AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.1999.163
Data decisione, Autorità:
05.05.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.1999.00163-164
grw/nh
Lugano
5 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Giovanna Roggero-Will, Raffaele Guffi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso/petizione del 22
novembre 1999 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 19 ottobre 1999 emanata
da
__________,
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________ è
assicurata contro le malattie presso l’__________.
La sua
copertura comprendeva, oltre all’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, l’assicurazione integrativa di cura medica per prestazioni
speciali, l’assicurazione integrativa di cura medica per prevenzione e medicina
complementare, l’assicurazione integrativa ospedaliera (, rep
privato), l’assicurazione di indennità giornaliera (, fr. 12.- al
giorno) e, infine, l’assicurazione infortunio in caso di morte.
1.2. Dal 22 al 28
novembre 1998 __________ è stata degente all’Ospedale __________ a causa di una
grave spondilartrosi bilaterale L5/S1 e di una sindrome ansioso-depressiva.
In
seguito, dal 6 al 23 dicembre 1998 e dal 3 al 23 gennaio 1999 la signora
__________ è stata degente alla Clinica __________ per una fisioterapia
intensiva su base stazionaria (l’interruzione della cura è avvenuta a causa
della chiusura della Clinica per le ferie di fine anno).
1.3. Con
decisione 16.8.1999 l’__________ ha riconosciuto la degenza 6/23 dicembre 1998
come caso acuto e ne ha, quindi, assunto interamente i costi.
Per
contro, la successiva permanenza alla Clinica (3-23 gennaio 1999) è stata
ritenuta un soggiorno di convalescenza. Per tale periodo, la cassa ha, quindi,
corrisposto l’importo di fr. 3.094,50 composto nel seguente modo:
fr.
1.624,5° per i trattamenti fisioterapici
fr. 70.-
al giorno (in totale: fr. 1.470.-) corrispondenti all’indennità prevista dalla
__________.
Con
decisione 19.10.1999 è stata respinta l’opposizione interposta dall’assicurata
contro tale decisione .
1.4. Con ricorso
e petizione di ugual data l’assicurata, rappr. dall’avv. , ha
chiesto, con l’annullamento della decisione impugnata, la condanna
dell’ al pagamento integrale dei costi generati dal soggiorno alla
Clinica di __________ .
A
sostegno di questa richiesta è stato affermato quanto segue:
"
… Nel caso in esame, la ricorrente è stata
indirizzata con urgenza all'Ospedale __________, dopo una degenza
dal 22 al 28 novembre 1998 per gravi e acuti problemi
all'apparato locomotorio, alla Clinica __________ per un periodo di riabilitazione
da effettuarsi in sede stazionaria, e ciò in ragione della complessità e
gravità dello stato di salute dell'assicurata.
Nello scritto del 5 luglio 1999
indirizzato al medico fiduciario dell'__________, il Dr. __________, conferma
quanto sopra e si esprime fra l'altro in questi termini:
" (…)
Il 23 dicembre la paziente presentava ancora blocco lombare e forti
dolori per cui assumeva ancora una forte quantità di analgesici
ed antiinfiammatori (…) dal 3 gennaio è stata proseguita la cura riabilitativa
con fisioterapia intensiva in ambito pluridisciplinare (…)" (l'evidenziatura è dello scrivente).
In conclusione, sempre il Dr.
__________, giudica il risultato della cura riabilitativa come: "(…)
molto positivo, visto per altro la complessità della problematica:
irritazione della radice S1 destra su piccola ernia discale L5/S1, grave
spondilartrosi L5/S1 e sintomatologia dolorosa dal 1997 con consulti da vari
specialisti" (l'evidenziatura è dello scrivente)… " (I pag. 6)
1.5. In risposta,
l’__________ ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo,
per quanto occorra, in seguito (III).
Considerato in diritto
2.1. L'assicurazione contro le
malattie é stata regolamentata sino al 31 dicembre 1995 dalla LAMI che é stata
sostituita, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla nuova legge
federale sull'assicurazione malattie (LAMal).
