandenen Beschwerden
und die Ursächlichkeit der unfallmässigen Einwirkung zum Eintritt des organischen
Befundes, nach derzeitigem Wissensstand, in einem konkreten Fall, trotz sorgfältigen
Abklärungen, nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen, enfällt insofern
die Leistungspflicht der Unfallversicherer ohne weiteres”).
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato difende la tesi dell'esistenza di un
legame causale fra l'infortunio e, segnatamente, i disturbi al membro superiore
sinistro, poiché questi ultimi si sarebbero manifestati, per la prima volta,
soltanto dopo di esso (cfr. I, p. 11), questa sua opinione è priva di ogni
pertinenza. Va qui rilevato che la giurisprudenza del TFA insegna che, per il
solo fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può
già essere ritenuto una sua conseguenza, secondo l’adagio “post hoc, ergo propter
hoc” (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V.
inedita; STCA 2.9.1999 in re M.; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung
nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo
1998, p. 30, nota 96).
A questo
punto, allo scrivente TCA appare senz'altro superfluo dare seguito ai
provvedimenti probatori richiesti dall'insorgente. In particolare - visto che
__________ ha esplicitamente chiesto d'essere sottoposto a visita da parte del
dottor __________ (cfr. I, p. 7) - si ricorda come quest'ultimo specialista,
nel suo referto 23 novembre 1999 indirizzato all'UAI, abbia già espresso la
convinzione che l'origine dei dolori lamentati dall'assicurato debba venire
ricercata piuttosto a livello psichico (cfr. XXI 2).
Va ancora
ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 p. 202 consid. 2d;
sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio
1992 in re M. O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza TCA del
25 novembre 1991 in re G.M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed.,
pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo
1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.9. Per quel che
riguarda, in secondo luogo, i disturbi di natura neurologica,
__________, nel corso del mese di novembre 1998, è stato sottoposto ad un'approfondita
valutazione da parte del dottor __________, __________ di neurologia presso
l'Ospedale regionale di __________.
Questo
l'esito dell'esame neurologico, rispettivamente neuropsicologico, eseguito dal
dottor __________:
"
ESAME NEUROLOGICO
Motilità cervicale sensibile nei movimenti di
rotazione ed inclinazione laterali estremi. Assenza di Lhermitte. Estensione e
flessione (sensibile) non limitati. Distretti carotidei sp. Olfatto conservato
da ambo i lati. Esame dei nervi cranici interamente normale (CV; visus di 1.0
da vicino da ambo i lati; oculomotricità, pupille, fundus in particolare).
Riflessi medio-vivi, simmetrici ai quattro arti
con cutanei plantari in flessione e cutanei addominali ben ottenuti nei quattro
quadranti.
Prove di stabilità, forza, troficità, prove di
coordinazione sp. ai quattro arti. Da notare tuttavia dei cedimenti rapidi alla
stabilizzazione dell'arto superiore sinistro (dolenzia alla spalla). La diadococinesi
è effettivamente un po' rallentata a sinistra ma non disorganizzata. Assenza di
sincinesie, di movimenti anormali (di tipo distonico, discinetico, ecc.).
Tremore caricaturale intermittente dell'arto
superiore destro calmato in situazioni di concentrazione.
Romberg stabile; deambulazione s.p. Sensibilità
tutte normali (pallestesia 8/8 al malleolo interno); senso posturale con
indecisioni sistematiche, corrette alle dita dei piedi, soprattutto a destra.
SUL PIANO NEUROPSICOLOGICO:
paziente disorientato nel tempo in modo molto caricaturale
(autocorrezioni adeguate su incitazione), orientato nel tempo e sulla propria
persona. Disturbi mnesici fluttuanti ed imprecisi riguardanti fatti recenti
(pasti del giorno prima ad esempio). Test di Schutz 5/7/9.Assenza di disturbi
del linguaggio. Prassie: b-l-f, costruttive, ideomotorie ed ideatorie:
conservate.
Assenza d'evidenti deficit nel campo gnosico e disesecutivo
(test dei ritmi opposti caricaturalmente errato).
Il paziente colpisce soprattutto a causa di una
certa tristezza (e distanza). Il suo comportamento è dimesso, scoraggiato."
Lo
specialista in neurologia ha, quindi, enunciato la valutazione seguente:
"
La clinica di questo paziente, tenuto conto
dell'integrità del bilancio radiologico standard eseguito a seguito
dell'incidente, è evocatore di un disturbo soggettivo protratto come lo si può
osservare dopo un meccanismo di whip-lash.
