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Numero d'incarto:
36.1999.172
Data decisione, Autorità:
27.06.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.1998.00122
36.1999.00172
grw/nh
Lugano
27 giugno 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul rinvio di cui alla sentenza
del 24 novembre 1999 del TFA nella causa promossa con ricorso/petizione del 9
aprile 1998 (36.1998.00072) da
__________,
contro
la decisione del 17 marzo 1998 emanata da
__________,
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________ è
assicurata contro le malattie presso la Cassa malati __________.
Nel 1997
la sua copertura comprendeva, oltre all’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, l’assicurazione integrativa di cura medica per prestazioni
speciali, l’assicurazione integrativa di cura medica per prevenzione e medicina
alternativa, l’assicurazione d’indennità ospedaliera (cat. , fr.
30.- al giorno), l’assicurazione integrativa per costi di trattamento
ospedaliero (, somma assicurativa: fr. 2.500.-) e, infine,
l’assicurazione infortuni in caso di morte e invalidità (cat. __________).
1.2. Dal 9 al 30
aprile 1997 l’assicurata è rimasta degente presso la Clinica __________ per una
depressione nervosa (cfr. certificato medico d’entrata, doc. _).
1.3. L’__________
ha rifiutato di erogare, per il soggiorno alla clinica __________, le
prestazioni previste in caso di degenza ospedaliera: a mente della cassa, i
trattamenti avrebbero potuto essere eseguiti in regime semi-stazionario.
Pertanto,
la cassa ha deciso di versare all’assicurata fr. 97.- al giorno.
1.4. Visto che la
procedura d’opposizione non aveva dato l’esito sperato, l’assicurata, con
ricorso e petizione (per quanto attiene alle pretese derivantele dalle
assicurazioni complementari) 9 aprile 1998, ha adito lo scrivente TCA
chiedendo la condanna della __________ “a prendere a carico i costi integrali
per il ricovero acuto presso la Clinica __________ intercorso dal 9 aprile al
30 aprile 1997”.
1.5. In risposta,
la __________ ha postulato la reiezione del gravame e della petizione
ribadendo che non v’era necessità di ospedalizzazione quale caso acuto poiché
le cure prestate all’assicurata avrebbero potute essere effettuate in regime
semi-stazionario, cioè in una cosiddetta clinica di giorno.
1.6. Conclusa
l'istruttoria, il TCA, con sentenza 17 maggio 1999, ha accolto il ricorso
dell'assicurata ed ha condannato la cassa convenuta ad assumere i costi della
degenza in questione secondo la tariffa prevista dalla convenzione conclusa fra
la FTAM e l'__________ per quanto atteneva alle degenze alla Clinica
__________.
Il
giudizio sulla petizione relativa alle assicurazioni complementari è stato
tenuto informalmente in sospeso in attesa della crescita in giudicato della
sentenza relativa all'assicurazione obbligatoria.
1.7. Avverso il
giudizio dello scrivente TCA la cassa malati __________ ha interposto
tempestivo ricorso di diritto amministrativo.