Secondo quanto disposto
dall'art 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di
indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal si applica
soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e, contrariamente a
quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle
casse malati sono diventate di puro diritto civile e sono rette, in
applicazione dell'art 12 cpv 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto
d'assicurazione (LCA).
Alla netta divisione
materiale fra assicurazione sociale contro le malattie e assicurazioni
complementari operata dalla LAMal corrisponde un'altrettanta netta cesura dei
rimedi giuridici: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla
procedura amministrativa, per le seconde sono da intraprendere le vie di
diritto previste per i litigi di diritto civile.
Ritenuto che lo scrivente
TCA è competente a dirimere, oltre che le vertenze fondate sull’assicurazione
sociale contro malattie, anche i litigi relativi alle assicurazioni ad essa
complementari praticate dagli assicuratori autorizzati a praticare
l’assicurazione delle cure medico-sanitarie (art 75 cpv 2 LCAMal), il litigio
verrà deciso in due momenti successivi: il primo relativo all’assicurazione
obbligatoria e il secondo relativo alle pretese derivanti all’assicurata dalle
assicurazioni complementari di cui è beneficiaria.
A . assicurazione
delle cure medico-sanitarie
2.2. Giusta l’art 25 cpv 1 LAMal,
in caso di malattia, l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
assume i costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e
i relativi postumi.
Secondo quanto stabilito
dal cpv 2 dello stesso articolo, queste prestazioni comprendono, in
particolare, gli esami, le terapie e le cure dispensate ambulatoriamente, al
domicilio del paziente, in ospedale, parzialmente in ospedale o in una casa di
cura dal medico, dal chiropratico e da persone che effettuano prestazioni
previa prescrizione o indicazione medica (lett. a), le analisi, i medicamenti,
i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici prescritti dal medico (lett.
b) nonché la degenza nel reparto comune di un ospedale (lett. e).
Inoltre, in forza
dell’art 25 cpv 2 lett. d LAMal, l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie assume i costi dei provvedimenti di riabilitazione medica, eseguiti
o prescritti da un medico.
A proposito di queste
prestazioni, nel suo messaggio alle Camere, il Consiglio federale ha precisato:
" ...
se la prevenzione precede la cura di una malattia, la riabilitazione medica,
nonostante sia sovente considerata ancora facente parte della cura, interviene
dopo quest’ultima. Nell’ottica di un novero più completo ed esauriente, si
giustifica la copertura di provvedimenti di riabilitazione medica. Il Consiglio
federale li definirà mediante ordinanza seguendo la procedura stabilita dalla
legge.
Questi
provvedimenti di riabilitazione medica mirano a migliorare la capacità fisica
e/o mentale se questa è stata menomata da una malattia o dalla cura di
quest’ultima (ad esempio, dopo un’operazione). Due esempi di provvedimenti: la
ginnastica prescritta dopo un’affezione cardiaca o in caso di paralisi.
Attualmente, taluni provvedimenti sono già presi a carico in virtù di
un’interpretazione estensiva del concetto di cura.
Si
tratterà, in effetti, di misure di portata più estesa rispetto ai provvedimenti
sanitari dell’AI (art 12 LAI, RS 831.20) i quali servono all’integrazione
professionale e non a quella funzionale o sociale.
...
“ (Messaggio concernente la revisione dell’assicurazione malattia, 6.11.1991,
p. 60).
2.3. I presupposti
dell’assunzione dei costi delle prestazioni definite dagli art 25ss sono
specificati all’art 32 LAMal.
Questo disposto precisa
che “le prestazioni di cui agli art 25-31 devono essere efficaci, appropriate
ed economiche”.
2.4. Giusta l’art
49 cpv. 3 LAMal, in caso di degenza ospedaliera, la remunerazione è effettuata
conformemente alla tariffa dell’ospedale ai sensi dell’art 49 cpv. 1 e 2 finchè
il paziente, secondo l’indicazione medica, necessita di cure e assistenza o di
riabilitazione medica in ospedale. Se questa condizione non è più soddisfatta,
per la degenza ospedaliera è applicabile la tariffa secondo l’art 50. Secondo
questo disposto, in assenza di una convenzione prevedente remunerazioni
forfettarie, l’assicuratore assume, per le degenze in caso di cura, le stesse
prestazioni previste in caso di cura ambulatoriale e a domicilio.