Infatti, l'esame neurologico (e l'indagine neuropsicologica
orientativa) sono normali. Il paziente colpisce soprattutto a causa di una
problematica di tipo psichico con tratti ansiosi e con un sovraccarico somatoforme.
Bisogna però rilevare che questo paziente ha
subito probabilmente una commotio cerebrale. È per questa ragione soltanto (e
con scopi principalmente assicurativi), che le propongo d'organizzare un'MRI
cerebrale come bilancio complementare.
Altrimenti non ritengo utile procedere ad altre
indagini classicamente realizzate in casi di whip-lash e che, di regola,
risultano normali (EEG, potenziali evocati, MRI del rachide cervicale).
Dal punto di vista terapeutico, il paziente è già
al beneficio di una cura antidepressiva adeguata che dovrebbe anche esercitare
un effetto antalgico. Tuttavia sarebbe probabilmente più utile prescrivere dell'amitriptilina
a dosi crescenti (Seroten R fino a 100 mg al giorno se necessario).
La prognosi riguardo alla reinserzione
professionale è riservata anche perché in passato il sig. __________ ha già
manifestato un sovraccarico psichico legato all'epoca alle conseguenze degli
interventi alla spalla sinistra e poiché il contesto professionale attuale è
molto sfavorevole (perdita della sua attività prima dell'incidente).
Attualmente ritengo comunque che il paziente
debba rimanere inabile al 100%.
In complemento d'indagine, e per un'opinione
terapeutica, sarebbe fondamentale che il paziente possa essere esaminato sul
piano psichiatrico."
(doc. _ - la sottolineatura è del redattore)
In data 3
dicembre 1998 è stata eseguita, presso il Reparto di radiologia diagnostica
dell'Ospedale regionale di __________, la risonanza magnetica cerebrale
suggerita dal dottor __________, esame che non ha permesso d'individuare
alcunché d'anormale (cfr. doc. _).
Da parte
sua, il TCA non vede ragioni - che, del resto, neppure l'assicurato è stato in
grado di mettere in luce - che gli impediscano di fare proprio il persuasivo
apprezzamento enunciato dal dottor __________, specialista nella materia che
qui interessa, e ritenere che i disturbi neurologici lamentati dal ricorrente
non trovano un'adeguata correlazione dal profilo somatico ma costituiscono, in
realtà, l'espressione di una patologia presente a livello psichico (cfr.,
d'altronde, XXI 4-5: rapporto 16.9.1999 del dottor __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia, presente nell'inc. UAI: "verso al fine dell'anno
scorso ha sviluppato una sindrome depressiva, il medico curante, dr.
__________ di __________, lo ha messo sotto cura anti-depressiva e vista la
persistenza della sintomatologia, malgrado la terapia, me lo ha segnalato per
una presa a carico. Egli è seguito presso il mio studio medico dal 28.01.1999
ed è al beneficio di una terapia di sostegno e di una psicofarmacoterapia anti-depressiva
ed ansiolitica. Il decorso della sua patologia rimane pressoché invariato.
Spesso è rallentato ed ha ancora dei dolori alla schiena ed in varie parti del
corpo, si lamenta di disturbi del sonno, spesso è molto ansioso, angosciato,
preoccupato e vede molto negativo il suo futuro. Recentemente sta sviluppando
una serie di sintomi di tipo paranoico. Si sente vittima di un complotto,
l'auto che ha causato l'incidente non è mai stata ritrovata né vista ma lui è
convinto che la polizia e le autorità nascondono l'identità del conducente
dell'autoveicolo. È da notare un'importante diminuzione
della memoria, della concentrazione ed è convinto che dopo l'incidente sta
perdendo tutti i suoi capelli. Secondo lui anche questo fatto è associato al
famoso incidente" - la sottolineatura è del redattore).
2.10. Dalle tavole
processuali emerge, in maniera inequivocabile, che __________ è portatore
d'importanti disturbi psichici.
In sede
di risposta di causa, l'Istituto assicuratore convenuto ha affermato che -
siccome le turbe psichiche erano già presenti prima dell'infortunio dell'agosto
1998 (cfr. rapporto 4.8.1993 del __________) - non può venire ammessa una
relazione causale naturale almeno parziale con quest'ultimo evento (cfr. IV, p.
4).
