AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.1999.174
Data decisione, Autorità:
07.08.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.1999.00174-175
grw/nh
Lugano
7 agosto 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Giovanna Roggero-Will, Raffaele Guffi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso/petizione del 10
dicembre 1999 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 19 novembre 1999 emanata
da
Cassa Malati __________,
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________ è
assicurata contro le malattie presso la __________.
La sua
copertura comprende, oltre all’assicurazione delle cure medico-sanitarie,
l’assicurazione delle cure medico-sanitarie __________, l'assicurazione
complementare d'infortunio per le cure, l'assicurazione delle spese
d'ospedalizzazione e l'assicurazione per le cure dentarie .
1.2. Il 14 aprile
1999 l’assicurata, affetta da un carcinoma duttale invasivo della mammella
destra, è stata sottoposta ad un intervento di quadrantectomia di
radicalizzazione della mammella con biopsia linfonodo sentinella omolaterale.
L'intervento
è stato effettuato presso l'__________.
Con
decisione formale 11.10.1999, la __________ ha rifiutato di assumere i costi
di tale intervento.
Il
rifiuto è stato confermato con decisione su opposizione 19.11.1999.
1.3. Con
tempestivo ricorso, __________, rappr. dall’avv. , ha chiesto
l’annullamento di tale decisione e la condanna della __________ "a versare
nelle sue mani l'importo di fr. 16.400.- (pari alla spesa per l'intervento
presso l' per un importo di lire italiane 17.611.722, oltre all'onorario
medico del dott. __________ di lire italiane 2.100.000) oltre gli interessi al
5% dal 12 maggio 1999" (I).
A
sostegno di questa richiesta è stato, in particolare, fatto valere quanto
segue:
"
… La scelta di farsi operare presso l'__________
del prof. __________, un'autorità in materia a livello europeo, è per
l'essenziale da ricercare nel fatto che l'intervento poi eseguito sarebbe stato
molto meno incisivo dell'unica alternativa possibile in Svizzera.
Si è trattato di effettuare, infatti, la dissezione del linfonodo sentinella,
con un'operazione sviluppata e praticata in quella sede dal prof. .
Operazione che dà la possibilità di effettuare l'asportazione di un solo
linfonodo, invece che l'asportazione di un minimo di otto
linfonodi ascellari. Come sarebbe stato il caso se l'operazione fosse
stata invece eseguita all'.
Il vantaggio di questo procedimento consiste
nell'evitare gli effetti secondari, dopo una dissezione ascellare, che possono
alterare anche la qualità di vita della paziente e che sono o potrebbero essere
i seguenti: perdita reversibile della sensibilità a livello ascellare, edemi
ricorrenti e difficoltà nei movimenti del braccio interessato.
Importa ricordare che tale procedimento
chirurgico, vale a dire quello effettuato a , non è ancora
fattibile con uguale perizia in Svizzera e che esclusivamente per tale
motivo la ricorrente si è fatta operare all' …" (I pag. 2 e 3)
Con lo
stesso atto, l'assicurata ha fatto valere pretese anche nell'ambito delle assicurazioni
complementari di cui essa è al beneficio:
" …
Sta di fatto, nel merito della petizione, che la clausola __________ delle
Condizioni di assicurazione del 1999 prevede che la copertura per prestazioni
complementari eseguite all'estero sia data soltanto qualora l'intervento sia
stato autorizzato dalla cassa malati stessa.
E' ben vero, nel caso concreto, che l'autorizzazione è stata
denegata con lettera del 12 aprile 1999 e che ciò nonostante, in data 14 aprile
1999, è comunque avvenuta.
A mente della ricorrente la motivazione addotta dalla parte
convenuta per denegare la copertura in via complementare è viziata da un
manifesto abuso di diritto, che si concretizza nella sua accezione del
formalismo eccessivo.
Infatti, la richiesta debitamente giustificata e corredata di
documentazione medica, è stata sottoposta alla cassa malati direttamente dal
dott. __________ in data 29 marzo 1999. La particolarità dell'affezione
presentata dall'attrice richiedeva un intervento quanto più sollecito
possibile, onde riconoscere il grado di avanzamento della malattia. Si ricordi
che in data 5 marzo 1999 l'attrice era stata sottoposta ad una tumorectomia
semplice per sospetto carcinoma. Ciò che rendeva urgente l'indagine
diagnostica, onde decidere l'ulteriore procedere terapeutico. Orbene, soltanto
in data 12 aprile 1999 giunge la risposta della cassa malati, peraltro assolutamente
immotivata. Giacché non è sicuramente tale la proposizione secondo cui
"nessuna prestazione è prevista dalle assicurazioni complementari".
