AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.80
Data decisione, Autorità:
18.03.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00080
mm
Lugano
18 marzo 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 luglio 1999 di
__________,
2.
__________,
3.
__________,
componenti la Comunione ereditaria fu
__________,
__________,
rappr. da: __________
contro
la decisione del 15 aprile 1999 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. Nel corso
dell'autunno del 1995, il dottor , __________ di pneumologia presso
l'Ospedale __________ di __________ a, ha comunicato all' che
__________- __________ alle dipendenze delle __________ di __________ in qualità di maestro artigiano fino al
febbraio del 1988, quando fu pre-pensionato per malattia - presentava "…
evidenti segni macroscopici e citologici compatibili con un mesotelioma
pleurico maligno a sin." (cfr. doc. _, p. 3).
A causa
di recidivanti versamenti pleurici, l'assicurato, in data 30 luglio 1996, è
stato sottoposto a toracoscopia con biopsia e talcaggio (cfr. doc. _).
L'esame
del materiale istologico prelevato ha permesso di confermare la diagnosi di
mesotelioma maligno diffuso (cfr. doc. _).
Esperiti
i necessari accertamenti medico-amministrativi, l'Istituto assicuratore ha
assunto il caso a titolo di malattia professionale dovuta al contatto con
l'amianto (cfr. doc. _), ed ha corrisposto prestazioni assicurative di corta
durata fino al giorno del decesso dell'assicurato, avvenuto il 22 agosto 1998
(cfr. doc. _).
1.2. Con
decisione formale dell'11 febbraio 1999, l'assicuratore LAINF ha riconosciuto
alla moglie dell'assicurato, , il diritto alla rendita per superstiti
ai sensi degli artt. 28ss. LAINF. Per contro, l' ha negato il diritto
all'indennità per menomazione all'integrità, siccome "… una tale
prestazione viene determinata simultaneamente alla rendita d'invalidità o al
termine delle cure mediche se l'assicurato non ha diritto a una rendita.
Inoltre viene concessa unicamente allorquando lo stato di salute
dell'interessato è da considerare stabile e definitivo. Nella fattispecie
entrambe queste premesse non sono mai state riempite in quanto la malattia non
si è mai stabilizzata, ma è sfociata progressivamente nella morte
dell'interessato e le cure mediche non sono mai cessate" (doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dal sindacato __________ per conto degli eredi
(cfr. doc. _), l'Istituto assicuratore, in data 15 aprile 1999, ha sostanzialmente
ribadito il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 13 luglio 1999, la Comunione ereditaria del defunto
__________, sempre rappresentata dal , ha chiesto che l'
venga condannato a riconoscere un'indennità per menomazione all'integrità
dell'80%, osservando, in particolare, quanto segue:
"
(…).
- La base legale dell'indennità di menomazione dell'integrità è
costituita dall'art. 24 LAINF che dice al cpv. 1: "L'assicurato ha diritto
ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione
importante e durevole all'indennità fisica o mentale".
I
due parametri "importante" e "durevole" sono quindi i soli
a determinare il diritto a un'indennità di menomazione dell'integrità. Essi
vengono precisati dall'art. 36 cpv. 1 OAINF come segue:
"Una
menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà
per tutta la vita almeno con identica gravità. Essa è importante se l'integrità
fisica o mentale, indipendentemente dalla capacità di guadagno, è alterata in
modo evidente o grave".
Il
citato articolo OAINF precisa che il parametro è adempiuto quando la
menomazione sussisterà per tutta la vita almeno con identica gravità. La
condizione dell'assicurato deve pertanto essere tale da poter escludere un suo
miglioramento, nel senso di una guarigione, e non necessariamente presentarsi
stabile. Tale è senz'altro stato il caso del signor __________, che è poi
purtroppo deceduto il 22.8.98, senza conoscere evoluzioni positive del suo
stato di salute.
Ci
sembra superfluo approfondire il criterio dell'importanza della menomazione,
considerato inoltre che esso non è nemmeno mai stato messo in dubbio dalla
__________.
- Dalla documentazione medica risulta invece in maniera
inoppugnabile che lo stato di salute del signor __________ poteva purtroppo
essere considerato come irreversibile già dall'ottobre del 1995 considerando
come le cure mediche prestategli sino al suo decesso avessero un carattere
unicamente palliativo e non potessero quindi portare ad una sua stabilizzazione
né tanto meno ad un miglioramento duraturo.