Un soggiorno
ospedaliero non implica, dunque, di per sé l'obbligo contributivo delle Casse:
presupposto indispensabile alla nascita del diritto alle prestazioni per cura
ospedaliera é la necessità di misure terapeutiche o, almeno, diagnostiche
che possono essere applicate soltanto in uno stabilimento ospedaliero (DTF 120
V pag. 206 e seg consid 6; RAMI 1969 pag. 32 e seg; 1977 pag. 167 e seg; 1989
pag. 154 e seg).
Il diritto alle
prestazioni per cure ospedaliere presuppone, in forza dell'art. 56 LAMal, che
la degenza ospedaliera sia richiesta dall'interesse dell'assicurato e dallo
scopo del trattamento.
Non deve, cioè, essere
possibile fare a meno dell'ospedalizzazione senza compromettere il buon esito
del trattamento, ledendo, così, il diritto dell'assicurato ad essere curato in
modo adeguato.
Il TFA si è, al
proposito, così espresso:
" Aus Art. 56 in Verbindung mit Art. 49
Abs. 3 KVG folgt u.a., dass ein Aufenthalt im Akutspital zum Spitaltarif nach
Art. 49 Abs. 1 und 2 KVG nur so lange durchgeführt werden darf, als vom
Behandlungszweck her ein Aufenthalt im Akutspital notwendig ist (Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2. Aufl. , Bern 1997, S. 165 N. 28).
...” (STFA 26.11.1998 in re E.F. e H.F.
c. Konkordia)
2.5. Nel rapporto
indirizzato il 2.12.1998 dai medici del Servizio di ortopedia-traumatologia
dell’__________ al dott. __________, primario della Clinica __________, si
legge quanto segue:
"
… Si tratta di una paziente __.enne con nota
sindrome lombo-spondilogena cronica da parecchi anni che lamenta da luglio 98
dolori lombari e sacrali con irradiazioni agli arti inferiori, più marcati a
sx. Nel settembre 97 la paziente è stata vista dalla dr.ssa __________ per una
sindrome lombosacrale con bloccaggio dell'articolazione sacro-iliaca a sx. Da
notare uno stato dopo resezione del coccige ca. 20 anni fa e una frattura del
sacro dopo incidente stradale nel 97. La RM del rachide lombare del 23.04.97
aveva escluso un'ernia discale o un canale stretto a livello del tratto
lombare. Inoltre la RM delle due articolazioni sacro-iliache non hanno mostrato
segni per sacro-ileite. Il controllo del HLAB 27 era negativo. A causa della
persistenza della sintomatologia dolorosa sono state effettuate 5 infiltrazioni
selettive dell'articolazione lombosacrale L5-S1 a sx sotto controllo TAC dal
Dr. __________ alla fine dell'anno scorso. Attualmente la paziente presenta una
riacutizzazione dei dolori lombosacrali con irradiazioni all'arto inferiore sx
intermittente. Clinicamente troviamo dolori a barra nella regione del sacro
senza dolori alla percussione del rachide lombare e alla mobilizzazione delle
sacre-iliache. Esiste un'amiotrofia bilaterale della coscia. L'esame
neurologico non permette di mettere in evidenza un deficit sensitivo-motori a
parte la presenza di un punto di Valleix a sx con un'ipoestesia predominante
nel territorio di S1 a sx.
La RX della colonna lombare mostra una
discopatia L5-S1 con una discopatia L5-S1 con un raddrizzamento della lordosi
lombare. La TAC del sacro e del piccolo bacino del 27.11.98 ha mostrato
un'importante spondilartrosi L5-S1 bilaterale. La paziente presenta quindi una
sintomatologia lombosacrale predominante a sx con pseudosciatalgie arto
inferiore sx nel territorio di S1 a causa di una grave spondilartrosi L5-S1 con
segni di instabilità per la quale proponiamo in prima intenzione una
fisioterapia intensa di rinforzo muscolare del dorso del cinto addominale in
modo stazionario per 3 settimane. Se la sintomatologia dovesse resistere
malgrado questo trattamento, una stabilizzazione chirurgica del tratto
lombo-sacrale sarebbe da discutere…. " (doc. _)
La
degenza alla Clinica di __________ è, dunque, configurabile come una degenza
per riabilitazione che, correttamente – viste le indicazioni dei medici
dell’__________ – è stata considerata, nella sua prima parte, dalla cassa
convenuta come degenza per caso acuto.