Vero è il contrario vale a dire la circostanza che la clausola di
cui all'art. __________ delle citate Condizioni di Assicurazione, prevede
esplicitamente come il ricovero ospedaliero all'estero sia coperto, in
via eccezionale, qualora il trattamento equivalente non possa essere eseguito
in Svizzera. Quanto appunto documentato dalla richiesta del Prof.
__________.
La cassa malati non ha compiuto nessun esame di merito. Si è
semplicemente attestata dietro al principio della territorialità.
Dal momento però che l'operazione è stata eseguita e soprattutto
in modo da avere la dimostrazione, ex post, della sua utilità, che ha
consentito di limitare l'intervento dell'asportazione di un solo linfonodo
invece di otto, dimostrandosi con ciò utile sia dal punto di vista sanitario
che dal punto di vista economico, la cassa malati, pena appunto l'abuso
manifesto del suo diritto, avrebbe dovuto riconoscere l'utilità
dell'intervento, la sua economicità, ed il fatto che in Svizzera un intervento
analogo non sarebbe stato possibile.
Quindi, oltretutto, con un risparmio anche dal punto di vista dei
costi. Il non avere in queste condizioni accettato di coprire secondo
l'assicurazione complementare questo intervento viola pertanto i principi
generali del contratto di assicurazione per le cure complementari e non può
meritare comprensione…. " (I pag. 6)
1.4. In risposta,
la __________ ha postulato la reiezione del gravame. In particolare, essa ha
osservato quanto segue:
"
… presso la Clinica ostetrica di __________,
l’intervento di quadrantectomia di radicalizzazione mammella con biopsia
linfonodo sentinella omolaterale viene praticato dal mese di dicembre 1997. Dall’estate
del 1998 nella clinica menzionata viene eseguito unicamente tale intervento
e da allora, con successo, in 160 casi. Anche in un ospedale di __________
questo metodo di trattamento sarebbe stato introdotto prima del trattamento
eseguito all’estero dalla ricorrente. …" (V pag. 3)
1.5. Con atto 27
gennaio 2000, l'avv. __________ ha chiesto l'audizione come testi dei medici
dott. __________, __________ e __________.
Inoltre,
egli ha chiesto l'allestimento di una perizia che "verifichi le condizioni
di praticabilità in Svizzera dell'operazione di quadrantectomia di
radicalizzazione mammellare con biopsia linfonodo di sentinella alla data in
cui fu eseguita l'operazione della signora __________ " (VII).
1.6. Con
ordinanza 3 febbraio 2000 la giudice delegata ha disposto la sostituzione
dell'audizione dei testi notificati da una loro dichiarazione scritta ed ha
assegnato alla cassa convenuta un termine di 30 giorni per la produzione di una
dichiarazione dei responsabili della Clinica ostetrica di __________ che
attesti che in detto istituto l'intervento di quadrantectomia di
radicalizzazione mammellare con biopsia linfonodo di sentinella viene eseguito
e, se sì, da quando (VIII).
L'avv.
__________, il 18.2.2000, ha prodotto una dichiarazione del dott. __________
(IX e doc. _).
Il 22
febbraio 2000 la __________ ha prodotto una dichiarazione del dott. __________,
suo medico di fiducia, ed una dichiarazione del dott. , Oberarzt
della Frauenklinik (Senologie) dell' (X e doc. 7 e 8).
Il 3
marzo 2000 la __________ ha preso posizione in merito alla dichiarazione del
dott. __________ (XIII).
L'avv.
__________ ha, invece, preso posizione sulla documentazione prodotta dalla
__________ il 17 marzo 2000 (XIV).
1.7. L'8 maggio
2000 la giudice delegata ha chiesto ai primari dei diversi reparti di
ginecologia degli ospedali ticinesi se, nei reparti da loro diretti, viene
eseguito l'intervento di quadrantectomia per radicalizzazione del margine di
tumorectomia e linfonodo sentinella e, se sì, da quando (XVI.
Il dott.
, primario del reparto di ginecologia dell', ha risposto il
12 maggio 2000 (XVII).