Questa
Corte, da parte sua, ritiene che la questione riguardante l'esistenza di una
relazione di causalità naturale fra i disturbi psichici lamentati dall'insorgente
- una sindrome depressiva ricorrente (ICD-10 F33), secondo quanto certificato
dallo psichiatra __________ (cfr. XXI 4) - e l'evento traumatico assicurato,
possa rimanere insoluta. In effetti, anche se dovesse venire accertata
l'eziologia traumatica delle turbe psichiche, all'assicuratore LAINF convenuto
non potrebbe, comunque, ancora essere imposto un obbligo contributivo, giacché,
così come verrà meglio dimostrato al seguente considerando, l'adeguatezza del
nesso di causalità, aspetto di natura squisitamente giuridica, che deve essere
valutato alla luce dei critesi sviluppati nella DTF 115 V 133ss., non può, in
ogni caso, essere riconosciuta.
In questo
ordine d'idee, appare, ovviamente, superfluo ordinare la perizia psichiatrica
richiesta da __________ (cfr. I, p. 10).
2.11. Visto quanto
indicato al considerando 2.10., si tratta dunque d'esaminare l'adeguatezza
del legame causale.
Occorre, avantutto,
procedere alla classificazione dell'infortunio occorso, in data 8 agosto 1998,
al ricorrente.
Dagli
atti di causa, in particolare dal rapporto di polizia 17 agosto 1998 (cfr. doc.
_), si evince che l'assicurato è rimasto coinvolto in un incidente della
circolazione stradale, avvenuto sul tratto autostradale Lugano-Chiasso,
all'altezza di __________. L'autovettura, una __________, era condotta da
__________. Sul sedile anteriore aveva trovato posto sua moglie __________,
mentre su quello posteriore il loro figlio __________. L'automobile
dell'insorgente ha iniziato una manovra di sorpasso ad una velocità di circa
110/120 km/h, allorquando la vettura che stava per essere superata si è,
anch'essa, improvvisamente spostata sulla corsia di sorpasso. Onde evitare uno
scontro, __________ ha sterzato bruscamente verso sinistra, entrando con le ruote
nel manto erboso laterale. A questo punto, il conducente ha perso la padronanza
del veicolo, il quale, sbandando, ha attraversato la carreggiata ed è andato a
collidere contro il guardrail di destra. L'automobile ha terminato la propria
corsa, più avanti, sulla corsia di sorpasso.
A causa
del sinistro, __________ ha riportato una commozione cerebrale con amnesia
pericircostanziale completa e diverse contusioni, in particolare a livello del
rachide cervicale e della spalla sinistra (cfr. doc. _), ciò che ha reso
necessario un suo ricovero, dapprima, presso il PS dell'Ospedale regionale di
__________ e, successivamente, presso il Reparto di chirurgia dell'Ospedale
regionale di __________, dove l'assicurato è rimasto in osservazione
neurologica per una sola notte (cfr. doc. _). In effetti, il 9 agosto 1998, il
ricorrente ha potuto venire dimesso al proprio domicilio, con una prognosi
favorevole. Gli altri occupanti della __________ sono usciti dall'incidente
praticamente illesi, fatta eccezione per la ferita lacero-contusa lamentata da
__________.
Dal
rapporto di polizia, così come dall'ulteriore documentazione, non risulta
affatto che __________, a seguito dell'urto, sarebbe stato sbalzato fuori
dall'abitacolo ad una distanza di 12 metri dal suo autoveicolo, circostanza
questa riferita - per la prima volta - soltanto in sede di ricorso 21 dicembre
1999 (cfr. I, p. 2).
Al
riguardo, non può essere ignorato che, secondo la dottrina (A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 263) e la
giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve
essere accordata a quella che l'assicurato ha dato immediatamente dopo
l'infortunio, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni
fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni
dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (DTF 115 V 143 consid. 3c;
RAMI 1988 363 consid. 3b/aa; STFA 27.8.1992 in re M. non pubbl.; RDAT II-1994
p. 189).
Lo
scrivente Tribunale - considerando assai poco convincente il repentino
cambiamento di versione posto in atto dall’assicurato - ritiene, quindi, di
potere fondare la propria pronunzia sulla descrizione dell'avvenimento 8 agosto
1998 contenuta nel rapporto di polizia 17 agosto 1998.