La
questione si pone per il periodo dal 3 al 23 gennaio 1999, periodo di degenza
che ha fatto seguito ad un’interruzione di 10 giorni dovuta alla chiusura della
Clinica per le feste natalizie.
Secondo
la cassa, quest’interruzione della degenza sarebbe la prova che la stessa non
era più necessaria:
"
penso che il primo periodo come acuto era
giustificato. In seguito penso però che le cure ambulatoriali ad __________
avrebbero potuto essere eseguite con l’aiuto del medico curante. Soprattutto
per il fatto che la paziente è stata a casa nel periodo dal 24.12.1998 al
3.1.99 senza cure particolari (sott. del red)
Questo fa notare che la sintomatologia
acuta a fine dicembre 98 è talmente diminuita da poter permettere un rientro a
casa. In seguito, come detto sopra si avrebbe potuto continuare con cure
ambulatoriali e eventualmente convalescenza.” (doc. _: rapporto 15.10.1999 del
dott. __________, medico di fiducia della cassa, ripreso interamente nella
risposta di causa)
Secondo
lo scrivente TCA, le motivazioni avanzate a sostenere l’assenza della necessità
di ospedalizzazione sono inconferenti.
Il fatto
che la ricorrente abbia potuto rimanere a casa durante il periodo di chiusura
della Clinica non è per nulla prova della non necessità di una cura
stazionaria.
Come
visto sopra, la degenza che ci occupa è una degenza per riabilitazione: in
quanto tale, una simile degenza non è, di principio, mai improcrastinabile ma
può essere programmata a seconda delle circostanze (disponibilità di letti,…).
Del resto, la paziente non è stata trasferita dall’__________ direttamente alla
Clinica: dall’__________ è stata dimessa il 28.11.1998 e alla clinica di
__________ è entrata il 6 dicembre successivo.
Fosse
determinante la circostanza sollevata dalla cassa, si sarebbe dovuta negare la
necessità della degenza anche per il primo periodo: anche lì, prima di entrare
in Clinica, l’assicurata ha potuto rimanere a casa una settimana.
In
realtà, come è ben comprensibile anche al profano, il fatto che la degenza sia
stata interrotta – per la chiusura della clinica – è irrilevante.
La
degenza era finalizzata – così come indicato dagli specialisti del servizio di
ortopedia-traumatologia dell’__________ - all’eliminazione dell’importante
sintomatologia algica (“sintomatologia lombo-sacrale predominante a sx con
pseudosciatalgie arto inferiore sx nel territorio di S1”) che le derivava da
“una grave spondilartrosi L5-S1 con segni di instabilità”. Ricercato era – per
evitare di dover praticare una stabilizzazione chirurgica del tratto
lombo-sacrale – un rinforzo muscolare del cinto addominale mediante un’intensa
fisioterapia.
Secondo
gli specialisti del citato servizio, tale terapia era da eseguirsi “in modo
stazionario per tre settimane”.
Secondo
quanto certificato dal co-primario della Clinica di __________, al 23 dicembre
1998, “la paziente presentava ancora un blocco lombare e forti dolori per cui
assumeva ancora una forte quantità di analgesici e antiinfiammatori (Piroxicam
20 mg supposte 0-0-1, Felden 20 mg 0-0-1, Parafon 500 mg 1-1-1 e Surmontil 25
mg 0-0-0-1)” (doc. _).
Da questi
dati – su cui la cassa convenuta non ha nemmeno reputato di dover entrare nel
merito limitandosi nell’analisi semplicistica di cui s’è detto sopra – si
evince con chiarezza che, al 23 dicembre 1998, l’obiettivo della prescritta
degenza non era ancora stato raggiunto: la sintomatologia algica non era ancora
stata diminuita.