Il dott.
__________, primario del reparto di ginecologia dell'Ospedale regionale di
__________, ha risposto con atto pervenuto al TCA il 17 maggio 2000 (XIX).
Il dott.
__________, primario di __________, ha risposto il 18 maggio 2000 (XXI).
La parte
convenuta si è espressa sulle dichiarazioni dei tre primari il 23 maggio 2000
(XXIII).
La parte
ricorrente ha preso posizione il 25 maggio 2000 (XXV).
considerato in
diritto
2.1. La LAMI -
che regolamentava, sino al 31 dicembre 1995, l’assicurazione contro le malattie
- é stata sostituita, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla nuova
legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).
Giusta
l’art 102 LAMal, le previgenti assicurazioni delle cure medico-sanitarie e
d’indennità giornaliere continuate dalle casse malati riconosciute sono rette
dal nuovo diritto a decorrere dall’entrata in vigore della LAMal: alla
fattispecie ora sub judice è, dunque, applicabile la LAMal.
2.2. Secondo
quanto disposto dall'art 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie
comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e
l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal
si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e,
contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni
complementari offerte dalle casse malati sono diventate di diritto civile e
sono rette, in applicazione dell'art 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul
contratto d'assicurazione (LCA).
Alla
netta divisione materiale fra assicurazione sociale contro le malattie e
assicurazioni complementari operata dalla LAMal corrisponde un'altrettanta
netta cesura dei rimedi giuridici: se per la prima le vie di diritto sono
quelle previste dalla procedura amministrativa, per le seconde sono da
intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile (cfr.
R. Spyra, Le nouveau régime de l'assurance-maladie complémentaire, Revue suisse
d'assurances/ Schweizerische Versicherung-Zeitschrift 1995, N. 7/8, p. 192-200;
R. Spyra, Le contentieux de la nouvelle assurance-maladie, Sécurité sociale
5/1995, p. 256259; P-Y Greber, Quelques questions relatives à la nouvelle loi
fédérale sur l'assurance-maladie, in Revue de droit administratif et de droit
fiscal, 3/4, 1996, p. 225-251).
Rilevato
che il TCA è competente a dirimere, oltre alle vertenze fondate
sull'assicurazione sociale contro le malattie, anche quelle riguardanti le
assicurazioni ad essa complementari (art 75 LCAMal), la questione sottoposta a
giudizio verrà esaminata, separatamente, da un lato dal profilo
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dall'altro, da
quello delle assicurazioni complementari.
A.
assicurazione sociale contro le malattie
2.3. Giusta l’art
25 cpv. 1 LAMal, in caso di malattia, l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a
curare una malattia e i relativi postumi.
Secondo
quanto stabilito dal cpv. 2 dello stesso articolo, queste prestazioni
comprendono, in particolare:
-
per la lett. a: gli esami, le terapie e le cure dispensate ambulatoriamente,
al domicilio del paziente, in ospedale, parzialmente in ospedale o in una casa
di cura dal medico, dal chiropratico e da persone che effettuano prestazioni
previa prescrizione o indicazione medica;
-
per la lett. b: le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi
diagnostici e terapeutici prescritti dal medico;
-
per la lett. e: la degenza nel reparto comune di un ospedale .
2.4. I
presupposti dell’assunzione dei costi delle prestazioni definite dagli art 25 e
seg. sono specificati all’art 32 LAMal.
Questo
disposto precisa che “le prestazioni di cui agli art 25-31 devono essere
efficaci, appropriate ed economiche”.
2.5. L’art 41
cpv. 1 LAMal dispone che l’assicurato ha la libera scelta fra i fornitori di
prestazioni autorizzati ed idonei alla cura della sua malattia. Tale libera
scelta è, però, concretamente limitata dalla successiva precisazione secondo
cui, in caso di cura ospedaliera o semiospedaliera, l’assicuratore deve
assumere al massimo i costi secondo la tariffa applicata nel Cantone di domicilio
dell’assicurato.
Il cpv. 2
dello stesso disposto precisa, poi, che, se per motivi di ordine medico,
l’assicurato ricorre a un altro fornitore di prestazioni, la rimunerazione è
calcolata secondo la tariffa applicabile a questo fornitore di prestazioni.
