AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.1999.52
Data decisione, Autorità:
03.05.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00052
mm
Lugano
3 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 maggio 1999 di
__________,
rappr. da: __________
contro
la decisione del 15 febbraio 1999 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Con sentenza 10 dicembre 1997, questa Corte ha
condannato l'Istituto assicuratore ad assegnare a __________ - all'epoca alle
dipendenze della ditta __________ di __________ in qualità di lucidatore - una
rendita d'invalidità del 25% a contare dal 13 luglio 1994, e ciò
sostanzialmente sulla scorta delle risultanze della perizia giudiziaria
allestita dai medici del reparto di chirurgia della mano dell'__________.
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, l'__________, con decisione
formale 29 giugno 1998, ha assegnato all'assicurato la rendita d'invalidità del
25%, calcolata su di un guadagno annuo pari a fr. 36'064.-- (doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dal Sindacato __________ per conto di __________,
l'assicuratore LAINF, in data 15 febbraio 1999, ha parzialmente modificato la
sua prima decisione, nel senso che il guadagno annuo su cui calcolare la
rendita d'invalidità, è stato portato a fr. 40'479.-- (doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso 10 maggio 1999, , sempre patrocinato
dall', ha chiesto che la rendita d'invalidità che gli spetta venga
calcolata sulla base di un guadagno annuo di fr. 60'000.-- (I, p. 5).
Queste,
segnatamente, le considerazioni sviluppate dall'insorgente a supporto della
propria pretesa ricorsuale:
"
La __________ con la
Decisione su opposizione qui impugnata, ha quantificato il guadagno dell'anno
precedente all'infortunio assicurato (3 gennaio 1991-2 gennaio 1992,
riferendosi ad una documentazione incompleta, parziale e contestata dal
ricorrente.
Il datore di lavoro non è purtroppo stato
in grado nemmeno di fornire il numero di ore svolte dopo il 1 settembre 1991.
Sostanzialmente, in sede di Decisione su
opposizione, è stato possibile soltanto ottenere l'adeguamento del guadagno
assicurato fino a fr. 40'478.10.
A distanza di anni, purtroppo, il signor
__________ non è più in possesso dei conteggi paga originali, tuttavia il
calcolo __________ lo penalizza esageratamente e il presente gravame tende ad
ottenere una calcolazione più conforme alla logica, alla giustizia e
all'equità.
… La __________ ha applicato in via
analogica l'articolo 22 cpv. 4 OAINF, come se, per il periodo successivo al 31
agosto 1991, il signor __________ non avesse lavorato.
Inoltre, la __________ non ha considerato
che la parte preponderante delle vacanze annue viene goduta tra gennaio ed
agosto: ciò comporta una diminuzione delle ore lavorative svolte in detto
periodo e anche questo aspetto di per sé costituisce un'importante
penalizzazione, a causa del calcolo in estensione operato dalla __________.
Il signor __________ ha invece cercato di
fare valere le proprie ragioni, sollevando il 5 febbraio 1999 le seguenti
osservazioni:
"
L'evasione del caso
in oggetto è alquanto problematica.
Basti
pensare che la vostra Agenzia di Bellinzona ha dovuto sollecitare, ancora il 27
gennaio, il __________ Assicurazioni per ottenere un documento.
Cercando,
però, da parte nostra di dare la massima collaborazione, abbiamo fatto il
possibile per recuperare la documentazione riguardante i casi di malattia del
nostro assistito per il periodo 1. gennaio 1991-31.1.1992.
Come
da dichiarazione allegata, sottoscritta dall'__________,
tenuto conto anche dei tanti anni trascorsi, la Cassa malati __________ di
__________ ha confermato di non essere più in possesso di alcuna documentazione
(doc. _).
Le
assenze per malattia ci sono, però, sicuramente state".