Per
questo, i medici della Clinica di __________ hanno previsto il rientro della
paziente il 3 gennaio 1999 e da lì “è stata proseguita la cura riabilitativa
con fisioterapia intensiva e in un ambito pluridisciplinare la paziente ha
partecipato regolarmente ad incontri di gruppo organizzati dalla nostra
psicologa, la signora __________, con apprendimento di tecniche di rilassamento
e discussione su aspetti psicologici legati al dolore ed ha consultato il
nostro psichiatra, il dott. __________ ” (doc. _).
Quindi –
il medico della Clinica continua – “alla visita del 12 gennaio, abbiamo
ritenuto opportuno, visti i progressi della paziente, richiedere un prolungo
della degenza di una settimana per due motivi:
ridurre la medicazione antalgica
continuare la stabilizzazione del corsetto
muscolare toraco-lombare alfine di garantire un risultato più soddisfacente e
soprattutto più duraturo nel tempo” (doc. _).
Secondo
le valutazioni del dott. __________, “nel complesso il risultato della cura
riabilitativa è stato molto positivo, visto peraltro la complessità della
problematica:
irritazione della radice S1 destra su piccola
ernia discale L5/S1
grave spondilartrosi L5/S1
sintomatologia dolorosa dal 1997 con consulti da
vari specialisti” (doc. _)
La Cassa,
nella sua risposta, fra l’altro, afferma quanto segue:
"
già dalla semplice lettura della lettera 5
luglio 1999 (doc. _) redatta dai medici curanti la ricorrente all’attenzione
del medico fiduciario della convenuta si rileva che il prolungo della degenza
era auspicato, in primo luogo, per ridurre la medicazione antalgica ed, in
seguito, per continuare la stabilizzazione del corsetto muscolare toraco-lombare
(cfr. punto 4) e cioè dei tipici obiettivi che un periodo di convalescenza si
prefigge e che non necessitano certo “di un controllo medico intenso e
l’utilizzo di infrastrutture presenti soltanto in ambito ospedaliero” proprio
in quest’ottica, e senza voler minimizzare lo stato fisico della signora
__________, ma tenuto conto unicamente dei trattamenti offerti alla ricorrente
risulta sicuramente impreciso qualificare lo stato fisico della ricorrente di
grave e/o complesso” (IV punto 5 pag. 6)
Queste
osservazioni esigono delle precisazioni.
L’obiettivo
di “stabilizzazione del corsetto…” e di riduzione della terapia antalgica
(leggasi: riduzione della sintomatologia algica) era, appunto, l’obiettivo
della degenza alla Clinica di __________.
Come
visto sopra – e come, del resto, ammesso dalla stessa cassa convenuta e dal suo
medico fiduciario (cfr. doc. _) – non ci sono dubbi che, per il primo periodo,
la degenza era da considerarsi quale caso acuto: appare, dunque, quantomeno
improbabile che il richiamo degli obiettivi della degenza possa giustificare la
negazione della necessità di degenza per il secondo periodo quando essa è stata
ammessa per il primo periodo che aveva, appunto, le stesse finalità.
Finalità
di questo tipo non sono “tipici obiettivi che un periodo di convalescenza si
prefigge”.
In casi
come quello della ricorrente – con una situazione statica della colonna
seriamente compromessa – gli obiettivi descritti sono i tipici obiettivi di una
cura di riabilitazione ai sensi dell’art 25 cpv. 2 LAMal.
E’ vero
che le terapie di cui, durante la degenza in questione, la ricorrente ha
beneficiato possono essere qualificate di cure di natura tipicamente
balneologica (cfr. RAMI 1990 24ss; 1987 57ss; 1987 109ss; 1983 129ss; STFA
14.3.1996 in re P.; STFA 8.10.1992 in re C; STFA 11.2.1993 in re G; STFA
26.8.1993 in re G.) e che, per l’applicazione di simili terapie, la necessità
della degenza è ammessa soltanto a condizioni abbastanza severe quali la
presenza di patologie concomitanti (affezioni internistiche o affezioni
all'apparato locomotorio) che rendono necessario un controllo medico intenso e
l'utilizzo di infrastrutture presenti soltanto in ambiente ospedaliero (RAMI
1990, p. 24ss; 1987 109ss; STFA 3 giugno 1992 in re O. c. F. , pubbl.
parzialmente in RDAT II 1992 p. 143-144).