Sono considerati motivi di ordine medico i casi di urgenza e quelli in cui le
necessarie prestazioni non possono essere dispensate:
a)
nel luogo di domicilio o di lavoro dell’assicurato oppure nei relativi
dintorni se si tratta di cura ambulatoriale;
b)
nel Cantone di domicilio dell’assicurato o in un ospedale fuori da questo
Cantone che figura nell’elenco allestito dal Cantone di domicilio
dell’assicurato giusta l’art 39 cpv. 1 lett. e, se si tratta di cura
ospedaliera o semiospedaliera.
2.6. Nell'ambito
dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, gli assicuratori
assumono, di regola, soltanto le cure praticate in Svizzera da fornitori
di prestazioni autorizzati (A. Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, Ed.
Helbing et Lichtenhahn, Basel 1996, pag. 55).
Il
principio della territorialità, che permeava la LAMI, continua, dunque, a
reggere il sistema di assicurazione malattia instaurato dalla LAMal:
"
...Für das KVG gilt der Gebiets- oder
Territorialitätsgrundsatz: die Versicherer müssen nur die Kosten jener
Leistungen übernehmen, die in der Schweiz erbracht werden .
..." (A. Maurer,
op. cit. pag. 55)
Il
legislatore ha, comunque, lasciato al Consiglio federale la competenza di
aprire una breccia nella rigidità di tale impostazione territoriale con l’art
34 cpv. 2 LAMal secondo cui:
" Il
Consiglio federale può decidere che l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie assuma i costi delle prestazioni di cui agli art 25 cpv. 2 o
29 eseguite all’estero per motivi di ordine medico. Può designare i casi in
cui detta assicurazione assume i costi del parto effettuato all’estero non per
motivi di ordine medico. Può limitare l’assunzione dei costi di prestazioni
dispensate all’estero.”
Relativamente
a questo disposto (art 28 cpv. 2 del Progetto), il Consiglio federale, nel suo
Messaggio alle Camere, ha rilevato quanto segue:
" ...Il
principio della territorialità che continua a reggere il nostro sistema di
assicurazione malattia non ci impedisce di “istituzionalizzarne” le possibili
eccezioni. Parecchie casse malati, già attualmente, hanno iniziato
quest’apertura nella loro sfera di autonomia.
L’innovazione che
figurerà nella legge presenta il sensibile vantaggio di porre tutti gli
assicurati su un piano di uguaglianza. Essa prende in considerazione i casi in
cui le prestazioni sono fornite all’estero per motivi di ordine medico. Si
tratterà pertanto di un caso di urgenza oppure di un caso per il quale non
esiste, in Svizzera, la prestazione equivalente.
La seconda eccezione
che abbiamo previsto riguarda il parto all’estero per motivi che non sono di
ordine medico. Pensiamo principalmente al parto che deve aver luogo all’estero
per motivi di acquisizione della nazionalità (applicazione del principio dello
jus soli).
Il Consiglio
federale avrà la competenza di fissare limiti ai costi che devono essere
assunti; dal profilo della sistematica, ci si potrebbe ad esempio ispirare alla
soluzione adottata agli art 10 cpv. 3 LAINF e 17 OAINF “ (Messaggio concernente
la revisione dell’assicurazione malattia del 6.11.1991 pag. 69)
Il
Consiglio federale ha fatto uso della delega di competenza di cui all’art 34
cpv. 2 LAMal adottando l’art 36 OAINF.
Per
quanto qui interessa, con l'art 36 cpv. 1 OAMal il Consiglio federale ha
demandato al dipartimento il compito di designare le prestazioni assunte
dall'assicurazione obbligatoria se le stesse non possono essere effettuate in
Svizzera.
(cfr. A.
Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, Basel und Frankfurt am Main 1966, p.
55).
A
tutt'oggi il dipartimento non ha ancora assolto tale compito.
Altre
ipotesi di obbligo contributivo per trattamenti effettuati all’estero sono
previste per i casi di urgenza all'art. 36 cpv. 2 OAMal e, per i parti
all’estero, al cpv. 3 dell'art 36 OAMal.
L’estensione
dell'obbligo contributivo degli assicuratori in questi casi è precisato al cpv.
