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Numero d'incarto:
36.1999.82
Data decisione, Autorità:
03.08.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.99.00082
grw/nh
Lugano
3
agosto 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 27 aprile 1999 di
__________,
contro
la decisione del 30 marzo 1999 emanata da
Cassa Malati __________,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________ è assicurato
contro le malattie presso l’__________.
Nel 1995 e nel 1996 egli
beneficiava delle seguenti assicurazioni:
" ...
__________: assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, con una franchigia di fr. 600.-, senza il rischio infortuni;
__________: assicurazione complementare delle cure
speciali estese, dal 1. settembre 1995 al 31 dicembre 1997;
__________: assicurazione d'indennità giornaliere per
perdita di guadagno, fr. 70.- il giorno dal 22esimo giorno dal 1. settembre al
31 dicembre 1995 e fr. 70.- il giorno dal 31esimo giorno, dal 1. gennaio 1996
al 31 dicembre 1997... " (III)
1.2. Il 15.11.1998 l’__________ ha
chiesto all’UE di Bellinzona di notificare all’assicurato un P.E. per il
pagamento di fr. 2.954,80 oltre interessi corrispondenti ai premi per il
periodo dal 1.9.1995 al 30.9.1996.
L’UE da seguito a questa
richiesta con la notifica del P.E. no. __________ cui l’escusso ha fatto
opposizione (doc A2).
L'__________ ha inoltrato,
il 11.12.1998, una nuova richiesta d’esecuzione in base alla quale l’UE di
Bellinzona ha notificato il P.E. no. __________ per l’incasso di fr. 2.954,80
Anche a questo P.E.
l’escusso ha fatto opposizione (doc A3)
1.3. Resasi conto di avere
commesso un errore, l’__________, il 10.3.1999, ha chiesto all’UE di Bellinzona
di annullare il P.E. no. __________.
L’UE da seguito alla
richiesta il 18.3.1999.
1.4. Con decisione 30.3.1999
l’__________ rigetta l’opposizione interposta dall’assicurato al P.E. no
__________.
In calce a tale decisione,
l’__________ indica all’assicurato che “in caso di contestazione circa
l’importo precitato e conformemente agli art 80 e 85 LAMal, può essere
interposto ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni...” (doc A1).
Facendo seguito a tale
indicazione, __________ ha adito lo scrivente TCA rilevando quanto segue:
" ... L'assicurazione malattia
e infortuni __________ ha emesso due precetti esecutivi nei miei confronti per
fr. 2'954.80 ciascuno.
Come potete
constatare, i due precetti, di cui allego copia, hanno identica causale,
identici importo e spese, e interessi calcolati sullo steso periodo.
L'assicurazione
__________ comunica, con lettera del 30 marzo u.s. qui allegata, che io sono
loro debitore di fr. 2'954.80 + sp. e int.
Pertanto, avendo
l'__________ già proceduto per vie legali nei medi confronti per fr. 2'954.80,
come dimostra l'altro precetto esecutivo no. __________, non intendo
riconoscere ed accettare l'esecuzione citata a margine. Il creditore ha infatti
inoltrato, suppongo erroneamente, due precetti per un'unica pretesa di fr.
2'954.80.
In conclusione
chiedo che l'assicurazione __________ annulli l'esecuzione no. __________
e che tutte le relative spese di esecuzione siano a carico della stessa."
(I)
In risposta l’__________
ha riconosciuto l’errore imputatole rilevando, tuttavia, di avervi già
rimediato:
" ... Giunto il momento per
rigettare l'opposizione e continuare l'esecuzione allo scopo di ottenere il
pagamento delle somme arretrate, __________ si rende conto dell'errore
commesso, Per cui, il 10 marzo 1999 domanda all'Ufficio di esecuzione di
Bellinzona di annullare il precetto esecutivo no __________, ciò che l'ufficio
esegue il 18 dello stesso mese.
...
riconosce che vi è stato un errore informatico al sistema che gestisce il
servizio del contenzioso provocando così la richiesta di due domande
d'esecuzione per lo stesso importo e periodo e relative alla stessa causa: il
pagamento dei premi dell'assicurazione malattie.
Sfortunatamente
questo errore non è stato subito segnalato, per cui sono state inoltrate due
identiche procedure con due relativi precetti esecutivi.
Tuttavia, essendosi
accorta della mancanza, __________ ha ristabilito la situazione annullando il
precetto esecutivo no __________ emesso erroneamente.
Pertanto, solo un
precetto esecutivo, più esattamente il no __________, è giustificato. Questo
precetto comporta la richiesta di pagamento, più le spese amministrative del
precetto, dei premi dell'assicurazione malattie dal 1. settembre 1995 al 30
settembre 1996.
Consapevole di aver
commesso diversi errori, dall'inoltro di due domande d'esecuzione
all'indicazione errata dei rimedi di diritto, __________ non ha nessuna
giustificazione da far valere..." (III)
Considerato: in diritto
2.1. Il 1. gennaio 1996, é entrata
in vigore la LAMal che, all'art 85, prevede che le decisioni scritte emanate
dall'assicuratore dopo il dissenso dell'assicurato (cfr art 80 LAMal) possono
essere impugnate entro 30 giorni facendo opposizione presso l'assicuratore che
le ha notificate.
Giusta l'art 86 LAMal,
eccezion fatta per i casi in cui l'assicuratore, malgrado la richiesta in tal
senso, non emana alcuna decisione o decisione su opposizione, l'interessato può
adire il TCA mediante ricorso soltanto contro le decisioni su opposizione
emesse dagli assicuratori ai sensi dell'art 85 LAMal.
L'opposizione é una via di
diritto precedente e necessaria ad ogni ricorso giudiziario (art 46 LPA; cfr,
per analogia, Ghélew, Ramelet et Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents, p. 286).
Va, inoltre, rilevato che,
in assenza di disposizioni transitorie specificamente relative alle norme
procedurali, gli art 80ss LAMal si applicano a partire dalla loro entrata in
vigore anche se le vertenze cui le decisioni si riferiscono sono sorte quando
ancora la LAMal non era in vigore (cfr, per l'immediata applicabilità dei
rimedi di diritto, Gygi, Bundesverwaltungsrechts- pflege, 2. ed., p. 52).
2.2. In concreto, la decisione di
cui si chiede l'annullamento - emessa il 30 marzo 1999, cioè sotto l'imperio
della nuova legge sull'assicurazione contro le malattie - non ha ancora fatto
oggetto di una procedura di opposizione: il ricorso contro di essa deve,
pertanto, essere dichiarato irricevibile.
Gli
atti vanno rinviati alla Cassa affinchè tratti il caso considerando il “ricorso
27.4.1999” come un’opposizione interposta alla decisione formale da lei emessa
il 30.3.1999 ritenuto che, nell’atto citato, si chiede espressamente
l’annullamento dell’esecuzione no. __________ cui la suddetta decisione si
riferisce e che ciò deve essere inteso, secondo i principi della buona fede,
come un'opposizione a tale decisione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é irricevibile.
Gli atti sono inviati alla
__________ affinché proceda nell'ambito delle sue competenze.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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