Per
questo motivo, non si può sostenere che il signor __________ sia deceduto durante la somministrazione
delle cure.
Secondo
il nostro parere, considerando il decorso fatale della malattia, le condizioni
per il riconoscimento dell'IMI sussistevano non appena la stessa è stata
accertata, ossia nell'ottobre del 1995.
-
L'interpretazione data dalla __________ crea anche un'evidente
disparità di trattamento tra il caso che ci riguarda e altri casi di malattie
professionali, anche meno gravi e che concedono una fase di stabilità nel loro
decorso, per le quali viene riconosciuta l'IMI (ad esempio la silicosi).
-
Ai sensi dell'art. 25.1 LAINF, l'IMI è assegnata in forma di
prestazioni in capitale. Il capoverso 2 rimanda all'art. 36.2 OAINF, che a sua
volta rinvia all'allegato 3. Nella tabella ivi contenuta, si indica all'80% il
grado di IMI corrispondente ad una "compromissione molto grave della
funzione polmonare""
(I)
1.4. L'assicuratore
infortuni convenuto, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del
gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di
diritto (cfr. IV).
1.5. In data 9
dicembre 1999, il TCA - sentite preliminarmente le parti - ha sospeso
informalmente la presente causa, nell'attesa di conoscere l'esito di una
procedura allora pendente dinanzi al TFA, concernente un'analoga problematica
(XI).
1.6. In data 27
dicembre 2001, la nostra Corte federale ha emanato la propria pronunzia nella
causa Comunione ereditaria K., U 372/99, la quale è stata immediatamente
intimata alle parti per osservazioni (cfr. XIII).
L'__________
ha preso posizione il 28 gennaio 2002 (cfr. XIV).
La
Comunione ereditaria fu __________, da parte sua, lo ha fatto in data 8
febbraio 2002, sostenendo quanto segue:
"
(…).
Con la presente, diamo per riprodotte le
motivazioni addotte nel nostro ricorso del 13 luglio 1999. Alla luce dei
considerandi espressi nella citata sentenza del TFA, ci permettiamo di
aggiungere le seguenti osservazioni:
-
nel caso del signor __________, la diagnosi di mesotelioma
pleurico maligno a sinistra è stata emessa dal dottor __________ già nel mese di novembre del 1995. Il dottor
__________, nell'ambito dello stesso referto si esprimeva come segue: "vista
la pratica impossibilità di proporre un intervento chirurgico curativo e la
conosciuta non risposta a regimi di chemio o radioterapia, ritengo sia più
opportuno intervenire in maniera palliativa qualora il paziente dovesse
mostrare una riapparizione della dispnea o rispettivamente riapparizione del
versamento pleurico (…) a seconda del decorso si potrà poi eventualmente
decidere su ulteriori misure palliative". A nostro avviso, di
conseguenza, lo stato di salute del signor __________ appariva stabilizzato già
nel mese di novembre del 1995, al momento della richiesta delle prestazioni
assicurative __________, nella misura in cui le eventuali cure che potevano
ancora essere prestate al signor __________ avrebbero avuto un effetto solo
palliativo e non abbiamo ravvisato, nella sentenza del TFA, indicazioni
contrarie a questa nostra valutazione.
-
Nel citato referto medico non si fa accenno alla prospettiva di
vita del signor __________. La definizione dell'affezione al momento della
diagnosi era di "una leggera dispnea da sforzo al salire le scale senza
tosse o catarro". Non vi sono quindi, a nostro avviso, gli estremi per
definire assai limitata la prospettiva di vita del signor __________ al momento
della richiesta delle prestazioni __________ e, di conseguenza, di escludere a
priori l'adempimento del presupposto di durevole menomazione, come invece si é
potuto sostenere nella sentenza del TFA.
-
La questione della definizione del periodo di tempo necessario
per poter considerare come durevole la menomazione è infatti stata lasciata
aperta dal TFA, che indica unicamente come il concetto imponga "una
lunga durata nel tempo della menomazione" (punto 5, pag. 6). Nel caso
del signor __________, si è trattato comunque di quasi 3 anni. L'aspetto però
più importante è quello che, al momento della richiesta, nessuno era in grado
di pronunciarsi sull'aspettativa di vita del signor __________, non apparendo
la stessa in alcun modo "assai limitata", anche se la prognosi
era da considerare infausta.