4 dell’art 36 OAMal. Le prestazioni di cui ai capoversi 1 e 2 e i trattamenti
dispensati all'estero ai frontalieri, ai lavoratori distaccati all'estero e
alle persone al servizio di una collettività pubblica, come pure ai loro
familiari (art 3 a 5), sono assunti al massimo fino a un importo pari al doppio
del corrispettivo rimborso in Svizzera e, nei casi di cui al capoverso 3, per
un importo pari a quello rimborsato in Svizzera.
Per gli
assicurati di cui agli art 4 e 5, la rimunerazione è effettuata in base alle
tariffe e ai prezzi valevoli nel loro ultimo domicilio in Svizzera.
2.7. Come visto
al considerando precedente, il dipartimento non ha allestito un elenco
di prestazioni non effettuabili in Svizzera e, perciò, a carico
dell’assicurazione obbligatoria anche se eseguite all’estero.
Alla
questione a sapere se l’inazione del Dipartimento crea una lacuna che il
giudice dovrebbe colmare occorre rispondere negativamente.
In ogni
caso occorre rispondere negativamente, quando in Svizzera esiste una
prestazione “equivalente”, ritenuto che volontà chiara del legislatore era
quella di limitare l’obbligo contributivo per le prestazioni effettuate
all’estero ai casi in cui non è ottenibile in Svizzera una prestazione
“equivalente”. E per “equivalente” deve intendersi non la stessa identica
prestazione - poichè, in quel caso, il Consiglio federale avrebbe commentato in
modo diverso - ma una prestazione adeguata alla cura dell’affezione.
Ciò è
manifestamente il caso in concreto. Non solo in Svizzera era ottenibile,
nell’aprile 1999, una prestazione “equivalente”. A quel momento, in Svizzera,
era ottenibile la stessa prestazione.
Risulta,
infatti, dalla documentazione prodotta dalla cassa convenuta che l'intervento
cui l'assicurata s'è sottoposta a ______ è praticato in Svizzera da alcuni
anni:
"
…In unserer Klinik wird seit 1998 bei nodal
negativen Patientinnen die Quadrantektomie mit alleiniger
Sentinellymphadenektomie durchgeführt. Bis heute haben wir schon ca. 130
Patientinnen nach dieser Methode operiert “ (dichiarazione 14.2.2000 del dott.
, Oberarzt della Frauenklinik dell’, agli atti sub doc. _).
Questa
circostanza – cioè, la possibilità di sottoporsi in Svizzera all’intervento di
quadrantectomia – risulta anche dalla dichiarazione del dott. __________:
"
…quest’ultima procedura (linfonodo sentinella)
rappresenta in tale Istituto una pratica clinico-chirurgica corrente, mentre
nel Canton Ticino è ancora da considerarsi un trattamento sperimentale”
(dichiarazione 8.2.2000 agli atti sub doc. _)
Da questa
dichiarazione si evince chiaramente che – così come del resto precisato dal medico
di fiducia della cassa convenuta (doc. _) – l’intervento cui l’assicurata si è
sottoposta a ______ viene eseguito, non solo a __________ (ciò che sarebbe già
di per sé sufficiente), ma anche in Ticino.
In
effetti, dalle indagini effettuate dalla giudice delegata in seguito alla
lettura di tale dichiarazione è risultato quanto segue:
"
Con la presente le confermo che l'intervento
conservativo per cancro al seno viene effettuato dal 1986. Noi pratichiamo di
regola una tumorectomia. Se i margini non sono liberi si discute una resezione
supplementare.
Per problemi cosmetici non pratichiamo
praticamente mai una quadrantectomia (ciò significa che si asporta assieme al
tessuto mammario anche la cute soprastante corrispondente).
Questo per ciò che riguarda il reperto locale.
Per ciò che concerne la tecnica del linfonodo
sentinella, le posso comunicare che, dopo aver preparato la tecnica della
linfoscintigrafia con la medicina nucleare dell'ospedale __________, ho
iniziato ad operare con questa tecnica le pazienti con carcinoma del seno a
partire da gennaio del 1999 e pratichiamo questa tecnica regolarmente tuttora.
… " (XVII, dichiarazione del dott. __________)
"
Nel mio reparto l'intervento di quadrantectomia
viene eseguito da oltre 10 anni, l'escissione del linfonodo sentinella viene
eseguito invece dall'inizio del 1999." (XIX, dichiarazione del dott.
