AIUTO
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Numero d'incarto:
36.1999.158
Data decisione, Autorità:
02.06.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.1999.00158
grw/nh
Lugano
2 giugno 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 12 novembre 1999
di
__________,
contro
la decisione del 14 ottobre 1999 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 5 agosto 1999, l'IAS ha accertato che l'affiliazione di __________
alla cassa malati __________ ha avuto inizio il 1° gennaio 1999 e che, ritenuto
"l'inizio teorico dell'obbligo d'assicurazione al 1° marzo 1996", si
trattava di un'affiliazione tardiva ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAMal. Infine,
l'IAS ha ritenuto che tale ritardo non era giustificabile "in quanto erano
palesemente dati gli elementi che avrebbero potuto portare ad un'iscrizione in
termini utili" (doc. _).
L'interessata
ha interposto reclamo contro tale decisione.
L'IAS,
con decisione su reclamo 14.10.1999, dopo avere confermato che "l'inizio
del rapporto assicurativo con la cassa malati __________ è avvenuto al 1°
gennaio 1999", ha modificato la sua precedente risoluzione in questi
termini:
"-
l'inizio teorico dell'obbligo di assicurazione viene posticipato al 3 luglio
1996 (data entrata in Svizzera)
- Considerato che l'interessata ha ottenuto
amministrativamente il permesso di dimora solo in data 7 ottobre 1996, il
ritardo di affiliazione può essere ritenuto giustificato e quindi
l'assicuratore potrebbe esimersi dal richiedere un supplemento di premio fino a
tale data.
A
partire dal mese di novembre 1996 il ritardo non può però più essere ritenuto
giustificato e quindi l'assicuratore è tenuto ad applicare il citato
supplemento di premio." (doc. _)
1.2. Con
tempestivo ricorso __________, rappr. da __________, ha chiesto al TCA di
"riformare la decisione dell'IAS del 14 ottobre 1999 dichiarando dati
tutti gli elementi per un eventuale ritardo giustificato" (I).
La
ricorrente ha dapprima rilevato che:
"
l'entrata in Svizzera è avvenuta in data 3
luglio 1996 e non 3 marzo 1996 … e con un permesso turistico valido 3 mesi.
Solo successivamente, e meglio in data 23 ottobre
1996, è stato rilasciato un permesso provvisorio di tipo L, in attesa
dell'espletamento delle pratiche inerenti al matrimonio.
Il permesso di tipo B è quindi stato rilasciato
successivamente, con data 17 dicembre 1996 ed intimato nelle prime settimane
del mese di gennaio 1997…
Si ritiene che l'obbligo di affiliazione, nella
presente fattispecie, non possa essere calcolato prima del 17 dicembre 1996,
data col quale tecnicamente la qui resistente è stata messa al beneficio del
permesso di tipo B…" (I)
In
seguito, la ricorrente ha affermato di essere stata collettivamente assicurata
presso un assicuratore (sembrerebbe, dalla risposta di causa, la __________):
" …
Primariamente si ritiene assai rilevante il fatto che, l'IAS non ha smentito la
fattibilità che, terzi possano assumere gli obblighi derivanti da
un'affiliazione e questi ultimi medesimi, assumendosi pure il pagamento
del premio, divenendo così gli obbligati, confermando una certa libertà
contrattuale in merito, fatto per altro non escluso dall'attuale legislazione.
Come risulta dagli atti d'incarto, la qui insorgente a suo tempo
ha potuto optare per una soluzione di tale natura, in quanto l'azienda della
quale il consorte era funzionario per disposizione/ regolamentazione interna, o
pagava i premi dell'assicurazione malattia o ne stipulava una a favore
dell'assicurato, assumendosi il pagamento dei premi, limitatamente
all'assicurazione di base.
L'assuntore dell'assicurazione, ha confermato in forma scritta, le
modalità dell'assunzione in oggetto e le limitazioni che questa assunzione
comportava.
Tale conferma, dietro richiesta dell'Autorità di controllo, è
stata consegnata a quest'ultima, fatto per altro ad oggi rimasto incontestato,
nonché la chiara disponibilità a più dettagliatamente fornire le dovute
precisazioni (Prove: Agli atti).
… " (I pag. 2)
Infine,
la ricorrente ha affermato che responsabile del ritardo nell'affiliazione deve
essere considerata "l'autorità di controllo" :
" …
Nella fattispecie qui in oggetto, se è vero che, l'Autorità di controllo, come
asserito dall'IAS, non può essere chiamata a partecipare al pagamento di un
eventuale supplemento, deve
essere anche affermato che, non si può addebitare alla qui
insorgente una colpa di ritardo ingiustificato, soprattutto nella più ampia
considerazione che, nella propria decisione, l'IAS, non ha smentito, nè
l'inerzia, nè le responsabilità dell'Autorità di controllo, la quale tra
l'altro, ancora oggi, non ha smentito quanto sopra e cioè di non aver dato
seguito al proprio dovere d'ufficio, nè quanto meno la fattibilità
dell'assunzione dell'assicurazione da parte di terzi.
