AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.92
Data decisione, Autorità:
04.05.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00092-93
mm
Lugano
4 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul rinvio di cui alla sentenza
del 18 agosto 1999 del TFA nella causa promossa con ricorsi presentati il 21
aprile e 3 settembre 1998 (35.98.00045 + 94) da
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
le decisioni del 2 febbraio e 26 agosto
1998 emanate da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 19
aprile 1990, __________, 1962, allora alle dipendenze delle __________ di
__________ in qualità di carpentiere, é caduto da un’altezza di circa 3-4
metri, riportando la frattura del pilon tibiale destro.
Il caso é
stato assunto dall’__________, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
1.2. Alla
chiusura del caso, con decisione 15 dicembre 1997 - integralmente confermata
anche dopo l’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. _) - l’Istituto
assicuratore ha riconosciuto ad __________ una rendita d’invalidità del 25% a
decorrere dal 1° luglio 1997, facendo valere, segnatamente, che: “secondo
l’esigibilità indicataci dai nostri medici potreste svolgere altre attività
alternative dove potreste rendere in misura normale sull’arco di un’intera
giornata. Per quanto concerne le attività pensiamo, fra l’altro, all’operaio in
diverse fabbriche, al cassiere, all’autista e al venditore, attività dove
potreste realizzare un salario medio annuale di circa fr. 35’500 ...” (doc. _).
1.3. Statuendo
sul ricorso presentato dall’assicurato, il TCA, con sentenza 7 gennaio 1999,
ha, in primo luogo, negato l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento traumatico dell'aprile 1990 ed i disturbi alla schiena accusati dall'insorgente.
In secondo luogo, questa Corte ha tutelato l'impugnata decisione dell'_____, in
quanto __________ è stato posto al beneficio di una rendita d'invalidità del
25% a far tempo dal 1° luglio 1997 (cfr. XV).
1.4. Contro la
pronunzia cantonale, l'assicurato ha interposto ricorso di diritto
amministrativo al TFA. Nell’allegato ricorsuale, __________ ha, segnatamente,
fatto valere che il TCA avrebbe violato il suo diritto di essere sentito, nella
misura in cui non è stata ordinata una perizia medica volta ad accertare se i
disturbi vertebrali, annunciati all'__________ il 23 gennaio 1998, fossero una
naturale conseguenza dell'infortunio occorsogli il 19 aprile 1990.
1.5. Con sentenza
18 agosto 1999, il TFA ha parzialmente accolto il gravame di ____________ nel
senso che, annullato il giudizio cantonale (eccezion fatta per il punto n. 2
del dispositivo), ha rinviato la causa al TCA affinché emetta una nuova
decisione dopo un complemento di istruttoria. Queste le ragioni alla base del
giudizio federale:
"
In concreto, le conclusioni mediche riguardanti
questo tema, fondate in sostanza sulle indagini esperite dal sanitario di
circondario dell', non risultano convincenti. Si nota in effetti che
il dott. Caranzano, nell'apprezzamento del 30 luglio 1998, ha riscontrato da un
lato un'anomalia congenita della transizione lombo-sacrale, con disturbo
statico e alterazioni incipienti dell'ultimo segmento libero, sede della
maggior componente lordotica. Ora, se è ben vero che detto medico ha escluso
una relazione causale tra l'evento infortunistico e l'affezione congenita della
segmentazione, è tuttavia altresì vero che egli nulla ha indicato a proposito
del riscontrato disturbo statico, nonostante lo abbia ritenuto quale
alterazione patologica di rilievo. Dubbio appare poi il fatto che il sanitario
dell' abbia fondato il proprio assunto anche sull'asserita durata -
dal 1990 al 1998 - dell'intervallo libero, tralasciando quindi sotto ogni
aspetto di considerare le ricadute annunciate nell'ottobre 1995 e nel gennaio
1997, riguardanti disturbi al calcagno sinistro ed alla caviglia destra.
Infine, non è dato di sapere per quale motivo la tesi sostenuta dal dott.
__________ dovrebbe, com'egli nondimeno
sostiene, essere suffragata dalla circostanza che l'assicurato non abbia
accusato, prima del 1998, particolari disturbi al rachide.