E poi ancora di seguito:
"
Ci permettiamo di
aggiungere che, per tutta una serie di motivi, sono trascorsi parecchi anni
dall'infortunio, prima della quantificazione della rendita d'invalidità e ciò
spiega anche il motivo per cui sia così difficile reperire la documentazione.
D'altra parte, l'art. 24 cpv. 2 OAINF, che
pur riguarda una fattispecie diversa, trae giustificazione dal fatto che il
trascorrere di 5 anni costituisce un limite al di là del quale i parametri
devono essere rivisti o almeno corretti".
… Lo stesso datore di lavoro, con
dichiarazione 31 agosto 1998, attesta che, conformemente al Contratto
Collettivo di Lavoro, il signor __________, se non fosse stato per alcuni
periodi inabile al lavoro, causa malattia o infortunio, avrebbe prestato regolarmente
182 ore mensili (doc. _).
La retribuzione oraria del signor
__________ nel 1991 era di fr. 21.84, come risulta dal conteggio paga del
gennaio 1991 (doc. _), mese in cui, a causa delle vacanze, le ore lavorative
sono di molto al di sotto della media.
Non gioverebbe, infine, far capo
all'estratto conto AVS, per stabilire il reddito conseguito nel periodo
determinante, in quanto, ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS, le indennità
di malattia e di infortunio non sono base per la quantificazione del reddito
soggetto all'AVS.
Invece, l'art. 23 cpv. 1 OAINF è chiaro e
preciso nel prevedere che:
"Se l'assicurato non ha ottenuto il
salario e ne ha ottenuto uno ridotto, causa servizio militare o di protezione
civile, infortunio, malattia, maternità o lavoro di breve durata, viene preso
in considerazione il guadagno conseguito senza queste circostanze"
Il doc. D è stato presentato proprio allo
scopo di ottenere la corretta applicazione dell'art. 23 cpv. 1 OAINF" (I).
1.4. L'__________I,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.5. In replica,
__________ ha precisato quanto segue:
"1. sono
trascorsi parecchi anni dal giorno dell'infortunio alla quantificazione della
rendita d'invalidità, in quanto si è resa necessaria anche una lunga procedura
giudiziaria, prima che il signor __________ potesse fare valere i propri
diritti e vedere, quindi, riconosciuta la sua incapacità al guadagno.
Il
ritardo non è certo dovuto a colpa del ricorrente;
- il
nostro assistito era regolarmente alle dipendenze di un'impresa, firmataria del
Contratto Collettivo di Lavoro di categoria ed era tenuta, di conseguenza, a
rispettarlo, in quanto di obbligatorietà generale.
Le
ore lavorative contrattuali sono quelle indicate nel ricorso (182 ore mensili).
Non
può essere certo imputato al signor __________ alcun tipo di responsabilità se,
a distanza di tempo, il proprio datore di lavoro non è più in grado di produrre
la documentazione richiesta dalla __________ (cfr. doc. _).
Appare,
senz'altro, però, inconcepibile, oltreché ingiusto, conferire legittimità ad
una tesi come quella sostenuta dalla __________, che arriva a concludere che,
nell'anno precedente all'infortunio, il signor __________ avrebbe prestato un
numero di ore lavorative di molto inferiore, rispetto a quanto prescrive il
Contratto Collettivo di Lavoro;
- anzi,
ai sensi della stessa giurisprudenza citata dalla __________, si deve
apertamente contestare la calcolazione effettuata dalla convenuta, nella misura
in cui ha proceduto a convertire il guadagno annuale un guadagno ridotto,
ricavato dall'insuffiente documentazione raccolta.
Non
c'è alcuna prova da cui la __________ possa dedurre che dal 1. settembre 1991
al 31 gennaio 1992, il signor __________ avrebbe conseguito un guadagno
proporzionale a quello relativo al periodo precedente, periodo durante il
quale, come evidenziato nel ricorso, più precisamente tra gennaio ed agosto,
vengono godute le vacanze, maturate nell'arco dell'anno, con una conseguente
diminuzione delle ore lavorative svolte;
- è
assolutamente inapplicabile nella fattispecie l'art. 22 cpv. 4 OAINF, tenuto
conto che il signor __________ è stato per tutto l'anno alle dipendenze di un
datore di lavoro e non ha svolto un'attività lavorativa soltanto per un certo
periodo dell'anno" (V).