__________)
" In
risposta alla sua lettera del 08.05 le comunico che da due mesi il nostro
reparto è dotato delle infrastrutture necessarie per eseguire la quadrantectomia
con resezione del linfonodo sentinella. Attualmente siamo nella fase di
validazione del metodo intramuros, il che significa che alle prime pazienti a
cui viene marcato e poi tolto il linfonodo sentinella eseguiamo anche la
linfonodectomia completa dell'ascella che è ancora il metodo standard. Questo
procedere viene eseguito per avere la prova che questo nuovo metodo, applicato
solo da poco tempo ed in pochi centri altamente specializzati, funzioni anche
da noi. Per quanto ne so tutti i reparti quando hanno introdotto questo metodo
hanno seguito questo procedere visto che lo stesso non può ancora essere
riconosciuto come metodo standard e visto che la radicalità dell'intervento è
molto limitata (il numero dei linfonodi tolti è molto limitato). In risposta
alla sua domanda devo quindi dire che nel nostro reparto siamo ancora nello
stadio in cui vengono eseguiti parallelamente i due metodi (per la validazione
interna) e sarò forse in grado di offrire la sola prestazione in questione fra
ca. 1 anno. Secondo le mie informazioni anche gli altri ospedali pubblici del
Cantone Ticino sono nelle stesse condizioni ad eccezione dell'ospedale
__________ che è stato il primo ad introdurre questo metodo. In maniera
informale il primario dr. med. __________ mi ha comunicato di avere avuto già
sufficienti casi per potere ora offrire questa prestazione senza poi eseguire
la linfonodectomia ascellare completa.
Suppongo che lei mi ponga questa domanda poichè una paziente
domiciliata in Ticino si è recata fuori cantone per farsi operare secondo
questo nuovo metodo dei linfonodo sentinella il quale è stato usato, secondo
me, abusivamente da certi ospedali che tramite i mass‑media si sono fatti
della pubblicità. Secondo me una paziente non può ancora pretendere di essere operata
secondo questo metodo che al momento è ancora sperimentale e comunque se lo
desidera può sicuramente rivolgersi all'Ospedale __________ (ovviamente a
condizione che per il caso in questione il nuovo metodo sia raccomandato). …
" (dichiarazione del dott. __________)
La
dichiarazione del dott. __________ ha introdotto un nuovo elemento di
valutazione, e cioè il carattere sperimentale del metodo (cui peraltro aveva
già fatto cenno il dott. __________): dovessimo ammettere che, effettivamente,
la tecnica del "linfonodo sentinella" è ancora allo stadio
sperimentale - cioè dovessimo ammettere che si tratta di un metodo di cura la
cui efficacia non è ancora dimostrata scientificamente e che è applicato in una
fase ancora sperimentale, cioè di verifica e di messa a punto - questo fatto
basterebbe, da solo, a negare l'obbligo contributivo degli assicuratori
malattia. A carico di questi ultimi sono, infatti, soltanto i trattamenti la
cui efficacia è provata con metodi scientificamente riconosciuti (art. 32 cpv.
1 e 2).
La
questione - che esigerebbe ulteriori approfondimenti - può, tuttavia, rimanere
irrisolta, ritenuto che il ricorso deve, comunque, essere respinto poiché la
tecnica "linfonodo sentinella" è applicata in Svizzera dal 1998 e in
Ticino dal 1999 (in ogni caso, all’__________ e in Ticino, a __________ e a
__________): la ricorrente avrebbe, dunque, potuto far capo ad un istituto di
cura svizzero, perfettamente in grado di rispondere in modo adeguato alle sue
esigenze di cura.
Nelle
sue osservazioni, la ricorrente ha affermato che
"
la circostanza che il Dr. __________ abbia
iniziato ad operare con la tecnica del linfonodo sentinella a partire dal
gennaio 1999 è una novità assoluta, che mai prima d'ora era stata evocata…
segno che era un'attività ancora sconosciuta…" (XX)
Risulta
difficile credere che il medico curante dell'assicurata - anch'egli primario di
un ospedale dell'__________ - ignorasse che la tecnica di cui s'è detto fosse
praticata - oltre che all'__________ di __________ - nei reparti di due
ospedali facenti parte dell'__________.
La
questione è, comunque, irrilevante.