Deriva da quanto precede che alla luce dei
summenzionati principi di giurisprudenza la questione relativa all'esistenza di
un nesso di causalità naturale tra l'evento del 19 aprile 1990 e la ricaduta
annunciata il 23 gennaio 1998 non è stata debitamente chiarita. Ne discende che
la conclusione del ricorrente volta ad ottenere l'allestimento di una perizia
giudiziaria suscettibile di delucidare il tema merita tutela" (STFA succitata, consid. 2b).
1.6. Riprendendo
l’istruttoria, questa Corte, con ordinanza 16 settembre 1999 (II), ha ordinato
una perizia medica giudiziaria, affidandone l’allestimento alla Clinica di
chirurgia ortopedica dell'__________ di __________.
1.7. In data 7
marzo 2000, i dottori __________ e __________ hanno consegnato al TCA il loro
referto peritale (XV), il quale è stato immediatamente trasmesso alle parti per
osservazioni (XVI).
1.8. L'__________
ha preso posizione in data 10 aprile 2000 (XVIII). __________ ha, da parte sua,
formulato le proprie osservazioni il 25 aprile 2000 (XIX).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 in re D.
C.).
Nel
merito
2.2. Come già
indicato al consid. 1.5., il TFA, con sentenza 18 agosto 1999, ha ordinato a
questa Corte d'esperire un complemento peritale volto ad accertare l'esistenza
o meno di una relazione di causalità naturale fra i disturbi vertebrali
accusati dall'assicurato, oggetto dell'annuncio di ricaduta 23 gennaio 1998, e
l'evento traumatico 19 aprile 1990.
Il TCA,
in data 23 gennaio 1998, ha così ordinato l'esecuzione di una perizia
ortopedica a cura della Clinica di chirurgia ortopedica dell'__________ di
__________.
I periti
giudiziari - il dottor __________, __________ di chirurgia della colonna
vertebrale, ed il dottor __________, __________
di chirurgia del piede - dopo aver ricostruito l'anamnesi
dell'insorgente ed aver minuziosamente descritto lo status, clinico e
radiologico, del piede e della colonna vertebrale, hanno posto la seguente
diagnosi:
"
-
Mässige OSG-Arthrose rechts nach
Pilon-Fraktur.
-
Chronisches Lumbalsyndrom bei
Spondylose/Spondylarthrose der LWS" (XV, p. 7).
Successivamente,
i medici dell'__________ di __________ hanno
affrontato il tema - centrale, nel caso di specie - dell'eziologia dei disturbi
alla salute accusati dal ricorrente.
Per quel
che riguarda i disturbi al piede destro, i dottori __________ e
__________ hanno ammesso l'esistenza di un rapporto causale certo con l'evento
traumatico del 19 aprile 1990, aspetto, del resto, non litigioso, dal momento
in cui __________ è stato posto al beneficio di una rendita d'invalidità del
25% proprio per tener conto dei postumi permanenti al piede destro (cfr. XV,
risposta al quesito peritale n. 2).
D'altro
canto, gli esperti designati dal TCA hanno categoricamente escluso un nesso di
causalità naturale, tanto diretto quanto indiretto, fra i disturbi accusati
dall'assicurato alla schiena, oggetto della ricaduta annunciata
all'Istituto assicuratore nel 1998, e l'infortunio dell'aprile 1990,
confermando così la valutazione espressa, a suo tempo, dal medico di
circondario dell'______, il dottor __________, valutazione che era stata fatta
propria da questa Corte:
"
3. Kausalzusammenhang zwischen dem Unfall vom
19.04.1990 und der Rückenbeschwerden?
Ein kausalzusammenhang zwischen den
Wirbelsäulenbeschwerden und dem Unfall vom 19.04.1990 ist ausgeschlossen.
Das Gangbild ist nicht schwer alteriert, es finden sich symmetrische
degenerative Veränderungen der Wirbelsäule. Eine einseitige Belastungsfolge ist
nicht gegeben und auch nicht nachweisbar" (XV, risposta al quesito peritale n. 3 - la
sottolineatura è del redattore).