1.6. Pendente
causa, il TCA ha interpellato l'__________ Assicurazioni SA allo scopo
d'accertare se, durante il periodo 3 gennaio 1991-2 gennaio 1992, __________
fosse stato posto al beneficio d'indennità giornaliere di malattia (VIII).
L'__________
ha fornito la propria risposta in data 22 settembre 1999 (IX), comunicando di
non essere più in possesso d'alcun documento relativo al periodo in questione.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere a quanto ammonta il guadagno
assicurato su cui calcolare la rendita d'invalidità del 25% riconosciuta a
__________.
2.3. A norma
dell’art. 15 cpv. 1 LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate
in base al guadagno assicurato.
Il cpv. 2
recita, da parte sua, che per il calcolo delle indennità giornaliere é
considerato guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima
dell’infortunio; per il calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno
precedente l’infortunio. Il medesimo art. 15 al cpv. 3 permette, peraltro, al
Consiglio federale di emanare disposizioni particolari, segnatamente (lett. d),
quando l’assicurato sia occupato in modo irregolare.
Per
guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate
all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un
lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali
somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una
relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito
derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il
lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si
trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in
cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni
legali espresse (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 83 e giurisprudenza ivi menzionata).
Di
regola, é considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi
degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).
L'art. 22
cpv. 4 OAINF prevede, nuovamente, che le rendite sono calcolate in base al
salario pagato all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso
dell'anno precedente l'infortunio, inclusi gli elementi del salario non
ancora versati che gli sono dovuti. Se il rapporto non è durato un anno intero,
il salario ottenuto durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo.
Per l'assicurato esercitante un'attività stagionale la conversione è limitata
alla durata normale di questa attività.
Derogando
al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 in fine LAINF e 22 OAINF,
l'art. 24 OAINF definisce il salario determinante in alcuni casi speciali.
Il cpv. 1
recita così che se nel corso dell'anno precedente l'infortunio, il salario
dell'assicurato è stato ridotto a causa di servizio militare, servizio di
protezione civile, infortunio, malattia maternità, disoccupazione o lavoro
ridotto, il guadagno assicurato è quello che l'assicurato avrebbe conseguito
senza queste circostanze.
A mente
del cpv. 2 della stessa disposizione, se il diritto alla rendita nasce più di
cinque anni dopo l'infortunio o l'insorgenza della malattia professionale,
determinante è il salario che l'assicurato avrebbe ottenuto nell'anno
precedente l'inizio del diritto alla rendita se non si fossero verificati detti
eventi, per quanto questo salario sia più elevato dell'ultimo riscosso prima
dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia professionale.
2.4. In concreto,
l'Istituto assicuratore convenuto ha calcolato la rendita d'invalidità
assegnata all'assicurato su di un guadagno annuo pari a fr. 40'479.--.
Posto come rilevante, ai sensi degli artt. 15 cpv. 2 LAINF e 22 OAINF, fosse il
salario pagato durante l’anno precedente l’infortunio (dunque, durante il
periodo 3 gennaio 1991-2 gennaio 1992), l'_____ ha accertato che __________,
dal 3 gennaio al 31 agosto 1991, ha lavorato 861 ore, realizzando un guadagno
di fr. 22'996.--, già comprensivo dell'indennità per giorni festivi (3%), di
quella per vacanze (9.6%) e della tredicesima (8.33%). In procedura
d'opposizione, è emerso, inoltre, che, dal 30 settembre al 28 ottobre 1991, il
ricorrente è stato messo al beneficio d'indennità giornaliere di malattia -
pari all'80% del guadagno assicurato - corrispondenti ad un importo di fr.