Pertanto,
in esito a quanto suesposto, ritenuto che la tecnica del linfonodo sentinella
era, nel 1999, conosciuta ed applicata in Svizzera, il rifiuto della __________
di assumere, nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, i costi dell’intervento cui l’assicurata s’è sottoposta a
__________ non presta il fianco a critica alcuna (cfr., per un caso analogo,
STCA 2 febbraio 2000 in re G.D.S c. __________)
B.
assicurazioni complementari
2.8. Come visto
in initio, oltre all’assicurazione delle cure medico-sanitarie, la copertura
assicurativa di __________ comprende l’assicurazione delle cure
medico-sanitarie __________, l'assicurazione complementare d'infortunio per le
cure, l'assicurazione delle spese d'ospedalizzazione e l'assicurazione per le
cure dentarie.
Le
pretese derivanti all’assicurata da tali assicurazioni vanno verificate in base
alla LCA - cui esse sono sottoposte (art 12 cpv. 3 LAMal) - e alle disposizioni
speciali interne (Condizioni complementari di assicurazione, in seguito: CCA)
ad esse relative.
2.9. Fra le
assicurazioni stipulate dall’attrice sola può entrare in considerazione
l’assicurazione delle spese d’ospedalizzazione che, per trattamenti all’estero,
all’art E6 dispone quanto segue:
"
- Agli assicurati domiciliati in Svizzera
che si ammalano o sono vittima di un infortunio durante un soggiorno temporaneo
all'estero, dove essi sono sottoposti ad un trattamento stazionario e agli
assicurati domiciliati all'estero la __________ accorda le seguenti prestazioni
per anno civile:
…
- Se un assicurato domiciliato in svizzera
non può venire curato in Svizzera e si rende necessario, per motivi medici, il
ricovero ospedaliero all’estero perché il trattamento equivalente non può
essere eseguito in Svizzera, le prestazioni vengono erogate, in via
eccezionale, sulla base dell’assicurazione conclusa. A tal fine, deve essere
chiesta un’autorizzazione a priori alla __________
…”
Le
condizioni poste dal cpv. 1 dell’art __________ CCA affinché nasca un obbligo
contributivo della __________ per prestazioni all’estero non sono
manifestamente adempiute.
Nemmeno
sono adempiute le condizioni poste dal cpv. _ di detto disposto: come visto al
consid. 2.7, nell’aprile 1999 l’intervento di quadrantectomia era eseguito in
Svizzera e, pertanto, non è dato l’obbligo “eccezionale” della
__________ al versamento di prestazioni per l’intervento effettuato a
__________.
Le
argomentazioni sviluppate in petizione (punto 3.2 e 3.3) – pur se
comprensibili dal profilo umano – nulla possono mutare alla circostanza secondo
cui l’intervento cui l’attrice s’è sottoposta in Italia era ottenibile in
Svizzera e che, pertanto, non v’era spazio per l’eccezione al principio della
territorialità definita all’art __________ cpv. _ CCA.
Né si può
rimproverare alla cassa convenuta di avere tardato oltremodo nel rispondere
alla richiesta del dott. __________: questi – secondo quanto indicato in petizione
– si è rivolto alla cassa il 29 marzo 1999 e la cassa ha risposto il 12 aprile
successivo, quindi, dopo appena una decina di giorni. Questo viene detto a
titolo puramente abbondanziale poiché, secondo quanto stabilito a più riprese
dal TFA, il silenzio di una cassa alla richiesta di informazioni di un
assicurato non può essere ritenuto costitutivo di una promessa (STFA 19.10.1994
in re C): secondo il TFA, una cassa non é tenuta a comunicare anticipatamente
agli assicurati in via informale quali provvedimenti intende assumere (cfr.
STFA 14.3.1996 in re P) e in caso di una richiesta esplicita, spetta - sempre
secondo il TFA - all'interessato attendere una comunicazione vincolante prima
di sottoporsi alle cure prospettate (STFA 14.3.1996 in re P. cit).
Né,
infine, la richiesta dell’attrice può essere accolta – così come richiesto al
punto 3.3. della petizione – “per ragioni di equità”. Le prestazioni
assicurate sono definite nelle regolamentazioni interne di ogni cassa che ne
tracciano in modo preciso i confini.
Concludendo,
nemmeno l’assicurazione complementare delle spese d’ospedalizzazione fonda
una pretesa dell’attrice per l’intervento eseguito a __________.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
A. Assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
B. Assicurazioni complementari
1.- La
petizione é respinta.
2.- Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Contro il
presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna
ai sensi degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria
(OG).
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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