"
4. Insbesondere, in welchem Masse sind die im
Jahre 1998 festgestellte statischen Beschwerden (Wirbelsäulenbeschwerden-Aktue,
Lumboischialgie, usw.) unter Berücksichtigung aller Rückfälle in den Jahren
1990 und 1998 auf den Unfall vom 19.04.1990 zurückzuführen, insbesondere auf
die Swierigkeit richtig zu laufen, das Körpergewicht und die Lasten korrekt zu
verteilen als Folge der beeinträchtigungen (bleibende Schäden) im rechten Fuss
nach dem tibialen Beinbruch?
Die 1998 erste und einzige Episode einer aktuen
Lumbago ist ohne Bezug auf das Unfallereignis oder die nachfolgenden Rückfälle.
Die Statik der Wirbelsäule ist nicht gestört. Es
bestehen altersentsprechende degenerative veränderungen die symmetrisch
ausgebildet sind" (XV,
risposta al quesito peritale n. 4).
I periti
giudiziari, rispondendo al quesito peritale n. 5, hanno, infine, escluso che,
nel caso concreto, il danno all'arto inferiore destro possa essere,
indirettamente, all'origine dei problemi di cui __________ è portatore alla schiena:
"
5. Kann der Sachverständige bestätigen, dass
es eine übliche und geläufige Erscheinung ist, also als klinisch anerkannte
Tatsache, dass ein körperliche Schaden an einem unteren Beinteil, wie im Falle
____, im Laufe der Jahre zu degenerativen Pathologien, mit Invaliditätsfolgen,
im Beckenbereich bzw. in der Wirbelsäule führt?
Nein, ein Hinken führt nicht zu einer
Ueberlastung der Wirbelsäule, solange keine schweren Deformationen vorliegen.
Schwere Deformationen sind Veränderungen mit einer Beinlängendifferenz von >
5cm oder einer Situation bei Hüftarthrodese, oder einer einseitigen
Muskelschwäche wie sie beispielsweise nach einer Poliomyelitis zu beobachten
ist. Zudem müssen diese Veränderungen sehr lange einwirken bis sie
symptomatisch werden. Bei Herrn __________ ist die Deformation/Beeinträchtigung
des Gangbildes mässig, die Dauer eher kurz und bildgebend sind keine über die
Altersnorm hinausgehende Veränderungen der Wirbelsäule feststellbar" (XV, risposta al quesito peritale n. 5).
In
siffatte condizioni - non scorgendo questo TCA alcun motivo che gli impedisca
di far capo all'apprezzamento espresso dagli specialisti dell'__________ di
__________, il cui referto peritale risulta essere senz’altro completo sui
punti litigiosi, chiaro nell’esposizione degli elementi sanitari e nella
valutazione della situazione (cfr. RJJ 1995 pag. 44; RAMI 1991 U133 pag. 312
consid. 1b), ragione per cui deve essergli riconosciuta piena forza probante -
può senz'altro venir ammesso che i disturbi al rachide lamentati da __________
non sono una naturale conseguenza dell'evento infortunistico del 19 aprile
1990.
Se ne
deduce, quindi, che l'__________, a ragione, aveva negato il proprio obbligo
contributivo al riguardo (cfr. decisione su opposizione 26 agosto 1998) e deciso
in merito alla rendita d'invalidità considerando unicamente i problemi
localizzati a livello del piede destro (cfr. decisione su opposizione 2
febbraio 1998).
2.3. Con il
proprio giudizio 7 gennaio 1999, il TCA aveva già attentamente vagliato la questione
riguardante l'entità della rendita d'invalidità spettante ad __________,
pervenendo alla conclusione che egli ha diritto ad una rendita d'invalidità del
25% a contare dal 1° luglio 1997, così come, del resto, deciso dall'Istituto
assicuratore convenuto.
Allo
scopo d'evitare inutili ripetizioni, si fa semplicemente riferimento alle
argomentazioni esposte ai considerandi 2.5.3. e 2.5.4. della summenzionata
pronunzia - che si danno qui per integralmente riprodotte - argomentazioni
dalle quali lo scrivente Tribunale non intende affatto scostarsi.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- I ricorsi
sono respinti.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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