Di nessun
soccorso può essere la dichiarazione 9 febbraio 2000 di __________, prodotta
dall'assicurato unitamente alla replica 28 febbraio 2000 (cfr. X). Dalla
suddetta dichiarazione risulta semplicemente che, al momento del suo arrivo sul
luogo dell'incidente, __________ trovato il ricorrente "… sdraiato a terra
ad alcuni metri dalla sua vettura, privo di conoscenza" (doc. _).
Ora, non
avendo assistito all'incidente, __________ non è in grado di dire se
l'assicurato sia stato effettivamente sbalzato fuori dall'abitacolo oppure se
sia uscito dall'autovettura sulle proprie gambe.
In questo
ordine d'idee, il TCA considera manifestamente superflua una sua audizione
testimoniale.
Alla luce
della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, l'infortunio occorso a
__________ non può essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure fra
quelli gravi: si tratta, a mente del TCA, di un infortunio di media gravità
all'interno della categoria media. Del resto, confrontati a fattispecie
analoghe, tanto questa Corte quanto il TFA hanno, nel recente passato,
proceduto a delle identiche classificazioni. Vedi ad esempio:
STFA 11 novembre 1998 in re R., riguardante uno scontro frontale fra due autovetture, a seguito
del quale l’interessato ha riportato una commotio cerebri, un trauma lombare ed
una contusione al torace;
STCA 23 novembre 1998 in re V.-R. - confermata dal TFA con sentenza 18 giugno 1999 - concernente un
incidente della circolazione stradale in cui il veicolo su cui viaggiava
l’assicurata, si é frontalmente scontrato con un’autovettura condotta da un
individuo in grave stato d’ebrietà. L’assicurata ha riportato un trauma del
tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale nonché una ferita lacerocontusa
alla fronte;
STCA 22 aprile 1999 in re K., riguardante un incidente della circolazione stradale in cui
l’assicurato, al volante della propria autovettura, stava urgentemente
trasportando il figlio epilettico all’ospedale quando, nel superare due
automobili che lo precedevano, é entrato in collisione con la parte anteriore
destra di una vettura proveniente in senso inverso. A seguito del violento
scontro, l’assicurato ha riportato essenzialmente un trauma al rachide
cervicale;
- STCA
27 aprile 1999 in re M. K. I. - confermata dal TFA con sentenza 30 agosto
1999 - riguardante un incidente della circolazione stradale, accaduto
sull'isola di Grenada, in cui l'autovettura su cui viaggiava l'assicurata è
entrata in collisione frontale con un veicolo della polizia locale.
L'interessata ha riportato una ferita lacero-contusa alla guancia destra ed una
frattura composta del tubercolo maggiore della spalla destra.
A
mero titolo di raffronto, si ricorda che il TCA, nella sentenza 7
giugno
1999 in re K. K. - confermata dal TFA con giudizio 13 gennaio 2000 - ha classificato
nella categoria degli infortuni gravi, l'incidente della circolazione stradale
in cui, a causa di un colpo di sonno, l'assicurato, al volante della propria
autovettura, a bordo della quale avevano trovato posto altre 5 persone, ha
invaso la corsia di contromano ed è entrato in collisione, ad una velocità di
100/110 km/h, con un camion a rimorchio che viaggiava alla velocità di 80/85
km/h, riuscendo ad arrestarsi soltanto ad una distanza di circa 19 metri dal
punto d'impatto. A seguito dell'urto, l'assicurato ha riportato gravi lesioni
in diverse parti del corpo. Il figlio dell'assicurato si è anch'esso procurato
delle gravi lesioni fisiche. Il cognato dell'interessato, che era seduto sul
sedile posteriore sinistro, è deceduto sul luogo dell'incidente.
Parimenti,
nella sentenza 15 dicembre 1994, citata in RAMI 1995 U215, p. 91, il TFA ha
qualificato come grave, l'incidente della circolazione stradale in cui, a causa
di una collisione frontale fra due autovetture, il conducente di una di loro è
deceduto e l'assicurato/passeggero ha subito un grave politrauma.