-
Il problema del rispetto della finalità dell'indennità per
menomazione d'integrità è sorto nella fattispecie non da ultimo a causa della
lentezza di decisione dell'__________, la quale, nonostante l'assoluta
chiarezza delle diagnosi, si è espressa sul riconoscimento del caso solo al
19.9.96 e, per la prima volta e da noi sollecitati, sul riconoscimento
dell'indennità per menomazione dell'integrità al 22.7.98, respingendola "non
essendo in presenza di una situazione definitiva". Una corresponsione
maggiormente tempestiva dell'IMI avrebbe senz'altro permesso all'assicurato di
beneficiarne secondo i voleri del legislatore, ossia di "alleviare
all'avente diritto (…) le conseguenze della menomazione subita e di
compensargli, per il fatto di dover durevolmente convivere con la grave
menomazione, il diminuito piacere di vivere" (punto 5, pag. 6 della
citata sentenza del TFA)."
(XVII)
Chiamato
ad esprimersi a proposito delle considerazioni enunciate dalla ricorrente,
l'Istituto assicuratore ha nuovamente chiesto che il gravame venga respinto,
osservando, sostanzialmente, che la malattia ha avuto un iter progrediente,
senza che mai si sia potuto parlare di uno stato di salute stabilizzato (cfr.
XXI).
in
diritto
2.1. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione a sapere se gli eredi di __________
hanno o meno diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità ai sensi
dell'art. 24 cpv. 1 LAINF, a dipendenza della malattia professionale di cui
l'assicurato era affetto.
2.2. Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce, da parte sua, i presupposti per la concessione
dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è
considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica
gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo
evidente o grave.
2.3. Conformemente
alla giurisprudenza federale, l'indennità per menomazione dell'integrità, al
pari della prestazione per torto morale (art. 47 e 49 CO), ha natura
riparatrice, prefiggendosi di compensare l'infortunato per il danno morale
originato dai postumi di un infortunio, rispettivamente di una malattia
professionale (cfr. DTF 113 V 218ss.). Questa finalità è condivisa anche dalla
dottrina, la quale osserva che la somma erogata a titolo di indennità per
menomazione dell'integrità, permettendo di compensare almeno in parte la
perdita del piacere di vivere, deve servire a ritrovare il proprio equilibrio
interiore (cfr. Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des
Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, tesi Friborgo 1998, p. 79s.;
Gilg/Zollinger, Die Integritätsentschädigung, Berna 1984, p. 25 e 74; A.
Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 413).
2.4. Il
legislatore ha fissato all'art. 24 cpv. 1 LAINF i limiti per riconoscere il
diritto a una indennità per menomazione dell'integrità, specificando che, per
potere dare luogo a una tale prestazione, l'assicurato deve presentare una
menomazione importante e durevole, la stessa dovendo, giusta l'art. 36 cpv. 1
OAINF, verosimilmente sussistere per tutta la vita almeno con identica gravità.
Tale norma - ritenuta conforme alla legge dal TFA (DTF 124 V 29, 209) - pone
pertanto l'accento (anche) sull'elemento della durevolezza della menomazione.
I
materiali legislativi non contengono dichiarazioni chiare circa
l'interpretazione da dare al concetto di durevolezza. Tuttavia, dagli stessi si
deduce la volontà del legislatore di interpretare in senso restrittivo il termine
(DTF 124 V 38 consid. 4b/bb e riferimenti).
Così,
ancora recentemente, in relazione alla trattazione di disturbi psicogeni
consecutivi a infortunio, la giurisprudenza ha esaminato la questione e
stabilito che il diritto a prestazioni è dato se è possibile formulare una
prognosi a lungo tempo che escluda praticamente per tutta la vita - non
bastando invece una semplice prognosi a tempo indeterminato (DTF 124 V 39
consid. 4c) - una guarigione o un miglioramento dello stato di salute (DTF 124
V 213).
2.5. In una
recente sentenza del 27 dicembre 2001 nella causa Comunione ereditaria K., U
372/99 - riguardante un assicurato anch'esso deceduto a causa di un mesotelioma
maligno diffuso, originato da una prolungata esposizione all'amianto - la
nostra Corte federale ha affrontato, e ciò per la prima volta, la questione a
sapere se adempie i requisiti di legge una menomazione che durerà sì tutta la
vita ma che però sarà ridotta a un periodo più o meno breve a dipendenza delle
limitate prospettive di vita.