Si ritiene inoltre che, la fattispecie in oggetto, comporterebbe
un doppio pregiudizio assai pesante, a carico della qui insorgente,
assolutamente non giustificato nell'occasione, soprattutto nella più ampia
considerazione che, la parte principalmente coinvolta nella fattispecie è una
pubblica Autorità, la quale non può far ricadere a terzi le proprie
responsabilità in tal modo. … " (I pag. 3)
1.6. In risposa,
l'IAS ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per
quanto occorra, in seguito.
1.7. Con replica
29 dicembre 1999, la ricorrente ha rilevato quanto segue:
" …
Come già precedentemente esposto, la qui ricorrente, fortunatamente, non ha
avuto l'occasione di doversi sottomettere a visite mediche o ricoveri
ospedalieri di qualsivoglia genere e per tale ragione non vi erano ragioni di
avere anche il benché minimo sospetto di irregolarità (all'infuori del già
esposto piccolo infortunio di 40 Fr. citato nell'atto ricorsale (per il quale,
si ricorda, le eventuali domande di rimborso erano a cura dell'assuntore)).
Rimane quindi evidente come nella fattispecie non era possibile di
potersi "oggettivamente accorgere" dello stato di fatto, vista anche
la prassi d'assicurazione a mezzo di assuntore dell'obbligazione.
A rafforzare l'eccezionalità del caso, vi è inoltre il
comportamento dell'Autorità di controllo del comune di __________.
Questi infatti, dietro semplice richiesta ha ottenuto formale
dichiarazione delle modalità d'assicurazione, col preciso invito a richiesta,
della presentazione di maggiori dettagli sulla fattispecie.
Ad oggi, dopo oltre due anni, non risulta nessuna richiesta in tal
senso e nemmeno l'IAS ne ha fornito la prova.
Di conseguenza, la mancanza della necessità di ricorrere a cure
sanitarie, siano esse di medici o di strutture ospedaliere, sommate all'inerzia
dell'Autorità di controllo comunale, fanno sì che vi siano tutti i presupposti
affinché si possa dichiarare che, oggettivamente la qui ricorrente non potesse
rendersi conto di non essere in ossequio colle vigenti disposizioni e quindi
provvedere di conseguenza.
… " (VII pag. 2)
1.8. In duplica
l'IAS ha ribadito la richiesta di reiezione del gravame (X).
Considerato in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Giusta l'art
3 cpv. 1 LAMal è tenuta ad assicurarsi, nell'ambito dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie, ogni persona domiciliata in Svizzera.
Inoltre,
in forza dell'art. 1 cpv. 2 OAMal, sono tenuti ad assicurarsi:
a. gli stranieri
con permesso di dimora ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 26
marzo 19311) concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS),
valevole più di tre mesi;
b. gli stranieri
esercitanti un'attività lucrativa dipendente con permesso di dimora valevole
meno di tre mesi, se non beneficiano di una copertura assicurativa equivalente
per le cure in Svizzera;
c. le persone che
hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera conformemente all'articolo 13
della legge del 5 ottobre 1979 sull'asilo (legge sull'asilo) e le persone per
le quali è stata decisa l'ammissione provvisoria conformemente all'articolo 14a
LDDS.
La
dichiarazione della Cancelleria dell'Ufficio degli stranieri di Bellinzona
(agli atti sub doc. _) conferma quanto sostenuto dall'IAS.
La
sezione dei permessi e dell'immigrazione ha rilasciato a __________, il
7.10.1996, un permesso tipo L (soggiorno a __________ in attesa di matrimonio)
avente effetto dal 3.7.1996 al 17.12.1996 e, a partire dal 18.12.1996, dei
permessi di tipo B (soggiorno a __________).
Secondo
quanto stabilito dal TFA, per gli stranieri con permesso di soggiorno o con
permesso di dimora valevole almeno 3 mesi assoggettati all'obbligo
assicurativo in virtù dell'art. 1 cpv. 2 OAMal l'assicurazione ha inizio il
giorno dell'annuncio del soggiorno all'ufficio di controllo degli abitanti
(RAMI 4/1999 pag. 295 e seg.).
Pertanto,
correttamente l'IAS ha determinato che l'obbligo assicurativo ha avuto inizio
il 3 luglio 1997.