3'907.05. Quest'ultimo è stato calcolato al 100% - quindi, fr. 4'879.90 - e
sommato ai fr. 22'996 in forza dell'art. 24 cpv. 1 OAINF. L'assicuratore
infortuni - non essendo l'assicurato stato in grado di dimostrare il numero di
ore svolte nel successivo periodo 1° settembre 1991-2 gennaio 1992 - ha
convertito il guadagno realizzato in 264 giorni per 365 giorni, in applicazione
dell'art. 22 cpv. 4 OAINF. All'importo così ottenuto di fr. 38'546.08, sono
stati ancora aggiunti gli assegni per i figli (fr. 1'932.--).
,
da parte sua, contesta il conteggio allestito dall', e ciò essenzialmente
nella misura in cui quanto realizzato dal 3 gennaio al 31 agosto 1991, è stato
convertito in salario annuo. Egli fa valere che, a norma del Contratto
collettivo di lavoro di categoria (CCL) - nell'ipotesi in cui non fosse stato
inabile al lavoro a causa di malattia od infortunio - avrebbe dovuto prestare
182 ore mensili, un numero di ore nettamente superiore rispetto a quello
considerato dall'Istituto assicuratore convenuto. Il ricorrente ritiene,
altresì, di non dover venir penalizzato dall'assenza di prove. In sostanza,
esso pretende che venga applicata la disposizione di cui all'art. 24 cpv. 1
OAINF, sottolineando che le assenze per malattia - seppur non dimostrate - ci
sono sicuramente state.
2.5. In concreto,
__________ è rimasto vittima di un infortunio professionale in data 3 gennaio
1992 (doc. _).
Non è
litigioso il fatto che, in base all'art. 15 cpv. 1 LAINF, il guadagno
assicurato, su cui calcolare la rendita d'invalidità, è rappresentato dal
salario versato durante il periodo 3 gennaio 1991-2 gennaio 1992.
L'__________,
in data 11 luglio 1997, ha interpellato la ditta __________
allo
scopo di conoscere il "guadagno annuale realizzato dall'assicurato nel
periodo 3.1.91-2.1.92" (doc. _). Il 4 settembre 1997, l'ex datore
di lavoro dell'insorgente ha comunicato di non poter fornire le indicazioni
richieste in quanto non più in possesso dei dati relativi agli anni 1991/1992 (cfr.
nota manoscritta acclusa al doc. _).
All'inserto
figurano, ciò nondimeno, i conteggi delle ore effettuate dal ricorrente durante
i mesi da gennaio ad agosto 1991, documentazione da cui emerge che l'assicurato
ha lavorato 243 giorni, per un totale di 861 ore (cfr. conteggi acclusi al doc.
_).
Il 28
gennaio 1998, __________ è stato sentito da un ispettore dell'__________, fra
l'altro, proprio in merito all'ammontare del guadagno annuo assicurato:
"- Non
rammento più con esattezza su quali cantieri abbia lavorato dal settembre al
dicembre 1991. Sicuramente ho lavorato per la ditta __________ e se ben ricordo
nel mese di dicembre '91 ero su di un cantiere vicino __________ di __________
(), dove ebbi poi l'incidente.
- anche
in merito alle numerose assenze risultanti dalle distinte delle ore precedenti
al periodo gennaio-agosto 1991, non so fornire una spiegazione.
Purtroppo
non posseggo più buste paghe relative al periodo in questione" (doc. _- la sottolineatura è del
redattore).
Con
decisione formale 29 giugno 1998, l'assicurato è stato posto al beneficio di
una rendita d'invalidità del 25%, calcolata su un guadagno annuo di fr.
36'064.-- (cfr. doc. _ e conteggio accluso al doc. _).