Il TFA ha
finalmente fornito una risposta negativa alla suevocata problematica,
esprimendo, in particolare, le considerazioni seguenti:
"
5.- A tale questione deve, perlomeno nel caso
che ci occupa e in considerazione dei principi suesposti, essere risposto in
maniera negativa.
Per quanto comprensibile possa essere, di fronte
alla tragicità dell'evento, la posizione degli eredi, la fattispecie in esame
non consente infatti di istituire un obbligo a carico dell'assicuratore
infortuni, un tale onere ponendosi in contrasto con lo spirito della legge.
Come giustamente rilevato dall'ente ricorrente, l'istituto dell'indennità per
menomazione dell'integrità si prefigge di alleviare all'avente diritto, con la
prestazione in oggetto, le conseguenze della menomazione subita e di
compensargli, per il fatto di dovere durevolmente convivere con la grave
menomazione, il diminuito piacere di vivere. In questo modo, il concetto di
durevolezza non si contrappone solo a quello di transitorietà (cfr. DTF 124 V
37 consid. 4b/aa), bensì impone anche, conformemente al tenore letterale del
termine, una lunga durata nel tempo della menomazione (ciò che sembrerebbe
riconoscere anche Frei, op. cit., pag. 37, il quale pur giungendo in seguito a
una diversa conclusione in merito al diritto all'indennità in questi casi,
osserva che "Der Wortlaut ist nicht eindeutig, kann jedoch
"dauernd" sowohl als "lebenslänglich" als auch "für
längere Zeit" verstanden werden").
Ora, poiché la prospettiva di vita indicata dai
medici al momento della pretesa stabilizzazione dello stato di salute -
coincidente con la decisione, presa nemmeno tre mesi prima dell'effettivo
decesso, di dispensare solo cure palliative - era già ex ante assai limitata,
lo scopo intrinseco giustificante una prestazione di indennità per menomazione
dell'integrità è venuto a mancare in partenza, il fondamento stesso della
pretesa, ossia il presupposto di una durevole menomazione, non potendosi in
concreto più realizzare.
Né l'indennità può essere erogata per altri
motivi, l'istituto non essendo stato inteso - secondo le intenzioni del
legislatore - ad istituire un risarcimento in favore degli eredi per il fatto
che il loro congiunto per un periodo, per quanto breve fosse, prima di decedere
avesse raggiunto uno stato tale da escludere un qualsiasi miglioramento della
situazione valetudinaria.
Se così non fosse e si seguisse la tesi dei
giudici di prime cure, si giungerebbe a snaturare lo scopo dell'istituto in
parola e a dover per esempio riconoscere una indennità per menomazione dell'integrità
anche all'infortunato di un incidente stradale, per il quale il personale
medico, già al momento del ricovero in ospedale, esprime una prognosi certa e
(quasi) immediata di morte, intervenendo di conseguenza sul paziente solo per
alleviargli, nel limite del possibile, i dolori, in attesa del certo e
repentino decesso. Riconoscere, in un tale caso - come sembrerebbe postulare
una parte della dottrina (Duc, Héritiers et indemnité pour atteinte à
l'integrité, in: PJA 2000, pag. 954 con riferimento alla tesi di Frei, op.
cit., pag. 58) -, un diritto all'indennità equivarrebbe pertanto a una
incompatibile forzatura della volontà del legislatore. Diversa, anche
nell'evenienza di diagnosi e prognosi infauste, potrebbe invece essere la
valutazione nel caso in cui, stabilizzatasi la situazione medica, l'assicurato
potrà verosimilmente convivere con la menomazione per un lungo periodo. Non
ponendosi tuttavia tale questione nel caso di specie, il tema può restare
indeciso.
6.- In esito alle suesposte considerazioni, il
ricorso dell'__________ si appalesa fondato e deve essere accolto. Facendo
difetto il presupposto della durevolezza, necessario per il riconoscimento
della chiesta prestazione, non mette invece più conto di esaminare
ulteriormente se si imponeva valutare il diritto a un'indennità per menomazione
dell'integrità per essere insorto quello a una rendita d'invalidità (art. 24
cpv. 2 in relazione con l'art. 19 cpv. 1 LAINF). In via abbondanziale si
osserva comunque che, come già ha avuto modo di stabilire questa Corte (DTF 113
V 52 consid. 3b e riferimenti), non necessariamente il diritto all'indennità
per menomazione dell'integrità deve essere determinato simultaneamente a quello
della rendita, potendo circostanze particolari, segnatamente la prevedibilità
di un aggravamento della menomazione, giustificare una posticipazione della
decisione sull'indennità."