Nella
sentenza 4 settembre 2000 in re H. E., questa Corte ha classificato come
medio-grave, l'incidente della circolazione stradale, avvenuto sull'autostrada
Basilea-Karlsruhe, in cui l'automobile, sulla quale si trovava l'assicurato, ha
iniziato una manovra di sorpasso ad una velocità di circa 130 km/h, allorquando
la vettura che la precedeva si è, anch'essa, improvvisamente spostata sulla
corsia di sorpasso. Onde evitare uno scontro, il conducente ha dapprima
sbattuto contro il guardrail di sinistra per poi ritornare sulla carreggiata. A
questo punto, egli ha completamente perso la padronanza del veicolo, il quale
si è rovesciato sul tetto ed è scivolato
trasversalmente sulla carreggiata per circa 200 metri, terminando la propria
corsa contro un albero situato sul fondo di una scarpata. A causa del sinistro,
l'assicurato ha riportato una distorsione al rachide cervicale nonché
un'importante ferita lacero-contusa al cranio, nella zona fronto-parietale. Sua
figlia di sei anni - in stato di coma, con uno schock emorragico ed
un'instabilità al bacino - è stata intubata sul luogo dell'incidente e
trasportata d'urgenza presso l'Ospedale cantonale di Basilea. Qui, i medici -
constatate le gravi lesioni riportate (commotio cerebri, frattura dell'osso
pubico destro con lussazione della sinfisi pubica, frattura della tibia destra,
ematoma retro-peritoneale su tamponamento della vescica
con distacco completo dell'uretra dal collo vescicale, lacerazione completa
della parete posteriore della vagina e lacerazione della parete anteriore del
retto fino alla muscolaris mucose) - l'hanno sottoposta ad una laparatomia
d'urgenza con revisione e sutura dell'uretra, della
vagina e del retto nonché stabilizzazione del bacino con posa di un fissatore
esterno.
Il
giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,
secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.. Affinché
possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un
fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di
più criteri.
In
concreto - ponendo mente al fatto che, nell'apprezzamento dell’adeguatezza del
nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente
i postumi di natura organica (cfr. RAMI 1999 U341 p. 409) - l’unico
criterio che potrebbe entrare in considerazione é quello della particolare
spettacolarità dell'infortunio.
Effettivamente,
esaminato il contenuto del rapporto di polizia 17 agosto 1998 (doc. _), non può
essere negata una qual certa spettacolarità all'incidente in cui __________ è
rimasto coinvolto. Ciò nondimeno, esso non si è certo svolto in circostanze
particolarmente drammatiche. Per un raffronto, il TFA ha, ad esempio,
riconosciuto l’esistenza di simili circostanze, trattandosi di un infortunio in
cui l’assicurato rimase imprigionato fra il contrappeso di una gru ed una
cassaforma, subendo uno sventramento e la frattura del bacino (DTF 107 V
173ss.), trattandosi di un incidente della circolazione stradale che determinò
un morto e diversi feriti gravi fra i suoi protagonisti, in cui l’autovettura
dell’assicurato si capovolse ripetutamente e finì fuori strada (DTF 113 V
307ss.) oppure trattandosi di un’assicurata che si vide rompere in testa un
pesante piatto da mensa da parte di una collega di lavoro, la quale, in un
secondo tempo, la colpì ripetutamente al volto con un coccio. L’interessata
riportò varie contusioni e ferite da taglio, fra cui una profonda alla fronte
(STFA 2.8.1994 in re G., inedita). Per contro, non ne ha ammesso la presenza,
trattandosi di un incidente stradale in cui l’autovettura guidata dal marito
dell’assicurata uscì di strada, salì su di una scarpata e si rovesciò.
L’assicurata riportò un trauma cerebrale e delle contusioni cervicali,
toraciche e lombari (STFA 7.8.1996 in re H. inedita).
Del resto
- visto che __________ ha presentato un'amnesia pericircostanziale completa che
si è estesa dal momento del sorpasso a quando era già stato trasferito
dall'Ospedale regionale di __________ a quello di __________ (cfr., ad
esempio, doc. _) - va ricordato che, in casi del genere, la nostra Corte
federale ha, in più di un’occasione, escluso a priori che l’infortunio possa
essere stato vissuto in modo particolarmente impressionante dall’interessato
(STFA 21.12.1993 in re L., p. 4, consid. 2d, 2.8.1994 in re G., p. 5 consid.
2b; STCA 9.3.1999 in re B. J., confermata dal TFA con giudizio 4.8.1999).
Se ne
deduce che l’infortunio dell'8 agosto 1998 non ha avuto, secondo il corso
ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per
l’instaurazione dei disturbi psichici di cui __________ attualmente soffre:
l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venir ammessa.
2.12. In
conclusione - accertato che __________ non presentava più alcun danno alla
salute, né fisico né psichico, in relazione di causalità con l'evento
traumatico assicurato - non é censurabile il fatto che l’__________ abbia
ritenuto estinto il suo diritto di beneficiare d’ulteriori prestazioni
assicurative.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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