In sede
d'opposizione, il qui insorgente ha obiettato che l'Istituto assicuratore
convenuto avrebbe "… conteggiato un numero esageratamente basso di ore di
lavoro" (doc. _), per rapporto a quelle fissate dal Contratto collettivo
di lavoro (182 ore mensili). Egli ha, d'altro canto, affermato d'essere
riuscito, nel frattempo, ad appurare d'aver prestato meno ore per malattia,
infortunio o per motivi familiari e che le ore di lavoro perse per ragioni
familiari sono comunque sempre state recuperate successivamente.
o ha, inoltre, prodotto un conteggio della Cassa malati __________, da cui
risulta che, durante il periodo 30 settembre-28 ottobre 1991, egli è stato
inabile al lavoro per malattia, percependo le relative indennità (conteggio 6
dicembre 1991 accluso a doc. _ ). Così come già indicato al consid. 2.4., di
tale circostanza ne ha debitamente tenuto conto l'_____. Infatti, con la
querelata decisione su opposizione, l'Istituto assicuratore convenuto, in
applicazione dell'art. 24 cpv. 1 OAINF, ha portato il guadagno annuo a fr.
40'479.-- (doc. _, p. 3).
Con
scritto 5 febbraio 1999, l'assicurato ha ancora indicato d'aver assodato, nel
frattempo, che la Cassa malati __________ non è più in possesso d'alcuna
documentazione ma che "le assenze per malattia ci sono, però,
sicuramente state" (doc. _).
2.6. Con il
proprio gravame, __________ pretende, essenzialmente, l'applicazione del
summenzionato art. 24 cpv. 1 OAINF, ritenendo d'aver sufficientemente provato
che le ore di lavoro mancanti rispetto a quelle previste dal CCL, sono state
causate da malattia o da infortunio. Qualora fossero, invece, imputabili a
ragioni familiari, l'assicurato ha sostenuto d'averle certamente recuperate.
Dai
conteggi delle ore, relativi ai mesi da gennaio ad agosto 1991, risultano,
indubbiamente, numerose assenze dal posto di lavoro.
In ogni
caso, nei mesi presi in considerazione, __________ non ha mai prestato un numero
di ore pari a quello stabilito dal CCL (182 ore/mese), ciò che, del resto, vale
pure per gli altri operai della ditta __________.
Una prima
constatazione s'impone! Il TCA non può certo seguire il ricorrente allorquando
pretende che, ai fini del calcolo del guadagno assicurato, si debbano
considerare le ore di lavoro contrattualmente previste, nella misura in cui
nessun dipendente, in realtà, ha mai raggiunto, in un mese, 182 ore.
In questo
ordine d'idee, la dichiarazione 31 agosto 1998 (cfr. doc. _) - stilata dall'ex
datore di lavoro dell'assicurato, a mente del quale quest'ultimo avrebbe dovuto
prestare 182 ore mensili e, se ciò non ha potuto aver luogo, è sicuramente da
imputare a malattia o infortunio oppure, ancora, a motivi familiari - non può
che venir vagliata con estrema prudenza.
È
pacifico come l'insorgente non sia riuscito a giustificare, in maniera
convincente, le ore mancanti durante i primi otto mesi del 1991, non andando
oltre l'esprimere delle semplici supposizioni, non supportate dalla benché
minima prova.
Del
resto, __________ non si è certamente distinto per coerenza quando si è trovato
a dover tentare di spiegare le ragioni di cotante assenze dal lavoro. In un
primo tempo, sentito da un ispettore dell'__________, ha espressamente
dichiarato di non saper fornire alcuna spiegazione al riguardo (cfr. doc. _).
In sede d'opposizione, l'assicurato ha affermato d'esser riuscito, nel
frattempo, ad appurare d'aver prestato meno ore per malattia, infortunio o
per motivi familiari e che le ore di lavoro perse per ragioni familiari
sono comunque sempre state recuperate successivamente (cfr. doc. _). Con
scritto 5 febbraio 1999, egli ha, infine, indicato d'aver assodato che le
assenze sono state causate da malattia (cfr. doc. _).