(STFA del 27.12.2001, succitata)
2.6. Tutto ben
considerato, a mente di questa Corte, le circostanze che caratterizzano il caso
di specie non permettono di giungere ad una conclusione diversa da quella a cui
è pervenuto il TFA nella suevocata pronunzia del 27 dicembre 2001 nella causa
Comunione ereditaria K..
Nel caso
concreto, così come in quello riguardante l'assicurato K., sofferente di una
identica patologia, si è confrontati con una diagnosi ed una prognosi
generalmente infauste.
L'unica
sostanziale differenza risiede nel fatto che - se si considera determinante il
momento in cui i sanitari decisero di interrompere le cure volte a guarire o
comunque a migliorare le condizioni di salute dell'assicurato, momento che
coincide con quello in cui è intervenuta una stabilizzazione dello stato di
salute (cfr., al proposito, STFA del 27.12.2001 succitata, p. 6 in fine)
- la morte dell'assicurato K. è avvenuta entro un termine più breve (circa tre
mesi più tardi) rispetto a quello entro il quale è invece deceduto __________
(circa due anni e mezzo più tardi: novembre 1995 [cfr. doc. _, p. 3: "Dal
lato terapeutico, (…), ho proposto il seguente atteggiamento: vista la pratica
impossibilità di proporre un intervento chirurgico curativo e la riconosciuta
non risposta a regimi di chemio o radioterapia, ritengo che sia più opportuno
intervenire in maniera palliativa qualora il paziente dovesse mostrare una
riapparizione della dispnea o rispettivamente riapparizione del versamento
pleurico. (...). Qualora nel caso dei necessari controlli si dovesse constatare
riapparizione di dispnea rispettivamente di versamento, si potrà sottoporre il
paziente ad un intervento di toracoscopia con pleurodesi nell'intento di
rallentare la formazione di versamento. A seconda del decorso si potrà poi
eventualmente decidere su ulteriori misure palliative"] - agosto 1998
[cfr. doc. 42, p. 2]).
Ora - a
prescindere dalla questione a sapere se un periodo di circa due anni e mezzo
rappresenti un "lungo periodo" ai sensi della giurisprudenza federale
(cfr. STFA del 27.12.2001 succitata, consid. 5 in fine) - se si volesse
seguire la tesi difesa dalla ricorrente, si farebbe dipendere il diritto
all'indennità per menomazione dell'integrità unicamente dalle diverse scelte
terapeutiche operate dei sanitari, constatato che fra la diagnosi ed il
decesso, il tempo trascorso nelle due fattispeci è stato grosso modo il
medesimo (due anni circa nel caso dell'assicurato K., due anni e mezzo circa in
quello di __________).
In
effetti, se nel caso dell'assicurato K., gli specialisti del Servizio
oncologico cantonale di __________ hanno seguito un approccio per così dire
"aggressivo" (dopo aver posto la diagnosi, K. è infatti stato
sottoposto, inizialmente, ad un intervento chirurgico di decorticazione
pleurica e del pericardio, fenestrazione del pericardio e resezione
subsegmentale del lobo polmonare superiore sinistro e, in seguito, a ripetuti
cicli di chemioterapia), ciò che ha di fatto comportato la posticipazione
dell'inizio della somministrazione di cure palliative, nel caso di specie, il
dottor __________, ________ di pneumologia presso l'Ospedale __________ di
__________, scartata a priori l'opzione chirurgica nonché quella chemio- o
radioterapeutica, siccome ritenute poco efficaci per il genere di patologia, ha
per contro predisposto immediatamente l'applicazione di provvedimenti puramente
sintomatici (cfr. doc. _, p. 3).
Pertanto,
alla luce di quanto precede e contrariamente a quanto preteso dall'insorgente
in data 8 febbraio 2002 (cfr. XVII), quello della durata del tempo trascorso
fra la stabilizzazione delle condizioni di salute ed il decesso di __________,
non può costituire, in casu almeno, il criterio per decidere del diritto
all'indennità per menomazione dell'integrità.
Ritenuto
che la presente fattispecie non si differenzia, nella sostanza, da quella
riguardante l'assicurato K., conformemente a quanto statuito dal TFA nella
succitata sentenza del 27 dicembre 2001 (cfr. consid. 2.5.), agli eredi
dell'assicurato va negato il diritto di percepire la pretesa indennità.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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