1.8. Il TFA, con
sentenza 24 novembre 1999 pervenuta al TCA il 13.12.1999, ha confermato le
conclusioni dello scrivente tribunale relativamente alla necessità di una cura
in ambito ospedaliero:
"
… Le suesposte considerazioni risultano
convincenti e non lasciano sussistere alcun dubbio sulla necessità di una
degenza ospedaliera di carattere stazionario anziché semistazionario. Da un
altro canto, nel ricorso di diritto amministrativo la Cassa insorgente non
invoca argomenti attendibili per censurare l'opinione dei primi giudici. Ne
deriva che su questo punto il ricorso deve pertanto essere respinto. …"
(STFA cit. consid. 1c)
Tuttavia,
la Corte federale ha aggiunto quanto segue:
"
… all'esame dell'incarto non è dato di sapere se
alla luce dei contrastanti suindicati giudizi la Clinica __________ sia stata
autorizzata ad esercitare adeguatamente nell'ambito della psichiatria acuta già
secondo il diritto previgente, né quindi può essere affermato con certezza, in
applicazione dell'art 101 cpv. 2 LAMal, che l'istituto ritenuto stabilimento di
cura secondo il diritto previgente continui ad essere autorizzato quale
fornitore di prestazioni ai sensi del nuovo diritto. Ne discende che, da questo
profilo, il gravame della cassa deve essere accolto. Tuttavia, gli atti
all'inserto non permettono di vagliare le suesposte questioni definitivamente e
nemmeno il tribunale cantonale si è espresso al proposito nell'ambito della
procedura dinanzi a questa Corte. Necessario per statuire su detto tema sarà,
pertanto, come richiesto dalla ricorrente, il richiamo dal Consiglio federale
dell'incarto concernente la procedura ricorsuale in atto contro la
pianificazione ospedaliera nel Canton Ticino, nonché la produzione dal Dipartimento
delle opere sociali del Cantone Ticino dell'incarto relativo al nuovo collaudo
del reparto di psichiatria presso la Clinica __________ e di quello,
riguardante la medesima Clinica, riferito alle autorizzazioni all'esercizio già
esistenti nel 1997…" (STFA cit. consid 2c)
Il TFA
ha, così, parzialmente accolto il ricorso "nel senso che, annullato il
giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino del 17 maggio 1999
per quanto concerne il tema della qualifica della Clinica __________ quale
istituto autorizzato ad esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria
nell'ambito della psichiatria acuta, la causa è rinviata all'autorità
giudiziaria di prime cure affinché, esperito un complemento di istruttoria
conformemente ai considerandi, statuisca di nuovo."
1.9. Con atto 13
dicembre 1999 il TCA ha chiesto alla Sezione sanitaria del DOS la produzione
degli incarti indicati dal TFA (III)
Con atto
di ugual data, il TCA ha chiesto alla Clinica __________ di indicare con
precisione quali medici, rispettivamente, quali medici psichiatri, operavano
presso la clinica nel 1997 (IV).
1.10. Il 15.12.1999
il capo dell'Ufficio di sanità ha prodotto copia delle risoluzioni governative
con cui è stato autorizzato l'esercizio della Clinica __________ dal 1996 a
tutt'oggi (V, doc. _).
1.11. Il 10 marzo
2000 la Clinica __________ ha risposto alla domanda del TCA (VII).
1.12. La
documentazione acquisita all'incarto è stata trasmessa alle parti per
osservazioni (VIII).
Con atto
28 marzo 2000 la ricorrente ha dichiarato di non avere osservazioni (XI).
La cassa
convenuta, con osservazioni 31 marzo 2000, ha ribadito la tesi secondo cui
"l'Istituto in parola non poteva essere ritenuto adeguato per la cura di
un caso di psichiatria (XII).
1.13. Con ordinanza
24 maggio 2000 il TCA ha convocato __________ per essere sentito quale teste
(XIV).
1.14. Il 31 maggio
2000 l'__________ ha comunicato al TCA quanto segue:
"
In riferimento alla vertenza a margine ed all
luce degli ultimi sviluppi in materia di pianificazione ospedaliera le comunico
che la __________ intende rinunciare a proseguire la vertenza, pertanto, le
chiedo cortesemente di voler annullare l'udienza prevista per il giorno di
lunedì 26 giugno p.v. avente quale oggetto l'audizione del teste signor
__________." (XVI)
Infine,
il 7 giugno 2000, l'__________ ha precisato la sua posizione nel senso che:
"
… le confermo che la __________ corrisponderà
"la degenza ospedaliera oggetto della vertenza come statuito dal TCA con
sentenza 17.5.99". …" (XXI)
1.15. Va, infine,
rilevato che, con comunicazione 21 giugno 2000, l'__________ ha dichiarato di
versare, per la citata degenza, anche le prestazioni previste dalle
assicurazioni complementari stipulate dall'assicurata:
"
… a complemento dello scritto 7 giugno u.s., le
comunico che la scrivente assicurazione si assumerà l'integralità dei costi
relativi alla degenza oggetto del contendere facendo pure capo alla copertura
prevista dalle assicurazioni complementari a suo tempo pattuite." (XXII)
Pertanto, in applicazione degli art. 23 LPTCA, 352 cpv. 1 e 2 CPC,
58 cpv. 3 LPA
dichiara e pronuncia
1.- Le cause di
cui agli incarti 36.1998.00122 e 36.1999.00172
sono stralciate
dai ruoli per intervenuta acquiescenza.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna
Roggero-Will
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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