Ora, se
le assenze fossero da addebitare ad infortuni, così come preteso in data 9
settembre 1998, ve ne sarebbe perlomeno una traccia negli atti __________I,
assicuratore LAINF dei dipendenti della ditta __________ a. D'altro canto, per
quegli operai effettivamente assenti a causa d'infortunio, l'ex datore di
lavoro si è premurato d'annotare - sempre riferendosi alle note distinte delle
ore lavorative - "__________I" (cfr., ad esempio, conteggi
afferenti ai mesi di marzo, luglio ed agosto). Ciò non è però il caso per
__________. Lo stesso dicasi, del resto, per i casi di malattia (cfr., ad
esempio, conteggi afferenti ai mesi di marzo e giugno, per i dipendenti
__________, rispettivamente, __________).
Non
rimane, quindi, che l'ipotesi, sempre evocata dal ricorrente, secondo cui le
ore mancanti siano, in realtà, motivate da ragioni familiari. L'importante
numero d'assenze rende, già di per sé, improbabile una tale eventualità, tanto
più che __________ non ha addotto alcun specifico motivo, quale avrebbe potuto
essere una grave malattia di un familiare. Il fatto poi che tali assenze,
qualora vi siano state, sarebbero sempre state recuperate, non trova alcun
riscontro negli atti all'inserto.
Secondo
la giurisprudenza, l'autorità amministrativa ed il giudice delle assicurazioni
sociali devono considerare un fatto come provato, unicamente quando sono
convinti della sua esistenza (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed.,
Berna 1984, pag. 136; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 278,
cifra 5; STFA 27.8.1992 in re M.).
Nell'ambito
delle assicurazioni sociali, il giudice si basa, per la sua decisione, salvo
disposizione contraria della legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti
in maniera irrefutabile, appaiono come i più verosimili, cioé su quelli che
presentano un grado di verosimiglianza preponderante.
Non é,
quindi, sufficiente che un fatto possa essere considerato quale ipotesi
possibile. In assenza di prove, la decisione è sfavorevole alla parte che
intende derivare un diritto da una circostanza rimasta indimostrata (DTF 114 V
305).
Fra
tutti gli elementi di fatto allegati, il giudice deve ritenere soltanto quelli
che sembrano più probabili, ricordando che non esiste, nel diritto delle
assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione ed il
giudice, in caso di dubbio, dovrebbero statuire a favore dell'assicurato (DTF
115 V 142 consid. 8b; 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; 112 V 32 consid.
1a; RCC 1986 p. 201 consid. 2c, 1984 p. 468 consid. 3b, 1983 p. 249; RAMI 1985
p. 21, 1984 p. 269 consid. 1; STFA 27.8.1992 succitata).
Alla
luce delle suesposte considerazioni e in applicazione della poc'anzi evocata
giurisprudenza, lo scrivente TCA non può che pervenire alla conclusione che le
ore mancanti durante il periodo 3 gennaio-31 agosto 1991, sono rimaste del
tutto ingiustificate. Un'applicazione dell'art. 24 cpv. 1 OAINF è,
quindi, da escludere, poiché l'assicurato non è riuscito a provare, con un
sufficiente grado di verosimiglianza, la realizzazione dell'una o dell'altra
delle circostanze esaustivamente previste dalla suddetta disposizione: va da sé
che, a questo punto, conoscere i reali motivi per cui __________ ha perso così
tante ore di lavoro, diviene irrilevante.
All'insorgente
non può essere di nessun soccorso il fatto che la procedura volta
all'ottenimento della rendita d'invalidità si è rivelata essere assai lunga e
che, proprio in ragione del tempo trascorso, le prove necessarie a fondare la
propria pretesa sono scomparse (cfr. V, pto. 2).
