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Numero d'incarto:
36.1999.51
Data decisione, Autorità:
18.05.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.99.00051
grw/nh
Lugano
18
maggio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 10 marzo 1999 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
__________,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________ e è stato
assicurato contro la perdita di guadagno dovuta a malattia presso la cassa
malati __________ () per il tramite del contratto d'assicurazione collettiva
stipulato dalle __________.
1.2. Con petizione (recte:
ricorso) 10.3.1999 , rappr. dall, ha adito lo scrivente
TCA chiedendo quanto segue:
" L'intimata è obbligata a
emettere una decisione formale di rifiuto di prestazioni ai sensi della LAMal
per il periodo che va dal 1° luglio 1995 al 30 novembre 1996." (I)
1.3. Il ricorso è stato intimato
alla cassa convenuta che, con risposta 21 aprile 1999, ha affermato quanto
segue:
" ... L'__________ ha invece
versato, per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 novembre 1996, le indennità di
malattia richieste, e ciò riconoscendo un grado d'incapacità lavorativa totale.
Essa ha poi recuperato un importo totale di fr. 66'526.65 dalla SUVA,
riconosciuta responsabile del versamento delle indennità per tale periodo. La
convenuta non ha pertanto ritenuto opportuno emanare una decisione formale di
rifiuto, essendo le prestazioni richieste state versate a suo tempo. E' chiaro
che esse, benché siano state recuperate presso l'ente assicurativo che era
realmente tenuto a versarle, non possono essere corrisposte una seconda
volta.... " (III)
Considerato in diritto
2.1. E' ammesso dalle parti che
l'assicurazione d'indennità giornaliera da cui il ricorrente deduce il diritto
a prestazioni è sottoposta alla LAMal.
Questa legge - in vigore
dal 1° gennaio 1996 - oltre ad apportare sostanziali modifiche di merito, ha
introdotto dei cambiamenti consistenti anche a livello procedurale.
In particolare, per quanto
qui interessa, l'art 80 cpv 1 LAMal precisa che se l'assicurato non accetta una
risoluzione dell'assicuratore, quest'ultimo deve emanare una decisione scritta
entro 30 giorni a decorrere dall'esplicita domanda dell'assicurato.
L'assicuratore - precisa,
poi, il cpv 2 - deve motivare la decisione e indicare il rimedio giuridico.
Va, a questo proposito,
precisato che il termine di 30 giorni fissato dall'art 80 cpv 1 LAMal è,
peraltro, soltanto una semplice prescrizione d’ordine ( RAMI 1985, 107ss consid
5a; STFA 29.3.1999 in re O. c. Supra).
Secondo quanto disposto
dall'art 85 LAMal, le decisioni emesse dagli assicuratori sulla base dell'art
80 LAMal possono essere impugnate entro 30 giorni facendo opposizione presso
l'assicuratore che le ha notificate.
Giusta l'art 86 cpv 2
LAMal, eccezion fatta per i casi in cui l'assicuratore, malgrado la richiesta
in tal senso, non emana alcuna decisione o decisione su opposizione,
l'interessato può adire il TCA mediante ricorso soltanto contro le
decisioni su opposizione emesse dagli assicuratori ai sensi dell'art 85 LAMal.
L'opposizione é una via di
diritto precedente e necessaria ad ogni ricorso giudiziario (art 46 LPA; cfr,
per analogia, Ghélew, Ramelet et Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents, p. 286).
Soltanto se il lungo tempo
trascorso senza esito dopo la manifestazione di disaccordo dell'interessato
configura un rifiuto dell’assicuratore di emanare una decisione, l’assicurato
potrà adire il TCA ai sensi dell’art 86 cpv 2 LAMal.
Va, inoltre, rilevato che,
in assenza di disposizioni transitorie specificamente relative alle norme
procedurali, gli art 80ss LAMal si applicano a partire dalla loro entrata in
vigore anche se le vertenze cui le decisioni si riferiscono sono sorte quando
ancora la LAMal non era in vigore (cfr, per l'immediata applicabilità dei
rimedi di diritto, Gygi, Bundesverwaltungs- rechtspflege, 2. ed., p. 52).
2.2. In concreto - nonostante
l'indicazione erronea data all'assicurato l'11.2.1999 - non ci sono elementi
che facciano concludere per un rifiuto dell'assicuratore di decidere in merito
alle pretese vantate dall'assicurato (anzi, i documenti prodotti parlano in senso
contrario) e quindi, non può essere ammessa la ricevibilità del ricorso sulla
base dell'art 86 cpv 2 LAMal.
Gli atti vanno, dunque,
retrocessi all'__________ con l'invito all'emanazione, nel più breve termine
possibile, di una decisione formale in merito alle pretese vantate da
__________.
Contro tale decisione,
l'interessato potrà, se del caso, interporre opposizione.
Contro la decisione su
opposizione egli potrà, sempre se del caso, interporre ricorso presso lo
scrivente TCA.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é irricevibile.
Gli atti sono inviati alla
__________ affinché proceda all'emanazione, entro un breve temine, della
decisione.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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