A partire
da tale data, quindi, __________ avrebbe dovuto affiliarsi presso un
assicuratore autorizzato a praticare l'assicurazione sociale contro le
malattie.
2.3. In forza
dell'art 5 cpv. 1 LAMal, in caso d'affiliazione tempestiva - cioè se l'affiliazione
avviene entro 3 mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in
Svizzera - l'assicurazione inizia dall'acquisizione del domicilio o dalla
nascita in Svizzera.
Per
contro, in caso di affiliazione tardiva, l'assicurazione inizia il giorno
dell'affiliazione e l'assicurato deve pagare un supplemento di premio se il
ritardo non è giustificabile. Il Consiglio federale ne stabilisce i tassi
indicativi, tenendo conto del livello dei premi nel luogo di residenza
dell'assicurato e della durata del ritardo. Se il pagamento del supplemento
risulta oltremodo gravoso per l'assicurato, l'assicuratore lo riduce,
considerate equamente la situazione dell'assicurato e le circostanze del
ritardo (art. 5 cpv. 2 LAMal).
2.4. Giusta l'art
8 OAMal - adottato in forza della delega di competenza di cui all'art 5 cpv. 2
LAMal - il supplemento di premio in caso d'affiliazione tardiva è riscosso per
una durata pari al doppio di quella del ritardo d'affiliazione. Esso è compreso
tra il 30 e il 50% del premio.
L'assicuratore
stabilisce il supplemento secondo la situazione finanziaria dell'assicurato. Se
il pagamento del supplemento risulta oltremodo gravoso per l'assicurato,
l'assicuratore stabilisce un tasso inferiore al 30%, considerate equamente la
situazione dell'assicurato e le circostanze del ritardo.
Non è
riscosso alcun supplemento se i premi sono assunti da un'autorità d'assistenza
sociale.
2.5. La
ricorrente sostiene di essere stata affiliata prima del gennaio 1999 a titolo
collettivo.
Tale
affermazione è, tuttavia, rimasta senza sostegno probatorio.
Nella
procedura ricorsuale la ricorrente non ha prodotto alcunchè a sostegno del suo
dire.
E,
d'altra parte, gli atti acquisiti all'incarto non documentano la sua pretesa
affiliazione precedente a quella avvenuta con effetto al 1° gennaio 1999. Anzi,
gli accertamenti effettuati dall'IAS dimostrano che ciò non è avvenuto (doc.
_).
E',
dunque, da ritenere accertato che l'affiliazione della ricorrente presso un
assicuratore autorizzato a praticare l'assicurazione sociale contro le malattie
(l'__________) è avvenuta soltanto con effetto a partire dal 1° gennaio 1999.
Tale
affiliazione non è stata tempestiva.
Il
ritardo può essere ritenuto giustificabile - così come ha voluto ammettere
l'IAS - sino a comunicazione della concessione del permesso di soggiorno,
quindi sino al 31.10.1996.
Per il
seguito, gli atti non lasciano trasparire circostanze che potrebbero
giustificare il tempo trascorso senza ossequiare l'obbligo derivante alla
ricorrente dall'art 1 cpv. 2 OAMal.
Nemmeno,
la ricorrente può giustificare il suo ritardo facendo appello all'inazione
dell'autorità amministrativa.
Per una
regola generale, nessuno può prevalersi dell'ignoranza della legge (cfr. DTF
124 V 220 consid. 2b/aa, 113 V 88 consid. 4c) e, d'altro canto, nemmeno è
pertinente il richiamo ad un presunto obbligo di informazione
dell'amministrazione ritenuto come lo stesso si attui in generale solo dopo
domanda da parte dell'assicurato e solo in tal caso può, qualora la risposta
sia errata, trovare tutela nel rispetto del principio della buona fede (cfr.
DTF 124 V 220 consid. 2b/aa, 109 V 55 consid. 3a, 107 V 160 consid. 2).
Il
compito dell'autorità cantonale relativamente all'affiliazione nell'ambito
dell'assicurazione malattia si limita al controllo dell'osservanza dell'obbligo
di assicurazione ed all'affiliazione d'ufficio degli assoggettati renitenti.
Spetta,
invece, ai singoli assoggettati far fronte a tale obbligo senza che sia
necessario un preventivo avvertimento da parte dell'autorità cantonale.
In
concreto, la ricorrente non ha fatto fronte all'obbligo derivantele dall'art.
1 cpv. 2 OAMal senza fornire alcuna valida giustificazione (non è certamente
tale l'assenza di malattie o infortuni): questo stato di fatto non può che
comportare l'applicazione degli art. 5 cpv. 2 LAMal e 8 cpv. 1 OAMal.
E' ciò
che ha legittimamente ricordato l'autorità amministrativa al dispositivo della
decisione impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é
respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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