Si
appalesa, infine, come fuori luogo il parallelo fra la fattispecie disciplinata
dall'art. 24 cpv. 2 OAINF ed il caso sub judice. A prescindere dal fatto che
qui il diritto alla rendita d'invalidità è nato abbondantemente prima dei
cinque anni dopo l'evento traumatico 3 gennaio 1992, l'art. 24 cpv. 2 OAINF
persegue lo scopo d'evitare risultati insoddisfacenti derivanti
dall'applicazione della regola di cui all'art. 15 cpv. 1 LAINF, in particolare
qualora l'assicurato abbia necessitato di prolungate cure mediche e che queste
ultime cadano proprio in un periodo in cui i salari hanno fatto oggetto di
forti aumenti (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna
1985, p. 331; cfr., pure, RAMI 1999 U340 p. 404ss., consid. 3b). Nel caso qui
in discussione, il problema sta unicamente nel fatto che __________ non è
riuscito a dimostrare d'aver conseguito un reddito superiore a quello desunto
dalla (poca) documentazione a disposizione né, tantomeno, d'aver realizzato un
reddito ridotto a causa di uno dei motivi enumerati all'art. 24 cpv. 1 OAINF.
2.7. Come
emerge dall'impugnata decisione su opposizione, l'__________ - in assenza dei
dati relativi al periodo 1° settembre 1991-2 gennaio 1992 - ha convertito il
guadagno realizzato durante i primi 264 giorni (fr. 22'996.--, somma già
comprensiva dell'indennità per giorni festivi (3%), di quella per vacanze
(9.6%) e della tredicesima (8.33%)) per 365 giorni, in applicazione dell'art.
22 cpv. 4 OAINF. L'assicuratore LAINF, in forza dell'art. 24 cpv. 1 OAINF, ha
poi provveduto ad addizionare l'importo di fr. 4'879.90, corrispondente alle
indennità giornaliere di malattia percepite dall'__________ durante il periodo
30 settembre-28 ottobre 1991 (calcolate al 100%), nonché gli assegni familiari.
Questa
Corte deve costatare che, relativamente al periodo 1° settembre 1991-2 gennaio
1992, le parti non sono riuscite a raccogliere alcun dato.
Comunque,
considerato il numero ridotto di ore effettuate da __________ durante i primi
otto mesi - spesso nettamente inferiori rispetto a quelle degli altri
dipendenti della ditta __________ - appare assai poco probabile che nei
rimanenti quattro mesi, egli abbia lavorato maggiormente. In ogni caso,
l'insorgente, limitandosi a far riferimento alle ore mensili contrattualmente
stabilite, non ha fornito, da parte sua, il benché minimo indizio che possa
lasciar pensare al contrario.
Tutto
ben considerato, sulla scorta di quanto precede, lo scrivente TCA ritiene di
poter fare propria la soluzione seguita dall'assicuratore infortuni convenuto,
ovverosia quella di convertire il guadagno conseguito nel corso dei primi 264
giorni - documentato dai conteggi delle ore lavorative forniti dall'ex datore
di lavoro dell'assicurato - per 365 giorni.
Non
si tratta di una soluzione particolarmente soddisfacente, ciò nondimeno - in
totale assenza di prove - appare, tutto sommato, come la sola praticabile.
Contestato
fermamente il principio della conversione in guadagno annuo del guadagno
conseguito in 264 giorni, __________ non ha, per il resto, sollevato obiezioni
in merito alle modalità concrete secondo cui l'__________ ha calcolato il
guadagno assicurato determinante.
Al
conteggio che figura a pagina 3 della risposta di causa 2 giugno 1999, basta,
quindi, fare semplicemente riferimento.
Concludendo,
l'Istituto assicuratore convenuto ha correttamente calcolato la rendita
d'invalidità assegnata al ricorrente, sulla base di un guadagno assicurato pari
a fr. 40'479.--.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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