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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.1999.78
Data decisione, Autorità:
26.05.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.99.00078
grw/nh
Lugano
26
maggio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 15 aprile 1999 di
__________,
contro
Cassa Malati __________,
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________ è assicurata
contro le malattie presso la __________.
1.2. Con ricorso 15 aprile 1999
l'assicurata ha adito lo scrivente TCA chiedendo la condanna della __________
all'assunzione
" ...
delle spese sostenute durante la gravidanza ed il parto
di tutti gli oneri legati alla succitata degenza per parto
a procedere con sollecitudine al versamento di quanto richiesto
ad assumere tutte le ulteriori spese inerenti il mancato
pagamento delle fatture mediche." (I)
A sostegno di tali
richieste l'assicurata ha affermato quanto segue:
" ... Nel 1997 ho cambiato
Cassa malati passando dalla precedente __________ all'attuale __________.
Presso quest'ultima
mi sono assicurata come precedentemente per il reparto semi-privato (vedi
certificato d'affiliazione).
Durante il
cambiamento sono rimasta gravida. Ho subito contattato la __________ per
conoscere i miei diritti d'ospedalizzazione. La stessa mi informava che sarei
stata coperta al 100% solo se avessi partorito in camera comune, e questo
perché l'evento è avvenuto nel primo anno d'affiliazione.
In data 10 settembre
1998 ho dato alla luce, presso la Clinica __________, mio figlio __________.
Naturalmente il tutto è avvenuto nel reparto comune.
Trasmisi gli
onorari alla Cassa malati per il rimborso spese, ma a tutt'oggi non hanno avuto
riscontro.
Contattai il signor
__________, responsabile della __________, il quale mi informava che non era
intenzione della cassa assumersi le spese dato che non mi sono ricoverata
nell'ospedale più vicino al domicilio. A quel punto chiesi telefonicamente di
rilasciarmi una decisione formale ed il 22 febbraio 1999 trasmisi alla
__________ una raccomandata. Richiedevo esplicitamente quanto già espresso
telefonicamente e cioè la loro decisione... " (I, pag 1)
1.3. Il ricorso è stato intimato
alla casa convenuta che, il 4 maggio 1999, ha comunicato al TCA quanto segue:
" ... Da parte della
__________ nessuna decisione formale è stata fino ad oggi emessa (art. 80 cpv.
1 della LAMal). Nei prossimi giorni provvederemo all'invio della nostra
decisione alla quale la sig.ra __________ avrà la possibilità di fare ricorso
presso la __________. A seguito di una decisione su opposizione (art. 85 della
LAMal) la nostra assicurata potrà rivolgersi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni." (III)
Considerato in diritto
2.1. L'1.1.1996 é entrata in
vigore la nuova legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) che, oltre
ad apportare sostanziali modifiche di merito, ha introdotto dei cambiamenti
consistenti anche a livello procedurale.
In particolare, per quanto
qui interessa, l'art 80 cpv 1 LAMal precisa che se l'assicurato non accetta una
risoluzione dell'assicuratore, quest'ultimo deve emanare una decisione scritta
entro 30 giorni a decorrere dall'esplicita domanda dell'assicurato.
L'assicuratore - precisa,
poi, il cpv 2 - deve motivare la decisione e indicare il rimedio giuridico.
Va, a questo proposito,
precisato che il termine di 30 giorni fissato dall'art 80 cpv 1 LAMal è
soltanto una semplice prescrizione d’ordine (RAMI 1985, 107ss consid 5a; STFA
29.3.1999 in re O. c. Supra).
Secondo quanto disposto
dall'art 85 LAMal, queste decisioni possono essere impugnate entro 30 giorni
facendo opposizione presso l'assicuratore che le ha notificate.
Giusta l'art 86 cpv 2
LAMal, eccezion fatta per i casi in cui l'assicuratore, malgrado la richiesta
in tal senso, non emana alcuna decisione o decisione su opposizione,
l'interessato può adire il TCA mediante ricorso soltanto contro le
decisioni su opposizione emesse dagli assicuratori ai sensi dell'art 85 LAMal.
L'opposizione é una via di
diritto precedente e necessaria ad ogni ricorso giudiziario (art 46 LPA; cfr,
per analogia, Ghélew, Ramelet et Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents, p. 286).
Va, al proposito, rilevato
che, in assenza di disposizioni transitorie specificamente relative alle norme
procedurali, gli art 80ss LAMal si applicano a partire dalla loro entrata in
vigore anche se le vertenze cui le decisioni si riferiscono dovessero essere
sorte quando ancora la LAMal non era in vigore (cfr, per l'immediata
applicabilità dei rimedi di diritto, Gygi, Bundes- verwaltungsrechtspflege, 2.
ed., p. 52).
2.2. Soltanto se il lungo tempo
trascorso senza esito dopo la manifestazione di disaccordo dell'interessato
configura un rifiuto dell’assicuratore di emanare una decisione, l’assicurato
può adire il TCA ai sensi dell’art 86 cpv 2 LAMal
In concreto questa ultima
ipotesi non appare realizzata.
Dagli atti risulta che
l'assicurata ha manifestato alla __________ il proprio dissenso la prima volta
con lettera 24.12.1998 (doc C).
Da allora sono passati 4
mesi che - pur rappresentando un tempo considerevole per la disanima di una
questione tutto sommato non complicata - non realizzano ancora un'inattività
costituente rifiuto di decidere
Pertanto, non potendosi
ritenere che la __________ abbia rifiutato di emanare una decisione ai sensi
dell’art 86 cpv 2 LAMal, il ricorso va dichiarato irricevibile.
Contro la decisione che
la __________ dovrà emanare entro termini brevissimi tenuto conto
delle censure sollevate dall’assicurata, quest'ultima potrà, se del caso,
interporre opposizione e, contro la decisione su opposizione potrà, ancora
eventualmente, essere interposto ricorso presso lo scrivente TCA.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é irricevibile.
Gli atti sono inviati alla
__________ affinché proceda nell'ambito delle sue competenze.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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