E’, però,
altrettanto vero che, in concreto, la prima condizione può ben dirsi realizzata
viste le serie affezioni diagnosticate sia dagli specialisti del servizio di
ortopedia-traumatologia dell’__________ sia da quelli della clinica di
__________.
Va, a
questo proposito rilevato che la necessità di degenza va esaminata non in
astratto ma relativamente all’istituto di cura in cui ha luogo la degenza:
casi per cui la degenza in un ospedale attrezzato per la medicina di punta e la
presa a carico di patologie allo stadio acuto appare sproporzionata possono
certamente richiedere la prosecuzione delle cure in istituti meno attrezzati
dal profilo delle infrastrutture ma che garantiscono al paziente la presa a carico
di patologie che hanno superato lo stadio acuto ma che, comunque, sono ancora
suscettibili di importanti miglioramenti.
In
concreto, certamente la prosecuzione della degenza in un ospedale quale
l’__________ sarebbe stata senz’altro sproporzionata: la patologia di cui la
ricorrente soffriva richiedeva, tuttavia, una presa a carico in un ambiente
ospedaliero diverso, strutturato per offrire al paziente non interventi di
punta o invasivi ma terapie di natura conservativa.
Va,
certamente, rilevato che la degenza dell’assicurata alla Clinica è durata
complessivamente 38 giorni: dunque, ben più a lungo delle 3 settimane
prescritte dai medici dell’__________.
E’
tuttavia altrettanto vero che dopo i primi 18 giorni di degenza persisteva
un’importante sintomatologia algica che andava ancora trattata e lo scrivente
TCA non ha – e la cassa non ha fatto sforzi per procurarli – elementi che
possano seriamente sostanziare la tesi secondo cui la persistenza della
necessità della degenza era da negare dopo una certa data.
In
queste condizioni, la decisione impugnata va annullata ed alla cassa convenuta
va fatto obbligo di assumere, nell’ambito dell’assicurazione delle cure
medico-sanitarie, i costi della degenza alla Clinica di __________ quale caso
acuto anche per il periodo dal 3 al 23 gennaio 1999.
B.
assicurazioni complementari
2.6. Determinante
per la verifica delle fondatezza delle pretese dell’attrice sono le Condizioni
generali d’assicurazione (CGA), le Condizioni supplementari relative alle
assicurazioni complementari da lei stipulate (in seguito: CSA) e la LCA che
costituisce il fondamento legale su cui poggia il rapporto fra le parti.
Fra le
assicurazioni complementari stipulate dall’attrice sola può entrare in linea di
conto l’__________ (reparto privato).
Ritenuto
che, nel giudizio relativo all’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, è stata ammessa la necessità di degenza anche per il periodo
dal 3 al 23 gennaio 1999, l’__________ va condannata ad erogare, anche per tale
periodo, le prestazioni previste dall’art 5 CSA relative all’assicurazione
__________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
A. Assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie
1.- Il ricorso
é accolto.
Di
conseguenza, la decisione 19.10.1999 è annullata ed all’__________ è fatto
ordine di assumere, nell’ambito dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie,
i costi della degenza alla Clinica di __________ quale caso acuto anche per il
periodo dal 3 al 23 gennaio 1999.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'__________
verserà alla ricorrente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
B. Assicurazioni complementari
1.- La
petizione é accolta.
Di
conseguenza, l’__________ è condannata a versare, per la degenza dell’attrice
alla Clinica di __________ dal 3 al 23 gennaio 1999, le prestazioni previste
dall’art 5 CSA relative all’assicurazione __________.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Contro il
presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna
ai sensi degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria
(OG).
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo
Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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